B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3989/2013
S e n t e n z a d e l 2 2 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Gambia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 luglio 2013 / N [...].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
6 maggio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo;
i verbali di audizione del 23 maggio 2013 (di seguito: verbale 1) e
dell'8 luglio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 12 luglio 2013, notificata al ricorrente in mede-
sima data (cfr. atto A20/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel me-
rito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della
Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo;
il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 12 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomanda-
to);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale in data
15 luglio 2013;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
19 luglio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
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48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di
essere minorenne, cittadino del Gambia di etnia mandinga e di aver avuto
quale ultimo domicilio in Patria B._______, dove avrebbe vissuto fino al
giorno dell'espatrio (cfr. verbale 1, pp. 3 e 4); che sarebbe espatriato per i
problemi riscontrati dal padre adottivo con il presidente, a causa della sua
attività di predicatore (cfr. verbale 1, pp. 8 e 9);
che nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto che l'interessato non sa-
rebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età; che, inoltre,
da un lato, il ricorrente non avrebbe consegnato alle autorità competenti
in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sen-
si dell'art. 1a lett. b e c dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pro-
cedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, det-
to Ufficio non ha ritenuto realizzata nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel meri-
to della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e conte-
stualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizze-
ra e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Gambia siccome lecita, esi-
gibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha anzitutto contestato le valutazione
dell'UFM sulla denegata minore età; che circa la questione dei
motivi scusabili per la mancata consegna dei documenti ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi, egli ha allegato di avere fornito spiegazioni
valide; che, inoltre, in Gambia rischierebbe ulteriori persecuzioni in
quanto sarebbe già stato perseguitato, ingiustamente detenuto e
picchiato; che erroneamente, quindi, l'UFM non avrebbe ritenuto
necessari ulteriori chiarimenti; che, in conclusione, egli ha chiesto
l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito; che egli
ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento
anticipato delle spese di giustizia;
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che, preliminarmente, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo
minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fi-
ducia per la durata della procedura di asilo o di allontanamento, ma al
massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al rag-
giungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fi-
ducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asi-
lo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata mi-
norità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che,
nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausi-
lio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire né indicazioni su-
scettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età, né valide
giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di
viaggio, essenzialmente per le ragioni indicate nel provvedimento litigio-
so, cui può essere rimandato;
che, peraltro, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe
dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di
viaggio (cfr. verbale 2, pp. 2 e 3);
che, per quanto l'onere della prova spetti in casu al ricorrente, dal rappor-
to dell'esame radiologico dell'8 maggio 2013 (cfr. atto A6/1) risulta un'età
ossea superiore ai 19 anni;
che il menzionato rapporto dell'esame radiologico adempie le condizioni
formali stabilite dalla giurisprudenza (cfr. GICRA 2004 n. 31 consid. 7.3);
che nemmeno il rappresentante dell'opera assistenziale (ROA), presente
all'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, p. 11), ha formulato obbie-
zioni in merito alla valutazione dell'UFM (cfr. art. 30 cpv. 4 LAsi);
che, in considerazione di quanto sopra esposto, l'insorgente non è stato
in grado di rendere verosimile e provare l'asserita minore età;
che, pertanto, sulla base dell'incarto e delle audizioni, l'UFM ha rettamen-
te considerato il ricorrente quale maggiorenne e non ha nominato una
persona di fiducia che lo accompagnasse nella procedura di asilo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
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manda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ri-
corrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ul-
teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che nel caso concreto, a distanza di più di due mesi dalla presentazione
della domanda di asilo, il ricorrente non ha esibito alcun documento;
che secondo le sue dichiarazioni egli non avrebbe mai posseduto né ri-
chiesto un passaporto o una carta d'identità; che il medesimo sarebbe
impossibilitato nel procurarsi qualsiasi documento, siccome non potrebbe
contattare la propria famiglia in Patria; che il padre adottivo sarebbe
espatriato, la madre non possiederebbe alcun numero di telefono ed egli
non sarebbe in grado di spedire una lettera in quanto non sarebbe mai
stato all'estero prima (cfr. verbale 1, p. 6 e verbale 2, pp. 2 e s.);
che le argomentazioni quo al possesso di documenti, come pure quelle
addotte relativamente al viaggio di espatrio, risultano inattendibili come
rettamente ritenuto nella decisione impugnata a cui si rimanda;
che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale conclude
che egli li dissimuli per i bisogni della causa;
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità;
che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che, come rettamente considerato nella querelata decisione, alla quale si
rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano in-
verosimili;
che, in particolare, il ricorrente ha descritto in maniera poco circoscritta e
superficiale gli accadimenti; che sollecitato a descrivere la propria
permanenza in carcere per una settimana, il medesimo non è stato in
grado di fornire indicazioni dettagliate e concrete (cfr. verbale 2, p. 6);
che egli non è stato in grado di descrivere nemmeno i funzionari statali
che si sarebbero presentati diverse volte al suo domicilio (cfr. verbale 2,
pp. 5-6);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché al fine di evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni del-
la decisione impugnata;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Gambia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uo-
mo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
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venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in virtù di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto in-
ternazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Gambia non è caratterizzata da guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane,
scolarizzato (cfr. verbale 1, p. 4); che vi è motivo di ammettere che egli
disponga in Patria di un'ampia rete sociale ritenuto che vi risiedono la
madre, il patrigno, due fratellastri, due sorellastre e una zia (cfr. verbale 1,
p. 5);
che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, per concludere, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che usando la necessaria diligenza, egli
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esi-
gibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamen-
to e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: