B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3991/2013
S e n t e n z a d e l 1 8 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Ghana,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 11 luglio 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
24 aprile 2013;
i verbali di audizione del 10 maggio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
4 luglio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM dell'11 luglio 2013, notificata oralmente al ricorrente
in medesima data (cfr. Acta A26/1), con la quale detto ufficio non è entrato
nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 34 cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento della richiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 12 luglio 2013 (cfr. timbro del plico rac-
comandato; data d'entrata: 15 luglio 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 15 luglio 2013;
ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, so-
no decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
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secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere cittadino del
Ghana, dove avrebbe lavorato quale pastore per il capo del proprio
villaggio; che, in seguito ad un forte temporale, avrebbe perso la custodia
di circa sessanta capi di bestiame; che, temendo la reazione del capo
villaggio, sarebbe fuggito con il fratello maggiore (cfr. verbale 1, pag. 7 e
verbale 2, D45, pag. 7);
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio
federale avrebbe inserito il Ghana nel novero dei Paesi sicuri ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, che non emergerebbero dalle
carte processuali degli indizi di persecuzione atti a capovolgere la
presunzione confutabile della citata disposizione;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontana-
mento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha ribadito di essere fuggito per timore della
reazione del capo villaggio; che il medesimo sostiene che le proprie
dichiarazioni sarebbero verosimili; che, infine, il proprio allontanamento non
sarebbe esigibile; che, pertanto, il ricorrente ha chiesto la trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in subordine, la
concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una
domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese
processuali con protesta di spese e ripetibili;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non
risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei pa-
esi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni
in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta pre-
sunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
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che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi cor-
risponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudi-
zi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure quegli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano
(cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'en-
trata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ri-
dotto (cfr. ibidem);
che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito il Ghana nella
lista dei paesi esenti da persecuzioni (cfr. lista 'Safe Countries' ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012), sussiste di massi-
ma una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che nella fattispecie l'insorgente non ha adotto elementi tali da invalidare la
presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il ri-
corrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, in-
fatti, il ricorrente è fuggito senza nemmeno conoscere le reali intenzioni del
capo villaggio (cfr. verbale 2, D66-67, pag. 9); che, oltretutto, in caso di ne-
cessità, il ricorrente avrebbe potuto ottenere adeguata protezione dalle au-
torità del luogo se debitamente interpellate (cfr. verbale 2, D70-72,
pag. 9);
che inoltre non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Ghana possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale
sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgen-
te in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 del-
la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de-
gradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che in Ghana non vige attualmente una situazione che possa portare ad
ammettere l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento ri-
conducibile all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr;
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che di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della do-
manda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto,
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli è gio-
vane, ha una formazione scolastica di base e vanta esperienze professio-
nali quali pastore, lucida scarpe ed impiegato domestico (cfr. verbale 1,
pag. 4); che in patria dispone di una solida rete sociale ritenuto che vi si
trova la propria famiglia allargata composta da 25-27 persone (cfr. verba-
le 2, D39, pag. 6); che egli non ha preteso di soffrire di gravi problemi di sa-
lute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che da
un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità d'una permanenza in
Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che infatti il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va
respinto;
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che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti-
bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: