Corte IV
D-4004/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 g i u g n o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 16 giugno 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4004/2009
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
3 gennaio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 12 gennaio 2009 e del 12 giugno 2009,
la decisione dell'UFM del 16 giugno 2009, notificata all'interessato il
17 giugno 2009 (cfr. avviso di ricevimento agli atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 22 giugno 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
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lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco,
ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino bangladese di etnia
bengalese, nato e con ultimo domicilio a Dhaka fino al
30 dicembre 2008,
che il richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il
30 dicembre 2008, per il timore di essere ucciso e di avere contro di sé
sia il governo che le autorità locali, in quanto membro e sicario del
partito B._______; che sarebbe stato denunciato, siccome ritenuto
colpevole della morte di un certo C._______, sostenitore della
D._______, il quale sarebbe stato ucciso durante una sparatoria
svoltasi in un seggio elettorale tra membri del suo partito ed i
sostenitori della D._______ in data 29 dicembre 2008,
che l'interessato, in data 30 dicembre 2008, munito del proprio
passaporto ed un visto per la Slovacchia, avrebbe preso un aereo a
Dhaka per recarsi a Bratislava (Slovacchia) con scalo a Dubai; che in
data 1° gennaio 2009 avrebbe poi raggiunto la Svizzera a Zurigo in
auto passando probabilmente per l'Austria (cfr. audizione del
12 gennaio 2009 pag. 6); che avrebbe dunque soggiornato
illegalmente presso un connazionale a Zurigo fino al 3 gennaio 2009,
giorno in cui ha inoltrato la sua domanda d'asilo a Kreuzlingen,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 16 giugno 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il Bangladesh siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di avere mentito sul fatto di aver viaggiato con il suo
passaporto ed un visto per la Slovacchia; che il passatore gli avrebbe
procurato sia un passaporto che un visto falsificato e si sarebbe
ripreso il passaporto dopo aver passato i controlli doganali; che,
inoltre, ha ribadito la verosimiglianza del suo racconto presentato nel
corso della procedura di prima istanza,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
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fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha allegato nel corso della procedura di prima istanza
di essere espatriato legalmente munito del suo passaporto ed un visto
per la Slovacchia (cfr. audizioni del 12 gennaio 2009 pag. 6 e del
12 giugno 2009 pag. 9),
che, secondo le ricerche effettuate presso le autorità slovacche, non è
stato rilasciato un visto per il ricorrente e non è stata neppure
registrata un'entrata in Slovacchia dello stesso nel periodo in cui si
sarebbe svolto il suo viaggio (cfr. atto A 28/1),
che, oltretutto, l'insorgente stesso ha smentito in sede di ricorso di
aver viaggiato con i suddetti documenti autentici ed ha dichiarato di
aver usato dei documenti falsificati (cfr. ricorso pag. 2),
che, per di più, varcare il confine Schengen, soprattutto in un
aeroporto, non costituisce un'impresa facile ed è inverosimile il fatto di
potere superare i controlli delle autorità di immigrazione senza essere
in possesso di un documento d'identità valido, che non riporti le
proprie generalità, nel modo da lui descritto,
che, viste le forti divergenze tra le versioni fornite in prima istanza ed
in sede di ricorso circa l'ottenimento ed il possesso di documenti di
viaggio, la credibilità del ricorrente su questo punto è irrimediabilmente
compromessa,
che, inoltre, è rimasto vago per quanto riguarda il viaggio tra la
Slovacchia è la Svizzera, dichiarando soltanto di esservi arrivato in
auto e di aver probabilmente attraversato l'Austria,
che, peraltro, si è contradetto sui costi del viaggio, allegando nella
prima audizione che avrebbe costato U$ 11'000.-, mentre nella
seconda U$ 9'000.- (cfr. audizioni del 12 gennaio 2009 pag. 6 e del
12 giugno 2009 pag. 11),
che, in aggiunta, ha dichiarato che la durata totale del viaggio sarebbe
stata di 18 ore per poi asserire che già il tratto tra Bratislava e Zurigo
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sarebbe durato 17 a 18 ore (cfr. audizione del 12 gennaio 2009
pag. 6),
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dal
Bangladesh per il timore di essere ucciso in patria dal regime del
partito LA attualmente al potere (cfr. audizioni del 12 gennaio 2009
pag. 5 audizione del 12 giugno 2009 pagg. 3 e 5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
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che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, innanzitutto, i mezzi di prova presentati dal ricorrente non
possono essere considerati, in quanto ottenuti solamente in copia
tramite FAX e, di conseguenza, codesto Tribunale si trova
nell'impossibilità di verificarne l'autenticità,
che, inoltre, l'insorgente è già stato reso attento su questo particolare
dall'UFM nella decisione del 16 giugno 2009 e, ciò nonostante, l'autore
del gravame tuttora non si è né espresso in merito in sede di ricorso,
né si è preoccupato di fornire la versione in originale dei sopraccitati
documenti,
che il ricorrente ha dichiarato nel corso della seconda audizione che,
già in data 15 dicembre 2008, il capo del suo partito gli avrebbe
organizzato un visto per la Slovacchia, ovvero due settimane prima
della sparatoria (cfr. audizione del 12 giugno 2009 pagg. 6 e 9),
che tale allegazione è palesemente inverosimile, in quanto né in tale
data, né durante il periodo fino al suo espatrio, è mai stato rilasciato
un visto per la Slovacchia a nome dell'insorgente (cfr. sopra),
che, inoltre, egli è stato manifestamente inconsistente rispetto al suo
racconto, allegando in un primo tempo di aver lasciato il seggio
elettorale in data 29 dicembre 2008 alle ore 18, per poi indicare di
essere stato messo al corrente dell'uccisione di C._______ alle ore
11.30, oppure alle ore 12 e di essere partito 15 minuti dopo la sua
morte (cfr. audizione del 12 giugno 2009 pagg. 6, 7 e 8),
che, peraltro, nel corso della procedura d'asilo, l'autore del gravame
non s'è espresso circa le contraddizioni rilevate dall'UFM, ribadendo
semplicemente quanto allegato in precedenza,
che, inoltre, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della
procedura in esame, ovvero l'uccisione di una persona, sono, come
facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono di
per sé, degli indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della
protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone
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una decisione di principio del Consiglio federale che non è
notoriamente data nel caso concreto),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichia-
razioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Bangladesh
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
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(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è
ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Bangladesh non appare,
notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità
del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane ed
ha una certa formazione scolastica (cfr. verbale d'audizione del
12 gennaio 2009 pag. 2); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il
ricorrente dispone in Patria di un'importante rete sociale, ritenuto che
la sua famiglia vive ancora in loco (cfr. ibidem pag. 3 e audizione del
12 giugno 2009 pag. 4); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel
senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è
respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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