Corte IV
D-4007/2006/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Martin Zoller, Fulvio Haefeli,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
ex-Serbia e Montenegro (Serbia),,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 ottobre 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4007/2006
Fatti:
A.
Nel (...), l'interessato – di etnia rom, originario di B._______, nella
provincia di C._______ (ex Serbia e Montenegro, attualmente città
situata sul territorio della Repubblica della Serbia) – e la sua famiglia
hanno lasciato il loro Paese d'origine e sono giunti in D._______, dove
– in qualità di richiedenti l'asilo – hanno vissuto fino alla metà circa del
(...), quando hanno raggiunto direttamente la Svizzera (cfr. agli atti
B9/6 e B10/6 inc. relativo alla seconda procedura d'asilo).
B.
Il (...), l'interessato, assieme alla sua allora moglie E._______ e al
figlio minorenne F._______, ha presentato una prima domanda d'asilo
in Svizzera, adducendo segnatamente che egli sarebbe stato picchiato
e sequestrato per aver rifiutato di firmare una convocazione e che
essi, in particolare loro figlio, sarebbero stati maltrattati dai serbi
(cfr. agli atti A1/6 e 2/7, nonché A5/14 e 6/9 inc. relativo alla prima
procedura d'asilo). Separatamente, altri membri della sua famiglia, tra
cui suo (...) G._______ (N [...]), il (...) H._______ (N [...]), il (...)
I._______ (N [...]) e la di lui moglie J._______ (N [...]), nonché la (...)
K._______ (N [...]) con la sua famiglia, hanno depositato una domanda
d'asilo in detto Paese. Con decisione del 17 novembre 2000, l'allora
Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attuale UFM) non è entrato nel
merito della menzionata domanda d'asilo dell'interessato, della di lui
moglie e del figlio F._______ ai sensi dell'allora art. 32 cpv. 2 lett. c
della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ritenuto
che essi si erano resi irreperibili, ed ha ordinato, nel contempo,
l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera verso il loro Paese
d'origine.
C.
L'interessato con la sua famiglia e i suoi familiari si sono nel frattempo
recati in L._______, da dove – dopo aver chiesto asilo ed essere stati
rinviati in M._______ – hanno nuovamente raggiunto la Svizzera nel
(...). Il (...) dell'interessato sarebbe invece stato rimpatriato qualche
giorno prima del loro nuovo arrivo in territorio elvetico (cfr. agli atti
B9/6 e B10/6 inc. relativo alla seconda procedura d'asilo).
D.
Il (...), l'interessato – unitamente ancora all'allora moglie e al figlio
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D-4007/2006
F._______ – ha inoltrato una seconda domanda d'asilo in Svizzera,
facendo valere i medesimi motivi d'asilo invocati nel corso della prima
procedura, sostanzialmente i maltrattamenti e le minaccie da parte
della mafia, la mancanza di protezione da parte della Polizia, nonché il
timore per l'interessato di essere imprigionato in caso di rientro in
patria, poiché non si sarebbe presentato alla convocazione per andare
in guerra che avrebbe ricevuto tramite il fratello, mentre egli si trovava
in L._______ (cfr. agli atti B9/6 e B10/6 inc. relativo alla seconda
procedura d'asilo). Con desisione del 10 luglio 2001, l'UFM ha respinto
la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, siccome lecita,
esigibile e possibile. In data (...), è stata registrata la scomparsa dei
richiedenti.
Il (...) dell'interessato, I._______ nonché la (...) K._______ con le
rispettive famiglie, hanno anch'essi ricevuto una decisione negativa
quanto alla loro seconda domanda d'asilo ed è stato pronunciato nei
loro confronti l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento nel loro Paese d'origine (cfr. inc. relativo alla
seconda procedura d'asilo).
E.
Il (...) l'interessato e successivamente il (...), la di lui allora moglie e il
figlio F._______, hanno depositato una terza domanda d'asilo.
L'interessato ha dichiarato nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 e la rispettiva nota di
conversazione, nonché il verbale dell'audizione federale del
30 settembre 2005 ai sensi dell'art. 29 LAsi) di essere rientrato nel (...)
rispettivamente nel (...) nel suo Paese d'origine dopo la conclusione
infruttosa della seconda procedura d'asilo. Una volta in patria, a partire
dal (...)/(...) oppure dai primi mesi del (...), il ricorrente e la sua famiglia
sarebbero stati minacciati e maltratti da alcune persone sconosciute,
che gli intimavano di consegnare loro dei soldi, e l'insorgente sarebbe
altresì stato sequestrato più volte per un paio di giorni, picchiato ed
infine rilasciato. In un'occasione, gli avrebbero chiesto (...) Euro e gli
avrebbero preso i loro documenti per non farli scappare. Anche la
moglie del ricorrente e i loro due figli sarebbero stati sequestrati e il
ricorrente avrebbe dovuto procurarsi i soldi per il riscatto. Per ottenere
il rilascio, la moglie dell'interessato avrebbe sottoscritto la cessione
della loro casa a queste persone. Il giorno successivo, per timore di
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subire ulteriori estorsioni e rappresaglie, nonché non potendo ottenere
aiuto e protezione dalla Polizia, il ricorrente sarebbe espatriato e
soltanto successivamente, dopo il loro rilascio, la moglie e i suoi due
figli l'avrebbero raggiunto in Svizzera.
F.
Con decisione del 25 ottobre 2005, notificata all'interessato e alla sua
allora moglie il giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti
C 20/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio
ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti, assieme a loro
figlio F._______, dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento
verso il loro Paese d'origine (Serbia e Montenegro), nonché verso la
Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile.
G.
Il 21 novembre 2005, l'interessato e la sua allora moglie, hanno
inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno
chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la
concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, il rinvio degli atti di causa
all'UFM per una nuova decisione nonché la concessione
dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
H.
Il 30 dicembre 2005, con decisione incidentale, la CRA ha considerato
il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha
respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di
un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi
invitato i ricorrenti a versare un siffatto anticipo di CHF 600.- a
copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto
anticipo.
I.
Il 9 gennaio 2006, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
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J.
In data 14 luglio 2008, è stato disgiunto e trattato in un procedimento
distinto il ricorso in materia d'asilo e allontanamento inerente al figlio
F._______.
K.
Per il tramite dell'allora N._______, è stato inviato al Tribunale
amministrativo federale (TAF), in data (...), l'atto di nascita nonché
l'atto di stato civile in originale del ricorrente.
L.
Il 23 luglio 2009, il TAF ha disgiunto le cause inerenti il ricorrente e la
moglie E._______, a seguito del loro divorzio. Il ricorso inerente la
detta signora è stato trattato in un procedimento distinto.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Inoltre, il TAF, dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48, all'art. 50 e all'art. 52 PA.
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3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inversomili le
allegazioni del richiedente e della moglie su punti essenziali della loro
domanda d'asilo, siccome vaghe, imprecise e contraddittorie, così da
dare l'impressione che gli eventi addotti non siano stati vissuti
personalmente dallo stesso. In particolare, il richiedente si sarebbe
contraddetto sul momento in cui, in patria, sarebbero iniziati i problemi
di cui ha asserito, nonché sul numero delle volte che sarebbe stato
picchiato e sequestrato. Egli non sarebbe nemmeno stato in grado di
collocare precisamente nel tempo quando sarebbe stato più volte
maltrattato e picchiato. Per quanto attiene a sua moglie, essa non
avrebbe saputo rendere verosimili i fatti accaduti, ritenuto che non
sarebbe stata in grado di dare alcuna descrizione circostanziata sugli
individui responsabili delle estorsioni, nonché di fornire un'indicazione
temporale precisa dei fatti accaduti. Peraltro, essa avrebbe dato una
descrizione stereotipata, approssimativa e convenzionale del luogo in
cui sarebbe stata reclusa, come pure si sarebbe contraddetta sul porto
delle armi in mano, oppure nascoste nelle giacche da parte di questi
individui. L'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non
soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la qualità
di rifugiato nella fattispecie. Infine, l'autorità inferiore ha considerato
che né la situazione politica o economica del Paese d'origine (Serbia e
Montenegro) e tantomeno quella della Serbia, né altri motivi relativi
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alla persona del ricorrente e di sua moglie o dal punto di vista tecnico
e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del loro allontanamento –
con i loro figli – in detto Paese.
5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto alle asserite
persecuzioni da parte di terzi – in ragione della loro etnia – e quanto
all'espatrio consecutivo dal Paese d'origine, l'insorgente ha contestato
la decisione dell'UFM, facendo valere che lui e sua moglie hanno
raccontato le loro vicende nei particolari e secondo quanto
ricordavano, in maniera dettagliata e precisa, nonché fornendo tutti gli
elementi utili per comprovare la verosimiglianza del loro racconto e
delle loro vicende. Di conseguenza, essi avrebbero dovuto essere
ritenuti rifugiati ai sensi della LAsi. Infine, l'autore del gravame
sostiene che, per gli stessi motivi, la loro vita sarebbe in pericolo e, di
conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento in Serbia e
Montenegro sarebbe inesigibile.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993
n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza
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dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente
in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni
di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria
consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a mere congetture, non
fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In
particolare, come rettamente rilevato già dall'UFM, il ricorrente si è
contraddetto sul momento a partire dal quale sarebbero incominciati i
suoi problemi una volta rientrato in patria. Infatti, oltre a non sapere
indicare con esattezza e senza contraddizioni se detto rientro sarebbe
avvenuto nel (...) o nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre
2005 pagg. 1-2 e del 30 settembre 2005 pagg.2-3), egli ha affermato
in maniera vaga che i suoi problemi sarebbero cominciati verso
(...)/ (...) oppure (...)/(...) (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre
2005 pag. 7), per poi smentirsi e dichiarare che gli stessi sarebbero
cominciati due anni prima del deposito della terza domanda d'asilo,
ovvero nel (...), senza saper dare una spiegazione plausibile a tali
discrepanze (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2005 pag. 4).
Al di là di tali contraddizioni, le allegazioni quanto all'inizio dei problemi
avuti in patria risultano essere anche contrarie ad ogni logica
dell'agire. Infatti, se da un lato egli ha dichiarato che i problemi erano
sempre quelli di (...) anni prima e non li lascerebbero in pace
(cfr. ibidem pag. 4), dall'altro, egli ha tuttavia affermato che una volta
rientrato a casa non ha avuto nessun problema, bensì che solo più
tardi i problemi addotti sarebbero iniziati (cfr. ibidem pag. 4). Orbene,
se davvero fosse stato confrontato ad una tale situazione, non si
comprende perché i responsabili delle asserite persecuzioni avrebbero
dovuto attendere ben (...) o (...) anni dal suo arrivo nel Paese d'origine
per creargli dei problemi. Tali considerazioni avvalorano senz'altro la
tesi secondo cui il ricorrente non ha realmente vissuto i fatti addotti,
bensì ha tentato di servirsene per costruirne ad hoc un racconto a
fondamento di una terza domanda d'asilo. Ad ulteriore comprova del
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carattere vago e generale del racconto reso dal ricorrente, risulta che,
da un lato, egli non ha nemmeno saputo abbozzare l'identità delle
persone che sarebbero responsabili dei suoi problemi (cfr. verbale
d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 7 e del 30 settembre 2005
pag. 5), limitandosi a far riferimento alla mafia (cfr. verbale d'audizione
del 30 settembre 2005 pagg. 3 e 6), e dall'altro, egli non ha fatto che
riferirsi in maniera del tutto generale ai problemi di cui tutti i rom
sarebbero vittime in Serbia, tentando di rientrare tra questi (cfr. verbale
d'audizione del 30 settembre 2005 pag. 4). D'altronde, quanto all'entità
degli asseriti problemi in patria fatti valere dal ricorrente, egli ha
addotto di aver subito maltrattamenti, nonché di essere stato
sequestrato, incappando tuttavia in crasse contraddizioni e limitandosi
ad allegazioni vaghe, nonché illogiche. A titolo d'esempio, si rileva che
l'insorgente ha affermato inizialmente di essere stato picchiato più
volte (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pagg. 6-7), ciò
che tuttavia ha negato nella seconda audizione (cfr. verbale
d'audizione del 30 settembre 2005 pag. 4), per poi – messo davanti a
tale discrepanza – riconfermare di essere stato picchiato (cfr. ibidem);
egli si è contraddetto anche sul numero di volte in cui sarebbe stato
picchiato, affermando dapprima che si sarebbe trattato di cinque volte,
poi di due e infine, ritornando sulla prima versione, ha dichiarato di
non ricordare e di non considerare di essere stato picchiato,
allorquando avrebbe ricevuto sberle mille volte (cfr. verbale
d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 7 e del 30 settembre 2005
pag. 4). In aggiunta, l'insorgente non è stato in grado di collocare nel
tempo, in maniera precisa, né gli episodi in cui sarebbe stato picchiato,
né quelli in cui sarebbe stato sequestrato, giustificandosi ancora
affermando di non ricordare (cfr. ibidem); tale giustificazione non può
palesemente essere ritenuta sufficiente, avuto riguardo dell'asserita
gravità degli avvenimenti addotti che sarebbero alla base della sua
fuga dal suo Paese e a fondamento della sua terza domanda d'asilo.
Non da ultimo, è assolutamente illogico che, se il ricorrente fosse stato
effettivamente oggetto dei suddetti maltrattamenti e sequestri, sia poi
stato semplicemente liberato, senza alcuna motivazione (cfr. verbale
d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 6), allorquando le persone che
lo trattenevano – se fossero state effettivamente interessate a lui –
avrebbero potuto trattenerlo. A ciò aggiungasi, peraltro, che il
ricorrente non ha saputo spiegare il motivo per cui sarebbe stato il
bersaglio dei suoi malfattori, nonché degli evocati avvenimenti. Infatti,
si è limitato a far riferimento in maniera del tutto generale alla sua
appartenenza etnica quale causa principale (verbale d'audizione del
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21 settembre 2005 pag. 7) e, alla luce delle considerazioni
sopraesposte, non è chiaramente stato in grado di far valere in
maniera coerente e precisa i fatti addotti. Orbene, la sola
appartenenza del ricorrente all'etnia rom non giustifica il
riconoscimento in suo favore di un timore fondato di essere esposto a
persecuzione o pregiudizi. Infatti, sebbene si siano verificate negli
scorsi anni delle azioni contro questa minoranza, da un lato, non si
può considerare che i rom in Serbia siano vittime di atti di violenza o di
gravi discriminazioni o che rischino d'esserlo in maniera sistematica e
generalizzata. D'altra parte, non si può nemmeno ritenere che le
autorità serbe rinuncino in maniera generale a perseguire i
responsabili di tali azioni o tollerino tali comportamenti (cfr. Sentenza
del Tribunale amministrativo federale D-4666/2006 del 27 marzo 2009
consid. 2.2). Visto tutto quanto sopra, le allegazioni del ricorrente circa
le asserite persecuzioni di cui sarebbe oggetto in patria sono da
ritenersi palesemente inverosimili e, ad ogni modo, non vi è ragione di
ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti autorità in
patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi
confronti, In conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare
ad ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente,
questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le
dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
9.
9.1
9.1.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente
Pagina 10
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nella regione della ex Serbia e Montenegro, attuale Repubblica della
Serbia, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni,
contrariamente a quanto egli ha preteso in sede di ricorso, affermando
con semplici e generali allegazioni che la sua vita sarebbe in pericolo
(cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire
un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo
d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle
disposizioni sopraccitate.
9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.2
9.2.1 Inoltre, nella Repubblica della Serbia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
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coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, tanto più che detto Paese è stato inserito nel novero dei
Paesi sicuri.
9.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli ha una
formazione professionale quale (...) (cfr. verbale d'audizione del
21 settembre 2005 pag. 3), ma ha anche lavorato come (...) per i
terreni della sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del 20 giugno 2001
pag. 2 relativo alla seconda procedura d'asilo). Inoltre, l'insorgente
dispone di un'importante rete familiare in Patria, ritenuto
segnatamente che vi risiedono il padre e due fratelli del medesimo
(cfr. cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 3). Infine, il
ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria
(GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per
motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di
un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più
che l'insorgente potrà, se necessario, richiedere altresì un adeguato
aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
9.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio, oltre alla carta d'identità che ha
già depositato in corso di procedura. L'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
Pagina 12
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sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato dal ricorrente il
9 gennaio 2006.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 13
D-4007/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato il
9 gennaio 2006 dal ricorrente.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- N._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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