Corte IV
D-4008/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Iraq,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero, Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 giugno 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4008/2007
Fatti:
A.
Il 7 maggio 2007, l'interessato – cittadino iracheno d'etnia curda e
originario di Suleimanyia – ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]),
di essere espatriato il 14 aprile 2007 per paura d'essere ucciso da
membri dell'organizzazione terrorista B._______, particolarmente
attiva nella sua regione. In data 2 aprile 2007, l'interessato – autista di
taxi – avrebbe condotto quattro persone da Halbja a Suleimanyia.
Durante il viaggio, quest'ultimi avrebbero nominato spesso Dio e
ricevuto tante chiamate sul cellulare. Ad un certo punto, avrebbero
trasmesso per telefono il numero di targa e la descrizione
dell'interessato. Per paura di essere ucciso o di perdere la propria
auto, si sarebbe fermato con la scusa di avere bisogno di una pausa e
avrebbe chiamato la polizia. Poco dopo, la polizia sarebbe intervenuta
ed avrebbe arrestato i quattro uomini. Due giorni dopo l'accaduto,
l'interessato avrebbe trovato nel cortile della propria abitazione una
lettera minatoria a lui indirizzata. Per paura, si sarebbe, a seconda
delle versioni, nascosto per tre, sei o sette giorni a casa sua, prima di
trasferirsi da un amico, dove avrebbe organizzato la propria fuga.
B.
Il 5 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 12 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
D.
Il 6 luglio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
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particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 10 luglio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 10 luglio 2007, il ricorrente è scomparso dal Centro di registrazione
e di procedura di Chiasso. Il 16 luglio 2007, l'insorgente si è
ripresentato al Centro. Il 19 luglio 2007, ha prodotto una dichiarazione
manifestando la propria volontà di proseguire la procedura di ricorso.
G.
Il 23 agosto 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
H.
Il 15 marzo 2008, il ricorrente ha sollecitato l'evasione del ricorso
inoltrato il 12 giugno 2007.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
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3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità. Non convincerebbero le affermazioni
secondo le quali il ricorrente avrebbe lasciato tutti i documenti a casa
per paura di perderli durante il viaggio. Inoltre, detto Ufficio ha
qualificato come inverosimili le dichiarazioni dell'insorgente. In
particolare, la storia narrata dal ricorrente risulterebbe assurda e
contraddittoria. Quest'ultimo, se veramente minacciato, non sarebbe
infatti rimasto al proprio domicilio, prima di nascondersi a casa di un
amico. Peraltro, il ricorrente si sarebbe contraddetto sulla cronologia
dei fatti e sull'appartenenza all'organizzazione B._______ dei quattro
presunti terroristi. Il fax riguardante la lettera minatoria non potrebbe,
altresì, essere considerato come mezzo di prova adeguato, visto che
non sarebbe possibile verificare l'autenticità e, comunque, sarebbe in
contraddizione con quanto affermato dal ricorrente nell'ambito
dell'audizione del 29 maggio 2007. Infine, l'UFM ha ritenuto non
necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, l'insorgente fa valere di avere chiamato due volte casa
dopo la prima audizione per farsi mandare i documenti per posta. Non
avrebbe potuto esibire documenti di viaggio o d'identità in procedura di
prima istanza anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata
a causa delle difficoltà di reperimento e d'invio di detti documenti,
connesse alla nota situazione vigente in Iraq. Avrebbe preferito farsi
mandare i documenti da un connazionale, il quale sarebbe rientrato
poco dopo in Germania. Inoltre, non si sarebbe procurato una
fotocopia dei documenti, visto che durante l'audizione gli sarebbe stato
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comunicato che sarebbe, comunque, stato inutile. Contesta che nel
caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della
qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento. In particolare – e conto tenuto della situazione
vigente nel suo Paese d'origine, segnatamente nel Kurdistan iracheno
(richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR il
22 maggio 2007) – non sarebbe consentito, come invece avrebbe
sostenuto l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente
affermare che non sussistono indizi per ritenere che, in caso di
rimpatrio, egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). In
sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese
d'origine sarebbe, allo stato attuale dell'istruttoria della causa,
manifestamente contraria all'art. 3 CEDU.
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
in sostanza per l'assenza di fatti o mezzi di prova che potrebbero
giustificare una modifica del provvedimento litigioso. Inoltre, detto
Ufficio, ha rilevato che, in data 12 giugno 2007, il ricorrente avrebbe
esibito un documento presentato come l'originale del proprio
certificato di nazionalità irachena. Tale invio risulterebbe però
intempestivo e non giustificherebbe le modalità di viaggio esposte dal
ricorrente. Infine, la tardiva presentazione del documento sarebbe
dettata dalla decisione negativa ricevuta e sarebbe indizio per la
dissimulazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente fino a
tal momento.
7.
Nella replica, l'insorgente ha osservato che avrebbe contattato la
famiglia subito dopo la prima audizione e che il 6 giugno 2007, la
persona di contatto sarebbe partita verso la Germania in possesso dei
suoi documenti. Inoltre, l'insorgente avrebbe proposto all'autorità
inferiore di presentare una copia del documento che avrebbe potuto
ricevere via fax, tale proposta sarebbe però stata scartata dall'UFM.
Peraltro, il 14 agosto 2007, il Nord dell'Iraq sarebbe stato sconvolto da
un attacco nel quale sarebbero morte più di 400 persone.
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8.
8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
9.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge. In tal contesto giova rilevare, che egli avrebbe preferito
attendere l'arrivo in Germania di un suo connazionale con i documenti
necessari, fatto accaduto secondo l'insorgente in data 6 giugno 2007
([...]) e, quindi, più di due settimane dopo l'invito dell'UFM a produrre
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tali documenti, invece di impegnarsi lui stesso, al fine di procurarsi in
tempi brevi un documento di viaggio o d'identità. Non v'è, altresì,
ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti sforzi
per procurarsi tempestivamente un tale documento, detti sforzi non
avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, non apparendo avere
fatto valere delle persecuzioni statali, egli avrebbe potuto e dovuto,
usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza
del suo Paese all'estero per farsi emettere un documento di viaggio o
d'identità ai sensi della legge. Peraltro, non soccorre l'insorgente la
generica affermazione ricorsuale secondo la quale avrebbe inutilmente
proposto all'autorità inferiore di produrre una fotocopia di un
documento ai sensi della legge. Questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che una semplice fotocopia di una carta d'identità non
costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi
(v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale
E-7458/2007 del 13 novembre 2007 consid. 3.1). Infine, se un
richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima
istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel
merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in
sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
10.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, le stesse risultano
inverosimili segnatamente in merito alle minacce subite da parte
dell'organizzazione terrorista B._______. Da un lato, il ricorrente aveva
affermato nell'ambito dell'audizione del 16 maggio 2007 che la polizia
aveva scoperto l'appartenenza delle quattro persone
all'organizzazione B._______ ([...]). Durante l'audizione del
29 maggio 2007 ha, invece, dichiarato di non sapere a quale
organizzazione appartenessero dette persone e di presumere, a causa
della loro diffusa presenza nella regione, che fossero membri
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dell'organizzazione B._______ ([...]). Dall'altro lato, il TAF rileva che
non soccorre l'insorgente la presentazione della fotocopia della
presunta lettera minatoria. In effetti, le fotocopie non costituiscono di
principio dei mezzi efficaci ed idonei da un punto di vista probatorio,
considerato che possono essere il frutto d'ogni genere di
manipolazione. Per di più, nel caso concreto, l'insorgente non ha
spiegato per quale ragione non avrebbe potuto fornire, usando della
necessaria diligenza, l'originale del menzionato documento. Inoltre, e
come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, il documento prodotto
contraddice manifestamente le allegazioni del ricorrente circa il
mittente di tale scritto. Egli ha infatti affermato di avere trovato nel
cortile di casa una lettera minatoria anonima ([...]). Dagli atti di causa
risulta, tuttavia, che la lettera presentata dal ricorrente come tale ([...])
è stata firmata con la sigla "combattenti dell'Islam". Oltre a ciò, va
sottolineato come il suo agire – si sarebbe nascosto dapprima a casa
sua per sei o sette giorni ([...]) ed in seguito sarebbe andato a casa di
un suo amico, a soli dieci minuti di distanza da casa sua ([...]) - appare
dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel
suo Paese d'origine. Infine, basti ancora rilevare che egli si limita a
mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto,
sull'eventualità d'essere ucciso in caso di rientro in patria,
rispettivamente sull'impossibilità d'ottenere un'appropriata protezione
statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da
parte di terzi, segnatamente dei membri dell'organizzazione
B._______. Da questo profilo, il TAF ha già avuto modo di precisare
che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde
del nord dell'Iraq - fra cui Suleimanyia, regione da cui è originario
l'insorgente - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire
agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (v. DTAF
2008/4 del 22 gennaio 2008, consid. 6.1 a 6.7).
11.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano
elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c Lasi).
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12.
12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha
dichiarato di non avere mai avuto altri problemi nel suo Paese ([...]).
12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimanyia) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
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regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8).
12.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di etnia curda e di avere vissuto sin dalla nascita a
Suleimanyia (nord dell'Iraq), è giovane, celibe ed ha una certa
esperienza professionale (per circa due anni come autista di taxi).
Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiedono ancora i genitori e tre
fratelli ([...]). In particolare, prima dell'espatrio egli avrebbe vissuto con
i suoi genitori nel quartiere C._______ di Suleimanyia. In caso di rinvio
nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di essere
nuovamente ospitato dai genitori e di riprendere il proprio lavoro come
autista. Peraltro, egli potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai
programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid.
7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In
siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel nord dell'Iraq.
12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
13.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
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15.
L'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dell'Iraq è ammissibile,
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
16.
Il ricorso, tenuto conto anche della giurisprudenza del TAF, risulta
essere manifestamente infondato. Pertanto, quest'ultimo è deciso in
forma semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora ed aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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