Corte IV
D-4009/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 m a g g i o 2 0 0 8
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Fulvio Haefeli e Daniel Schmid,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______, Iraq, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero, via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 giugno 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4009/2007
Fatti:
A.
Il 30 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 9 e del 24 maggio 2007), d'essere espatriato
nel [...] del 2007 per il timore d'essere ucciso, come altri suoi
commilitoni, da membri dell'organizzazione terroristica islamica
B._______ in quanto membro della minoranza degli iazidi e soldato
nell'esercito iracheno (con mansioni amministrative C._______). Nel
[...] del 2006, durante un congedo, sarebbe stato sequestrato per
breve tempo da membri di detta organizzazione, ma poi liberato dai
soldati statunitensi. Nel corso del sequestro avrebbe dovuto assistere
allo sgozzamento di un compagno. Gli sarebbe persino stato ingiunto
di mangiare "la carne" della persona ammazzata. Fortunatamente,
sarebbe stato rapidamente liberato dai soldati americani, il cui
intervento avrebbe impedito il peggio. Avrebbe temuto che i membri di
B._______ potessero non di meno, prima o poi, mettere in pratica la
loro minaccia di morte se fosse rimasto a Mossul. Anche il padre,
membro del D._______, sarebbe stato minacciato e avrebbe dovuto
lasciare la regione. Ha osservato che il fatto d'avere dovuto contattare
E._______ in patria giustifica la mancata presentazione di un
documento di identità nel termine di 48 ore.
B.
Il 5 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
L'11 giugno 2007, il ricorrente ha esibito dinanzi all'UFM gli originali di
documenti presentati come la sua carta d'identità e due sue tessere
militari.
D.
Il 12 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
Pagina 2
D-4009/2007
una decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
E.
Il 15 giugno 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare
una risposta al ricorso.
F.
Il 19 giugno 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
G.
Il 14 marzo 2008, l'insorgente ha sollecitato l'evasione del suo
gravame.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
Pagina 3
D-4009/2007
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'insorgente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva
esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha
pure qualificato di privo di pertinenza, consistenza e logica il racconto
del ricorrente. In particolare, quest'ultimo, in qualità di soldato
dell'esercito iracheno, avrebbe potuto difendersi contro le persecuzioni
del movimento islamico che l'avrebbe minacciato e sequestrato. In più,
i membri dell'organizzazione islamica B._______ sarebbero stati
arrestati dai soldati statunitensi. Pertanto, le condizioni dell'attualità e
della finalità individuale della persecuzione non risulterebbero più
adempite. Successivamente, le minacce della menzionata
organizzazione si sarebbero limitate all'invio di SMS. Non risulterebbe,
peraltro, che B._______ abbia agito a causa dell'appartenenza
dell'insorgente agli iazidi (tanti familiari vivrebbero ancora in zona).
Inoltre, il ricorrente non avrebbe saputo indicare esattamente come e
quando il padre sarebbe stato minacciato. Infine, non avrebbe saputo
dire chi dei terroristi sarebbe stato arrestato dagli americani. L'UFM ha
altresì ritenuto che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non avere potuto esibire
documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza
anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata a causa delle
difficoltà di reperimento e d'invio di detti documenti connesse
all'attuale nota situazione in Iraq. Contesta che nel caso concreto
siano dati i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi per escludere la
necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento, tanto più che egli appartiene ad una minoranza
che è confrontata con particolari difficoltà per quanto concerne il
rispetto dei diritti fondamentali e la sicurezza (v. anche Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 2006 n. 17). Peraltro, anche la situazione nel nord
dell'Iraq sarebbe tutt'altro che tranquilla (richiamato in proposito, il
Pagina 4
D-4009/2007
rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007). Non sarebbe
pertanto consentito, come invece ha fatto l'autorità inferiore nel caso di
specie, di semplicemente affermare che non sussistono indizi per
ritenere che in caso di rimpatrio egli possa essere esposto a
trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101).
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame
ed ha rilevato, in particolare, che il ricorrente ha prodotto tardivamente
i documenti presentati come l'originale della carta d'identità e di due
tessere militari. Peraltro, sui documenti esibiti in sede di ricorso
figurerebbe un cognome indicato solo come alias nella decisione
impugnata perché diverso da quello presentato nella prima audizione.
Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente
non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni
sviluppate nella decisione impugnata.
7.
7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
Pagina 5
D-4009/2007
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8.
8.1 Questo Tribunale considera – a prescindere dalla questione di
sapere se nel caso concreto sussistano un motivo scusabile per la
mancata esibizione di un documento d'identità o di viaggio entro il
termine di 48 ore previsto dalla legge ed una divergenza di identità nei
documenti esibiti (l'UFM non ha altresì considerato siccome falsa la
carta d'identità esibita dall'insorgente) – che conto tenuto dell'insieme
delle circostanze del caso di specie in relazione alla nota situazione
vigente in Iraq, l'istruttoria, la valutazione delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente e la motivazione della decisione impugnata
sono manifestamente carenti. Giova in particolare rilevare che le
dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in materia d'asilo (v. riassunto
dei fatti lettera A) non possono qualificarsi di manifestamente
inconsistenti od irrilevanti al punto da non giustificare neppure
un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Da un lato, l'autorità
inferiore non ha contestato l'attendibilità delle allegazioni del ricorrente
riguardanti la sua appartenenza alla minoranza degli iazidi nonché il
suo status di membro dell'esercito iracheno e le minacce ricevute
dall'organizzazione terroristica B._______ (elementi già di per sé
sufficienti a giustificare un approfondimento del caso; v. su questo
punto anche GICRA 2006 n. 17, dove era certo stata esclusa una
persecuzione collettiva degli iazidi in Iraq, ma non l'eventualità di
un'accresciuta esposizione degli stessi a persecuzioni individuali da
parte di gruppi di fondamentalisti islamici). Dall'altro lato, e
contrariamente a quanto ritenuto sommariamente nella decisione
impugnata, non si vede come l'arresto di taluni membri di B._______
da parte degli americani possa diminuire i timori del ricorrente
Pagina 6
D-4009/2007
d'essere ucciso da altri membri di detto gruppo terroristico, a
prescindere dal fatto se si siano limitati in un primo momento all'invio
di un SMS di minaccia. Peraltro, il solo fatto che l'insorgente sia un
membro dell'esercito iracheno ancora non esclude la possibilità per
dei terroristi di finalizzare delle serie minacce, come mostra
ampiamente la nota realtà vigente in Iraq, anche a Mossul (v., fra
l'altro, Rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati [ACNUR) del 26 settembre 2007, rappresentanza per la
Germania, l'Austria e la Repubblica ceca, pag. 1 e segg.). Inoltre, un
richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del
suo Paese d'origine solo se essa è appropriata, ossia se è suscettibile
d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed
efficienti; l'autorità giudicante è tenuta a chiarire la concreta
sussistenza di una siffatta protezione ed a motivare la decisione su
questo punto (v. GICRA 2006 n. 18 consid. 10.3). Ora, nella procedura
di prima istanza tale questione non è stata sufficientemente
approfondita, fermo restando che l'Iraq non è un Paese sicuro in cui
bastino al riguardo generiche asserzioni da parte dell'autorità
giudicante, come avvenuto nel caso concreto. In particolare, non può
essere superficialmente supposto, a prescindere dall'effettiva volontà
delle autorità irachene di proteggere i propri cittadini, che le stesse
abbiano anche palesemente la capacità d'offrire a Mossul
un'appropriata protezione a persone, come il ricorrente, seriamente
minacciate da un noto movimento terroristico islamico in ragione
dell'appartenenza ad una minoranza religiosa e, in aggiunta, della sua
qualità di militare (v. Rapporto ACNUR, op. cit., pag. 3 e 4). In siffatte
circostanze, non soccorrono l'autorità inferiore alcune imprecisioni nel
racconto del ricorrente concernente la fuga di suo padre o la
comprensibile incapacità d'indicare le generalità dei terroristi arrestati
dagli americani. Peraltro, l'UFM neppure ha esaminato nella decisione
impugnata la questione dell'esistenza per l'insorgente in Iraq,
segnatamente nelle tre province curde del nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil
e Sulaimaniya), di un'evidente alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni del movimento islamico di cui trattasi altrove che a
Mossul, questione pure estremamente delicata e che necessita
d'ulteriori serie indagini (v. sulla problematica DTAF E-6982/2006 del
22 gennaio 2008, destinata alla pubblicazione, in cui è stato statuito
che l'esistenza di un'alternativa di rifugio interna va ammessa solo
con cautela). Infine, ed in materia d'esecuzione dell'allontanamento,
l'UFM si è altresì limitato a generiche considerazioni, prive di
qualsivoglia dimostrazione, in merito alla legittimità dell'esecuzione
Pagina 7
D-4009/2007
dell'allontanamento dell'insorgente – quest'ultimo considerato altresì
senza ulteriore motivazione, e contrariamente alle sue allegazioni,
d'etnia curda piuttosto che iazida – verso l'Iraq, segnatamente verso
Dohuk dove vivrebbe una F._______ (v. peraltro sulla problematica
DTAF E-4243/2007 del 14 marzo 2008, destinata alla pubblicazione, in
cui l'alternativa di soggiorno interna per persone non appartenenti alla
minoranza curda è stata ammessa solo con cautela nelle tre province
curde del nord dell'Iraq). In altri termini, l'autorità inferiore non può
ridurre la motivazione del proprio provvedimento ad imprecise
asserzioni sull'ammissibilità (ai sensi dell'art. 3 CEDU) e sull'esigibilità
(giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr) dell'esecuzione dell'allontanamento di un
cittadino iracheno appartenente ad una minoranza religiosa, senza
indicare le ragioni e le fonti alla base delle affermazioni stesse. In
effetti, l'insorgente non è posto nelle condizioni di potere ricorrere con
criteri adeguati, non conoscendo appunto, in materia d'esecuzione
dell'allontanamento, le ragioni precise (art. 35 cpv. 1 PA), e le fonti, su
cui l'UFM fonda il proprio apprezzamento. Per i medesimi motivi, il TAF
non è in grado d'esperire il sindacato di legittimità della decisione
impugnata su tale punto. In conclusione, questo Tribunale osserva che,
stante le premesse, non può essere condivisa la valutazione
contenuta nel provvedimento litigioso secondo cui non sono necessari
degli ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
8.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata incorre
nell'annullamento.
9.
Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con
istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv.
1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418), in particolare se gli atti
sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del
diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del
25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non
è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto
rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini
ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti
Pagina 8
D-4009/2007
determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei
considerandi della presente sentenza di cassazione.
10.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese
processuali (art. 63 PA). Ritenuto che il ricorrente è assistito in questa
sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione
di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
173.320.2]). La stessa, in assenza di un nota dettagliata, è fissata
d'ufficio in fr. 600.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal
rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
D-4009/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà all'insorgente fr. 600.-- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM,
compresi originali carta d'identità e due tessere militari)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Data di spedizione:
Pagina 10