B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4010/2019
Sen t en z a d e l 2 1 a g os t o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Gabriela Freihofer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 29 luglio 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 25 aprile
2019,
i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 3 maggio 2019 (cfr. atto
[…] 10/6) al colloquio Dublino del 9 maggio 2019 (cfr. atto […] 14/2) ed alle
audizioni del 16 luglio 2019 (cfr. atto […] 42/23) e del 23 luglio 2019 (cfr.
atto […] 46/9),
la bozza di decisione negativa sull’asilo del 25 luglio 2019 ed il parere al
riguardo del rappresentante legale,
la decisione della SEM del 29 luglio 2019 (notificata il giorno medesimo)
per il cui tramite detta autorità ha respinto la domanda d’asilo dell’interes-
sato pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera non-
ché l’esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile,
il ricorso del 7 agosto 2019 (recte: 8 agosto 2019) con cui l’interessato ha
postulato l’annullamento della decisione impugnata e la concessione
dell’asilo in Svizzera; in subordine di essere ammesso provvisoriamente
per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; il
tutto con contestuale domanda di assistenza giudiziaria e protesta di spese
e ripetibili,
la copia di un articolo di giornale in lingua straniera allegato al ricorso,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
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ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che l’interessato, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil nato e cresciuto a
Jaffna, ha ricondotto il suo espatrio ad alcune problematiche derivanti dai
presunti legami dei genitori con il gruppo secessionista denominato “Tigri
per la liberazione della patria Tamil” (comunemente conosciuto con l’acro-
nimo LTTE); che quest’ultimi, nel 2007, lo avrebbero affidato ai nonni ma-
terni disinteressandosi di lui; che nel dicembre 2014, dopo che lo zio
avrebbe subito alcune minacce per causa sua, egli si sarebbe trasferito da
altri famigliari nella capitale Colombo, salvo poi dover tornare a Jaffna
nell’agosto 2015, in quanto la sua presenza – che avrebbe implicato ricor-
renti richieste di informazioni sul suo conto da parte di terzi – sarebbe stata
dannosa per le attività commerciali dei parenti; che nella primavera del
2017 tre persone, che l’insorgente ritiene essere esponenti del gruppo pa-
ramilitare “Special Task Force (STF)”, lo avrebbero prelevato presso il do-
micilio della nonna e condotto in un luogo a lui sconosciuto detenendolo
per cinque giorni; che durante la reclusione egli sarebbe stato interrogato
in merito ai genitori ed avrebbe subito maltrattamenti; che dopo essere
stato rilasciato, avrebbe appreso che alcune persone si sarebbero recate
presso il suo posto di lavoro per chiedere di lui, cosa che lo avrebbe co-
stretto ad abbandonare la sua attività; che alcuni mesi dopo, nel settembre
2018, l’insorgente sarebbe stato contattato per un incarico di montaggio
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video; che una volta giunto nel luogo in cui avrebbe dovuto incontrare il
cliente, sarebbe sopraggiunto un furgone dal quale sarebbe scesa una per-
sona che gli avrebbe chiesto s’egli fosse il figlio di Sivanesan; che a seguito
della sua risposta affermativa, l’insorgente sarebbe stato invitato a salire
sul veicolo; che dopo un richiesta di spiegazioni, il ricorrente sarebbe stato
strattonato per poi darsi alla fuga; che in seguito egli avrebbe ricevuto un’ul-
teriore telefonata da parte del committente, per il cui tramite questi lo infor-
mava di essere stato a sua volta minacciato,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici
interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica
interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono
essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì
necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in
particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o
falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone
consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta
dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le
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allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al
contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli
eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha considerato inverosi-
mile il fatto che i genitori dell’insorgente fossero membri delle LTTE nonché
le vicissitudini da lui vissute a causa di tale circostanza; che il suo racconto
al riguardo sarebbe stato estremamente vago e poco dettagliato; che il ri-
corrente avrebbe esposto la propria biografia in modo poco chiaro e incon-
sistente; che non avrebbe saputo riferire nulla in merito alla sua infanzia,
cosa del tutto inusuale dal momento che avrebbe vissuto con i genitori sino
ai 9/10 anni e poco compatibile con le sue stesse affermazioni circa il fatto
che in quel periodo non sarebbe stato felice stando sempre da solo in
stanza a guardare la tv; che le informazioni fornite relativamente ai genitori
sarebbero altresì povere di dettagli concreti, non avendo l’insorgente la mi-
nima idea di cosa questi facessero nella vita, ne tantomeno quale fosse il
loro legame con le LTTE; che si tratterebbe difatti di informazioni raccolte
per "sentito dire" prevalentemente dalla nonna; che oltremodo, il ricorrente
si sarebbe pure contraddetto sul momento preciso nel quale sarebbe ve-
nuto a sapere del legame dei suoi genitori con le LTTE; che in buona so-
stanza, dal suo esposto non si evincerebbe nessuna informazione chiara
relativamente all’appartenenza dei suoi genitori al gruppo citato; che l’in-
sorgente si sarebbe infatti limitato a ribadire, anche dopo molteplici do-
mande, di non sapere nulla su di loro, esternando espressamente la sua
reticenza a riferire in merito, cosa che lascerebbe trasparire un inspiegabile
disinteressamento quanto alle sorti dei medesimi; che del resto, anche le
allegazioni in merito alle minacce subite dallo zio ed alle ulteriori problema-
tiche avvenute a Colombo sarebbero prive di indicazioni concrete, non sa-
pendo il ricorrente nulla di quanto successo ed ignorando l’identità dei ra-
pitori, cosa che dimostrerebbe ulteriormente il suo disinteresse per la que-
stione; che nemmeno i presunti eventi vissuti personalmente dall’interes-
sato sarebbero stati esposti in maniera convincente; che l’episodio risa-
lente al 2017, sarebbe stato spiegato in maniera stereotipata; che l’insor-
gente non avrebbe saputo illustrare nulla di concreto in merito al tragitto
sino al luogo di detenzione, al decorrere dei giorni nel medesimo e circa lo
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svolgimento degli interrogatori; che nonostante sarebbe stato invitato a in-
cludere il maggior numero di elementi possibili, l’interessato avrebbe di-
chiarato unicamente che gli sarebbe stato chiesto di dire la verità sui suoi
genitori, altrimenti avrebbero aperto un incarico a suo carico e di preferire
dimenticare detta esperienza; che pure scarne sarebbero le indicazioni in
merito al momento del suo rilascio, del viaggio di ritorno e dell’arrivo a casa
nonché circa l’identità dei rapitori; che lo stesso varrebbe per le presunte
ricerche presso il suo posto di lavoro, relativamente alle quali egli nem-
meno sarebbe stato in misura di identificare gli autori; che da ultimo, pure
le circostanze del tentato rapimento sarebbero state oggetto di un’illustra-
zione poco convincente ed impersonale; che il solo fatto che l’insorgente
abbia accettato di incontrarsi a tarda sera con uno sconosciuto mal si spo-
serebbe col fatto ch’egli temeva per la sua sicurezza; che d’altro canto,
l’interessato non avrebbe indicato elementi particolari dell’evento, spie-
gando sbrigativamente che la persona in questione gli avrebbe chiesto se
fosse il figlio di Sivanesan, invitandolo a salire sul veicolo; che parrebbe
oltremodo strano che l’insorgente si sia riuscito a liberare così facilmente
da tale individuo, da lui stesso descritto di corporatura robusta,
che con ricorso, l’insorgente avversa tale valutazione; che verosimiglianza
e coerenza andrebbero considerate da un punto di vista globale; che quo
all’assenza di indicazioni sulla vita con i genitori, sarebbe necessario ram-
mentare che a seguito di grandi traumi o grandi dolori, la mente tenderebbe
a rimuovere, così come confermato dalla letteratura scientifica; che peral-
tro, dopo la prima audizione, il ricorrente avrebbe richiesto informazioni più
concrete in ossequio al suo obbligo di collaborare; che i suoi parenti avreb-
bero fornito all’insorgente solo poche informazioni in merito ai genitori pro-
prio allo scopo di proteggerlo; che l’unica certezza sarebbe che quest’ultimi
facessero parte delle LTTE; che riguardo al rapimento, avendo l’insorgente
dichiarato di essere stato bendato nel tragitto, sarebbe ovvio ch’egli non
sia stato in misura di descrivere alcunché al riguardo; che altresì, per
quanto concerne le ricerche sul luogo di impiego, egli ribadisce aver ripor-
tato tutto quanto riferitogli dal datore di lavoro; che del resto, iI secondo
tentativo di rapimento sarebbe stato velocissimo e pertanto di difficile ri-
membranza; che egli contestualizza quindi l’articolo di giornale in lingua
straniera allegato al gravame e che, a suo dire, parlerebbe in questi termini
del rapimento di suo zio: “a Putalam ieri è stato rapito il Signor Sivalogana-
dem di 30 anni che lavorava in una business station. II rapitore è arrivato
in un furgone",
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che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano
tali da rimettere in discussione l’oculata analisi dell’autorità di prima
istanza, alla quale risulta anzitutto giudizioso rinviare anche in questa sede,
che è infatti indubbio che la versione proposta in corso di procedura dall’in-
sorgente sia insufficientemente sostanziata in ogni suo aspetto, sia esso
riferibile ad elementi biografici o alle presunte vicissitudini che lo avrebbero
condotto all’espatrio (cfr. supra pag. 5-6); che oltremodo, le contraddizioni
rilevate dalla SEM non lasciano spazio per un’interpretazione diversa da
quella del tentativo di avvalersi di circostanze non realmente prodottesi;
che è infatti inconcepibile che il richiedente asilo abbia in un primo mo-
mento posto l’accento sul fatto di aver appreso del legame dei genitori con
le LTTE solo successivamente all’arresto del 2017 (cfr. atto […] 42/23, D47
e D60) allorché, di seguito, ha affermato di esserne stato al corrente già
nel 2014 (cfr. atto [...] 46/9, D10 e seg.); che a ciò si aggiunge l’ulteriore
inconciliabilità tra il fatto di non ricordare nulla del periodo vissuto con i
genitori (cfr. atto [...] 42/23, D61 e D62) e le successive asserzioni a pro-
posito delle attività ludiche svolte nel corso di tale periodo (cfr. atto [...]
42/23, D67 e D69),
che tali rimarchevoli indizi di inverosimiglianza non possono essere certo
imputati, come sembra volerlo l’insorgente, a fenomeni dissociativi peraltro
non attestati dagli atti e nemmeno sensati, visto che i presunti eventi trau-
matici avrebbero avuto luogo in un secondo momento; che il fatto che i
parenti avrebbero omesso di renderlo partecipe dell’integralità della vi-
cenda per proteggerlo non giustifica d’altro canto il suo completo disinte-
resse per gli avvenimenti da lui stesso eretti a fondamento della domanda
d’asilo; che altresì, quand’anche bendato, l’interessato avrebbe potuto ri-
ferire in merito al tragitto sulla base di altre percezioni sensoriali; che oltre-
modo, egli non può imputare la mancanza di denotazioni concrete a terze
persone, quali il datore di lavoro o i famigliari, posta l’assenza di qualsivo-
glia suo sforzo teso alla ricerca di maggiori dettagli; che da ultimo, il conte-
nuto dell’estratto giornalistico, così come proposto nella breve traduzione
integrata nell’allegato ricorsuale, non permette di addivenire ad un diverso
esito, dal momento che non contiene alcun accenno agli autori dell’atto in
questione,
che in definitiva, si può partire dall’assunto che la versione dell’insorgente
non ossequi ai succitati criteri di verisimiglianza,
che altresì, come rettamente segnalato dalla SEM e nonostante le consi-
derazioni contenute nel gravame, non sono identificabili in specie ulteriori
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fattori di rischio che permettano di considerare che l’insorgente possa es-
sere esposto a pregiudizi in caso di rientro in patria (cfr. decisione avver-
sata, pt. 2),
che si rammenti infatti che la sola appartenenza all’etnia Tamil e il deposito
di una domanda d’asilo all’estero non sono elementi sufficienti per giustifi-
care un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell’art.
3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza
di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa
dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto, appel-
landosi in particolare alla crisi istituzionale che avrebbe toccato il paese tra
la fine di ottobre e la metà dicembre del 2018,
che ad ogni modo, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu ele-
menti ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso lo Sri
Lanka,
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che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi
sono indizi – non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in
pericolo nel suo Paese – per ritenere che l’interessato possa essere espo-
sto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in rela-
zione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non
basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degra-
danti per ammettere l’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento
(cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4),
che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi
in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI),
che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il go-
verno di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin-
volga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr.
sentenza E-1866/2015 consid. 13.1),
che la crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018 non
modifica tale assunto, essendosi la situazione stabilizzata (cfr. sentenza
del Tribunale D-2807/2018 del 7 maggio 2019 consid. 9.5),
che nella già citata E-1866/2015 il Tribunale ha altresì proceduto all’attua-
lizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 confermando
che l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la
provincia Settentrionale ad eccezione della regione del Vanni (per la re-
gione del Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 otto-
bre 2017) qualora i criteri individuali dell’esigibilità siano dati (in particolare
l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di
accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura
dei bisogni elementari [cfr. consid. 13.3.3]),
che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Jaffna, nella provincia
Settentrionale, e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del
resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che
infatti, l’insorgente può contare sulla presenza di un’ampia rete famigliare
nella provincia e su di una pluriennale esperienza professionale corrobo-
rata da formazione scolastica (cfr. cfr. atto [...] 42/23, pag. 9),
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che inoltre, l’interessato gode di buona salute e non ha preteso nel gra-
vame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 con-
sid. 9.3.2),
che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento
del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione
all’art. 44 LAsi),
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: