B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-401/2020
Sen t en z a d e l 2 7 g e nn a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Andreas Trommer;
cancelliere Lorenzo Rapelli,
Parti
A.______, nato il (…), alias
A.______, nato il (…), alias
A.______, nato il (…),
Afghanistan,
patrocinato da Roberta Condemi,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione
Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 13 gennaio 2020.
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Fatti:
A.
Momand Asadullah, cittadino afghano originario di Sojane (Kunduz), ha de-
positato una domanda d’asilo in Svizzera il 24 ottobre 2019, pretendendosi
minorenne.
B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati
EURODAC l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo in Bul-
garia il 1° agosto 2018.
C.
Il 20 novembre 2019, l’interessato è stato sentito quale minore non accom-
pagnato nell’ambito di una prima audizione durante la quale è segnata-
mente stato questionato sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza
e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione,
la SEM ha pure informato il richiedente asilo della possibile competenza
della Bulgaria per il trattamento della sua domanda d’asilo in base al rego-
lamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in-
ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e
prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda i ap-
plicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b Lasi. L’interessato si è detto contrario
ad un trasferimento verso tale paese.
D.
Il 21 novembre 2019 la SEM ha presentato alle autorità bulgare, nei termini
fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in
carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III.
E.
Il 22 novembre 2019, la Bulgaria ha accettato la richiesta di ripresa in ca-
rico. Dalla medesima si evince altresì l’identità dichiarata dall’insorgente in
Bulgaria, diversa da quella addotta nel corso della procedura elvetica.
F.
Con scritto del 28 novembre 2019, la rappresentanza legale ha trasmesso
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all’autorità inferiore una copia di un documento di identità (Taskara) riferi-
bile all’insorgente ed indicante quale data di nascita il 2 luglio 2002.
G.
Con scritto del 19 dicembre 2019, l’autorità di prima istanza ha informato il
richiedente asilo della summenzionata discordanza concedendogli il diritto
si essere sentito al riguardo.
H.
Il 24 dicembre 2019 egli ha presentato le proprie osservazioni sulla que-
stione ribadendo di aver fornito generalità false in Bulgaria in quanto vittima
di maltrattamenti e desideroso di vedersi trattare la richiesta di protezione
altrove.
I.
Con decisione del 13 gennaio 2020, notificata il giorno seguente (cfr. avviso
di ricevuta), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda
d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo
il trasferimento dell’interessato verso la Bulgaria.
J.
Il 21 gennaio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata
2 ottobre 2019) l’interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in
limine la sospensione dell’allontanamento in via supercautelare e la con-
cessione dell’effetto sospensivo al gravame; in via principale l’annulla-
mento della decisione avversata, la qualificazione come minorenne e la
ritrasmissione degli atti alla SEM per la trattazione nazionale della proce-
dura d’asilo in applicazione della clausola di sovranità; contestualmente e
con protesta di spese e ripetibili la concessione dell’assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del re-
lativo anticipo.
K.
Il 22 gennaio 2020 il Tribunale ha sospeso l’allontanamento in via super-
cautelare.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1. Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento.
3.2. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi-
duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo,
la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa
o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in
questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
3.3. In tale contesto, qualora la questione della minore età dell’interessato
sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto,
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essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell’ambito
della determinazione dello Stato responsabile per l’esame della domanda
di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla
SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente
nell’ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora
la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all’autorità inferiore e
riprendere la procedura in circostanze idonee all’età del richiedente l’asilo
(cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018
e E-6725/2015 del 4 giungo 2018).
4.
4.1. Nel caso che ci occupa, l’autorità inferiore non ha creduto alla pretesa
minore età dell’insorgente. Questi avrebbe invero reso indicazioni incoe-
renti, vaghe e contraddittorie in merito al suo contesto personale, alla sua
cerchia famigliare, al suo percorso scolastico nonché alla stessa minore
età, affermando a più riprese di non essere in misura di rispondere a do-
mande molto semplici e circa riferimenti temporali vicini. In primis, egli si
sarebbe trincerato dietro ad un presunto analfabetismo poco credibile e la
cui definizione lascerebbe ulteriori dubbi. In un primo momento non sa-
rebbe stato in grado di esprimersi sulla sua data di nascita giustificandosi
in modo evasivo. Dipoi, egli avrebbe indicato una data di nascita solo a
seguito di ripetute richieste e senza riuscire a ragguagliare l’auditore in me-
rito alla sua età al momento dell’espatrio e del decesso della madre. Del
resto, il richiedente l’asilo nemmeno sarebbe stato in misura di segnalare
la differenza di età con il fratellastro nonostante ne conoscesse l’età. Quo
al suo percorso scolastico, egli non avrebbe saputo determinare la data di
inizio della scuola coranica pur riuscendo ad addurre di aver avuto sette
anni all’epoca. Egli avrebbe anche asserito che la frequentazione si sa-
rebbe interrotta allorquando avrebbe avuto dodici anni, salvo poi non sa-
pere indicare la data di tale avvenimento né la sua età in tale frangente.
D’altro canto, ha osservato l’autorità di prima istanza, dalla risposta delle
autorità bulgare si evincerebbe che l’insorgente avrebbe declinato altre ge-
neralità in tale paese; generalità secondo le quali egli risulterebbe maggio-
renne. Ebbene, la spiegazione del richiedente al riguardo sarebbe prete-
stuosa. Mal si spiegherebbe invero in che modo il fatto di essersi dichiarato
maggiorenne abbia potuto procurargli dei vantaggi in tale situazione. Que-
sto aspetto sarebbe inoltre in contrasto con quanto da lui affermato in corso
di audizione. Ancora, ha concluso l’autorità resistente, la copia della Ta-
skara versata agli atti non permetterebbe di addivenire ad un diverso esito.
Tale tipologia di documenti non sarebbe infatti esente dal rischio di falsifi-
cazioni. Nel caso in esame, si tratterebbe inoltre di una semplice copia,
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cosa che renderebbe impossibile una verifica dell’autenticità, da cui un va-
lore probatorio molto basso.
4.2. Nel proprio gravame l’insorgente avversa la valutazione della autorità
inferiore. Quo alla questione dell’analfabetismo, egli avrebbe già specifi-
cato in corso di procedura che saper leggere un tesserino, compilare un
modulo e conoscere i numeri non sarebbero attività rientranti nel ben più
ampio concetto di istruzione. La frequentazione “fisica” di una scuola non
equivarrebbe del resto all’acquisizione di padronanza nella lettura, nella
scrittura e nel calcolo, tanto più ove si considerino le difficili condizioni di
studio in capo all’insorgente (frequenza irregolare, preminenza dell’attività
agricola, situazione di guerra, distruzione dell’edificio a causa dei bombar-
damenti). Vien dunque da sé che, quandanche l’interessato non possa de-
finirsi propriamente analfabeta, egli presenti in ogni caso criticità importanti
rispetto a calcolo e scrittura; criticità che si evincerebbero da diversi pas-
saggi dell’audizione. In effetti, pur essendo riuscito a dichiarare la data di
nascita appresa dall’usuale iscrizione sulla copertina del corano, il richie-
dente l’asilo avrebbe avuto difficoltà ad indicare la sua età. In tale contesto
egli avrebbe invero fatto molta fatica a comprendere la differenza tra data
di nascita ed età non solo a causa del semi-analfabetismo ma anche in
ragione della disabitudine culturale a contare anni ed a memorizzare date.
Per queste stesse ragioni, il ricorrente non sarebbe nemmeno stato in
grado di rendere conto all’autorità inferiore circa l’età della madre al mo-
mento del decesso e sulla differenza tra la sua età e quella del fratellastro.
Con riferimento alla discrepanza rispetto alle generalità declinate in Bulga-
ria, il richiedente asilo, per il tramite della sua patrocinatrice, rinvia a quanto
dam lui già esposto nell’ambito del diritto di essere sentito concessogli al
riguardo, e meglio, al fatto di aver volontariamente fornito indicazioni false
al fine di non dover rimanere in un paese ove avrebbe subito maltrattamenti
(vedendosi altresì affiancare un interprete che non parlava la sua lingua,
da cui pure il rischio di registrazioni errate. In definitiva, mal si comprende-
rebbe perché l’autorità, pur nutrendo così tanti dubbi circa l’età dell’interes-
sato, non abbia disposto degli accertamenti medici finalizzati alla determi-
nazione della medesima.
5.
5.1. Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura
amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art.
106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documenta-
zione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche
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ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto
il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr.
CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a
ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identifi-
cate delle carenze nell’accertamento dei fatti il caso va di principio retro-
cesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad
un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, op. cit., n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 no-
vembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).
5.2. Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accerta-
mento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla
ripartizione dell’onere della prova derivanti dall’applicazione analogica
dell’art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istrut-
torie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr.
sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell’8 otto-
bre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2;
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563).
Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è
tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in
caso di grado ridotto, dell’assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222
consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24
consid. 7.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2° ed. 2013, n. 3.150).
5.3. Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe
l’onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2004 n. 30
consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n.
19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 5.4,
E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1 MATTHIEU CORBAZ, La détermi-
nation de l’âge du requérant d’asile, in : Actualité du droit des étrangers,
Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un
accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la
valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’inte-
ressato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le
conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr.
GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenze del Tribunale
D-5091/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 6.3 e E-4768/2017 consid. 3.1).
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5.4. Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiu-
diziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 consid.
4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale
D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1).
Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità si basa sui do-
cumenti d’identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle
audizioni relativamente al quadro personale dell’interessato nel paese
d’origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr.
sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio
2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019. Se necessario ordina una perizia
medica volta alla determinazione dell’età (cfr. art. art. 17 cpv. 3bis in rela-
zione con l’art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del
Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l’istrut-
toria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli
elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati.
6.
Ora, è innegabile che nel caso in esame il ricorrente, non avendo prodotto
documenti d’identità originali ed autentici, non sia stato in misura di fornire
la prova dell’asserita minore età. Allo stesso modo, stanti delle indicazioni
biografiche che non si distinguono certo per esaustività e concludenza, v’è
pure da chiedersi se sulla base dello stato attuale degli atti egli sia riuscito
rendere verosimile la medesima. Ciò nondimeno, a fronte di un quadro di
presunta scarsa scolarizzazione e di palese difficoltà ad esprimersi su rife-
rimenti temporali, fondarsi unicamente sull’inconsistenza delle allegazioni
dell’insorgente per escluderne la minore età non pare tenere in completa
considerazione le obbligazioni derivanti dal principio inquisitorio. Infatti,
quand’anche a questo stadio non si possa respingere con certezza la tesi
circa l’infingimento della condizione di analfabetismo, resta il fatto che con-
siderato il contesto afgano, occorreva dar debito credito ad alcune peculia-
rità socio-culturali ed all’eventualità di trovarsi di fronte ad una persona con
un grado di alfabetizzazione ridotto. Ciò a maggior ragion dal momento che
l’interessato ha versato agli atti un documento di identità in copia (cfr. sul
valore probatorio DTAF 2013/30 consid. 4.2.2 e sentenza del Tribunale
D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 8.5) indicante una data di na-
scita secondo la quale l’insorgente risulterebbe ancora minorenne. In
buona sostanza, anche in presenza di potenziali indicatori d’inverosimi-
glianza, permangono dunque dubbi circa la maggiore età dell’interessato;
dubbi che necessitavano di essere fugati per il tramite dell’esperimento di
ulteriori misure istruttorie prima di imputare al ricorrente di non essere stato
in misura di rendere verosimile la sua minore età. L’autorità inferiore non
deve infatti misconoscere le succitate differenze tra la constatazione dei
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fatti (principio derivante dall’ordinamento processuale) ed il grado probato-
rio richiesto per la valutazione di merito dell’età di un richiedente asilo.
Come detto, v’è spazio per un giudizio materiale, sia esso relativo all’età o
ad altre questioni, solo in presenza di un pregresso accertamento completo
dei fatti giuridicamente rilevanti. Laddove permangano perplessità, l’auto-
rità non può limitarsi ad escludere la minore età sulla base di alcuni indica-
tori, soprattutto vista la disponibilità di metodi scientifici riconosciuti per la
determinazione medica dell’età e dei contrapposti rischi intrinsechi ad una
valutazione ancorata unicamente sulle allegazioni dell’interessato (cfr. sul
valore probatorio dei medesimi si veda la sentenza del Tribunale
D-3567/2019 consid. 6.2 - 6.3 con i relativi riferimenti).
7.
7.1. Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 13 gennaio
2020 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il com-
pletamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione.
7.2. L’autorità inferiore è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde de-
terminare l’età del ricorrente. Essa, se necessario, si avvarrà dei metodi
scientifici a sua disposizione (segnatamente tomografia sterno-clavicolare
e esame dello sviluppo dentale). In base all’esito dei medesimi e ad un
apprezzamento d’insieme degli elementi in favore e contrari alla minore
età, confermerà o rivaluterà la propria decisione.
8.
Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi
priva d’oggetto. Inoltre che ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite
indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale
designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi.
9.
La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 13 gennaio 2020 è annullata
e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei conside-
randi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono accordate spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: