B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4013/2016
Sen t en z a d e l 2 5 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gérard Scherrer, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
dichiaratosi proveniente dalla Cina (Repubblica Popolare),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 9 giugno 2016 / N (…).
D-4013/2016
Pagina 2
Fatti:
A.
L’interessato, dichiaratosi cittadino della Cina (Repubblica Popolare) e di
etnia tibetana, avrebbe vissuto dalla nascita e sino al suo espatrio, avve-
nuto a fine aprile 2012, in una località chiamata C._______ (denominata
dal richiedente rispettivamente D._______, cfr. ad esempio verbale sulle
generalità del 4 febbraio 2013 [di seguito: verbale 1]; o E._______, cfr. doc.
A16 e A17). Sempre secondo le sue stesse affermazioni tale luogo farebbe
parte della Prefettura di F._______, e si situerebbe a nord del distretto di
G._______ ed a sud di H._______ (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale sull’au-
dizione sui motivi del 26 novembre 2015 [di seguito: verbale 2], D15,
pag. 4).
B.
Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato poiché alla fine del 2011 avrebbe
redatto alcuni manifesti in favore del ritorno del Dalai Lama in Tibet e della
liberazione del Tibet per conto di un gruppo di amici attivi politicamente. A
seguito dell’arresto di uno di questi suoi amici ad inizio 2012, egli si sarebbe
nascosto nella cittadina di G._______, presso un cugino. Circa una setti-
mana più tardi il richiedente avrebbe appreso di essere stato a suo volta
ricercato dalle autorità cinesi. Ciò nonostante egli avrebbe partecipato ad
una manifestazione anti-cinese, sempre a G._______, nel (…) del 2012.
Nel corso di tale manifestazione le forze di sicurezza avrebbero disperso i
partecipanti. Per paura di essere arrestato a sua volta, l’interessato si sa-
rebbe recato illegalmente in I._______ per poi proseguire in un secondo
momento verso l’Europa (cfr. verbale 2, pag. 7 e segg. e verbale comple-
mentare d’audizione sui motivi del 21 aprile 2016 [di seguito: verbale 3],
pag. 3 e segg.), e depositare in Svizzera la sua domanda d’asilo il (…) gen-
naio 2013 (cfr. atto A1 e verbale 1, p.to 5.05, pag. 6).
C.
Il 26 febbraio 2013, su mandato dell’autorità di prime cure, una persona
esterna della Sezione LINGUA, ha condotto con il richiedente un colloquio
telefonico della durata di 60 minuti, in merito alle sue conoscenze geogra-
fiche, culturali ed economiche della regione d’origine da lui allegata nonché
sulle conoscenze linguistiche dell’interessato, ed ha in seguito redatto un
rapporto sulle medesime. Nel precitato rapporto del 6 maggio 2015 (di se-
guito: esame LINGUA), l’intervistante è giunto alla conclusione che il ricor-
rente non provenga chiaramente dalla località allegata (comune di
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C._______, prefettura di F._______, Regione autonoma del Tibet nella Re-
pubblica Popolare Cinese) e che in modo univoco egli sarebbe stato socia-
lizzato in una comunità tibetana esterna alla Cina (cfr. risultanze proces-
suali).
D.
Con scritto del 2 maggio 2016, la SEM ha inviato al richiedente i risultati
del colloquio telefonico del 26 febbraio 2013, spiegandogli il contenuto es-
senziale e le conclusioni della valutazione dell’esperto nonché il percorso
professionale e le competenze di quest’ultimo, concedendogli il diritto di
essere sentito in merito (cfr. atto A16).
E.
Il richiedente, con scritto del 13 maggio 2016, ha trasmesso all’autorità in-
feriore le proprie considerazioni in merito alle sovraesposte risultanze
dell’esame LINGUA fatto allestire dalla SEM.
F.
Con decisione del 9 giugno 2016, notificata al richiedente il 13 giugno 2016
(cfr. avviso di ricevimento), la SEM ha respinto la succitata domanda
d’asilo, pronunciato contestualmente l’allontanamento dell’interessato
dalla Svizzera, ordinandone nel contempo l’esecuzione siccome ammissi-
bile, ragionevolmente esigibile e possibile.
G.
Il 27 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 29
giugno 2016), l’interessato è insorto contro la decisione della SEM con ri-
corso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), conclu-
dendo all’annullamento della stessa ed alla concessione dell’asilo in Sviz-
zera. In subordine ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per il com-
pletamento dell’istruttoria ed un nuovo esame della domanda. In secondo
subordine ha richiesto il riconoscimento dello statuto di rifugiato per motivi
insorti dopo la fuga ed in via ancora più subordinata la concessione
dell’ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecu-
zione dell’allontanamento. Altresì, ha presentato una domanda di assi-
stenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. A so-
stegno delle sue affermazioni ha segnatamente prodotto con il gravame
quattro estratti di cartine geografiche.
H.
Con decisione incidentale del 14 settembre 2016 il Tribunale ha accolto la
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Pagina 4
domanda di assistenza giudiziaria dell’insorgente, a condizione che lo
stesso producesse un’attestazione di indigenza (cfr. risultanze proces-
suali). Il ricorrente ha tempestivamente prodotto quanto richiesto con scritto
del 19 settembre 2016 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata: 23 set-
tembre 2016).
I.
Con risposta al ricorso del 19 ottobre 2016 (cfr. risultanze processuali; data
d’entrata: 20 ottobre 2016), l’autorità di prime cure ha confermato l’atto im-
pugnato ed ha proposto la reiezione del gravame.
J.
Con scritto spontaneo del 17 novembre 2016, trasmesso alla SEM con or-
dinanza del 30 novembre 2016, il ricorrente si è riconfermato nelle argo-
mentazioni e nelle conclusioni già contenute nell’atto di ricorso, allegando
inoltre di soffrire ad un (…), per il quale sarebbe in trattamento medico.
A supporto delle sue allegazioni ha prodotto quali mezzi di prova:
- uno scritto del 15 novembre 2016 del Dr. med. J._______ (non sotto-
scritto), inerente il riassunto della cartella clinica del ricorrente;
- un articolo tratto dal portale internet Reuters (non datato);
- un articolo tratto dal sito internet dell’UNHCR del 31 maggio 2003.
K.
La SEM, con scritto del 14 dicembre 2016, ha riconfermato nuovamente la
propria decisione e postulato la reiezione del ricorso.
L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
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in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell’in-
teressato come inverosimili, poiché non fondate su elementi concreti, con-
trarie alla realtà ed incompatibili con l’esperienza generale di vita e la logica
dell’agire. In primo luogo il richiedente non avrebbe fornito alcun elemento
concreto a sostegno del suo presunto timore di essere arrestato dalle au-
torità cinesi, essendosi limitato ad asserire che avrebbe appreso da uno
zio (…) di essere stato ricercato presso il suo domicilio. Tale affermazione
non sarebbe un indizio sufficiente per addivenire alla conclusione che egli
sarebbe stato identificato e ricercato dalle autorità cinesi. Risulterebbe inol-
tre illogico che egli abbia accettato di aiutare gli amici scrivendo dei mani-
festi politici, senza porsi alcun quesito né in merito alle finalità ed alle atti-
vità degli stessi né sui possibili rischi che potevano derivarne. In secondo
luogo l’autorità di prime cure, ha ritenuto insensata la partecipazione dell’in-
sorgente alla successiva manifestazione politica, dopo che questi avrebbe
appreso di essere stato ricercato presso il proprio domicilio. In merito a
quest’ultima circostanza, egli non avrebbe invero rilasciato delle motiva-
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Pagina 6
zioni convincenti. Le dichiarazioni del ricorrente risulterebbero inoltre con-
trarie alla realtà in quanto, dall’esame LINGUA, si evincerebbe sia che le
sue conoscenze geografiche e amministrative della regione allegata sareb-
bero lacunose, sia non corrisponderebbero alle informazioni in possesso
della SEM. Oltracciò, l’interessato avrebbe indicato l’assenza di una scuola
nella sua regione così come di possibilità di acquisto, ciò che risulterebbe
non collimante con le delucidazioni dell’autorità di prime cure. Pure dal pro-
filo linguistico emergerebbero dei seri dubbi sulla socializzazione in Tibet
del richiedente, in quanto durante l’intervista telefonica con l’esperto, si sa-
rebbero palesati molteplici elementi che accomunerebbero il suo dialetto
all’idioma parlato dalla diaspora tibetana, ovvero il Koine. A mente dell’au-
torità di prime cure, vista la dichiarata provenienza del richiedente, egli do-
vrebbe invece parlare un dialetto del Tibet (…) simile a quello di F._______.
L’interessato non avrebbe infine alcuna conoscenza della lingua cinese,
ciò che sarebbe incompatibile per una persona con il suo trascorso. Circa
le osservazioni del richiedente in merito all’esame LINGUA esperito, la
SEM ha rilevato che egli non avrebbe addotto nessun argomento o mezzo
di prova tale da modificare la valutazione circa l’inverosimiglianza della sua
provenienza dal Tibet. Segnatamente, sarebbe inammissibile la spiega-
zione addotta dall’insorgente circa il fatto che egli si sarebbe adattato alla
lingua utilizzata dall’esperto, in quanto verrebbe sempre richiesto agli in-
tervistati di esprimersi nel loro idioma originario. Infine, a mente dell’autorità
di prime cure, non sarebbe necessario esaminare la questione della par-
tenza illegale dell’insorgente dalla Cina, in quanto la sua socializzazione
non sarebbe avvenuta in tale Paese.
3.2
3.2.1 Nel proprio gravame l’insorgente, dopo aver richiamato i fatti esposti
in corso di procedura, contesta preliminarmente la lunga durata della pro-
cedura istruttoria di prima istanza, ed in particolare il fatto di essere stato
interpellato in merito all’esame LINGUA, esperito il 26 febbraio 2013, sol-
tanto il 2 maggio 2016. Successivamente egli avversa le argomentazioni
dell’autorità di prime cure, poiché la stessa conterrebbe dei gravi errori ri-
spetto alle date degli eventi da lui esposte. Egli censura poi la decisione
della SEM in merito all’inverosimiglianza constatata nei suoi asserti. Se-
condo il ricorrente la SEM non avrebbe esaminato in modo sufficiente-
mente dettagliato e lucido le sue affermazioni, come pure si sarebbe fon-
data su una valutazione soggettiva ed arbitraria delle sue dichiarazioni.
Circa il suo timore di essere arrestato dalle autorità cinesi, lo stesso sa-
rebbe inoltre fondato e concreto, in quanto sia per il contesto di tensione
generale in Tibet teatro delle sue azioni, che per le informazioni ottenute
dallo zio (…) e durante un colloquio telefonico con il figlio di quest’ultimo,
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Pagina 7
egli avrebbe avuto la certezza di essere stato identificato da parte delle
forze governative cinesi quale dissidente e che le medesime lo stessero
ricercando per arrestarlo.
3.2.2 In merito alla sua presunta socializzazione al di fuori della Cina, egli
osserva che la decisione avversata sarebbe completamente errata. In
primo luogo egli proverrebbe effettivamente dal villaggio di C._______
come dichiarato, e le sue affermazioni in merito alla situazione geografica
ed amministrativa di quest’ultimo sarebbero conformi alla realtà. In partico-
lare l’insorgente conferma che il suo villaggio sarebbe composto da circa
(…) persone, che lo stesso non avrebbe lo statuto di comune, ed inoltre
che non vi sarebbero né una scuola né negozi. Anche per quanto concerne
il fiume nominato durante l’intervista, egli conferma che lo stesso sia situato
a notevole distanza dal suo villaggio. Per quanto concerne le sue cono-
scenze linguistiche, egli sostiene che all’inizio del colloquio telefonico con
l’esperto non gli sarebbe stato richiesto di esprimersi nel suo dialetto d’ori-
gine. Inoltre l’esperto designato non avrebbe compreso alcuni dei termini
regionali da lui utilizzati e gli avrebbe pertanto dovuto spiegare gli stessi,
adattandosi per quanto possibile al dialetto dell’esperto, che a mente del
ricorrente sarebbe simile a quello parlato nella regione K._______, con un
linguaggio tibetano maggiormente comprensibile e generico, influenzato
anche dalla sua lunga permanenza al di fuori dal Tibet. L’insorgente di-
chiara tuttavia che il suo dialetto non sarebbe così dissimile da quello di
F._______. In tal senso, chiede di confrontare il suo dialetto con quello del
(…) che proverrebbe da un monastero situato nell’omonima località. Ol-
tracciò, in merito al rimprovero mossogli dall’autorità di prime cure sulle sue
carenti conoscenze base del cinese, egli conferma quanto dichiarato in
precedenza, ovvero che, esclusi alcuni termini di uso comune, egli non
parlerebbe la lingua cinese, in quanto sarebbe raramente utilizzata nel suo
villaggio vista la poca presenza di cinesi nella regione. Egli conclude quindi
per la verosimiglianza delle sue affermazioni in merito alla sua provenienza
ed al fatto di essere stato socializzato a C._______, in Tibet. In tal senso,
il ricorrente chiede che un altro esperto possa valutare le dichiarazioni da
lui rilasciate durante il corso della procedura di prima istanza.
3.2.3 Infine il ricorrente rimarca che gli dovrebbe essere per lo meno rico-
nosciuto lo statuto di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in
quanto, per le motivazioni addotte e le modalità di fuga dal Tibet, egli sa-
rebbe considerato quale dissidente da parte delle autorità cinesi.
D-4013/2016
Pagina 8
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
4.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori-
gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione
a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc-
corre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione fem-
minile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.
5.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA,
art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documenta-
zione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridi-
che ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr.
DTAF 2012/21 consid. 5). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti
quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e
dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto
conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF
2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfah-
ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043,
pag. 369 segg.).
D-4013/2016
Pagina 9
5.2 Il principio inquisitorio è tuttavia limitato dall’obbligo di collaborare delle
parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schind-
ler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
VwVG, 2008, n. 8, pag. 192 segg. ad art. 12 PA). Queste, in materia
d’asilo, devono segnatamente declinare le proprie generalità e consegnare
i documenti di viaggio e d’identità (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi). In tale
ambito, se il richiedente l’asilo deve stabilire la sua identità, la prova della
nazionalità, in quanto componente dell’identità, soggiace ad un apprezza-
mento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all’art. 7 LAsi (cfr. Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d’asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3). L’autorità è però tenuta ad effettuare
le necessarie misure di istruzione al fine di dissipare gli eventuali dubbi in
merito all’origine del richiedente l’asilo (cfr. sentenza del TAF E-907/2015
del 17 ottobre 2016 consid. 4.2) e ne è dispensata unicamente qualora le
dichiarazioni sono manifestamente infondate (cfr. sentenza del TAF D-
3623/2014 del 9 luglio 2014 consid. 5).
5.3 In merito all’accertamento dell’origine di un richiedente l’asilo, la SEM,
di regola, esperisce un esame portante sia sulle conoscenze geo-culturali,
così come sulle conoscenze linguistiche dello stesso, tramite un mandato
esterno al Servizio Lingua. Tale esame non costituisce una perizia ai sensi
dell’art. 12 lett. e PA, bensì può definirsi una consulenza tecnica di parte
(cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1, DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e relativi rife-
rimenti), e può essere sussunta a mezzo di prova ai sensi dell’art. 12 lett. c
PA (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1 e referenze citate). Ove lo stesso emani
da una persona particolarmente qualificata e presenti le garanzie sufficienti
di indipendenza, rispetti il principio dell’immediatezza delle prove, si fondi
su dei mezzi in grado di identificare la nazionalità o il paese d’origine del
richiedente l’asilo ed infine presenti un esposto dei motivi e delle conclu-
sioni dell’analisi così come dei dati afferenti alla formazione, alle qualifiche,
all’obbiettività ed all’imparzialità dell’esperto, il Tribunale le attribuisce un
alto valore probatorio (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1, DTAF 2014/12 con-
sid. 4.2.1 e 4.2.2; sentenza del TAF D-3114/2017 del 10 agosto 2017). Nel
caso in cui sussista invece un ragionevole dubbio in merito all’attendibilità
e concludenza della consulenza, vanno esperite indagini complementari
(cfr. DTF 122 V 157 consid. 1d, pag. 162 e seg.; GICRA 2003 n. 14).
5.4 Nella fattispecie, prima di esaminare la fondatezza della decisione im-
pugnata circa l’inverosimiglianza delle dichiarazioni allegate dall’insorgente
in merito al timore che egli avrebbe avuto di essere arrestato dalle autorità
cinesi per le sue presunte attività sovversive – circostanze che lo avrebbero
D-4013/2016
Pagina 10
determinato ad espatriare dal suo Paese d’origine – risulta a titolo prelimi-
nare opportuno stabilire se il precitato abbia reso verosimile, ai sensi
dell’art. 7 LAsi, di essere stato socializzato nella regione allegata.
5.4.1 L’autorità di prime cure ha dapprima ritenuto che le dichiarazioni
dell’insorgente, circa le sue conoscenze geografiche e la suddivisione am-
ministrativa della sua allegata regione di provenienza, siano lacunose e
non corrispondano con quelle di una persona che vi avrebbe vissuto per
oltre (…) anni. A titolo esemplificativo, egli avrebbe indicato durante il col-
loquio telefonico con l’esperto che la località dalla quale proverrebbe, sa-
rebbe un villaggio di (…) famiglie, quando invece si tratterebbe di un co-
mune di oltre (…) persone, ed inoltre non corrisponderebbe alla realtà che
C._______ sia situato nel comune di L._______ e nell’omonimo distretto.
Tuttavia, come rettamente indicato dall’insorgente nel ricorso, vi sono dei
dubbi fondati circa la corretta localizzazione del villaggio dell’insorgente da
parte dell’autorità inferiore. Invero, secondo le fonti consultate dal Tribu-
nale, la località dalla quale il ricorrente asserisce provenire, potrebbe cor-
rispondere a due denominazioni di luoghi. La prima, è quella fornita dalla
carta geografica del Tibet Map Insitute, ovvero C._______, che è classifi-
cata come piccola città (“Small town”, cfr. Tibet Map Institute, […], 07.2009,
, consultato il 23.02.2018). La seconda
possibilità, rinvenuta in The Tibetan & Himalayan Library, è invece
M._______ (o anche tra gli altri nominativi: N._______ o O._______), il
quale è classificato come comune senza popolazione urbana registrata
(“Township [without urban registered population]”), amministrata da
P._______, contea di P._______, nella prefettura di F._______ (cfr. The Ti-
betan & Himalayan Library, M._______,
res/[...]> e , consultati il
23.02.2018; The Tibetan & Himalayan Library, Q._______,
/features/[...]>, consultato il 23.02.2018). La località di
G._______, che secondo le dichiarazioni del ricorrente corrisponde sia al
comune che al distretto del suo luogo d’origine (cfr. verbale 1, p.to 2.01,
pag. 4; verbale 2, D15, pag. 4, atto A16), è invece amministrata dalla con-
tea di P._______ (o anche R._______), che a sua volta è gestita dalla pre-
fettura di F._______ (o Q._______, S._______ in cinese), ed è classificata
secondo la Tibetan & Himalayan Library quale comune con sede ammini-
strativa e con popolazione urbana registrata (Township administrative seat
– with urban registered population; cfr. The Tibetan & Himalayan Library,
G._______, e
/features/[...]/related#>, consultati il 23.02.2018; cfr. anche
ADRIAN SCHUSTER in: Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), China/Tibet:
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Pagina 11
Unterschiedliche Namen geographischer Orte und Kenntnisse der admini-
strativen Einheiten, 02.12.2015,
sets/herkunftslaender/asien-pazifik/china-tibet/151202-chn-administrati-
veeinheiten.pdf>, consultato il 23.02.2018). Secondo invece la carta geo-
grafica del Tibet Map Institute, G._______ si trova sì nella contea di
P._______, ma avrebbe anche lo statuto di prefettura e di “(…)” (cfr. Tibet
Map Institute, […], 07.2009, , consultato
il 23.02.2018). Si rimarca inoltre al riguardo che i luoghi geografici quali le
località, hanno spesso un nome tibetano ed uno cinese, e le designazioni
nelle due lingue non si sovrappongono sempre, né sul piano territoriale né
sul piano concettuale. I centri amministrativi in particolare possono avere
più denominazioni (cfr. ADRIAN SCHUSTER, op. cit., pag. 4,
na-tibet/151202-chn-administrativeeinheiten.pdf>, consultato il
23.02.2018). Alla luce delle fonti sopra menzionate, malgrado permangano
dei dubbi circa il numero effettivo di abitanti che avrebbe C._______, il Tri-
bunale ritiene attendibile che quest’ultima località sia senza lo statuto di
comune (cfr. supra Tibet Map Institute) e che G._______ avrebbe invece
lo statuto di comune (Township administrative seat – with urban registered
population; cfr. The Tibetan & Himalayan Library, G._______, http://pla-
/features/[...] e [...]/ realated#,
consultati il 23.02.2018). Altresì, l’insorgente ha indicato già durante l’audi-
zione sulle generalità la prefettura della sua presunta località d’origine che
potrebbe corrispondere effettivamente a F._______ (cfr. supra e verbale 1,
p.to 2.01, pag. 4). Oltracciò il ricorrente ha indicato rettamente diversi altri
siti che sorgerebbero nei pressi della sua presunta località di provenienza.
A titolo d’esempio, egli ha citato sia un piccolo monastero che sorgerebbe
a C._______, così come un monastero che sarebbe situato su un monte
presente a G._______, oltre a località quali T._______ e U._______. Altresì
egli ha citato delle località quali V._______(dove la sua famiglia si reche-
rebbe per gli acquisti di beni; cfr. atto A17), W._______ e X._______,
quest’ultimo luogo dove egli si sarebbe rifugiato per qualche giorno, prima
del suo espatrio definitivo (cfr. verbale 3, D20 segg., pag. 5), che non
hanno fatto l’oggetto di un’analisi più approfondita da parte della SEM, mal-
grado potessero chiarire meglio la situazione effettiva del villaggio di pro-
venienza allegato, nonché appurare maggiormente le conoscenze geogra-
fiche dell’insorgente. La conclusione della SEM in merito non risulta per-
tanto convincente, in quanto le indicazioni fornite dall’interessato circa la
località dalla quale egli dichiara provenire non paiono essere a tal punto
inattendibili, da non dover richiedere un’istruzione complementare su tale
punto.
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Pagina 12
5.4.2 Proseguendo nell’analisi, secondo la SEM pure le conoscenze
dell’insorgente riguardo ai corsi fluviali che scorrerebbero attorno alla di-
chiarata località non corrisponderebbero alla realtà. Tale argomentazione
non può però essere seguita. L’insorgente ha difatti indicato quale corso
fluviale all’esperto LINGUA, il (…), che secondo le sue dichiarazioni scor-
rerebbe molto lontano dal suo villaggio (cfr. atto A16). Secondo gli atti all’in-
serto e le informazioni del Tribunale, risulta attendibile che la distanza tra
l’allegata località di provenienza dell’insorgente ed il fiume, non sia effetti-
vamente notevole, come concluso dall’autorità di prime cure (cfr. atto A16).
Tuttavia, tra il fiume e C._______, vi sarebbero anche delle cime montuose
da attraversare, come ha evidenziato rettamente l’insorgente nel suo scritto
del 13 maggio 2016 (cfr. atto A17, pag. 3). Il ricorrente ha inoltre indicato
sia durante l’intervista telefonica che durante l’audizione sui motivi d’asilo
altri corsi fluviali (ad esempio il […], il […] ed il […], cfr. risultanze proces-
suali e verbale 2, D17, pag. 4; verbale 3, D24, pag. 5), che non sono stati
oggetto di un’analisi più approfondita da parte dell’autorità inferiore, mal-
grado potessero risultare elementi utili per la determinazione delle cono-
scenze geografiche della regione di provenienza dichiarata dall’interes-
sato.
5.4.3 Ancora, a riguardo della dichiarata assenza di una scuola e di possi-
bilità d’acquisto nella sua regione da parte dell’insorgente, sebbene sia ve-
ritiero che egli non abbia indicato una scuola presente nel suo luogo d’ori-
gine, quando invece, a mente dell’autorità di prime cure nella decisione
impugnata ciò non corrisponderebbe alla realtà (cfr. atti A16 e A17, pag. 2;
cfr. anche verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4; verbale 2, D30 segg., pag. 6),
supponendo che l’interessato abbia effettivamente vissuto in un villaggio
rurale, non si può escludere a priori che egli abbia fornito delle indicazioni
corrette. L’autorità di prime cure, si è infatti fondata su delle considerazioni
generiche e senza alcuna indicazione concreta circa la situazione preva-
lente nella località di C._______, che possa condurre alla conclusione che
in tale località vi fosse effettivamente una scuola. Stesso discorso vale per
le possibilità di acquisto che secondo la SEM sarebbero presenti nella
zona. Invero, il richiedente, sebbene abbia effettivamente riferito che non
vi siano negozi nella sua località d’origine (cfr. atto A16, pag. 2 e atto A17,
pag. 2), ciò non può essere escluso aprioristicamente ed in modo generico
come fatto dall’autorità inferiore, in quanto l’insorgente ha comunque de-
scritto in modo plausibile che per l’acquisto di beni si sarebbero recati in un
villaggio vicino (cfr. atto A17, pag. 2). Secondo le sue stesse affermazioni
inoltre, in tal senso sempre convergenti, i mezzi di sostentamento della sua
famiglia sarebbero stati i (…) della (…) e derivanti (…), essendo di estra-
zione sia (…) che (…) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D22
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segg., pag. 5 seg.). Quindi può risultare plausibile che l’insorgente, soppe-
rendo ai suoi bisogni con i beni primari prodotti dalla sua famiglia, non
avesse necessità di acquistare altro nella propria località d’origine. Inoltre
non sarebbe da escludere che la località allegata dall’insorgente si sia negli
ultimi anni maggiormente sviluppata, come addotto dal ricorrente nel suo
scritto del 13 maggio 2016 (cfr. atto A17, pag. 2).
5.4.4 Proseguendo nell’analisi, nella decisione impugnata l’autorità di
prime cure ha considerato quali ulteriori indizi dell’inverosimiglianza della
socializzazione dell’interessato in Tibet, il dialetto parlato dall’insorgente ed
il suo accento, che corrisponderebbero all’idioma parlato dalla diaspora ti-
betana. Il Tribunale, rimarca tuttavia che i dialetti parlati in Tibet possono
essere molto variegati ed anche in una medesima regione gli stessi pos-
sono presentare delle differenze notevoli (cfr. ADRIAN SHUSTER in: Organi-
sation Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Chine/Tibet: langues tibétaines
et connaissance de la langue chinoise, 10.12.2015,
bet/151210-chn-sprachen-franz.pdf >, pag. 2 e segg. e referenze citate,
consultato il 23.02.2018). Il confronto effettuato dall’esperto LINGUA, tra il
dialetto parlato dall’insorgente e quello utilizzato a F._______, non può per-
tanto assurgere a metro di paragone senza risultare arbitrario. Invero, in
mancanza di precisione nel materiale disponibile per il dialetto parlato nella
contea di P._______, come pure data la notevole distanza tra la città di
F._______ dalla presunta località originaria dell’insorgente, la SEM non si
sarebbe dovuta accontentare di tali risultanze agli atti ed avrebbe dovuto
procedere ad un’istruzione complementare in punto alla lingua parlata
dall’insorgente. Tale istruzione complementare pare ancora più opportuna,
in quanto risulta per lo meno dubbio che il ricorrente sia stato reso edotto,
durante l’intervista telefonica con l’esperto, di utilizzare il suo dialetto d’ori-
gine. Gli atti istruttori della SEM, non risultano difatti sufficientemente chia-
rificatori in merito a tale punto in questione. Ora, ci si sarebbe atteso da
parte dell’autorità di prime cure che, al più tardi con le osservazioni del
ricorrente del 13 maggio 2016 (cfr. doc. A17), il quale contestava la corretta
comprensione del suo dialetto da parte dell’esperto e dichiarava di aver
adattato il suo idioma a quello di quest’ultimo, perché questi potesse com-
prenderlo (cfr. doc. A17, pag. 1-2), avrebbe appurato maggiormente tali
elementi. Oltracciò, come giustamente rimarcato nell’atto ricorsuale (p.to
2, pag. 9), supponendo che effettivamente l’insorgente abbia soggiornato
in I._______ dall’(…) 2012 sino al (…) 2013 (cfr. verbale 1, p.to 5.01,
pag. 6; verbale 3, D25 segg., pag. 6 segg.), non si può escludere, senza
istruzione complementare, che egli abbia potuto riprendere nel suo lessico,
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come pure a livello fonetico e morfologico, alcune particolarità del dialetto
Koine.
5.4.5 Quo all’ignoranza del cinese da parte del ricorrente, che secondo
l’autorità di prime cure sarebbe un ulteriore elemento per ritenere che egli
non provenga dalla regione allegata, il Tribunale rileva dapprima che vi
sono delle fonti attendibili che evidenziano come è ancora possibile odier-
namente che una persona originaria del Tibet non abbia alcuna cono-
scenza del cinese, in particolare nelle regioni rurali (cfr. ADRIAN SCHUSTER,
Organisation suisse d’aide aux réfugiés, op. cit.,
sets/herkunftslaender/asien-pazifik/china-tibet/151210-chn-sprachen-
franz.pdf>,pag. 6 e referenze citate, consultato il 23.02.2018). Secondo
una stima di un esperto linguista, ciò sarebbe comunque molto raro nel
caso di giovani tibetani (cfr. ADRIAN SCHUSTER, op. cit.,
>1210 -chn-sprachen-franz.pdf >, pag. 6 con referenza citata, consultato il
23.02.2018), ma è comunque possibile secondo un esperto del Tibet orien-
tale, che nei villaggi e nei comuni tibetani le persone vivano e non si com-
prendano che in tibetano, anche se nella maggior parte dei casi, ma non
sempre, possano essere capaci di condurre una conversazione rudimen-
tale in cinese e questo anche se hanno adempiuto la loro scolarizzazione
soltanto in tibetano (cfr. ADRIAN SCHUSTER, op. cit.,
>1210-chn-sprachen-franz.pdf >, pag. 6 e seg. e referenza citata). Inoltre
è pure possibile che in Cina, delle persone originarie della Regione auto-
noma del Tibet e altre regioni tibetane, comunichino in una lingua tibetana
con dei rappresentanti delle autorità e degli uffici pubblici (cfr. ADRIAN
SCHUSTER, op. cit., pazifik/china-tibet/151210-chn-sprachen-franz.pdf >, pag. 7 e referenze ci-
tate, consultato il 23.02.2018). Nella presente disamina, l’insorgente, ad-
duce invero che egli non conoscerebbe che poche parole di uso comune
in cinese, in quanto non comunicherebbe con persone cinesi nella sua
zona, dato che i soli contatti con le stesse, sarebbero ascrivibili a visite di
funzionari cinesi nella loro zona, accompagnati comunque sempre da
agenti tibetani, oppure loro stessi si esprimerebbero in tibetano (cfr. ricorso,
pag. 11 e atto A17, pag. 2). Egli ha inoltre precisato che il suo villaggio,
sarebbe abitato da circa (…) famiglie, ovvero da circa (…) abitanti, tutti di
origine tibetana, senza la presenza di alcuna scuola né di negozi, e che
occorrerebbe recarsi a G._______, per incontrare dei cinesi (cfr. atto A17,
pag. 2 e verbale 2, D49 segg., pag. 10). Oltracciò egli non avrebbe mai
frequentato la scuola e, come la sua famiglia, sarebbe un (…), ovvero si
sposterebbe raramente, avrebbe una casa fissa, né possederebbe molte
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(…), ma la sua famiglia si occuperebbe in prevalenza dei (…) nei (…) (cfr.
verbale 1, pag. 4 e pag. 7; verbale 2, D22 segg., pag. 5 seg. e D30 segg.,
pag. 6; atto A17, pag. 2-3). Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’autorità
di prime cure avrebbe dovuto per lo meno verificare la possibilità per il ri-
corrente di sottrarsi alla scolarità obbligatoria in una regione rurale, alfine
di determinare se quest’ultimo potesse vivere nel luogo indicato senza co-
noscenze del cinese, ciò che dagli atti all’inserto non può essere dedotto.
L’argomentazione dell’autorità inferiore, limitata a delle considerazioni ge-
neriche e non supportate da elementi concreti, non risulta pertanto convin-
cente neanche dal profilo linguistico, tanto più che le indicazioni dell’insor-
gente – che ha comunque utilizzato una (…) di termini cinesi durante le
audizioni federali – non sono a tal punto inverosimili da rendere inoppor-
tuna un’istruzione complementare anche in merito a queste dichiarazioni.
5.5 Infine, e visto tutto quanto summenzionato, il Tribunale ritiene che non
può essere identificabile da parte dell’insorgente una violazione dell’ob-
bligo di collaborare né una dissimulazione della sua vera origine, in quanto
dall’istruzione effettuata dalla SEM in merito alle conoscenze geografiche,
amministrative e linguistiche del ricorrente, non si può concludere senza
alcun ragionevole dubbio che l’insorgente sia stato socializzato all’esterno
della Cina. Invero, diverse sue dichiarazioni – sempre coerenti – in ambito
amministrativo e geografico in merito all’allegato luogo d’origine, risultano
congruenti e plausibili con una provenienza dallo stesso Paese. Tuttavia,
alcune delle informazioni determinanti circa la sua regione di provenienza
e le sue conoscenze linguistiche non sono state né analizzate né docu-
mentate sufficientemente dall’autorità inferiore, in particolare ritenuto che
l’esame della verosimiglianza della socializzazione del ricorrente nella re-
gione allegata da parte dell’autorità di prime cure è fondata principalmente
sull’esame LINGUA effettuato, che non risulta concludente in merito a di-
verse questioni già sopra analizzate (cfr. considerando 5.4).
6.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dagli atti all’inserto, non risulta
possibile per il Tribunale verificare l’esattezza delle informazioni fornite
dall’interessato, né di stabilire se egli ha reso la sua provenienza verosimile
o meno ai sensi dell’art. 7 LAsi. Pertanto, il Tribunale ritiene giudizioso,
senza proseguire nell’esame atto a determinare se le dichiarazioni dell’in-
sorgente circa le azioni contro il governo cinese adempiono le condizioni
di verosimiglianza ex art. 7 LAsi, di rinviare gli atti all’autorità inferiore per
accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106
cpv. 1 lett. b LAsi), per complemento istruttorio ai sensi dei considerandi e
per nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 in fine PA).
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7.
Prima di rendere una nuova decisone, la SEM è pertanto invitata da una
parte a determinare la nazionalità e la provenienza del ricorrente, tramite
delle misure d’istruzione complementare, e dall’altra a pronunciarsi nuova-
mente sui motivi d’asilo allegati dall’insorgente e sull’esecuzione dell’allon-
tanamento dello stesso.
8.
Ritenuto che, con decisione incidentale del 14 settembre 2016, il Tribunale
ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria dell’interessato, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anti-
cipo, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA).
9.
9.1 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’in-
dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor-
tato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri-
vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di
rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8
cpv. 1 TS-TAF). Per spese non necessarie non vengono corrisposte inden-
nità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e
gli avvocati d’ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia
della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa
l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il
Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
9.2 Nella fattispecie, essendo il ricorrente non patrocinato, ed in difetto di
una nota particolareggiata di spese necessarie sostenute, non vengono
assegnate indennità ripetibili (artt. 7 e 8 TS-TAF, art. 11 TS-TAF, art. 13 TS-
TAF e art. 14 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 17
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 giugno 2016 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore per complemento
istruttorio e per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei conside-
randi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: