B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4017/2013
S e n t e n z a d e l 5 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Contessina Theis,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Sri Lanka, alias
B._______, nato il (...),
Malaysia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 luglio 2013 / N (...).
D-4017/2013
Pagina 2
Visto:
la decisione dell'UFM del 10 luglio 2013, notificata al ricorrente
l'11 luglio 2013, redatta in tedesco, con la quale detto Ufficio non è entra-
to nel merito della domanda d'asilo presentata dal richiedente il
6 maggio 2013;
il ricorso del 15 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata 16 luglio 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) in data 17 luglio 2013;
i fatti del caso di specie, che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
D-4017/2013
Pagina 3
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco e il
ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente sentenza
può essere redatta in italiano;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar-
gomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura dinanzi all'UFM si svolge di
norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione canto-
nale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente;
che ai sensi dell'art. 29 LAsi, di cui il nuovo testo è in vigore dal
1° gennaio 2008, l'audizione sui motivi d'asilo è, di norma, di competenza
dell'UFM e non più dell'autorità cantonale (cfr. RU 1999 2269), fatte salve
le eccezioni previste all'art. 29 cpv. 4 LAsi;
che quindi l'audizione non può più essere in generale sussunto a criterio
nell'enumerazione dei criteri per la determinazione della lingua ufficiale in
cui va redatta o notificata la decisione;
che l'art. 16 cpv. 2 LAsi enuncia quindi il principio della territorialità uni-
camente in relazione al luogo di residenza del richiedente l'asilo, indipen-
dentemente dalla lingua nella quale ha avuto luogo l'audizione (cfr. DTAF
2009/56; Rapporto del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP]
concernente la modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli
stranieri del 19 dicembre 2008, pagg. 14-15);
che, secondo l'art. 4 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM può scostarsi ec-
cezionalmente dalla regola generale giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi se: il ri-
D-4017/2013
Pagina 4
chiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficia-
le (lett. a); in considerazione di domande entrate o della situazione a livel-
lo del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo effi-
ciente e tempestivo delle domande (lett. b); o il richiedente l'asilo è sentito
in un centro di registrazione giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato ad
un cantone con un'altra lingua ufficiale (lett. c);
che la giurisprudenza ha precisato che la pronuncia dell'UFM di una deci-
sione, ai sensi dell'art. 4 lett. b o c OAsi 1, è eccezionalmente possibile se
accompagnata dall'adozione di adeguate misure correttive che tutelino il
diritto a un ricorso effettivo e all'equo processo, come per esempio la tra-
duzione orale della decisione resa in una lingua conosciuta dal ricorrente;
che, inoltre, per poter derogare alla regola primaria dell'art. 16 cpv. 2
LAsi, l'autorità inferiore deve indicare nella decisione il motivo per cui si è
avvalsa di una delle eccezioni previste all'art. 4 OAsi 1;
che se l'UFM non ha adottato alcuna misura correttiva appropriata e non
ha motivato l'applicazione dell'eccezione, conseguirà di principio la cas-
sazione della decisione impugnata per il ricorrente non rappresentato da
un mandatario professionale, nella misura in cui dal ricorso non risulta
senz'altro che egli abbia sufficientemente compreso la querelata decisio-
ne;
che, in casu, l'UFM non ha indicato nella decisione impugnata il motivo
per doversi scostare dal principio generale di cui all'art. 16 cpv. 2 LAsi;
che, in aggiunta, dalle tavole processuali, non si evince che il ricorrente
disponga di conoscenze della lingua tedesca;
che, inoltre, la censura della lingua è sollevata esplicitamente dal ricor-
rente in entrata all'atto ricorsuale;
che, altresì, il ricorrente non è rappresentato e la decisione gli è stata no-
tificata per il mezzo della posta, per il che si può escludere che l'UFM ab-
bia proceduto alla traduzione orale della decisione in una lingua a lui
comprensibile;
che nella fattispecie il ricorrente è stato attribuito al cantone Ticino in data
7 giugno 2013 e l'UFM ha reso la sua decisione di non entrata nel merito
il 10 luglio 2013, ovvero un mese più tardi;
D-4017/2013
Pagina 5
che non risulta quindi che l'UFM abbia dovuto trattare la domanda d'asilo
del ricorrente in un modo particolarmente celere giusta l'art. 4 lett. b LAsi;
che, nel caso in cui l'autorità inferiore volesse eccezionalmente redigere
la sua decisione conformemente all'art. 4 lett. b e c OAsi 1, essa dovrà
indicare in modo facilmente comprensibile perché si è avvalsa di una del-
le menzionate eccezioni, in ossequio all'obbligo di motivazione di cui
all'art. 35 PA (cfr. GICRA 2004/29 consid. 11.2);
che, in casu, la decisione impugnata difetta di tale motivazione;
che, pertanto, le condizioni previste dall'art. 4 OAsi 1 che permettono di
scostarsi dal principio generale enunciato all'art. 16 cpv. 2 LAsi non sono
adempiute;
che, visto quanto sopra, le condizioni per la cassazione in caso di viola-
zione dell'art. 16 cpv. 2 LAsi sono date;
che, visto quanto precede, il ricorso è accolto, la decisione del
10 luglio 2013 annullata e gli atti trasmessi all'UFM per una nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi;
che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 e 2 PA);
che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una
indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sop-
portato;
che il ricorrente, non rappresentato, non ha sopportato spese indispensa-
bili e relativamente elevate, che di conseguenza non si assegnano spese
ripetibili;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
D-4017/2013
Pagina 6
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 10 luglio 2013 è annullata.
3.
Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
Al ricorrente non vengono assegnate spese ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: