B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-402/2012, D-553/2012
S e n t e n z a d e l 2 6 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Robert Galliker,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…),
D._______, nata il (…),
E._______, nato il (…),
Kosovo e Serbia,
tutti patrocinati dal Signor Mario Amato, Soccorso operaio
svizzero SOS Ticino,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM
del 21 dicembre 2011 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…), gli interesati hanno presentato una domanda di asilo in Svizzera.
Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di
audizione del 15 luglio 2008 del richiedente [di seguito: verbale 1] e della
richiedente [di seguito: verbale 2] nonché verbali di audizione del 15 di-
cembre 2008 del richiedente [di seguito: verbale 3], del 19 gennaio 2009
[di seguito: verbale 4] e del 19 luglio 2010 [di seguito: verbale 5] della ri-
chiedente) di essere di etnia rom, originari del Kosovo, di aver avuto
ultimo domicilio in Kosovo a F._______.
B.
In data 17 novembre 2011, l'UFM ha reso note le risultanze del Rapporto
dell'Ambasciata svizzera a G._______ (Kosovo) del 29 settembre 2011
(di seguito: Rapporto), invitando gli interessati a prendere posizione. Dal
citato documento è emerso fondamentalmente che i ricorrenti avrebbero
passato unicamente qualche mese a F._______, che il loro ultimo domici-
lio sarebbe a H._______ (Serbia) e che entrambi i genitori dell'interessato
vivrebbero in tale città.
C.
Il 21 novembre 2011, i richiedenti hanno preso posizione in merito a
quanto emerso nel Rapporto, sottolineando in sostanza di non aver mai
vissuto a H._______ e di non sapere se la madre dell'interessato si trovi
in detta città o meno (cfr. atto A29/2).
D.
In data 8 dicembre 2011, l'Amministrazione federale delle dogane
(di seguito: AFD) ha rimesso all'UFM due passaporti della Repubblica del-
la Jugoslavia, rilasciati a H._______, appartenenti agli interessati ed in-
tercettati in una lettera raccomandata proveniente dalla I._______ e indi-
rizzata al richiedente presso il proprio alloggio a J._______.
E.
Con decisione del 21 dicembre 2011, notificata agli interessati il
22 dicembre 2011 (cfr. atto A34), l'UFM ha respinto la citata domanda di
asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dei medesimi dalla
Svizzera, nonché l'esecuzione dello stesso verso la Serbia, siccome leci-
ta, esigibile e possibile.
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F.
Il 23 gennaio 2012, gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento del provvedimento
impugnato, limitatamente al punto riguardante l'esecuzione
dell'allontanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria. In ag-
giunta, i medesimi hanno chiesto l'esenzione dal versamento di un antici-
po equivalente alle presumibili spese processuali. Essi hanno inoltre alle-
gato sette nuovi mezzi di prova, ossia:
- un certificato medico del 17 gennaio 2012 riguardante la ricorrente
(doc. 1);
- una dichiarazione del 10 gennaio 2012 rilasciata dalle scuole co-
munali di J._______, nella quale viene attestata la frequentazione
quale allievo del figlio (doc. 2);
- una dichiarazione del 9 gennaio 2012 rilasciata anch'essa dalle
scuole comunali di J._______ nella quale viene attestata la fre-
quentazione quale allieva della figlia (doc. 3);
- un conteggio per il mese di dicembre 2011 della cassa disoccupa-
zione (…) relativo al ricorrente (doc. 4);
- un conteggio per il mese di novembre 2011 della cassa disoccu-
pazione (…) relativo al ricorrente (doc. 5);
- un contratto di locazione relativo all'appartamento dei ricorrenti a
J._______ (doc. 6);
- un plico relativo all'assicurazione malattia a cui sono affiliati gli au-
tori del gravame (doc.7).
G.
In data 27 gennaio 2012, il Tribunale ha comunicato ai ricorrenti che po-
tevano soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, giusta
l'art. 42 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
H.
Con decisione incidentale dell'8 febbraio 2012, il Tribunale ha congiunto i
procedimenti dei ricorrenti ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di mo-
tivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), a chiedere ai medesimi
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il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese proces-
suali. Nel contempo, ha invitato l'Ufficio ad inoltrare una risposta al ricorso
interposto dagli insorgenti.
I.
Tramite risposta del 24 febbraio 2012, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
J.
Il 16 marzo 2012, gli insorgenti hanno presentato atto di replica. Lo stes-
so è stato inviato per informazione all'autorità di prime cure, in data
29 marzo 2012, informandola circa la possibilità di un'ulteriore presa di
posizione.
K.
Il 3 aprile 2012, l'autorità inferiore ha confermato i propri precedenti con-
siderandi e ha proposto la reiezione del gravame.
L.
Tale scritto è stato inviato ai ricorrenti per conoscenza.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
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3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-
pugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svol-
gersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato nel medesimo idioma, di modo che la presen-
te sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai mo-
tivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisio-
ne impugnata (cfr. DTAF 2009/57, consid. 1.2 p. 798; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.2. Il ricorso del 23 gennaio 2012 verte unicamente sulla questione rela-
tiva all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la querelata de-
cisione è cresciuta in giudicato in materia di asilo e per ciò che concerne
la pronuncia dell'allontanamento. Di seguito verrà esaminata unicamente
la conformità alla legge dell'esecuzione dell'allontanamento dai ricorrenti.
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, in sostanza ed in
merito all'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti, che non appli-
candosi il principio del divieto di respingimento, essa sarebbe ammissibi-
le, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trat-
tamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, osservato che per la richiedente - rite-
nuto il miglioramento della situazione concernente la sicurezza, la libertà
di movimento e l'accesso alle strutture medico-sociali in Kosovo per alcu-
ne minoranze fra cui i rom di lingua albanese - un ritorno sarebbe pertan-
to ragionevolmente esigibile. Per quanto attiene all'interessato, benché in
linea di principio un ritorno in Kosovo non sarebbe ragionevolmente esi-
gibile, per i rom di lingua serba con ultimo domicilio nel Kosovo setten-
trionale il ritorno in detto luogo costituirebbe un'eccezione e quindi un'al-
ternativa di soggiorno valida. Tuttavia, emergerebbe dagli atti che nella
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fattispecie l'alternativa di soggiorno nel nord del Kosovo non sarebbe ra-
gionevolmente esigibile. L'autorità di prime cure ha d'altro canto ritenuto
che, per i rom di lingua serba, in principio esisterebbe anche un'alternati-
va di soggiorno in Serbia. Infatti, i rom di lingua serba del Kosovo conti-
nuerebbero, anche dopo la dichiarazione di indipendenza ad essere con-
siderati come cittadini serbi con la possibilità di ottenere i relativi docu-
menti. Ad ogni buon conto, l'autorità inferiore non ha ritenuto di doversi
chinare d'ufficio sugli ostacoli relativi all'allontanamento considerato che i
richiedenti non avrebbero né collaborato, né detto la verità, in particolare
in merito alla propria origine, identità, nonché relativamente ai domicili
precedenti. Tuttavia, secondo il Rapporto, la famiglia dell'interessato (ge-
nitori compresi) si troverebbe a H._______, in Serbia, dove egli stesso
avrebbe già abitato. Pertanto, l'alternativa di soggiorno in Serbia risulte-
rebbe ragionevolmente esigibile. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento
in Serbia sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.
5.2. Nel gravame, in merito all'esecuzione dell'allontanamento verso la
Serbia gli insorgenti hanno preliminarmente ribadito i problemi esistenti in
Kosovo, sia con i serbi che con gli albanesi, relativi alla propria apparte-
nenza etnica, situazione che impedirebbe di portare a termine una forma-
zione e l'apprendimento di una professione. Per quanto attiene all'allon-
tanamento a H._______, i ricorrenti ribadiscono quanto già affermato nel-
le proprie osservazioni al Rapporto. In sostanza, il ricorrente non ha ne-
gato che la madre potrebbe trovarsi a H._______ ma, ritenuto che egli
non avrebbe più contatti con la stessa, non potrebbe confermare questa
circostanza. Del resto, il Rapporto non svolgerebbe alcuna considerazio-
ne concreta né sulle condizioni di vita, né sull'effettiva esistenza dei geni-
tori del ricorrente nella cittadina in questione. In tali circostanze i ricorrenti
dovrebbero pertanto essere ammessi provvisoriamente in Svizzera. Non
da ultimo, la decisione avversata ometterebbe l'analisi dello stato di salu-
te della ricorrente, malgrado la documentazione agli atti, secondo cui la
ricorrente sarebbe affetta da disturbi di natura (…). Conseguentemente,
senza l'attuale trattamento ella rischierebbe un'acutizzazione dei disturbi,
difficilmente trattabili in Serbia, considerato il problematico accesso a tali
servizi per le persone di etnia rom. Di conseguenza, la Serbia non rap-
presenterebbe una valida alternativa di soggiorno, tanto che l'esecuzione
dell'allontanamento verso detto Paese risulterebbe non ragionevolmente
esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della Legge federale del 16 dicembre
2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
sottolineando altresì che il Rapporto sarebbe generalmente di grande im-
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Pagina 7
portanza nel contesto delle proprie analisi, come pure nella fattispecie, ri-
tenuto che gli accertamenti sarebbero esaustivi e non si limiterebbero a
delle affermazioni di una singola persona. In ultima analisi, l'autorità infe-
riore ha precisato, contestualmente ai certificati medici agli atti, che di
norma in Kosovo e Serbia sarebbe garantito l'accesso a strutture medi-
che e sociali. Pertanto, la ricorrente avrebbe la possibilità di continuare il
trattamento in Serbia.
5.4. In replica, gli insorgenti hanno ribadito che, per i motivi già esposti in
sede di ricorso, la Serbia non rappresenterebbe una valida alternativa di
soggiorno. Inoltre, alla luce del riconoscimento internazionale del Kosovo
quale stato indipendente, la prassi della Serbia in questi casi non dovreb-
be avere alcuna conseguenza per i ricorrenti originari della provincia se-
cessionista. Nondimeno, quo agli ostacoli dell'esecuzione dell'allontana-
mento, non andrebbero trascurati i problemi medici della ricorrente. La
realtà infatti parlerebbe di numerosi casi di esclusione dai servizi sanitari
in considerazione dell'appartenenza etnica.
6.
6.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione del carattere possibile, ammis-
sibile e ragionevolmente esigibile, deve essere esaminata d'ufficio. Tutta-
via, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare
all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribu-
nale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grund-
riss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, p. 262). Si
tratta di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
6.2. Nella fattispecie, preliminarmente va constatato che, il ricorrente è di
etnia rom, di lingua serba, nato a G._______ (Kosovo), con ultimo domici-
lio a H._______ in Serbia (cfr. Rapporto p. 2 e 3 e reperito passaporto del
ricorrente). La ricorrente è di etnia rom e presumibilmente di lingua alba-
nese, nata a K._______ (Kosovo), con ultimo domicilio a H._______ in
Serbia (cfr. Rapporto p. 2 e 3 e reperito passaporto della ricorrente). Infat-
ti, benché la ricorrente abbia dichiarato di essere analfabeta e di cono-
scere unicamente la lingua albanese, oltre a quella rom, la medesima al-
cune volte durante le audizioni si è espressa in serbo (cfr. verbale 4 Q21
p. 4, Q50 p. 6; cfr. anche verbale 4 Q107-Q108 p.10). D'altronde, ritenuta
la manifesta inverosimiglianza delle vicende narrate, circostanza peraltro
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non contestata in sede ricorsuale, oltre all'avere taciuto i propri domicili
precedenti, è altamente verosimile che la ricorrente abbia celato anche le
proprie conoscenze linguistiche, aggiunto che, stando al Rapporto, la
medesima ha risieduto a H._______ con il marito sino al giorno dell'espa-
trio, che il di lei passaporto è stato rilasciato in detta città nel (…) e che
nessuno si ricorda della sua famiglia a K._______
(cfr. Rapporto p. 2). Con tutta probabilità questa circostanza è dovuta al
fatto che la ricorrente è unicamente nata nella cittadina e vissuta in Koso-
vo molto probabilmente unicamente sino allo scoppio della guerra, facen-
dosi rilasciare nel (…), personalmente o tramite un intermediario, il certifi-
cato di nascita (cfr. Rapporto p. 1, certificato di nascita della ricorrente a-
gli atti). Peraltro, neppure a F._______ vi sono tracce della famiglia della
medesima, oltre ad essere stato accertato che ad ogni modo gli insorgen-
ti non risiedevano nella menzionata città prima dell'espatrio (cfr. Rapporto
p. 2 e 3). Del resto, emerge dalle risultanze istruttorie che da dopo la
guerra non vi sono più tracce della famiglia (…) in Kosovo
(cfr. Rapporto p. 2 e 3). A partire verosimilmente dal (…), infatti, la loro vi-
ta si è svolta in territorio serbo (cfr. Rapporto p. 2 e 3). I passaporti dei ri-
correnti, intercettati dall'AFD, non fanno che confermare e corroborare le
anteriori risultanze istruttorie, oltre che tutto quanto appena esposto, es-
sendo stati rilasciati a H._______ (Serbia), rispettivamente nel (…) e (…).
Inoltre, il domicilio del ricorrente ivi menzionato è H._______.
Quo alla cittadinanza kosovara allegata dai ricorrenti, si consideri che a
quest'ultima hanno diritto i cittadini jugoslavi e residenti in Kosovo il
1° gennaio 1998 (cfr. art. 29 della Legge sulla cittadinanza kosovara del
20 febbraio 2008 [n. 03/L034]), e la stessa non esclude comunque a dop-
pia cittadinanza (cfr. ibidem) serbo kosovara. D'altra parte, i cittadini ko-
sovari vengono riconosciuti di regola dalle autorità serbe come cittadini
serbi, in quanto, giusta la nuova Costituzione della Serbia entrata in vigo-
re l'8 novembre 2006, non viene espressamente riconosciuta l'indipen-
denza del Kosovo (cfr. DTAF 2010/41 consid. 6.4.1 seg.). Nella fattispe-
cie, non è nemmeno scontato che i ricorrenti siano effettivamente stati re-
sidenti in Kosovo il 1°gennaio 1998 e che quindi possano possedere ef-
fettivamente anche la cittadinanza kosovara. Quel che è certo è che en-
trambi i documenti dei medesimi, passaporti della Repubblica di Jugosla-
via, sono stati rilasciati a H._______, rispettivamente nel (…) e (…).
Alla luce di quanto esposto, nella presente sentenza verrà esaminata l'e-
secuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Serbia.
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Pagina 9
6.3. Ritenuto segnatamente il diniego della qualità di rifugiato nei confron-
ti dei ricorrenti nella decisione di prima istanza, regolarmente cresciuta in
giudicato, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desume-
re che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Serbia possa vio-
lare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo stranie-
ro possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibi-
le l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ri-
correnti possano essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario alle succitate disposizioni. In altri
termini, questi ultimi non hanno saputo fornire un insieme di indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concor-
danti quo ad un pericolo di esposizione personale, in caso di ritorno in
Serbia, ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccita-
te.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento in Serbia è ammissibile ai sensi delle norme del diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
6.4.
6.4.1. Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non
è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero
un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di
questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della Legge sull'asilo o
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di
una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento,
ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a
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Pagina 10
causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro
salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento
rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un
adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti).
L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi
pubblici e privati in gioco (cfr. GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 p. 215).
L'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione caso per
caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un
bambino in tenera età, oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le
persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di
una rete sociale e famigliare (cfr. tra le altre, sentenza del Tribunale
D-6656/2006 del 25 aprile 2008; GICRA 2004 n. 33, consid. 8.3 p. 237).
Si tratta, dunque, di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se i ri-
correnti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione ge-
nerale vigente attualmente in Serbia, da un lato, e la loro situazione per-
sonale, dall'altro.
6.4.2.
6.4.2.1 In Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nella totalità del territorio nazionale. Trattandosi di membri di minoranze
etniche nella regione, in particolare i rom, il Tribunale rileva che essi,
malgrado gli importanti sforzi delle autorità, attive nella promozione
dell'uguaglianza, sono costantemente vittime di diverse discriminazioni
sociali, in particolare negli ambiti dell'alloggio (accesso all'elettricità,
all'acqua potabile, ambiente insalubre, promiscuità, ecc.) dell'educazione,
del lavoro e della salute. Di fatto, un grande numero di rom vivono in con-
dizioni di grande povertà – soprattutto per quel che concerne le condizioni
di alloggio – e sono, inoltre, particolarmente colpiti dalla disoccupazione.
Peraltro, tali difficoltà sono più marcate per i profughi interni e le persone
che fanno ritorno da un soggiorno in un Paese occidentale. I rom non so-
no, del resto, completamente al riparo da aggressioni fisiche o verbali
(cfr. sentenza del Tribunale D-7847/2006 del 18 agosto 2009). Nonostan-
te ciò, vi è comunque da rilevare che tali aggressioni non raggiungono
un'intensità tale da renderne inesigibile l'allontanamento verso la Serbia
(cfr. sentenza del Tribunale E-4802/2010 del 19 maggio 2011, consid.
5.4.1). Va ricordato che le autorità in materia di asilo possono esigere
nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di
persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di
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Pagina 11
ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un
impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare le sentenze del Tri-
bunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010;
D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010;
D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009
del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del
10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid.
8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e p. 143).
6.4.2.2 I ricorrenti sono entrambi nati in Kosovo, di etnia rom, con ultimo
domicilio in Serbia a H._______ (cfr. Rapporto p. 2 e 3; passaporti dei ri-
correnti). Quo alla situazione personale dei ricorrenti, i medesimi sono
giovani, il ricorrente dispone di una sufficiente formazione e di esperienza
professionale quale (…) (verbale 1, p. 2), mentre la ricorrente è (…) (cfr.
verbale 2, p. 2). Dagli atti si evince peraltro che essi dispongono di un'im-
portante rete sociale in Serbia, segnatamente dei genitori del ricorrente
come pure dei suoi (…) fratelli, tutti attualmente residenti a H._______
(cfr. Rapporto p. 2 e 3).
6.4.3.
6.4.3.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizze-
ra, in caso di ritorno nel Paese di origine, l'esecuzione dell'allontanamen-
to diviene inesigibile se quest'ultime potrebbero essere private delle cure
mediche essenziali. Quest'ultimo concetto comprende le cure mediche di
base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel
rispetto della dignità umana (cfr. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berna 2002, pp. 81 e s. e p. 87). Tuttavia, lo straniero non
può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di
soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera
ed un diritto di accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno
mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato
di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze me-
diche nel Paese di origine o di destinazione non raggiungono il grado di
quelle elvetiche. Per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allonta-
namento, non è quindi sufficiente che un trattamento medico prescritto
sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese di
origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali pos-
sono essere assicurate nel Paese di origine o di provenienza dello stra-
niero, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile
(cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008).
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Tuttavia, l'allontanamento non sarà più reputato ragionevolmente esigibile
ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr se, a causa dell'assenza di possibilità di
trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato dovesse degra-
darsi molto rapidamente al punto di condurre in maniera certa alla con-
creta messa in pericolo della sua vita o ad una minaccia seria, durevole e
noteve della sua integrità fisica (cfr. GICRA 2003 n. 24, pp. 154 ss; sen-
tenza del Tribunale E-7090/2009 del 19 agosto 2010, p. 10; sentenza del
Tribunale D-3562/2006 del 31 luglio 2008, p. 9; sentenza del Tribunale
E-5935/2006, del 23 marzo 2009, p. 9). Sono considerate come essen-
ziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad
un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2, consid.
9.3.2; GICRA 2003 n. 24, consid. 5b). L'assicurazione malattia in Serbia è
gratuita e garantita dallo Stato per le persone senza impiego, quindi iscrit-
te all'agenzia nazionale per il lavoro, e per altre categorie di persone sen-
za reddito. A questo scopo sono necessari un certificato di residenza uffi-
ciale del rimpatriato (Prijava stana), un documento di identità (Lichna kar-
ta) e il "libretto di lavoro" (radna knjižica). Il rimpatriato deve rivolgersi con
questi documenti all'ufficio di collocamento locale (NEA). A questo punto
la persona può presentare, nel luogo di residenza, una domanda per l'as-
sicurazione sanitaria, al fine di ottenere una tessera sanitaria per l'assi-
stenza medica gratuita (cfr. International Organization of Migration (IOM) /
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Länderinformationsblatt
Serbien, agosto 2011). Ad ogni buon conto, le persone di ritorno nel pro-
prio Paese hanno diritto ad un aiuto medico d'urgenza statale, privo di
spese, provando il proprio statuto di persone rimpatriate (ossia presen-
tando un documento di viaggio, rispettivamente un documento attestante
la perdita di tale documento). Questo statuto ha una validità che va dai 30
ai 60 giorni, dopodiché è necessaria l'iscrizione ad un'assicurazione ma-
lattia (cfr. International Organization for Migration (IOM) – Country of
Return Information Project (Irrico), Rückkehr nach Serbien - Länderinfor-
mationen, 30 novembre 2009). Per quanto riguarda l'accesso ai medica-
menti, questi sono ottenibili nelle farmacie pubbliche e private al prezzo di
mercato. Vengono suddivisi in liste secondo il principio attivo che conten-
gono. I farmaci presenti nelle cosiddetta "lista positiva", la lista A, sono
per pazienti assicurati presso l'assicurazione malattia statale, per ottenerli
è necessaria la prescrizione medica e il pagamento di una tassa ammini-
strativa di 50 RSD (EUR 0.50), dopodiché sono disponibili gratuitamente.
Per i farmaci della lista A1 il paziente deve contribuire per un 10%-75%
dei costi dei farmaci stessi. I medicamenti facenti parte della lista B sono
disponibili unicamente in regime di ricovero ospedaliero, quelli della lista
C sono gli agenti chemio terapeutici (cfr. ibidem IOM/Irrico 2009), mentre
la lista D è composta da 14 gruppi di farmaci che non sono registrati in
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Serbia, ma che possono essere prescritti in casi particolari. Infine, per
quanto concerne il trattamento delle malattie psichiche, va rilevato che
questo genere di malattie è relativamente frequente in Serbia ed è a cari-
co del sistema di assicurazione sociale. Negli ultimi anni la qualità delle
cure psichiatriche ha raggiunto il livello di quelle praticate nell'ovest euro-
peo, ciò grazie al traino del centro psichiatrico e della clinica universitaria
di Belgrado e al suo istituto di psichiatria (cfr. sentenza del Tribunale E-
4013/2011 del 5 ottobre 2011 consid. 7.2.3 e relativi riferimenti; sentenza
del Tribunale D-5915/2006 del 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 p. 15 e re-
lativi riferimenti). La procedura per ottenere l'assistenza psichiatrica è la
medesima come per gli altri servizi medici. Il paziente dovrà preventiva-
mente farsi visitare dal medico generalista presso il centro medico (Dom
zdravlja) del comune della propria residenza (cfr. ibidem IOM/BAMF
2011). A H._______ già presso la locale Dom zdravja è presente un'unità
di aiuto psicologico (cfr. Dom zdravlja a H._______, ).
Inoltre, la clinica di psichiatria di H._______ impiega 32 medici specialisti
nell'ambito (cfr. Istituto per la psichiatria [Institut za Psihijatriju],
H._______). Per i rom l'accesso al sistema medico può tuttavia essere
problematico a causa della frequente assenza di domicilio fisso e di do-
cumenti di identità (cfr. sentenza del Tribunale
D-5915/2006 del 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 ).
6.4.3.2 Quo ai disturbi psichici di cui è affetta l'insorgente e al relativo trat-
tamento farmacologico in corso (cfr. rapporto medico prodotto il
15 dicembre 2008 rilasciato il 9 dicembre 2008; atto A17/2; atto A20/2;
doc. 1), questi non costituiscono un ostacolo medico insormontabile all'e-
secuzione dell'allontanamento atto a giustificare l'ordine di una misura
sostitutiva. I ricorrenti una volta giunti in loco, avranno la possibilità di affi-
liarsi alla cassa malati serba. In particolare, i medicinali (…), (…) e (…) di
cui necessita la ricorrente (cfr. rapporto medico prodotto il
15 dicembre 2008 rilasciato il 9 dicembre 2008; atto A17/2; atto A20/2;
doc. 1) sono ottenibili in Serbia. Secondo le informazioni a disposizione
del Tribunale, (…), il cui principio attivo ([…]) fa parte della lista A1, è
soggetto a prescrizione medica, per le persone assicurate ha un costo a
carico dell'assicurato del 40% sul prezzo di vendita (una confezione con
30 compresse da 30 mg costa RSD 536.20, ovvero l'equivalente di circa
CHF 5.50). Un medicamento con lo stesso principio attivo di (…) è pre-
sente con il nome locale di (…). Fa parte della lista A, è quindi gratuito,
con pagamento della sola tassa amministrativa e disponibile su prescri-
zione medica. Il (…), farmaco con il principio attivo (…) (codice […]), ap-
partiene al gruppo delle (…) ed è un aiuto di (…). Tale principio attivo non
è registrato in Serbia. Il (…), anch'esso appartenente al gruppo delle (…)
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(con codice […]), è utilizzato nel trattamento dell'i(…), ed è presente in
Serbia con il nome di (…) e (…). Fa parte della lista A ed è quindi dispo-
nibile gratuitamente (le liste dei medicamenti sono consultabili a partire
dalla homepage della cassa malattia statale serba
oppure
A1.pdf, ,
ad/lista_C.pdf, ). Ad ogni buon
conto, rivolgendosi ad un medico del luogo la ricorrente avrà sicuramente
a disposizione tutte le informazione del caso relative alle alternative di-
sponibili in Serbia per sostituire il (…) come aiuto al (…), trattandosi di un
problema di carattere generico certamente trattato anche in tale Paese. I
ricorrenti sono in possesso di documenti rilasciati in Serbia, menzionanti il
loro luogo di domicilio, tali da permettere loro l'accesso al sistema medico
in loco. Tenuto conto di quanto precedentemente esposto e delle infra-
strutture di cui dispone il Paese in questione, la ricorrente potrà certa-
mente iniziare la psicoterapia necessaria (cfr. in particolare
doc. 1) in loco. In conclusione, l'argomento secondo cui l'allontanamento
verso la Serbia porterebbe al peggioramento dello stato di salute della ri-
corrente è pretestuoso, nonché privo di fondamento. Del resto, i ricorrenti,
se date le condizioni, hanno facoltà di richiedere un sostegno finanziario
per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un
periodo limitato nel Paese d'origine per loro stessi ed i loro figli
(art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi).
6.4.4.
6.4.4.1 Non da ultimo, nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allon-
tanamento, l'interesse superiore dei fanciulli è un elemento da prendere
in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1). Ciò conduce ad
un'interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale
pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del
20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Sotto l'aspetto
dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati
tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il
Paese di origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di
rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei
contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua per-
sona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di soste-
nere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione ed il
grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In parti-
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colare di quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, de-
ve essere presa in considerazione in merito ad un esame delle possibilità
ed ostacoli di un'integrazione nel Paese di origine del fanciullo, ritenuto
che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo
ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fan-
ciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera socia-
le (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infat-
ti, secondo la giurisprudenza, delle difficoltà di reinserimento nel Paese di
origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera,
possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28, consid. 9.3 pp. 367ss.;
GICRA 2005 n. 6).
6.4.4.2 Nella fattispecie, i due figli sono nati rispettivamente nel (…) e
(…), hanno vissuto gran parte della loro vita in Serbia, avendovi soggior-
nato dalla nascita fino al (…). In aggiunta, i medesimi risiedono in Svizze-
ra da appena (…) anni. Peraltro, i mezzi di prova allegati al gravame circa
la frequentazione di scuole elvetiche non soccorrono gli insorgenti (cfr.
docc. 2-3), in quanto i bambini sono tuttora dipendenti dai loro genitori ed
impregnati del loro modo di vita. Non da ultimo, essendo attualmente pe-
riodo di ferie scolastiche nel Cantone Ticino, l'esecuzione dell'allontana-
mento non implica nemmeno l'interruzione dell'anno scolastico. Di conse-
guenza, non vi è motivo di ammettere che un ritorno in Serbia equivalga
ad uno sradicamento completo tale da pregiudicarne lo sviluppo e l'equili-
brio. Pertanto, il loro allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 CDF.
6.4.5. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento verso la Serbia è ragionevolmente esigibile nella fattispecie
(art. 83 cpv. 4 LStr).
6.5. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti,
usando la dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12,
pp. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.
In considerazione di quanto precede, le conclusioni ricorsuali tendenti
all'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al punto
riguardante l'esecuzione dell'allontanamento ed alla concessione
dell'ammissione provvisoria vanno respinte. Ne consegue che il gravame
va disatteso e la querelata decisione confermata.
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Pagina 16
8.
Visto l'esito del gravame e ritenuta la congiunzione delle cause, le spese
processuali di CHF 800.–, che seguono la soccombenza, sono poste a
carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Re-
golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 800.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: