B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4022/2012
S e n t e n z a d e l 1 8 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Gérald Bovier, giudici,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
istante,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
Oggetto
Revisione: sentenza del Tribunale amministrativo federale
del 4 luglio 2012 / D-4540/2011.
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Fatti:
A.
L'interessato, di etnia tamil nato a B._______, nel distretto di C._______
(Sri Lanka), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera in data (…).
Il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di
essere espatriato in seguito al fermo da parte dei militari nel (…), durante
il quale sarebbe stato picchiato e interrogato. A seguito della propria
liberazione, visto che l'esercito singalese lo avrebbe identificato come
persona appartenente alle LTTE, lo zio ne avrebbe organizzato l'espatrio.
B.
Con decisione del 21 giugno 2011, l'UFM ha respinto la succitata doman-
da di asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Sviz-
zera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso lo Sri Lanka,
siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 17 agosto 2011, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione
dell'UFM. Egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il ri-
conoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, sussi-
diariamente, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valuta-
zione e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria.
D.
Con sentenza del 4 luglio 2012 (incarto D-4540/2011), il Tribunale ha re-
spinto il succitato ricorso, considerando i motivi di asilo invocati dall'insor-
gente inverosimili e non rilevanti ai sensi dell'art. 3 della Legge del
26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Nel contempo, il Tribunale ha
confermato la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento.
E.
Il 26 luglio 2012 l'istante ha inoltrato una domanda di riesame all'UFM,
concludendo all'accordo dell'effetto sospensivo, all'accoglimento della
domanda di riesame, alla concessione dell'asilo o subordinatamente
dell'ammissione provvisoria, allegando i seguenti documenti:
- un "Affidavit" rilasciato da (…) sulla base delle dichiarazioni della
madre dell'istante, in data (…) (doc. 1);
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- una dichiarazione della (…), datrice di lavoro dell'istante
(doc. 2).
F.
In data 31 luglio 2012, l'UFM ha trasmesso per incompetenza la domanda
di riesame dell'istante al Tribunale, conformemente all'art. 8 cpv. 1 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), non rientrando quest'ultima nel quadro di una procedura di
riesame o di nuova domanda di asilo di competenza dell'autorità inferiore
e non riguardando neppure un cambiamento sostanziale dei fatti verifica-
tosi dopo la sentenza del Tribunale.
G.
Con decisione incidentale dell'8 agosto 2012, il Tribunale ha considerato
la domanda dell'istante quale domanda di revisione, priva di probabilità
di esito favorevole, respingendo la richiesta di effetto sospensivo e invi-
tando il medesimo a versare, entro il 24 agosto 2012, un anticipo di
CHF 1200.–, con comminatoria di inammissibilità in caso di decorso in-
fruttuoso del termine.
H.
Il 13 agosto 2012, l'istante ha tempestivamente versato l'anticipo richie-
sto.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie
sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché
art. 37 e art. 45 LTAF, artt. 121–128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF;
DTAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 e s., nonché consid. 5.1 p. 246 e relativi
riferimenti).
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1.3
1.3.1 Una domanda di revisione, in quanto rimedio giuridico straordinario
suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in
giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe. Essa deve essere
inoltrata nel rispetto dei termini previsti all'art. 124 LTF e deve fondarsi su
uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente agli artt. 121, 122 e
123 LTF.
1.3.2
1.3.2.1 In particolare, ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, una revisione
può essere, tra l'altro, domandata se l'istante, dopo la pronuncia della
sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi
che non ha potuto addurre nel procedimento precedente. Si tratta quindi
di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla
procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori
alla sentenza (cfr. Sentenza del Tribunale D-3738/2009 del 3 luglio 2009;
DTF 134 IV 48, consid. 1.2; KARL SPÜLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK,
in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006,
p. 228 e s.).
1.3.2.2 Detti fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in
cui siano importanti, ovvero di natura tale a influire, in seguito ad un
apprezzamento giuridico corretto, sull'oggetto contestato. Ciò presuppone
che i fatti nuovi siano decisivi e che i mezzi di prova presentati siano in
grado di dimostrarli (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1995 n. 9
p. 81; DTF 118 II 205; DTF 108 V 171; DTF 101 Ib 222; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V,
Berna 1992, ad art. 137 OJ, p. 32; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Reno 1990, p. 262 e s.; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008,
pp. 1694 s. e 1697).
1.3.2.3 Inoltre, nell'ottica della revisione non basta che l'istante proponga
semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prova
decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza
ragionevolmente esigibile dalla parte nel processo, non abbia potuto
averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone
conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere. È necessario,
in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta
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situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato
nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in
questione (cfr. GICRA 1994 n. 27, consid. 5a-5c). In effetti, la revisione
non deve né servire a sanare un'omissione che avrebbe potuto essere
evitata da un richiedente diligente, né a permettere di correggere errori di
diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o
di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento
dell’emanazione del giudizio querelato (cfr. GICRA 1994 n. 27, consid. 5e
e relativi riferimenti, nonché fra le tante sentenze del Tribunale
D-5319/2010 del 10 settembre 2010 e D-3873/2010 del 10 giugno 2010;
ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea
2008, n. 7 e 8 ad art. 123 LTF).
1.3.2.4 I motivi di revisione stabiliti dalla legge sono esaustivi (cf. PIERRE
FERRARI, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 4 ad art. 121,
p. 1192; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° Ed. Zurigo 1998, p. 361; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation
judiciaire, Volume V, Berna 1992, p. 13).
1.3.3 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale
entro 90 giorni dalla scoperta dei motivi di revisione, non prima però della
notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura
del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF). Inoltre,
l'art. 67 cpv. 3 PA per rimando dall'art. 47 LTAF, regola il contenuto, la
forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione.
2.
2.1 Nella fattispecie, l'istante fa valere, a sostegno della presente
domanda di revisione, che sarebbe effettivamente stato oggetto di fermo
da parte dei militare nel (…), in quanto identificato come appartenente
alle LTTE. Il doc. 1 comproverebbe tali allegazioni. Trattandosi di un
documento redatto dalla madre dell'istante oltre (…) anni orsono,
immediatamente dopo la partenza dell'istante dal proprio Paese, a
giudizio del Tribunale è inverosimile che egli non sia stato messo al
corrente dell'esistenza di suddetto documento, ossia che la madre abbia
omesso di comunicarne la redazione al figlio all'estero quale richiedente
l'asilo. Del resto, l'istante non menziona alcunché nella propria richiesta
circa la scoperta del documento in questione, rispettivamente sui motivi
della mancata produzione dello stesso nel corso della procedura di
ricorso. Risulta pertanto incomprensibile la ragione per cui esso non sia
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stato prodotto durante la procedura ordinaria, ma unicamente allegato
ora. Più probabilmente il documento è stato confezionato ad hoc per
la presente procedura. L'istante, in questo modo, cerca di ottenere un
nuovo apprezzamento di fatti e motivi già conosciuti al momento
dell'emanazione del giudizio querelato.
Considerata la data del doc. 1 e quanto sopra indicato, il Tribunale ritiene
che l'istante non ha dimostrato che, usando la diligenza ragionevolmente
esigibile da parte del medesimo, non avrebbe potuto avere conoscenza
dell'esistenza del mezzo di prova in questione già prima della pronuncia
della sentenza del Tribunale oggetto della presente istanza di revisione.
A prescindere da quanto precede, il citato mezzo di prova, oltre che di
dubbia autenticità, nulla apporta a sostegno della verosimiglianza dei
predetti fatti, nella misura in cui si tratta di una mera allegazione di parte,
che come tale non ha nessun valore probatorio e che quindi non è su-
scettibile di modificare le argomentazioni sviluppate nel giudizio litigioso.
In virtù di quanto sopra, il documento sopraccitato non è atto a giustificare
la revisione della sentenza del Tribunale del 4 luglio 2012.
2.2 Il doc. 2 dimostrerebbe il buon comportamento dell'istante e la sua vo-
lontà di integrarsi in Svizzera. Tale documento, è inammissibile e irrilevan-
te in quanto estraneo all'oggetto concreto della sentenza per cui viene
chiesta la revisione, ovvero la domanda di asilo dell'istante.
3.
In considerazione di quanto precede, ne consegue che i predetti mezzi di
prova, così come l'insieme delle allegazioni dell'istante ad essi relative,
non sono suscettibili di modificare l'esito a cui è giunto il Tribunale nella
sentenza del 4 luglio 2012. La domanda di revisione deve essere respin-
ta, nella misura in cui ammissibile.
4.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1200.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. a del Rego-
lamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.–, versato il
13 agosto 2012 dall'istante.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese processuali, di CHF 1200.–, sono poste a carico dell'istante. Le
stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.–, versato il
13 agosto 2012.
3.
Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale
competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Camilla Fumagalli
Data di spedizione: