Corte IV
D-4039/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Revoca dell'ammissione provvisoria;
decisione dell'UFM del 16 maggio 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4039/2008
Fatti:
A.
Il 9 gennaio 2003, l'interessato, proveniente da Suleimaniya nella
regione di Suleimaniya nell'Iraq del nord, ha presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Il 13 maggio 2005, l'UFM ha respinto la citata
domanda. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile.
B.
Il 16 giugno 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM.
C.
Il 30 settembre 2005, l'UFM ha parzialmente annullato la succitata
decisione ed ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria,
ritenendo come non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il
suo Paese, d'origine, ossia l'Iraq.
D.
Il 3 maggio 2006, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso in seguito al
ritiro del medesimo da parte dell'interessato.
E.
Il 18 aprile 2008, l'UFM ha informato il richiedente l'asilo
dell'intenzione di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo
favore, invitandolo a determinarsi in merito. Lo stesso ufficio ha
ritenuto come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province del nord dell'Iraq, controllate dal governo curdo, ovvero
Duhok, Erbil e Suleimaniya. Ha rilevato altresì che l'interessato
sarebbe nato ed avrebbe sempre vissuto nella provincia di
Suleimaniya, dove vivrebbero i suoi genitori, due fratelli nonché due
sorelle. Inoltre, sarebbe giovane, in buona salute e potrebbe reinserirsi
nella sua regione d'origine in Iraq. Peraltro, non sussisterebbero motivi
individuali suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
F.
Il 13 maggio 2008, l'interessato ha segnalato all'UFM che la forte
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limitazione della libertà di movimento dovrebbe essere intesa come
elemento ostativo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
Inoltre, vi sarebbero momenti di tensione in relazione alle attività di
integralisti islamici e non si potrebbero escludere attentati kamikaze.
Peraltro, la Turchia continuerebbe ad attaccare il nord dell'Iraq alla
ricerca dei guerriglieri del PKK. In aggiunta, occorrerebbe considerare
la durata della permanenza in Svizzera dell'interessato che oltrepassa
i cinque anni e i suoi sforzi messi in atto per integrarsi. Infine, ha
chiesto la conferma dell'ammissione provvisoria.
G.
Il 16 maggio 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha
incaricato il Cantone Ticino di eseguire il rinvio.
H.
Il 17 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF). Ha chiesto che il provvedimento
impugnato sia annullato e che gli venga confermata l'ammissione
provvisoria. In subordine, ha chiesto che gli atti di causa siano
trasmessi all'UFM per un approfondimento e una nuova valutazione
dei fatti. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali.
I.
Il 19 giugno 2008, il ricorrente ha presentato un conteggio paga
concernenti i mesi precedenti a sostegno della sua richiesta di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali.
J.
Il 15 luglio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
K.
Il 22 luglio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
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L.
Il 24 luglio 2008, il TAF ha concesso all'insorgente un termine fino al
25 agosto 2008 per introdurre una replica.
M.
Il 25 agosto 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che nelle tre
province di Duhok, Erbil e Suleimaniya, nel nord dell'Iraq, non vi
sarebbe una situazione di violenza generalizzata. Inoltre, i momenti di
tensione dovuti alle attività d'integralisti islamici, gli attacchi da parte
della Turchia a scopo di indebolire i ribelli curdi e le recenti due
esplosioni a Mosul, non modificherebbero questa analisi. Peraltro,
risulterebbe che il ricorrente abbia sempre vissuto fino all'espatrio
nella provincia di Suleimaniya e che vi disporrebbe di una rete
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famigliare, segnatamente i suoi genitori, due fratelli e due sorelle. Oltre
a ciò, lo stesso risiederebbe in Svizzera da cinque anni e lavorerebbe
a tempo pieno sin dal mese di giugno 2005, ma non eserciterebbe
un'attività lavorativa di particolare rilievo e non avrebbe nessun legame
famigliare nel nostro Paese. Per di più, sarebbe entrato in Svizzera
all'età di 25 anni ed avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita in
Iraq, ossia l'infanzia e tutta l'adolescenza, dove avrebbe pure svolto
un'attività lavorativa. Pertanto, non sussisterebbero motivi individuali
suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento. In aggiunta, l'UFM ha considerato che la revoca
dell'ammissione provvisoria non rappresenterebbe per l'insorgente una
misura eccessivamente rigorosa. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto
l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e
possibile.
4.2 Nel gravame, il ricorrente ha segnalato, nella sostanza e per
quanto qui di rilievo, di contestare l'analisi dell'UFM circa la situazione
nelle tre province nel nord dell'Iraq. Infatti, non vi sarebbero indicati
fatti che indurrebbero a concludere che la sicurezza sia garantita e
che la dignità umana nonché i diritti umani siano rispettati. Inoltre, il
ricorrente avrebbe fondato la propria domanda d'asilo sulla vicenda
legata all'evasione di un detenuto che lo stesso, nella sua funzione di
poliziotto, doveva scortare in ospedale. Considerato quanto sia diffusa
la vendetta in Iraq, tale vicenda avrebbe dovuto essere valutata
dall'UFM in vista della revoca dell'ammissione provvisoria. Oltre a ciò,
il ricorrente ha allegato che le attività dell'esercito turco nelle zone del
nord dell'Iraq continuerebbero, causando vittime non solo tra i
guerriglieri del PKK, ma anche tra la popolazione civile. Per di più, il
16 giugno 2008, l'Iran avrebbe preso di mira alcuni villaggi curdi
dell'Iraq del nord nella provincia di provenienza del ricorrente. Peraltro,
il 17 giugno 2008, l'esercito turco avrebbe bombardato un villaggio
provocando la morte di 21 ribelli del PKK. Per conseguenza, la
valutazione della situazione nel nord dell'Iraq dovrebbe condurre a
ritenere non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dello stesso. In
aggiunta, l'UFM non avrebbe tenuto conto in modo adeguato del
grado d'integrazione raggiunto dall'insorgente. Infatti, quest'ultimo
soggiornerebbe in Svizzera da oltre cinque anni e da due sarebbe
completamente indipendente dal profilo economico essendo attivo
professionalmente. Oltre a ciò, il fatto che una richiesta di permesso di
dimora sia già stata respinta, non escluderebbe che possa essere
presa in considerazione in una fase successiva. Per queste ragioni, la
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suddetta decisione dovrebbe essere annullata e al ricorrente andrebbe
confermata l'ammissione provvisoria.
4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, che la
domanda d'asilo del ricorrente sarebbe stata respinta e cresciuta in
giudicato. Inoltre, l'ammissione provvisoria sarebbe stata pronunciata a
causa della situazione allora vigente nel Paese d'origine del medesimo
e non in rapporto alla sua situazione personale. Infine, l'UFM ha
osservato che, nonostante la permanenza di cinque anni in Svizzera
del ricorrente, le autorità cantonali non avrebbero ritenuto opportuno
proporre il suo caso all'UFM per il rilascio di un permesso B.
4.4 Nella replica, l'insorgente ha ribadito quanto già asserito nel
ricorso circa la durata del suo soggiorno in Svizzera, la sua
indipendenza finanziaria e la sua buona condotta, nel rispetto
dell'ordinamento giuridico svizzero. Inoltre, il fatto che l'autorità
cantonale non abbia proposto il suo caso all'UFM per il rilascio del
permesso di dimora non sarebbe pertinente, in quanto il ricorrente
medesimo potrebbe non aver inoltrato un'istanza tendente alla
concessione del permesso di dimora. Peraltro, spetterebbe comunque
all'UFM di verificare il grado d'integrazione allorquando decide di
revocare o meno un'ammissione provvisoria. Da questo punto di vista,
la decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità.
5.
5.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile (art. 44 cpv. 2 LAsi). In caso di
mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM
dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 della legge federale
del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).
5.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente
se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono
ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr).
5.3
5.3.1 Nel caso concreto, non emergono dalle carte processuali
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
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Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o tratta-menti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). Infatti, i motivi all'origine
della fuga del ricorrente dal suo Paese d'origine sono stati considerati
inverosimili dall'UFM nella sua decisione del del 13 maggio 2005.
Quest'ultima è cresciuta in giudicato il 3 maggio 2006 dopo il ritiro del
ricorso da parte dell'insorgente. Non vi è ragione di mettere in
discussione tale valutazione in questa sede. Per sovrabbondanza,
questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato che i suoi
problemi sono esclusivamente legati a dei terzi. Infine, giova
sottolineare che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre
province curde del nord dell'Iraq – fra cui Suleimaniya, regione dove
l'autore del gravame ha vissuto dalla nascita fino al suo espatrio in
data 5 dicembre 2002 – hanno, di principio, la capacità e la volontà di
garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle
persecuzioni (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2008/4 consid. 6).
5.3.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
5.4
5.4.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
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esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8).
5.4.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di etnia curda, di aver vissuto a Suleimaniya, nell'omonima
provincia, dalla nascita fino al suo espatrio il 5 dicembre 2002 ([...]).
Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe, ha una certa esperienza come
sottufficiale di polizia, pompiere ed anche come ausiliario di pulizia.
Dispone altresì di una rete famigliare a Suleimaniya, ovvero i genitori,
due sorelle e due fratelli ([...]). In aggiunta, non soccorre il ricorrente
l'affermazione ricorsuale, secondo la quale l'UFM avrebbe dovuto
valutare anche i suoi motivi d'asilo in vista della revoca
dell'ammissione provvisoria, in quanto sono già stati valutati come
inverosimili nella decisione dell'UFM del 13 maggio 2005
(v. consid. 5.3). Peraltro, il ricorrente ha la possibilità di beneficiare
degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari
(DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha
altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame
in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore
ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq.
5.4.3 Per quanto riguarda l'evocata buona integrazione in Svizzera, va
rilevato che i sei anni di soggiorno nel nostro Paese non costituiscono
una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.
Infatti, egli ha trascorso l'infanzia, l'adolescenza e parte dell'età adulta
fino a 25 anni in Iraq. Considerato altresì che il ricorrente non ha
famigliari in Svizzera, non v'è motivo di ritenere che l'autore del
gravame, allontanato in Iraq, subirà uno sradicamento culturale
importante. Pertanto, è da ritenersi il suo grado d'integrazione dal
profilo socioculturale maggiore in Iraq che in Svizzera. Per di più, il suo
lavoro in Svizzera non ha un profilo tale da far sì che vi sia un
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interesse pubblico alla sua permanenza. Inoltre, nonostante l'autore
del gravame abbia presentato una domanda d'asilo sei anni fa, non si
giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione
personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata,
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del
26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come
pure 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di
questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al
Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona
soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione
della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo
di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per
conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente
esula dall'ambito procedurale della domanda d'asilo del caso di specie.
Infine, il TAF costata, per sovrabbondanza, che in data 31 marzo 2008,
il Cantone Ticino ha già rifiutato al ricorrente il rilascio di un permesso
di dimora annuale B.
5.4.4 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
5.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2
LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6.
In considerazione di quanto precede, il gravame deve essere respinto.
7.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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