Corte IV
D-4041/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 d i c e m b r e 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Hans Schürch, Robert Galliker,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Revoca dell'ammissione provvisoria;
decisione dell'UFM del 16 maggio 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4041/2008
Fatti:
A.
Il (...), l'interessato, originario della città di Duhok, nell'omonima
provincia, nell'Iraq del nord, ha presentato – unitamente al fratello
B._______ (N [...]) – una domanda d'asilo in Svizzera.
B.
B.a Con decreto d'accusa (in seguito: DA) del (...), l'interessato è
stato condannato per furto di poca entità a tre giorni di arresto sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di un anno.
B.b Il (...), l'interessato ha fatto l'oggetto di un altro DA, in cui è stato
ammonito per contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951
sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121).
B.c Con DA dell'(...), l'interessato è stato condannato per
contravvenzione alla LStup ad una multa di CHF 100.- commutabile in
arresto.
B.d Il (...), l'interessato ha fatto l'oggetto di un ulteriore DA, in cui è
stato nuovamente condannato ad una multa di CHF 100.- commutabile
in arresto, per contravvenzione alla legge federale del 4 ottobre 1985
sul trasporto pubblico (LTP, RS 742.40).
C.
Con decisioni separate, il 21 marzo 2005, l'UFM ha respinto la citata
domanda d'asilo dell'interessato e di suo fratello, come pure ha
pronunciato l'allontanamento per entrambi dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine, siccome
lecita, esigibile e possibile.
D.
Il 21 aprile 2005, l'interessato – congiuntamente al fratello – ha
inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM,
limitatamente al punto di questione dell'esecuzione
dell'allontanamento ed ha chiesto la congiunzione della sua causa con
quella del fratello.
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E.
Vista la connessione delle cause, la CRA ha accolto la richiesta di
congiunzione delle stesse.
F.
Il 17 ottobre 2005, in sede di risposta al suddetto ricorso, l'UFM ha
riesaminato parzialmente le sue decisioni, ritenendo l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente e del fratello verso il Paese d'origine,
ossia l'Iraq, non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, ha
concesso ad entrambi l'ammissione provvisoria.
G.
Il 18 ottobre 2005, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso, siccome
divenuto senza oggetto.
H.
L'11 aprile 2008, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di
revocare, conformemente all'art. 84 cpv. 2 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), l'ammissione
provvisoria pronunciata in suo favore, invitandolo a determinarsi in
merito entro il 2 maggio 2008. In particolare, detto Ufficio ha
considerato come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento
dell'interessato verso le tre province del nord dell'Iraq, controllate dal
governo regionale curdo, ovvero Duhok, Erbil e Suleimaniya, in quanto
non sarebbero esposte ad una situazione di violenza generalizzata,
ritenuto peraltro che non sussisterebbero motivi individuali suscettibili
di costituire un ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento e, infine, considerata l'integrazione nonché il
comportamento in Svizzera dell'interessato.
I.
Il 2 maggio 2008, l'interessato ha presentato le proprie osservazioni al
citato scritto dell'UFM. Da un lato, ha contestato l'analisi dell'UFM circa
la situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo nelle regioni
del nord dell'Iraq, in considerazione delle attività degli integralisti
islamici, degli attacchi delle forze turche, degli attentati kamikaze e,
dall'altro lato, ha evidenziato il suo lungo soggiorno in Svizzera e i suoi
problemi di salute, concludendo per questi motivi alla conferma
dell'ammissione provvisoria nei suoi confronti, la cui revoca
costituirebbe una violazione del principio della proporzionalità e
dell'art. 54 cpv. 2 LStr.
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J.
Con decisione del 16 maggio 2008 (notificata il 19 maggio 2008;
cfr. atto B 5/2), l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria in favore
dell'interessato ed ha incaricato il Cantone Ticino di eseguire il rinvio.
K.
In data 28 maggio 2008 l'interessato ha inoltrato via telefax all'UFM
copia del certificato medico del (...) del Dr. med. C._______. Lo stesso
giorno detto Ufficio ha ritrasmesso il citato documento all'interessato,
segnalandogli che, in assenza di una richiesta particolare da parte
sua, nonché ritenuta l'emanazione della decisione di revoca del 16
maggio 2008 e il termine di ricorso contro la stessa non ancora
scaduto, non era possibile dare seguito al certificato in questione.
L.
In data 29 maggio 2008, il Dr. med. C._______ ha inviato all'UFM, oltre
al certificato medico del (...) in originale, altra documentazione medica
relativa all'interessato, nonché un bollettino di versamento. Il giorno
seguente, detto Ufficio ha ritrasmesso il bollettino di versamento al
citato medico, non essendo il debitore per le prestazioni da lui svolte,
segnalandogli altresì che, in assenza di una richiesta particolare da
parte della persona interessata, non era possibile dare seguito alla
documentazione medica.
M.
Il 17 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ha chiesto
preliminarmente la conferma dell'effetto sospensivo al ricorso, in via
principale l'annullamento del provvedimento impugnato nonché la
conferma dell'ammissione provvisoria e, in subordine, la trasmissione
degli atti di causa all'UFM per un approfondimento e una nuova
valutazione dei fatti. Ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali.
N.
Il 2 luglio 2008, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali e lo ha autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a
conclusione della procedura. Nel contempo, ha invitato l'autorità
inferiore a presentare una risposta al ricorso.
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O.
Il 9 luglio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
P.
Il 29 agosto 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica.
Q.
Con scritto del 18 novembre 2009, l'allora D._______ (attualmente
E._______) ha trasmesso al Tribunale il rapporto di segnalazione del
(...) per infrazione alla LStup a carico del ricorrente.
R.
Con scritto del 16 giugno 2010, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale un
nuovo certificato medico del (...) del Dr. med. C._______, segnalando
inoltre che sarebbe in attesa di un ulteriore rapporto medico da parte
del Dr. med. F._______, il quale lo avrebbe visitato il (...).
S.
Con decisione incidentale del 22 luglio 2010, il Tribunale ha invitato
l'autorità inferiore ad inoltrare entro il 23 agosto 2010 le proprie
osservazioni alla replica del ricorrente e riguardo al nuovo certificato
medico del (...) prodotto dal medesimo.
T.
Il 20 agosto 2010, l'UFM ha proposto nuovamente la reiezione del
gravame.
U.
Con scritto del 13 settembre 2010, il ricorrente ha presentato le
proprie osservazione ed ha riprodotto copia del certificato medico del
(...) del Dr. med. C._______, in versione telefax, sul quale sono
riportare delle annotazioni da parte Dr. med. F._______.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'articolo 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri
concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e art. 33 lett. d della
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legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle
eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia
applicabile.
1.2 Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie
inerenti la modifica della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) del 16 dicembre 2005, le persone ammesse a titolo
provvisorio, prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in
vigore della LStr al 1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto.
Ne consegue che alla presente causa è applicabile la LStr e non
l'ormai abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS).
1.3 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni
generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1, art. 50 cpv. 1 e art. 52 PA.
3.
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento
inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza
(art. 49 PA).
4.
4.1 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del
provvedimento litigioso (cfr. sentenza del Tribunale D- 4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
4.2 Nella fattispecie conviene rilevare che tanto la reiezione della
domanda d'asilo presentata dal richiedente, quanto la pronuncia
dell'allontanamento sono cresciuti in giudicato. Rimane quindi litigiosa
soltanto la questione circa l'esecuzione dell'allontanamento, in
particolare relativamente alla revoca dell'ammissione provvisoria.
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5.
5.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è
determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano
un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
5.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che nel caso di
specie troverebbe applicazione l'art. 84 cpv. 2 LStr, secondo cui, se le
condizioni dell'ammissione provvisoria non sono più soddisfatte, esso
revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione. Infatti, nelle province di Duhok,
Erbil e Suleimaniya, nel nord dell'Iraq – controllate dal governo
regionale curdo – non vi sarebbe una situazione di violenza
generalizzata. Inoltre, i momenti di tensione dovuti alle attività
d'integralisti islamici e gli attacchi da parte della Turchia a scopo di
indebolire i ribelli curdi non modificherebbero questa analisi.
Di conseguenza, dal punto di vista della sicurezza e del rispetto dei
diritti dell'uomo, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato nel
nord dell'Iraq sarebbe considerata esigibile. Peraltro, dagli atti
risulterebbe che il medesimo è nato ed ha sempre vissuto fino
all'espatrio nella provincia di Duhok. D'altronde, sebbene l'interessato
risiederebbe in Svizzera da quasi sette anni, egli non eserciterebbe
un'attività lavorativa di particolare rilievo e non avrebbe nessun legame
familiare in questo Paese. Per di più, il medesimo sarebbe entrato in
Svizzera all'età di (...) anni ed avrebbe vissuto la maggior parte della
sua vita in Iraq, dove avrebbe trascorso l'infanzia e tutta l'adolescenza,
nonché avrebbe svolto un'attività lavorativa come insegnante. Oltre a
ciò, dal profilo della sua integrazione e del comportamento tenuto in
Svizzera, l'UFM ha rilevato che l'interessato sarebbe stato più volte
condannato e ammonito dal G._______ (cfr. considerando B della
presente sentenza). Di conseguenza, gli anni di permanenza
dell'interessato in Svizzera non potrebbero essere considerati di piena
integrazione. Inoltre, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili
di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento, dell'interessato, il quale non avrebbe fatto valere
motivi medici specifici, oltre all'esistenza di una patologia medica
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cronica, sarebbe giovane, non costituirebbe un sostegno di famiglia,
nonché disporrebbe di un'esperienza professionale come insegnante e
potrebbe reinserirsi nella sua regione. Pertanto, la revoca
dell'ammissione provvisoria non rappresenterebbe per l'insorgente una
misura eccessivamente rigorosa. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto
l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e
possibile.
6.2 Nel gravame, il ricorrente ha contestato, nella sostanza e per
quanto qui di rilievo, l'analisi dell'UFM sulla quale si fonda la decisione
di allontanamento, di cui non sarebbero stati forniti i particolari e che si
baserebbe su un accertamento incompleto dei fatti. In particolare,
circa la situazione nelle tre province nel nord dell'Iraq, non vi
sarebbero indicati i fatti che indurrebbero a concludere che la
sicurezza sarebbe garantita e che la dignità umana nonché i diritti
umani sarebbero rispettati. In merito, il medesimo ha sottolineato che
le attività dell'esercito turco nelle zone del nord dell'Iraq sarebbero
continuate, causando vittime sia tra i guerriglieri del Partito dei
Lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan [PKK] che tra la
popolazione civile. Per di più, secondo un estratto internet di "Peace
reporter" del 16 giugno 2008 (allegato al presente ricorso; doc. 3),
l'Iran avrebbe bombardato alcuni villaggi curdi nella provincia di
Suleimaniya, l'esercito turco avrebbe bombardato un villaggio
provocando la morte di 21 ribelli del PKK, come risulta da un altro
estratto internet di "Peace reporter" del 17 giugno 2008 (allegato al
presente ricorso; doc. 4), e il 22 maggio 2008 un raid dell'aviazione
americana avrebbe provocato la morte di otto civili. In aggiunta,
sebbene nella zona di Duhok non vi sarebbero segnalati attentati, altre
zone del nord dell'Iraq (per es. Mosul) ne sarebbero oggetto, ciò che
limiterebbe fortemente la libertà di movimento e, pertanto, la
sicurezza. Per conseguenza, la valutazione della situazione nel nord
dell'Iraq dovrebbe condurre a ritenere non esigibile l'esecuzione del
suo allontanamento. Inoltre, l'insorgente invoca che, nella decisione
impugnata, non vi sarebbero indicate le considerazioni riguardo alle
problematiche che porrebbe l'esecuzione del suo allontanamento in
relazione alla sua vicenda personale, alla sua lunga assenza dall'Iraq
e all'inesistenza di una rete sociale e familiare che ne garantisca la
reintegrazione. A tal proposito, il medesimo sottolinea di non avere
familiari in patria e di aver lasciato l'Iraq nel 2001, un lasso di tempo
lungo di cui l'UFM non avrebbe tenuto conto in modo adeguato. Oltre a
ciò, richiamato il rapporto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai
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rifugiati (OSAR) del luglio 2007, l'autorità inferiore avrebbe dovuto
prendere in considerazione le condizioni economiche dei territori
amministrati dal governo curdo, in particolare la penuria di alloggi a
prezzi accessibili, ritenuto che egli non avrebbe più un'abitazione in
Iraq dopo la morte dei genitori, e le difficoltà per trovare un impiego,
visto il tasso di disoccupazione elevato. Infine, l'UFM non avrebbe
svolto alcuna considerazione circa le sue condizioni di salute,
adducendo di essere affetto da anni da epigastralgie/dispepsia, come
pure da diabete mellito con necessità di assumere insulina e di
controlli regolari, pena il rischio di chetoacidosi, nonché di soffrire
attualmente di una sindrome ansioso-depressiva, il cui trattamento
prevedrebbe l'assunzione di farmaci ed eventualmente la presa a
carico psichiatrica, se il decorso della malattia dovesse essere
sfavorevole, in virtù del certificato medico del (...) del Dr. med.
C._______ allegato al ricorso (doc. 5). Per di più, richiamato il citato
rapporto dell'OSAR, il sistema sanitario nei territori del nord dell'Iraq
non potrebbe garantire una presa a carico concreta del ricorrente, il
quale sarebbe esposto all'assenza di cure adeguate per il trattamento
che necessita e, di conseguenza, il suo rinvio costituirebbe una
violazione dell'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101). Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente non sarebbe ragionevolmente esigibile, la decisione
impugnata dovrebbe essere annullata e al ricorrente andrebbe
confermata l'ammissione provvisoria.
6.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, che la
domanda d'asilo del ricorrente sarebbe stata respinta e che la revoca
dell'ammissione provvisoria sarebbe stata pronunciata in quanto,
secondo l'analisi generale della situazione nel nord dell'Iraq, il rinvio in
detto Paese di persone di sesso maschile soggiornanti da sole in
Svizzera sarebbe attualmente ammissibile, esigibile e possibile.
D'altronde, le attività da parte della Turchia e dell'Iran contro i ribelli
curdi o eventuali "raid" dell'aviazione americana non sarebbero
considerati dei motivi atti a poter modificare la suddetta posizione
dell'UFM. Inoltre, detto Ufficio ha osservato che, nonostante la
permanenza di sette anni in Svizzera dell'insorgente, le autorità
cantonali non avrebbero ritenuto opportuno proporre il caso in oggetto
per il rilascio di un permesso di tipo B. Infatti, il ricorrente sarebbe a
carico dell'assistenza sociale in Svizzera, mentre che in Iraq – dove
avrebbe vissuto fino all'età di (...) anni e avrebbe svolto la professione
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di insegnante di (...) – il suo reinserimento professionale sarebbe
facilitato dalla sua formazione, nonché dall'esperienza lavorativa. Per il
resto, sarebbe confrontato alle stesse difficoltà cui sono esposte le
persone che ritornano in patria dopo un periodo d'assenza. Infine,
l'UFM ha sottolineato che lo stato di salute del ricorrente – su cui si
sarebbe già pronunciato nella decisione del 21 marzo 2005 – non
sarebbe tale da rimettere in questione l'esigibilità dell'esecuzione del
suo rinvio nel nord dell'Iraq, ritenuto inoltre che potrebbe essergli
accordato un aiuto finanziario al ritorno per agevolare il suo rientro dal
punto di vista medico.
6.4 Nella replica, l'insorgente ha contestato le argomentazioni
dell'UFM circa il suo reinserimento in Iraq, sottolineando che il
medesimo non dipenderebbe esclusivamente dalla formazione e
dall'esperienza professionale, ma da altri fattori che nel suo caso
sarebbero carenti. In particolare, egli ha ribadito di non disporre di una
rete familiare e sociale in Patria e, per questo, avrebbe maggiori
difficoltà nel reperire un alloggio e un impiego, dopo la sua lunga
assenza da questo Paese. Inoltre, a fronte della sua malattia – rispetto
alla quale l'UFM non avrebbe fornito alcuna considerazione – il suo
ritorno in Iraq sarebbe inesigibile, richiamato il rapporto dell'OSAR del
14 agosto 2008, da cui emergerebbe che il sistema sanitario delle
regioni del Kurdistan iracheno sarebbe carente di infrastrutture,
medicamenti e medici formati.
6.5 Nelle osservazioni alla replica del ricorrente e al certificato medico
del (...) del Dr. med. C._______, inoltrato dal medesimo con scritto del
16 giugno 2010, a sostegno del suo stato di salute attuale, l'UFM ha
sottolineato che tale certificato medico non conterrebbe elementi tali
da giustificare il mantenimento dell'ammissione provvisoria nei
confronti del ricorrente. Infatti, il diabete di cui soffre il medesimo non
sarebbe un elemento nuovo e, per i disturbi alla sfera urogenitale,
esistenti da anni, non vi sarebbe alcuna indicazione specifica a
seguito della visita medica effettuata il (...). Infine, anche lo stato
psichico dell'insorgente non sembrerebbe tale da costituire un
ostacolo all'allontanamento del medesimo in patria, mentre che non vi
sarebbe alcun elemento che indicherebbe l'esistenza di un'eventuale
patologia intestinale grave.
6.6 In replica alle suddette osservazioni dell'UFM, il ricorrente ha in
particolare ribadito le difficoltà di reinserimento nel suo Paese
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d'origine, dopo una lunga assenza dallo stesso e in mancanza di una
rete familiare. Inoltre, in merito al suo stato di salute, ha allegato che la
visita medica del (...), avrebbe fatto emergere una probabile prostatite,
che attualmente sarebbe trattata con farmacoterapia. Infine, egli ha
segnalato che il suo stato clinico sarebbe complicato dalla probabile
sindrome depressiva.
7.
7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile (art. 44 cpv. 2 LAsi). In caso di
mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM
dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
7.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente
se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono
ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr).
8.
8.1 Nel caso concreto non emergono dalle carte processuali elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente
nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr al quale rinvia
l'art. 44 cpv. 2 LAsi. Infatti, i motivi all'origine della fuga del ricorrente
dal suo Paese d'origine sono stati considerati inverosimili dall'UFM
nella sua decisione del 21 marzo 2005, la quale è regolarmente
cresciuta in giudicato in materia d'asilo (cfr. consid. 4.2). Non vi è,
pertanto, ragione di mettere in discussione tale valutazione in questa
sede.
8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone l'esistenza di serie e
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concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto,
nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a
detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di
siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b
pagg. 182-187).
8.3 Da un lato, per le stesse ragioni di cui al considerando 8.1, non v'è
motivo di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente
sia contrario alle suddette norme di diritto internazionale, ciò che del
resto il medesimo non ha nemmeno preteso nel gravame. Dall'altro
lato, per le ragioni che saranno esposte al considerando 9, i problemi
di salute fatti valere dal ricorrente (il diabete mellito, una probabile
prostatite, nonché una sindrome ansioso-depressiva) non sono tali da
rendere il suo rinvio inammissibile dal profilo dell'art. 3 CEDU,
contrariamente a quanto invocato dal medesimo (cfr. ricorso
pagg. 5- 6). Infatti, il Tribunale sottolinea che – salvo in circostanze
particolarmente eccezionali – segnatamente in caso di una malattia
grave con necessità di cure complesse e indispensabili, la cui
interruzione equivarrebbe senza dubbio ad un trattamento crudele e
inumano – i problemi di salute non permettono di ammettere
l'esistenza di un rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura (cfr. Sentenza della Corte del
27 maggio 2008 nella causa N. c/. Regno Unito, ricorso n° 26565/05;
sentenza della Corte del 2 maggio 1997 nella causa i. S. D. c/.
Gran Bretagna, richiesta n. 00030240/96 pubblicata in raccolta delle
sentenze e decisioni 1997-III; GICRA 2001 n. 17 pag. 126 e segg.;
GICRA 2003 n. 18 consid. 5d pag. 117; GICRA 2005 n. 23 consid. 5.1
pag. 211 e segg.; fra le tante sentenza del Tribunale E-2588/2007 del
15 novembre 2010 consid. 10.1).
8.4 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è
ammissibile.
9.
9.1
9.1.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione
Pagina 12
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citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli
stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato,
poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Tale
disposizione vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure mediche essenziali
delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità,
condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di
totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale
si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo
l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a
favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24
consid. 10.1 pag. 215).
9.1.2 In particolare, riguardo alle persone sottoposte a trattamento
medico, la nozione di cure mediche essenziali comprende le cure
mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di
urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia,
lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente
all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un
diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU,
segnatamente in Svizzera ed un diritto d'accesso generale in questo
Paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di
ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo
che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese d'origine o di
destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche. Non è quindi
sufficiente che – per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento – un trattamento medico prescritto sulla base delle
norme svizzere non possa essere seguito nel Paese d'origine o di
provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono
essere assicurate nel Paese d'origine o di provenienza dello straniero,
l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente
esigibile (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2009/2 consid. 9.3.2 pag. 21; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b
pag. 124; fra le tante, sentenza del Tribunale D-7868/2007 del
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13 agosto 2010 consid. 7.3, E-2588/2007 del 15 novembre 2010
consid. 10.2).
9.2
9.2.1 Nella fattispecie, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, il
Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde
nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento,
una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è
talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente
inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed
equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti
dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In
particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province
curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in
buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia
originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga
di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti,
oppure di relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5,
in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
In tale contesto, non soccorre il ricorrente l'asserzione ricorsuale
(cfr. ricorso pag. 1) secondo la quale i dettagli dell'analisi della
situazione nel nord dell'Iraq non sarebbero stati indicati dall'UFM nella
decisione impugnata di revoca dell'ammissione provvisoria, la quale è
posteriore alla DTAF 2008/5. Inoltre, gli attentati kamikaze, le
incursioni dell'esercito turco nelle regioni del nord, così come quelle
delle forze armate americane che il ricorrente ha invocato a sostegno
di una forte limitazione della libertà di movimento e quindi della
sicurezza (cfr. osservazioni del 2 maggio 2008; ricorso pagg. 3-4), non
hanno mai raggiunto un'ampiezza o un'intensità tale da rimettere in
discussione la situazione di stabilità delle regioni del nord dell'Iraq.
Peraltro, il governo regionale curdo e la Turchia hanno nel frattempo
instaurato relazioni pacifiche, in un clima di cooperazione bilaterale
(cfr. sentenza del Tribunale E-65/2008 del 20 novembre 2009 consid.
5.2).
9.2.2 Dal profilo della situazione personale del ricorrente, egli ha
dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda e di essere nato
nella città di Duhok, nell'omonima provincia, dove ha vissuto fino al
suo espatrio avvenuto all'inizio del mese di (...) 2001 (cfr. verbale del
29 agosto 2001 [di seguito: verbale 1] pagg. 1-2 e verbale del
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18 ottobre 2001 [di seguito: verbale 2] pagg. 1 e 3). Inoltre, l'insorgente
è giovane, celibe, ha una formazione professionale quale insegnante
d'(...), nonché vanta un'esperienza lavorativa pluriennale in tale ambito
(cfr. verbale 1 pag. 2, verbale 2 pagg. 1 e 4- 5, nonché verbale
dell'8 marzo 2005 [di seguito: verbale 3] D2-D4). Per di più, sebbene il
medesimo abbia affermato di non avere più nessun familiare in patria,
in quanto i suoi genitori sarebbero nel frattempo deceduti
(cfr. verbale 1 pag. 2, verbale 2 pag. 4 e verbale 3 pag. 10), non v'è da
escludere che la rete familiare e sociale del medesimo non sia più
densa ed estesa di quanto affermato, alla luce delle sue dichiarazioni
inverosimili e delle circostanze del caso di specie. Infatti, il Tribunale
rileva che, malgrado il ricorrente fosse venuto a conoscenza tramite
suo zio dell'asserita morte dei suoi genitori avvenuta sette mesi prima
dell'audizione federale dell'8 marzo 2005 (cfr. verbale 3 pag. 10),
durante quest'ultima, egli si è espresso in relazione ai suoi genitori,
utilizzando il tempo verbale al presente, affermando segnatamente
che “(...). Mio padre e mia madre sono malati. (...)” (cfr. verbale 3 D18)
ed ha atteso la fine dell'audizione per comunicare la morte dei suoi
genitori. Orbene, se i suoi genitori fossero realmente deceduti, il
ricorrente ne avrebbe ragionevolmente fatto menzione fin dall'inizio
della citata audizione o perlomeno nel momento in cui, alla domanda
18, avrebbe parlato dei suoi genitori, e si sarebbe riferito a loro al
passato e non al presente. In secondo luogo, riguardo alle circostanze
dell'asserita morte dei suoi genitori, il ricorrente ha affermato che essi
sarebbero rimasti uccisi durante un'esplosione nel quartiere di
H._______ a I._______, allorquando invece essi abitavano nel
quartiere J._______ a Duhok (verbale 1 pag. 2 e verbale 2 pag. 4) e
nulla è emerso a proposito del fatto che essi avrebbero potuto trovarsi
a I._______. In merito, si rileva inoltre che, nelle due audizioni
precedenti l'audizione federale dell'8 marzo 2005, l'insorgente non
aveva mai fatto menzione della presenza a I._______ di uno zio
materno (cfr. verbale 1 e 2, nonché verbale 3 pag. 10 e D62). Pertanto,
alla luce delle suddette dichiarazioni illogiche e contraddittorie del
ricorrente, v'è ragione di ritenere che egli possiede una rete familiare
in patria, di cui ha tentato di dissimularne l'esistenza. In terzo luogo, il
Tribunale constata che il ricorrente ha vissuto a Duhok nell'omonima
provincia praticamente tutta la sua vita, dove ha altresì lavorato per
diversi anni come insegnante d'(...), ciò che permette di concludere
che l'autore del gravame dispone in Patria di una rete sociale in
relazione alla sua vita privata e professionale vissuta nel suo Paese
d'origine. A titolo di esempio, il Tribunale rileva che nel corso delle
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audizioni, è emersa la presenza segnatamente di un vicino di casa da
vent'anni nonché un amico di suo fratello, pressoché comune, il quale
frequentava la loro casa (cfr. verbale 1 pag. 4, verbale 2 pagg. 6-7 e 9
nonché verbale 3 D17, D39). In conclusione, quindi, v'è ragione di
ritenere che il ricorrente disponga in patria di una densa rete familiare
e sociale, a cui potrà, se necessario, rivolgersi per facilitare il suo
reinserimento.
In tale contesto, dal profilo del reinserimento del ricorrente, non
soccorrono il medesimo le difficoltà socio-economiche relative alle
zone amministrate dal governo curdo (cfr. ricorso pagg. 4-5). Infatti, le
difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà,
condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio,
redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di
infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese
in questione, può essere confrontata, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare un'esposizione al pericolo, tale da rientrare nell'esame
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. GICRA 2005
n. 24 consid. 10.1 pag. 215; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b pag. 124).
9.2.3 Inoltre, dal profilo della situazione medica, i problemi di salute
attuali invocati dal medesimo – quali il diabete mellito, una sindrome
ansiosa-depressiva, nonché una probabile prostatite (cfr. certificato
medico del [...] del Dr. med. C._______ e le annotazioni del Dr. med.
F._______ riportate sul medesimo) – non sono gravi a tal punto da
poter giustificare il mantenimento dell'ammissione provvisoria nei suoi
confronti (GICRA 2003 n. 24). Innanzitutto, riguardo al diabete mellito
di tipo (…) di cui il ricorrente è affetto da anni, dal certificato medico
succitato, risulta che tale patologia non presenta complicanze o danni
agli organi e, grazie alla terapia instaurata, l'equilibrio glicometabolico
è discreto-soddisfacente, di modo che la prognosi è sul medio termine
buona, con una dieta corretta e un trattamento farmacologico a base
di insulina. Premesso ciò, come ha ritenuto in generale l'UFM già nella
decisione del 21 marzo 2005, nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) vi sono ospedali pubblici e centri specializzati per i malati
di diabete, che potranno prendere in cura gratuitamente il ricorrente,
garantendogli il trattamento farmacologico a base di insulina e i relativi
controlli, consigli nutrizionali nonché la presa a carico di eventuali
complicazioni (cfr. rapporto del Danish Immigration Service's (DIS):
Security and Human Rights Issues in Kurdistan Region of Iraq (KRI)
and South / Central Iraq del luglio 2009, pagg. 77- 78; rapporto
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dell'OSAR del 10 marzo 2010 pagg. 5- 7; Kurdisch Medical Association
in UK: A report on a Centre for Diabetes Care in Hawler in Kurdistan
Region, Novembre 2008). In particolare, a Duhok esiste il "The
Diabetes Center", che si occupa giornalmente di ben 10'000 pazienti
(Directorate General of Health, Duhok, Specialized Center in
). In aggiunta, il Tribunale sottolinea che, dalle
dichiarazioni contraddittorie del ricorrente, è emerso che il diabete non
gli è stato diagnosticato solo dopo il suo espatriato (cfr. verbale 3 D6
pag. 2), bensì allorquando si trovava ancora nel suo Paese d'origine,
dove era già sottoposto ad un trattamento medicamentoso a base
d'insulina (cfr. ibidem D19 pag. 4). Visto tutto quanto sopra, non v'è
ragione di ritenere che il ricorrente non possa ricevere in patria le
adeguate cure che gli necessitano per il diabete. Inoltre, in relazione ai
problemi psichici che l'insorgente ha invocato in sede di ricorso
(cfr. risorso pag.5), sebbene dall'allora certificato medico del (...) del
Dr. med C._______ risultava una sindrome ansioso-depressiva acuta
recidivante e un forte rischio di reazione depressiva grave con
potenzialmente suicidalità (cfr. punto 2 e 5.2), all'ora attuale la stessa
sindrome ansioso-depressiva non è nemmeno certa, bensì è stata
addirittura ridotta a "probabile", sulla base del recente certificato
medico del (...) del citato dottore. Per di più, sia del trattamento
farmacologico seguito nel 2008 sia dell'eventuale necessità di presa a
carico psichiatrico, non vi è ad oggi alcun accenno. In siffatte
circostanze, v'è ragione di desumere che la sindrome ansiosa-
depressiva di cui soffrirebbe il ricorrente non è tale da compromettere
in modo grave lo stato di salute del medesimo e non merita alcun
trattamento specifico. Ad ogni modo, il Tribunale rileva che nel nord
dell'Iraq vi sono adeguate strutture mediche che potranno, se del caso,
prendere in cura il ricorrente (cfr. rapporto del DIS, op. cit.,
pagg. 77-79; rapporto dell'UK Border Agency: Kurdistan Regional
Government Area of Iraq del 21 maggio 2009, pag. 106; rapporto
dell'OSAR del 10 marzo 2010; sentenza del Tribunale D- 7868/2007
del 13 agosto 2010 consid. 7.3). Non da ultimo, la probabile prostatite
di cui soffrirebbe il ricorrente e per cui sarebbe stato ordinato un
trattamento tramite medicamenti, nonché la constatazione di una
ferritinemia bassa (cfr. certificato medico del [...] del Dr. med.
C._______ e le annotazioni del Dr. med. F._______ riportate sul
medesimo) non costituiscono come tali dei gravi problemi di salute,
suscettibili di meritare maggiori considerazioni, in assenza di elementi
specifici. Infine, per far fronte ai trattamenti medici o alla necessità di
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un alloggio, il ricorrente ha la possibilità di richiedere un adeguato
aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
9.2.4 In aggiunta, per quanto riguarda l'integrazione e il
comportamento del ricorrente, il Tribunale rileva che i nove anni di
soggiorno in Svizzera non costituiscono una ragione ostativa
all'esecuzione del suo allontanamento in Patria. Infatti, egli ha
trascorso l'infanzia, tutta l'adolescenza e parte dell'età adulta, fino ai
(...) anni, in Iraq. Per di più, considerato che il ricorrente non sembra
intrattenere relazioni personali in Svizzera e ritenuto che in questo
Paese l'unico suo familiare è il fratello, la cui situazione – non lontana
dalla sua – non può portargli alcun beneficio, non v'è motivo di ritenere
che l'autore del gravame subirà uno sradicamento culturale
importante. In siffatte circostanze, il suo grado di integrazione dal
profilo socioculturale è maggiore in Iraq che in Svizzera. Peraltro, da
un lato, non risulta che ricorrente abbia svolto un'attività lucrativa in
Svizzera o che il suo lavoro, quale insegnante d'(...), possa avere un
interesse pubblico alla sua permanenza e, dall'altro, il medesimo si è
macchiato di alcune condanne che denotano le difficoltà ad adeguarsi
all'ordinamento giuridico svizzero. Inoltre, nonostante l'insorgente
risieda in Svizzera dal 2001 ed abbia presentato una domanda d'asilo
nove anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in
una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis vLDDS e
degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure 33 dell'ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali (OAsi 1,
RS 142.311), ritenuto che un tale esame non è di competenza di
questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al
Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona
soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione
della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo
di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione.
Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso
all'insorgente, in virtù del suo grado di integrazione come pretende il
ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), esula dall'ambito procedurale della
domanda d'asilo del caso di specie.
9.3 In considerazione di tutto quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile.
9.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr e
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art. 44 cpv. 2 LAsi). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), oltre al
documento presentato come l'originale della sua carta d'identità
(cfr. risultanze processuali). L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, il gravame deve essere respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) e copia dello
scritto del 13 settembre 2010 del ricorrente (per corriere interno; in
copia)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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