B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4056/2012
S e n t e n z a d e l 5 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Iran,
patrocinato dall'Avv. Mario Branda,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 giugno 2012 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 20 marzo 2008
in Svizzera;
i verbali d'audizione del 14 aprile 2008 (di seguito: verbale 1), del
3 giugno 2008 e dell'8 marzo 2012 (di seguito: verbale 2);
il mezzo di prova depositato dal ricorrente all'UFM il 7 maggio 2012;
lo scritto del 7 giugno 2012 dell'UFM con il quale ha comunicato al ricor-
rente di ritenere il mezzo di prova come falsificato ed ha invitato quest'ul-
timo a pronunciarsi e ad indicare prove contrarie entro il 18 giugno 2012;
lo scritto del ricorrente del 15 giugno 2012 con il quale ha apportato delle
osservazioni circa l'analisi dell'UFM relativa al mezzo di prova;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
29 giugno 2012, notificata all'interessato in data 2 luglio 2009 (cfr. risul-
tanze processuali);
il ricorso del 2 agosto 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 3 agosto 2012);
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) del 17 agosto 2012 con la quale il Tribunale ha informato il ri-
corrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura ed ha invitato il ricorrente a versare entro il 3 settembre 2012
un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali
indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato
inammissibile;
il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali effettuato
dall'insorgente il 23 agosto 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, so-
no decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar-
gomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
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che nell'audizione l'interessato, di etnia curda e di religione sunnita, ha
dichiarato di essere cittadino iraniano nato e cresciuto a B._______ nel
distretto di Marivan nella provincia del Kurdistan (verbale 1, pagg. 1 seg.);
che il richiedente avrebbe avuto un rapporto sessuale con una ragazza e
sarebbe stato sorpreso durante l'atto dalla di lei madre; che avrebbe la-
sciato l'Iran illegalmente a causa del timore di subire pene sproporzionate
successivamente ad una presunta denuncia sporta contro di lui da parte
della famiglia della ragazza (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 3 e
10);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le di-
chiarazioni dell'insorgente in quanto sarebbero incompatibili con la logica
dell'agire e insufficientemente motivate così da dare l'impressione che gli
eventi addotti non sarebbero stati vissuti personalmente dal ricorrente;
che, in particolare, l'UFM ha ritenuto come sorprendente che il ricorrente
si sia arrampicato sul muro e sia saltato nel cortile della casa della ragaz-
za, quando la ragazza lo stava aspettando visto che avrebbero avuto un
appuntamento; che l'UFM indica, inoltre, che non sarebbe logico, vista la
presenza dei genitori nella dimora della ragazza e la consapevolezza del-
le conseguenza di tale atto nella società iraniana, d'aver comunque fissa-
to l'appuntamento in tale loco e per di più di avervi consumato un rappor-
to sessuale; che, sarebbe illogico che la madre della ragazza avrebbe po-
tuto sentirli giacché egli ha indicato che la finestra e la porta della cucina
sarebbero state chiuse; che, inoltre, parrebbe inverosimile, contrariamen-
te da quanto dichiarato dallo stesso, che le rispettive famiglie sarebbero
state all'oscuro della loro relazione amorosa durata per oltre quattro mesi;
che quo al mezzo di prova prodotto, segnatamente una presunta citazio-
ne a comparire del "Consiglio di risoluzione delle controversie" iraniano,
tratterebbesi di una falsificazione essendo una semplice fotocopia sulla
quale sarebbero state inserite delle iscrizioni originali; che inoltre tale do-
cumento non comporterebbe un numero d'incarto o di riferimento né una
data d'emissione e lascerebbe in bianco due rubriche essenziali concer-
nenti la notifica; che le osservazioni del ricorrente in occasione dell'eser-
cizio del diritto di essere sentito su tale questione non sarebbero credibili
e non coinciderebbero con le informazioni in materia di cui dispone l'UFM;
che, di conseguenza, l'UFM ritenendo adempiute le condizioni di verosi-
miglianza, ha ritenuto esimersi dall'esaminare la rilevanza dei fatti allegati
ed ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato; che ha pure pronuncia-
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to l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e ordinato l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iran, siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha avantutto lamentato la durata della pro-
cedura in prima istanza ed ha indicato le differenti attività svolte dal ricor-
rente che gli avrebbero permesso di integrarsi in Svizzera, allegando al
ricorso il certificato delle note di procedura di qualificazione della divisione
della formazione professionale del 4 luglio 2012;
che, per quanto attiene al merito, il ricorrente ha concluso che le argo-
mentazioni dell'UFM configurerebbero una violazione del diritto federale,
rispettivamente un accertamento incompleto o inesatto dei fatti ed an-
drebbero respinte; che sulle singole contestazioni ha risposto indicando
che se avesse voluto passare dalla porta invece che arrampicarsi sul mu-
ro, la ragazza avrebbe dovuto aprirgli la porta, azione che l'avrebbe sicu-
ramente esposta alla vista di eventuali osservatori; che l'aprire e il chiude-
re la porta provocherebbe rumori importanti e tali rumori avrebbero potuto
allertare chi si trovava nella dimora; che, inoltre, in Iran accadrebbe rego-
larmente che qualcuno scavalchi il muro di recinzione di una casa; che,
l'UFM avrebbe commesso un errore nel voler seguire la logica che pre-
varrebbe nella nostra società dove due persone non avrebbero difficoltà
ad incontrarsi; che non sarebbe illogico che, nonostante la consapevolez-
za delle conseguenze, si sarebbe comunque incontrato con la ragazza e
avrebbe intrattenuto un rapporto sessuale; che il fatto che la madre della
ragazza avrebbe sentito dei rumori sarebbe senz'altro possibile, oltre che
verosimile, visto che il locale dove i due si sarebbero incontrati sarebbe
stato poco distante dalla casa; che ha indicato inoltre che se l'UFM aves-
se davvero giudicato le allegazioni del ricorrente come lacunose e strin-
gate non avrebbe dovuto fare altro che porre domande complementari;
che, per giunta, se i genitori fossero stati veramente a conoscenza di tale
tresca sarebbero sicuramente intervenuti perché non avrebbero sicura-
mente mai tollerato tale situazione;
che circa il mezzo di prova che l'UFM ha ritenuto come falsificato, il ricor-
rente fa osservare che lo avrebbe ricevuto dai propri genitori che si trove-
rebbero a tuttora in patria; che poi, il fatto che sia una semplice fotocopia
non avrebbe alcuna importanza; che, infatti, quello che sarebbe importan-
te in tale documento sarebbe il contenuto; che infatti anche dalle nostre
latitudini, i documenti prodotti dall'amministrazione costituirebbero il risul-
tato di un processo di fotocopiatura sui quali poi verrebbero inseriti ele-
menti in originale; che la mancanza del numero di ruolo su detto docu-
mento sarebbe giustificata dal fatto che il numero verrebbe assegnato so-
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lo una volta interrogato l'interessato; che, contrariamente a quanto ritenu-
to dall'UFM, la rubrica concernente la notifica non sarebbe stata lasciata
in bianco, bensì vi sarebbe scritta la data; che non vi sarebbe una rubrica
prevista per la data dell'allestimento del documento, per il che si evince-
rebbe che per l'autorità iraniana ciò che conta sarebbe la data di notifica,
la quale, con ogni probabilità, corrisponderebbe alla data dell'emissione;
che quo alle due rubriche difettose concernenti la notifica, egli ha indicato
che tale documento, non essendo stato notificato direttamente al destina-
tario, difetti della firma dello stesso e delle sue generalità; che lo stesso
ragionamento varrebbe altresì per la rubrica dell'indicazione del luogo di
conferma ufficiale della notifica; che, infine, ha aggiunto che anche a voler
ammettere che il documento non sia autentico, ciò non significherebbe
ancora che quanto da lui riferito sia falso;
che circa l'allontanamento il ricorrente ha indicato che un rientro in Iran lo
esporrebbe a grave pericolo per la sua incolumità visto quanto da lui nar-
rato e soprattutto a causa della sua uscita illegale dal paese;
che, inoltre occorrerebbe tenere conto del tempo trascorso dal deposito
della domanda d'asilo e le aspettative che sarebbero così generate
nell'insorgente che avrebbe compiuto considerevoli sforzi per integrarsi in
Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugia-
to nonché la concessione dell'asilo; in via sussidiaria egli ha chiesto la
concessione dell'ammissione provvisoria e l'annullamento della confisca
del mezzo di prova, ovvero della citazione a comparire;
che in limine va osservato che criticare ora la lunghezza della procedura
risulta per lo meno pretestuoso, non risultando che egli si sia particolar-
mente prodigato per sollecitare l'evasione della pratica, non potendosi
quindi da ciò dedurre alcun diritto particolare;
che questo Tribunale osserva avantutto che uno degli elementi centrali su
cui l'autorità inferiore si è fondata per concludere all'inverosimiglianza del-
le allegazioni è proprio la questione dell'autenticità del mezzo di prova
prodotto, ossia la citazione a comparire;
che essa ha ritenuto che il mezzo di prova sarebbe stato falsificato, nella
misura in cui costituisce una semplice fotocopia sulla quale sarebbero
state apposte iscrizioni in originale; che, altresì, il documento non com-
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porterebbe un numero d'incarto o di riferimento né una data di emissione
e lascerebbe in bianco due rubriche essenziali concernenti la notifica;
che contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, per il ricorrente, il fatto
che il documento costituisca una semplice fotocopia non sarebbe segno
di falsificazione e nemmeno dalla mancanza del numero di dossier si po-
trebbe concludere alla falsificazione; che, infatti, il documento indirizzato
al ricorrente non avrebbe un numero di attribuzione in quanto il numero di
ruolo verrebbe attribuito solo una volta che il destinatario della citazione a
comparire viene effettivamente sentito o interrogato; che, altresì il ricor-
rente ha contestato l'assenza della data di allestimento indicando che la
suddetta data corrisponderebbe a quella della notifica, ovvero il "12 del
mese Tir" non essendovi nella fattispecie una finca dedicata alla data
d'emissione di tale mezzo di prova; che, infine, giusta peraltro il racconto
del ricorrente, due rubriche concernenti la notifica sarebbero state lascia-
te in bianco in quanto tale documento non sarebbe stato notificato diret-
tamente all'interessato;
che secondo l'Ufficio, le osservazioni del ricorrente circa l'autenticità del
documento non sarebbero credibili e non coinciderebbero con le informa-
zioni in materia di cui dispone l'autorità;
che per i motivi addotti, il ricorrente ravvisa una violazione del diritto fede-
rale, rispettivamente una accertamento incompleto o inesatto dei fatti;
che v'è in particolare un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente ri-
levanti, allorquando la decisione impugnata si fonda, tra l'altro, su mezzi
di prova apprezzati in un modo inappropriato (cfr. OLIVIER ZIBUNG/ELIAS
HOFSTETTER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zuri-
go/Basilea/Ginevra 2009, ad art. 49, n. 37, pag. 993);
che in casu, a mente di questo Tribunale, se da una parte dalle tavole
processuali non si evince di quali informazioni l'autorità inferiore dovrebbe
essere in possesso per giungere alla conclusione che il documento risulti
falsificato, d'altra parte le osservazioni del ricorrente circa l'autenticità del
documento non sembrano d'acchito prive di fondamento logico;
che nulla s'è detto poi sulla qualità del timbro apposto sul documento;
che quindi, pur senza mettere in questione l'accuratezza dell'analisi inter-
na, visto che il documento costituisce in casu un elemento concreto su
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cui l'Ufficio fonda la sua analisi e che potrebbe costituire un tassello
nell'esame della fattispecie, la scrivente autorità non può accontentarsi di
generali informazioni che l'Ufficio pretende avere senza ulteriormente in-
dicare a quali fonti avrebbe attinto o sulla base di quali accertamenti sa-
rebbe giunto alle sue conclusioni, ed è quindi d'uopo disporre di elementi
più certi per permettere a questa autorità di esprimere in modo fondato il
proprio giudizio;
che, in altre parole, per poter disporre di un substrato fattuale completo,
l'autorità avrebbe dovuto, in presenza di valide ragioni, procedere o di-
sporre indagini supplementari e versarne agli atti le risultanze;
che peraltro, in questa circostanza il Tribunale non ha nemmeno sufficien-
ti elementi per potersi pronunciare sul punto del dispositivo relativo alla
confisca del documento;
che visto quanto precede s'impone che l'autorità inferiore completi l'accer-
tamento dei fatti e motivi le conclusioni a cui giunge, non incombendo in
questo caso a questo Tribunale ovviare al vizio del provvedimento impu-
gnato;
che nell'esito, il ricorso è accolto, la decisione del 29 giugno 2012 annul-
lata e gli atti di causa trasmessi all'UFM per sottoporre a verifica del mez-
zo di prova, per esempio, tramite perizia oppure una domanda d'amba-
sciata onde stabilire l'autenticità del documento nonché di accertare l'ori-
ginale apposizione del timbro sul documento;
che dipoi, effettuati gli accertamenti indicati, pronunciarsi nuovamente sul-
la domanda;
che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 e 2 PA); che ritenuto che il ricorrente ha già versato il
23 agosto 2012 un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spe-
se processuali, tale ammontare gli sarà rimborsato dalla cassa del Tribu-
nale;
che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una
indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sop-
portato;
che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri-
vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese
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ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che, nonostante il ricorrente rappresentato abbia protestato le ripetibili
nelle conclusioni ricorsuali, non ha presentato al Tribunale una nota parti-
colareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF), per il che l'indennità per
spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di cau-
sa in CHF 300.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM del 29 giugno 2012 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia, una volta
esperite le indagini ai sensi dei considerandi, di una nuova decisione.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 600.– a copertura
delle presunte spese processuali, versato dal ricorrente il 23 agosto 2012,
verrà rimborsato dalla cassa del Tribunale.
3.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 300.– a titolo di spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: