Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-4058/2008
Sentenza del 16 giugno 2011
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, alias
B._______, Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 16 maggio 2008 / N [….].
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Fatti:
A.
L'interessato, di etnia tigrina è nato ad C._______ (Etiopia) ed avrebbe
poi vissuto ad D._______ (Eritrea) dal 1996 al 10 febbraio 2006. Da
ultimo avrebbe soggiornato presso la sua divisione a E._______ fino al 2
o 3 o 5 settembre 2006. Ha presentato domanda d'asilo in data 4
dicembre 2006 dopo aver raggiunto la Svizzera il giorno precedente
passando per il Sudan, la Liba e l'Italia. (cfr. verbali d'audizione del 20
dicembre 2006 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 6 seg. come pure
del 7 febbraio 2007, pag. 3).
Sentito sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a seguito di persecuzioni
legate alla sua religione. Infatti, gli sarebbe stato negato un congedo per
poter assistere al funerale di suo padre a causa della sua fede
pentecostale, la quale non sarebbe riconosciuta in Eritrea. Non di meno
in data 10 febbraio 2006 l'interessato si sarebbe allontanato per recarsi a
casa e dare l'ultimo saluto al suo genitore. Dopo tre giorni, oppure il 30
marzo 2006, sarebbero arrivati tre militari i quali l'avrebbero prelevato ed
incarcerato fino al 10 giugno a F._______. In seguito egli avrebbe fatto
rientro nella sua divisione a E._______. Il 3 settembre 2006, sarebbe
stato colto mentre pregava con altri soldati di religione pentecostale e
sarebbe stato obbligato ad eseguire dei lavori di scavo. Avrebbe quindi
disertato nuovamente e sarebbe espatriato.
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti
documenti:
– due fotografie prese durante il servizio militare;
– fotocopie dell'attestato di servizio militare e
– della carta d'identità con relative traduzioni in lingua italiana.
B.
Con decisione del 16 maggio 2008, l'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera mentre
ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento concedendogli l'ammissione provvisoria giusta l'art.
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54 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e la qualità
di rifugiato giusta l'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi.
C.
In data 18 giugno 2008 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 19
giugno 2008), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso
dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il
riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo,
mentre, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti all'UFM per un nuovo
esame dei fatti. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 15 luglio 2008, ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA,
RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato
l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 15 agosto 2008.
E.
Con risposta del 5 agosto 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
F.
Con decisione incidentale del 7 agosto 2008, il Tribunale ha invitato il
ricorrente a presentare una replica entro l'8 settembre 2008.
G.
Con scritto dell'8 settembre 2008, l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica.
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul
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Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art.
5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente
posto al beneficio dell'ammissione provvisoria ed essendogli stata
concessa la qualità di rifugiato con decisione dell'UFM del 16 maggio
2008, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere
esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda
d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
4.
4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie ed inverosimili. In
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particolare, il richiedente avrebbe dichiarato nella prima audizione di
essere ritornato a casa il 10 febbraio 2006 e di aver ricevuto la visita dei
militari il 30 marzo 2006 per poi correggersi ed indicare quale data della
visita il 10 marzo 2006. In seguito, nella seconda audizione egli ha
asserito che tre giorni dopo essere ritornato a casa i tre militari sarebbero
venuti a cercarlo. Inoltre, sarebbe poco credibile che le autorità militari
aspettino un mese prima di venirlo a cercare al suo domicilio. Peraltro,
quo alla sua seconda diserzione a seguito dei problemi avuti per la sua
appartenenza religiosa, l'autorità inferiore ha rilevato che durante la prima
audizione egli non avrebbe mai detto di essere stato legato per due volte,
bensì avrebbe spiegato di essere stato colto a pregare insieme ad altri
suoi compagni il 3 settembre 2006 e di essere stato obbligato a compiere
dei lavori di scavo. Invece, emergerebbe dalla seconda audizione che egli
sarebbe stato legato a causa della sua appartenenza religiosa la prima
volta l'8 luglio 2006 per due e la seconda il 15 luglio 2006 per tre giorni.
Per di più, andrebbe considerato che la sua conversione alla religione
pentecostale sarebbe avvenuta recentemente ed in modo precipitato.
Difatti, praticherebbe questa fede da metà gennaio 2006. Inoltre,
essendosi egli convertito durante il servizio militare, non avrebbe potuto
aver contatti con funzionari religiosi e non sarebbe stato battezzato per il
che la sua adesione non sarebbe stata ufficializzata. Pertanto, per le
autorità militari egli risulterebbe essere di confessione ortodossa come la
sua famiglia. In aggiunta, essendo egli rimasto dal gennaio 2006 ancora
un mese in servizio militare ed in seguito un mese a casa e tre mesi in
prigione, non avrebbe avuto né modo, né tempo di conoscere e praticare
in modo profondo questa religione. Peraltro, l'UFM ha ritenuto che le
fotografie presentate dal richiedente attesterebbero che abbia prestato il
servizio militare, ma che le sue dichiarazioni riguardo alle due diserzioni
presenterebbero delle incoerenze e porterebbero ad escludere che abbia
lasciato il servizio militare nel modo descritto. Pertanto, i motivi d'asilo
presentati dall'interessato non sarebbero adeguati a reggere l'esame
sulla verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. L'autorità inferiore ha in seguito
concluso che sarebbero fondati i timori del richiedente di essere esposto
a seri pregiudizi una volta rientrato in Eritrea, in quanto avrebbe lasciato il
suo Paese in età di prestare il servizio militare obbligatorio. Non ha
invece concesso l'asilo al richiedente il quale sarebbe divenuto rifugiato ai
sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine per il
che i motivi d'asilo andrebbero considerati quali motivi soggettivi insorti
dopo la fuga. Di conseguenza, l'interessato è stato escluso dalla
concessione dell'asilo e gli è stato concesso lo statuto di rifugiato ed
ammesso provvisoriamente in Svizzera giusta l'art. 54 LAsi.
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4.2. Con ricorso, il ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate
dall'UFM. Ha affermato che le divergenze circa la data della visita dei
militari sarebbero state causate da un accertamento inesatto dei fatti
rilevanti. Infatti, egli avrebbe subito corretto la data dal 30 al 10 marzo
2006. Inoltre, durante la seconda audizione avrebbe riferito che i militari
sarebbero giunti a casa tre giorni dopo confermando in tal modo la
versione fornita nel corso della prima audizione. Difatti, avrebbe
dichiarato di aver lasciato E._______ per tornare a casa in data 10
febbraio 2006 ed il 10 marzo 2006, alle ore 8:00, sarebbero arrivati i
militari. Pertanto, i tre giorni ai quali farebbe riferimento l'UFM dovrebbero
essere frutto di incomprensioni, ma non potrebbe essere ritenuta una
contraddizione. Tale soluzione sarebbe anche suggerita da un'altra
allegazione rilasciata dal ricorrente già nel corso della prima audizione
allorquando gli sarebbe stato chiesto dove fosse stato dopo il 10 febbraio
2006. In questa occasione egli avrebbe risposto che "il 10 febbraio 2006
ho disertato da E._______. Sono tornato al mio domicilio dove sono
rimasto per un mese, non ricordo la data. Poi sono venuti tre militari e mi
hanno portato a F._______ dove c'era la mia divisione […]". Non vi
sarebbe quindi alcuna contraddizione, bensì una probabile confusione.
Inoltre, sarebbe ininfluente il fatto che non abbia riferito nel corso della
prima audizione di essere stato legato due volte visto il carattere
sommario della prima audizione. Tuttavia, avrebbe illustrato di aver avuto
molti problemi a causa della sua religione e li avrebbe esplicitati nel corso
della seconda audizione. Peraltro, il fatto che la sua conversione sarebbe
avvenuta in maniera non ufficiale avrebbe poca rilevanza nel caso
concreto, in quanto i militari agirebbero senza attendere l'atto di
battesimo. La presenza della Bibbia sarebbe forse sufficiente per
connotarlo negativamente agli occhi dei militari o i momenti di preghiera
cui farebbe riferimento l'insorgente. Non vi sarebbero quindi delle
contraddizioni rilevanti nel racconto del richiedente e la qualità di rifugiato
legata alla diserzione emergerebbe in modo lampante. In qualità di
disertore, egli potrebbe far valere fondati timori di essere esposto a future
persecuzioni da parte delle autorità dell'Eritrea le quali non permettono
forma alcuna di critica al Governo oggi in carica. Non sarebbe quindi
condivisibile l'opinione dell'autorità inferiore che farebbe riferimento alla
prassi di cui alla Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 1999 n. 29. Infatti, il
ricorrente diversamente da tale prassi, sarebbe diventato rifugiato con la
diserzione e non con la fuga dall'Eritrea. Pertanto, gli dovrebbe essere
concesso l'asilo ai sensi dell'art. 2 LAsi.
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4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua
decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.
4.4. Nella replica, il ricorrente ha rinviato alle conclusioni già contenute
nell'atto ricorsuale.
5.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone
in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il
diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le
persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
Non è concesso l'asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi
dell'articolo 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di
provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza
(motivi insorti dopo la fuga giusta l'art. 54 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili
di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o
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meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole
allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
6.
Questo Tribunale osserva che, giusta la prassi della già Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (di seguito: CRA) tuttora valevole, in
Eritrea, le pene previste per renitenti e disertori sono
sproporzionatamente severe. Sono pertanto da considerare come
motivate politicamente ("malus assoluto") e chi può prevalersi di un timore
oggettivamente fondato d'essere esposto ad una siffatta pena deve
essere riconosciuto rifugiato. Il timore d'essere sanzionati per renitenza, o
diserzione, è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in
contatto con le autorità militari. Detto contatto è presunto se la diserzione
è intervenuta durante il servizio attivo. Inoltre, deve essere considerato
come decisivo qualsivoglia contatto con le autorità da cui emerge che il
richiedente è destinato ad essere reclutato (cfr. GICRA 2006 n. 3).
Astrette all'obbligo di prestare servizio militare sono tutte le persone di età
compresa tra i 18 e i 40 anni. Esso ha, in teoria, giusta la "Proclamation
on National Service" del 1995, una durata di 18 mesi, ma di fatto, salvo
poche eccezioni – segnatamente per membri di famiglie benestanti o
molto influenti –, dura di principio fino all'età di 40 od addirittura 50 anni
(cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.3 pag. 32; prassi a cui viene fatto
riferimento anche, tra le altre, nelle sentenze del Tribunale amministrativo
federale E-1902/2008 del 25 marzo 2011 consid. 6.3 e E-6642/2006 del
29 settembre 2009 consid. 6.5.2).
Nel caso concreto il ricorrente ha 30 anni ed ha dichiarato di aver svolto il
servizio nazionale fino al suo espatrio. Tale fatto non è mai stato
contestato dall'UFM nella sua decisione. Infatti, l'autorità inferiore ha
solamente escluso che egli abbia lasciato il servizio militare nel modo
descritto (cfr. decisione dell'UFM del 16 maggio 2008, pag. 3). A tal
riprova il ricorrente ha altresì presentato una fotocopia dell'attestato di
servizio militare con relativa traduzione in lingua italiana la quale, come
pure le foto che lo dimostrano in divisa da militare, non sono stati ritenuti
dei falsi da parte dell'autorità inferiore. Inoltre, tale documento attesta che
è stato chiamato al servizio militare poco dopo il compimento dei 18 anni
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e che l'ha svolto dal 1° settembre 1998 fino al 20 febbraio 2000, ossia per
18 mesi. In aggiunta, non si evince dall'incarto che l'insorgente faccia
parte di una famiglia benestante o molto influente per il che codesto
Tribunale deve partire dal presupposto che, secondo la prassi succitata,
era in servizio attivo fino al suo espatrio e quindi in contatto con le
autorità militari. La diserzione è quindi avvenuta durante il servizio attivo
per il che il racconto dell'insorgente rientra nella suddetta fattispecie.
In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione
globale delle allegazioni presentate, questo Tribunale ritiene che il timore
di una persecuzione futura non si basa, come ritenuto dall'UFM, su motivi
soggettivi insorti dopo la fuga giusta l'art. 54 LAsi, bensì su motivi insorti
prima del suo espatrio a causa della diserzione del ricorrente dal militare
eritreo durante il servizio attivo.
7.
Da quanto precede, ne consegue che la decisione impugnata viola il
diritto federale avendo essa erroneamente concesso la qualità di rifugiato
all'insorgente in base a motivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). Il ricorso
va quindi accolto. I punti 2-7 del dispositivo della decisione impugnata
vanno annullati e l'autorità inferiore richiesta di accordare l'asilo in
Svizzera all'insorgente (art. 49 LAsi).
Infine, dagli atti di causa non risultano elementi che giustifichino
un'esclusione dell' autore del gravame dalla qualità di rifugiato o dall'asilo,
giusta l'art. 1 F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951 (Conv., RS 0.142.30) rispettivamente l'art. 53 LAsi. Al ricorrente va
pertanto confermata la qualità di rifugiato e concesso l'asilo.
Premesso ciò, codesto Tribunale può esimersi dall'esame della
verosimiglianza del racconto circa le due diserzioni e le persecuzioni a
causa della sua fede pentecostale, in quanto irrilevanti per l'esito della
presente procedura d'asilo.
8.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 PA).
La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese
necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione agli
art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
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[TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di
una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli
atti di causa in CHF 600.– (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 14
TS-TAF).
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art.
83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
I punti 2-7 del dispositivo della decisione dell'UFM del 16 maggio 2008
sono annullati. L'UFM viene richiesto di concedere l'asilo al ricorrente.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: