B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4058/2012
S e n t e n z a d e l 1 0 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Contessina Theis;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (…),
con il marito B._______, nato il (…),
Georgia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 luglio 2012 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che i ricorrenti hanno presentato in data 5 marzo 2012
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso ai ricorrenti il medesimo giorno e mediante il quale li ha resi at-
tenti circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inol-
tro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con commina-
toria che in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili
non si entra nel merito della loro domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 22 marzo 2012 (di seguito verbale 1 [A._______]
e 2 [B._______]);
la domanda di riammissione in Austria dei richiedenti da parte dell'UFM
del 23 aprile 2012;
la decisione dell'autorità competente austriaca del 25 aprile 2012 nella
quale ha respinto tale richiesta;
il provvedimento dell'UFM del 26 aprile 2012 con il quale l'Ufficio ha posto
fine alla procedura Dublino e ha statuito che la procedura d'asilo si svol-
gerà in Svizzera;
i verbali di audizione del 9 luglio 2012 (di seguito verbale 3 [A._______] e
4 [B._______]);
la decisione dell'UFM del 27 luglio 2012, notificata ai ricorrenti il
30 luglio 2012 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 2 agosto 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 3 agosto 2012);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) in data 6 agosto 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che sono pertanto legittimati ad
aggravarsi contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
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che, nell'ambito dell'audizione sommaria, la richiedente A._______ ha di-
chiarato di essere cittadina georgiana, di essere nata C._______ (Geor-
gia) e di avere poi sempre vissuto, fino al giorno dell'espatrio, a
D._______ (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che il richiedente B._______ ha
dichiarato di essere cittadino georgiano, di essere nato a E._______ (Ge-
orgia) e di avere vissuto, prima di lasciare il Paese, sin dall'infanzia a Tbi-
lisi (cfr. verbale 2, pagg. 3 seg.);
che la richiedente avrebbe lasciato la Georgia nel marzo del 2011 in ae-
reo, da Tbilisi a F._______ (Italia) con scalo a G._______ (Turchia) e a-
vrebbe poi vissuto fino al dicembre del 2011 a H._______ (Italia) e in se-
guito, fino al marzo del 2012, avrebbe soggiornato a Milano e Roma as-
sieme al richiedente (cfr. verbale 1, pag. 6); che il richiedente sarebbe
espatriato alla fine di agosto 2011 volando in Italia con scalo in Repubbli-
ca Ceca (cfr. verbale 2, pag. 4); che i richiedenti si sono sposati a Roma
presso l'ambasciata georgiana il (…) 2012 e (…), il 5 marzo 2012, sono
giunti in Svizzera, dove hanno depositato domanda d'asilo il giorno stesso
(cfr. verbale 1, pagg. 3 e 6 e verbale 2, pagg. 3 e 6);
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che i ri-
correnti non hanno consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi
fosse realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso gli insorgenti non hanno fornito alcun nuovo elemento
giustificante la mancata consegna dei documenti ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che essi hanno ribadito di avere ragioni che
spiegherebbero in modo veritiero e plausibile questa mancanza in quanto
detti documenti sarebbero andati persi; che quindi la mancata consegna
dei documenti d'identità andrebbe considerata giustificata e di
conseguenza l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda
d'asilo;
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che, per quanto riguarda i motivi d'asilo, gli insorgenti allegano che
l'ex marito della richiedente li avrebbe minacciati di morte; che essi non
avrebbero potuto rivolgersi alle autorità in quanto sarebbero stati minac-
ciati di conseguenze gravi anche nei confronti dei famigliari della richie-
dente; che essi sostengono che in mancanza di concrete possibilità di
protezione da parte della autorità georgiane, l'autorità inferiore avrebbe
dovuto entrare nel merito della domanda di asilo;
che nel ricorso gli insorgenti sostengono inoltre che, comunque,
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia non sarebbe
ragionevolmente esigibile;
che in conclusione i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisio-
ne impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria nel caso in cui non venisse loro concesso l'asilo; che hanno
altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudizia-
ria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
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professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto i ricorrenti, a distanza di più di cinque mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non hanno esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che essi avrebbero perso i loro passaporti in Italia nel gennaio del 2012
viaggiando tra Milano e Roma oppure, a seconda delle versioni, da
Reggio a Milano, in quanto avrebbero dimenticato sul treno la borsa che li
conteneva (cfr. verbale 1, pag. 6, verbale 2, pag. 6, verbale 3, pagg. 2 e
11 e verbale 4, pag. 2); che durante l'audizione sommaria il richiedente ha
dichiarato di non avere segnalato la perdita e che nemmeno la moglie lo
avrebbe fatto (cfr. verbale 2, pagg. 6 seg.); che in sede di audizione
federale egli ha invece dichiarato che la moglie avrebbe segnalato la
perdita alla polizia a Milano (cfr. verbale 4, pag. 2); che la richiedente
avrebbe a sua volta dichiarato di avere provato a recuperare la borsa
dimenticata sul treno presentandosi allo sportello informazioni (cfr.
verbale 3, pag. 12); che circa il possesso della carta d'identità, la
richiedente ha dichiarato, durante la prima audizione, che questa si
troverebbe a casa in Georgia; che, quando in questa occasione è stata
invitata a esprimersi sulla mancata consegna di un documento entro le 48
dalla presentazione della domanda, ella ha asserito di non avere
intrapreso nulla in quanto si trovava presso il Centro di registrazione e di
procedura di Chiasso (CRP) e non poteva uscire (cfr. verbale 1, pag. 6);
che il richiedente, in merito alla propria carta d'identità, ha asserito di
averla persa a Tbilisi ma di non ricordarsi esattamente quando (cfr.
verbale 2, pag. 6); che nell'atto di ricorso essi ribadiscono di essere
effettivamente riusciti a sposarsi in ambasciata nonostante avessero
perso i documenti e che questo sarebbe stato possibile in quanto i loro
dati sarebbero già stati registrati in precedenza per l'avvio delle pratiche
(cfr. anche verbale 3, pag. 12 e verbale 4, pag. 3); che alla domanda sulla
ragione per cui non hanno richiesto un nuovo passaporto presso
l'ambasciata georgiana in Italia hanno risposto che visto che in quel
periodo erano parecchio indaffarati, non sarebbe stato loro possibile
occuparsi con l'ambasciata anche di questa faccenda (cfr. verbale 3, pag.
12) e che l'inoltro dei documenti necessari avrebbe richiesto troppo tempo
(cfr. verbale 4, pag. 3);
che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti
risultano verosimilmente inattendibili;
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che comunque, già le dichiarazioni fornite fino dall'inizio lasciano intende-
re una scarsa disponibilità dei richiedenti a voler fornire i documenti ri-
chiesti;
che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni dei
ricorrenti circa il possesso di documenti, il Tribunale ha ragione di conclu-
dere che essi li dissimulino per i bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore degli insorgenti
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato dei richiedenti;
che inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi non-
ché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle perse-
cuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire il-
legittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che gli insorgenti durante le audizioni hanno dichiarato di avere chiesto
asilo in Svizzera a causa dei problemi avuti con l'ex marito della
richiedente; che infatti sarebbero stati minacciati di morte dall'ex marito
della stessa tra ottobre e novembre 2011; che ciò sarebbe avvenuto a
seguito della domanda di divorzio (conclusosi nel dicembre 2011)
presentata dalla richiedente dall'Italia tramite un avvocato in Georgia; che
il giorno successivo al matrimonio degli insorgenti, quindi il (…), essi
avrebbero scoperto tramite i figli della richiedente che il suo ex marito
sarebbe giunto in Italia; che per questa ragione gli insorgenti avrebbero
deciso di partire immediatamente per la Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 7 e
verbale 2, pag. 7); che durante il suo precedente matrimonio la
richiedente sarebbe stata picchiata in continuazione dall'ex marito, il
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quale sarebbe stato spesso ubriaco e aggressivo; che ella non avrebbe
tuttavia mai segnalato i fatti in quanto minacciata di morte in caso di
denuncia (cfr. verbale 3, pag. 6); che quindi i richiedenti, dopo essersi
incontrati qualche volta in Georgia quando l'interessata era ancora
sposata, avrebbero deciso di espatriare in Italia, a qualche mese di
distanza l'una dall'altro, in quanto, considerata anche l'aggressività dell'ex
marito, sarebbe stato loro chiaro che iniziare una relazione e sposarsi in
patria non sarebbe stato possibile (cfr. verbale 3, pagg. 4 e 10 e
verbale 4, pag. 4); che, in caso di rimpatrio, gli insorgenti temerebbero
per la loro vita in ragione delle citate minacce a seguito del divorzio (cfr.
verbale 3, pag. 6 e verbale 4, pag. 6);
che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispet-
to a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della
domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, i motivi elencati dai richiedenti in sede di audizione
a sostegno della loro domanda d'asilo non presentano alcun elemento di
rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi; che infatti, in virtù del principio della
sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione
nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia
esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali
persecuzioni prima di sollecitare quella di uno stato terzo; che infatti tali
situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il
riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima
beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture
efficaci di protezione e se può essere ragionevolmente richiesto che egli
faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18 pagg. 180 segg.; GICRA 2000 n. 15
pagg. 107 segg.);
che stando alle dichiarazioni addotte dai richiedenti, essi non si sono mai
rivolti alle autorità locali per denunciare le asserite minacce (cfr. verba-
le 4, pag. 6); che pertanto non si può ritenere che le forze dell'ordine ab-
biano rinunciato a proteggerli o che siano state impossibilitate a farlo;
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che quindi va ritenuto che i ricorrenti non hanno intrapreso tutte le proce-
dure che ci si poteva attendere da essi al fine di far valere i propri diritti
presso le autorità competenti;
che anche quanto allegato nell'atto di ricorso, ossia che essi non
avrebbero potuto rivolgersi alle autorità in quanto sarebbe stato
pericoloso per i famigliari in patria e che da parte della autorità georgiane
non vi sarebbero state effettive possibilità di protezione, non può condurre
a una diversa valutazione;
che infatti eventuali minacce non possono costituire una giustificazione
per una mancata denuncia in quanto un'attitudine minacciosa da parte di
chi commette un reato e non vuole essere scoperto non costituisce certo
un'eccezione e ci si può attendere, da un Paese con delle strutture di
protezione efficaci, anche delle misure contro tali conseguenze; che
oltretutto dagli atti non risulta che in occasione delle minacce dell'ex
marito alla richiedente fatte a seguito della domanda di divorzio, egli
abbia mai messo sotto pressione i famigliari in patria (cfr. verbale 3,
pagg. 7 seg.);
che i ricorrenti in alcun modo argomentano l'affermazione secondo cui in
Georgia non vi sarebbe possibilità di protezione;
che non vi è ragione di ritenere che essi non possano ottenere dalle
competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da
parte di terzi nei loro confronti;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e retta-
mente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti giusta l’art. 32 cpv. 3
lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato degli insor-
genti;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5-5.7);
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Georgia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranie-
ri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al
rischio reale e immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzio-
ne per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che i richiedenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guer-
ra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della po-
polazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani,
scolarizzati e la richiedente vanta anche un'esperienza lavorativa quale
domestica (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 4); che inoltre essi in
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patria dispongono di una rete sociale e famigliare (cfr. verbale 1, pag. 5 e
verbale 2, pag. 5);
che in aggiunta gli insorgenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione prov-
visoria (cfr. GICRA 2003 n. 24) senza che da un esame d'ufficio degli atti
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro Pae-
se d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo essi, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che in sunto ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Fulvio Haefeli Nicole Manetti
Data di spedizione: