Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4059/2008
Sen t e n z a d e l 2 5 l u g l i o 2 0 1 1
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (Presidente del collegio)
Thomas Wespi, Claudia CottingSchalch;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Revoca dell'ammissione provvisoria;
decisione dell'UFM del 16 maggio 2008 / N […].
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Fatti:
A.
Il richiedente, di etnia curda, è nato a B._______ (C._______) nella
provincia di Duhok (Iraq), dove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 20
settembre 1999, data in cui sarebbe espatriato. Si sarebbe quindi recato
ad D._______ (Turchia) da dove, in data 7 ottobre 1999 nascosto in un
Transports Internationaux Routiers (TIR), avrebbe raggiunto la Svizzera,
presentando lo stesso giorno domanda d'asilo.
Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso
per vendetta da parte dei familiari di un certo E._______ il quale sarebbe
stato ucciso da suo fratello.
B.
Con decisione del 30 luglio 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati (di seguito:
UFR, oggi Ufficio federale della migrazione [di seguito: UFM]) ha respinto
la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 28 agosto 2002, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla già
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (di seguito: CRA)
contro la menzionata decisione dell'UFR, censurando solo il punto
relativo all'esecuzione dell'allontanamento.
D.
Con decisione di riesame del 18 ottobre 2005, l'UFM ha annullato i punti
46 della decisione del 30 luglio 2002 ed ha concesso al richiedente
l'ammissione provvisoria, ritenendo come non esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq.
E.
Il 20 ottobre 2005, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso siccome
divenuto senza d'oggetto.
F.
A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) è subentrato alla CRA.
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G.
Il 10 aprile 2008, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di
revocare l'ammissione provvisoria ordinata con decisione del 18 ottobre
2005 e lo ha invitato a determinarsi in merito. L'autorità inferiore ha
ritenuto come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province del nord dell'Iraq, controllate dal governo curdo, ovvero Duhok,
Erbil e Suleimaniya. Ha rilevato altresì che il richiedente sarebbe nato ed
avrebbe sempre vissuto nella provincia di Duhok, dove vivrebbero sua
madre, due fratelli e tre sorelle. Inoltre, sarebbe giovane, in buona salute,
non sarebbe sostegno di famiglia e potrebbe reinserirsi nella sua regione
d'origine in Iraq. Peraltro, non sussisterebbero motivi individuali
suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento.
L'esecuzione sarebbe pure ammissibile e possibile.
H.
L'interessato non ha presentato osservazioni in merito alla preannunciata
revoca. Con decisione del 16 maggio 2008, l'UFM ha revocato
l'ammissione provvisoria ed ha incaricato il Cantone Ticino di eseguire il
rinvio.
I.
In data 18 giugno 2008 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 19
giugno 2008), il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale contro
la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata, la conferma dell'ammissione provvisoria e, in via sussidiaria,
la trasmissione degli atti di causa all'UFM per un approfondimento e una
nuova valutazione dei fatti congiuntamente ad una domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali; il tutto con protesta di spese e ripetibili.
J.
Il Tribunale, con due decisioni incidentali distinte del 24 giugno 2008, ha
invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 24 luglio 2008
ed ha, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, esonerato l'insorgente
dal pagamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali.
K.
Con risposta del 2 luglio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
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Pagina 4
L.
Con decisione incidentale del 9 luglio 2008, il Tribunale ha concesso al
ricorrente un termine fino all'8 agosto 2008 per introdurre l'atto di replica.
M.
Con scritti dell'8 agosto 2008 (cfr. plichi raccomandati; data d'entrata: 11
agosto 2008), l'insorgente ha prodotto l'atto di replica.
N.
Con ordinanza del 9 marzo 2011, il Tribunale ha chiesto al ricorrente di
esprimersi entro il 24 marzo 2011 circa l'eventuale riconoscimento dei
pretesi figli dello stesso; le relazioni ch'egli ha con loro e con la di loro
madre, dal punto di vista affettivo ed economico; come pure in merito
all'eventuale propria attività professionale o questioni legate al suo stato
di salute.
O.
Con scritto del 24 marzo 2011 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 28
marzo 2011), l'insorgente ha inoltrato le sue osservazioni.
P.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32),
il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia degli
stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 33 lett. d LTAF).
La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali
sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della legge
federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
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Pagina 5
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. ac PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna
2011, n. 2.2.6.5).
3.
Va qui di seguito esaminato se l'autorità inferiore ha giustamente
revocato l'ammissione provvisoria al ricorrente, segnatamente se detta
autorità ha rettamente ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come
ammissibile, esigibile e possibile.
3.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che nelle tre province
di Duhok, Erbil e Suleimaniya, nel nord dell'Iraq, non vi sarebbe una
situazione di violenza generalizzata. Inoltre, risulterebbe che il ricorrente
abbia sempre vissuto fino all'espatrio nella provincia di Duhok e che ivi
avrebbe una rete famigliare nelle persone di sua madre, di due fratelli e di
tre sorelle. D'altra parte, l'insorgente che risiede in Svizzera da più di otto
anni, non eserciterebbe un'attività lavorativa di particolare rilievo e non
avrebbe nessun legame familiare nel nostro Paese. Egli è entrato in
Svizzera all'età di 19 anni ed avrebbe vissuto la maggior parte della sua
vita in Iraq, ossia l'infanzia e quasi tutta l'adolescenza. E' poi giovane, in
buona salute, non sarebbe sostegno a famiglia e potrebbe
ragionevolmente reinserirsi nella sua regione d'origine in Iraq. Pertanto,
non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo
per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In aggiunta, l'autorità
inferiore ha considerato che la revoca dell'ammissione provvisoria non
rappresenterebbe per l'insorgente una misura eccessivamente rigorosa.
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In sostanza l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come
ammissibile,
esigibile e possibile.
3.2. Aggravandosi contra la decisione dell'UFM, il ricorrente contesta, in
sostanza e per quanto qui di rilievo, l'analisi fatta dall'Ufficio circa la
situazione nelle tre province nel nord dell'Iraq. A suo dire non vi
sarebbero indicati fatti che indurrebbero a concludere che la sicurezza sia
garantita e che la dignità umana nonché i diritti umani siano rispettati.
Inoltre, egli ritiene di aver fondato la propria domanda d'asilo sulla
vicenda legata all'uccisione di tale E._______ da parte di suo fratello,
quindi, considerato quanto sia diffusa la vendetta in Iraq e quanto possa
durare una faida familiare, tale faccenda avrebbe dovuto essere valutata
dall'UFM in vista della revoca dell'ammissione provvisoria. Il ricorrente
allega poi che le attività dell'esercito turco nelle zone del nord dell'Iraq
continuerebbero, causando vittime non solo tra i guerriglieri del Partito dei
Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan [di seguito: PKK]),
ma anche tra la popolazione civile. Per di più, in data 17 giugno 2008
l'esercito turco
avrebbe bombardato un villaggio provocando la morte di 21 ribelli PKK. In
data il 16 giugno 2008, sarebbe stato l'Iran a prendere di mira alcuni
villaggi curdi dell'Iraq del nord nella provincia di Suleimaniya. Di
conseguenza, la valutazione della situazione nel nord dell'Iraq dovrebbe
condurre a non poter ritenere esigibile l'esecuzione dell'allontanamento.
Aggiungasi, che l'UFM misconoscerebbe i legami familiari che il ricorrente
avrebbe in Svizzera. Egli convivrebbe in effetti con la signora F._______,
richiedente l'asilo del Kosovo ammessa provvisoriamente in Svizzera. Da
questa relazione sarebbero nati i figli G._______ e H._______. La
ragione per cui non figurerebbe nei certificati di nascita dei figli il nome
del padre sarebbe data dal fatto che lo stesso non sarebbe ancora
riuscito ad ottenere dall'Iraq i documenti che lo stato civile richiederebbe
per accogliere l'iscrizione. Un rinvio verso l'Iraq violerebbe pertanto il
principio dell'unità della famiglia e sarebbe contrasto con disposizioni
fondamentali della Convenzione sui diritti del fanciullo.
3.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, che la
domanda d'asilo del ricorrente sarebbe stata respinta, in quanto avrebbe
considerato che la situazione del ricorrente non sarebbe tale da meritare
tutela. Inoltre, l'ammissione provvisoria sarebbe stata pronunciata a
causa della situazione allora vigente nel Paese d'origine e non in rapporto
alla situazione personale dell'insorgente. Infine, l'autorità inferiore ha
osservato che, per quanto riguarda l'integrazione in Svizzera, egli come
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pure la sua compagna dipenderebbero da prestazioni assistenziali.
Peraltro, la convivenza senza nessun vincolo matrimoniale con una
persona ammessa provvisoriamente la quale di conseguenza non
beneficerebbe di un regolamento stabile delle condizioni di soggiorno in
Svizzera come pure la nascita di due figli non riconosciuti dal ricorrente,
non potrebbero rappresentare degli elementi determinanti per il
mantenimento dell'ammissione provvisoria.
3.4. Nella replica, l'insorgente ha rinviato a quanto già allegato nell'atto
ricorsuale ritenendo per di più incomprensibile la considerazione
dell'autorità inferiore secondo cui la nascita di due figli in Svizzera e una
convivenza "more uxorio" non potrebbero rappresentare degli elementi
determinanti per il mantenimento dell'ammissione provvisoria, in quanto
in contrasto con l'art. 44 cpv. 1 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) e con l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101). Inoltre, il fatto che l'autorità cantonale non abbia chiesto
l'autorizzazione per il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art.
84 cpv. 5 LStr, dipenderebbe solo dalla mancata presentazione del
ricorrente di una richiesta in tal senso che non avrebbe ancora avuto
luogo, in quanto sarebbe necessario dapprima verificare la stabilità
professionale dopo un periodo relativamente lungo di disoccupazione.
Pertanto, egli potrà presentare domanda di concessione di un permesso
di dimora solo nei prossimi mesi.
3.5. Nelle successive osservazioni, il ricorrente ha dichiarato che per
quanto riguarda il riconoscimento dei figli non avrebbe potuto procurarsi
la documentazione richiesta dallo stato civile. Egli vivrebbe insieme alla
compagna e ai figli formando una famiglia ormai già dal 2005 in modo
tale da poter considerare le relazioni affettive con i figli e la compagna
come quelle che caratterizzerebbero un qualsiasi nucleo familiare
vivendo "more uxorio". Attualmente l'insorgente non svolgerebbe alcuna
professione e solo da qualche giorno che avrebbe intrapreso uno stage di
pittore. Peraltro, sarebbe in buona salute e non presenterebbe patologie
particolari.
4.
4.1. Giusta l'art. 83 cpv. 1 della LStr l'esecuzione dell'allontanamento è
ordinata se possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile. In caso di
mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM dispone
l'ammissione provvisoria. L'UFM verifica periodicamente se le condizioni
per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte
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(art. 84 cpv. 1 LStr). In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr).
4.2. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce semplicemente
nella massima del divieto di respingimento, ma anche altri impegni di
diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare gli art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni
per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta
all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 23).
4.2.1. Nel caso concreto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore,
non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente, il quale
non ha la qualità di rifugiato ritenuta la crescita in giudicato della
decisione dell'UFR del 30 luglio 2002, potrebbe essere esposto in caso di
rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento
contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con
relativi riferimenti). In altri termini il ricorrente non ha saputo fornire un
insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che
si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione
generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del
rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid.
6a e GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 segg. nonché relativi
riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani
in Iraq, come la denuncia l'insorgente nel gravame, in ogni caso non
lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per
sé inammissibile. Giova poi infine sottolineare che le forze dell'ordine e le
autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq – fra cui
Duhok, regione dove il ricorrente ha vissuto dalla nascita fino al suo
espatrio in data 20 settembre 1999 – hanno, di principio, la capacità e la
volontà, se sollecitate, di garantire agli abitanti delle tre province la
protezione dalle persecuzioni (cfr. DTAF 2008/4 consid. 6).
4.2.2. In questo contesto il ricorrente si appella poi al principio dell'unità
della famiglia per il mantenimento dell'ammissione provvisoria, principio
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che sarebbe, secondo lui, violato in caso di allontanamento verso il suo
Paese d'origine.
Preliminarmente, codesto Tribunale osserva che la conclusione relativa
alla violazione del principio dell'unità della famiglia, ossia al rispetto della
vita privata e familiare dedotto dall'art. 8 CEDU, non può fare oggetto del
caso in disamina, concernendo la pronuncia dell'allontanamento di per sé
e non attinente l'esecuzione dell'allontanamento, per il che, la censura
sollevata in materia del principio dell'unità della famiglia, va deserta.
Va non di meno evidenziato che il rispetto della vita privata e familiare
dedotto dall'art. 8 CEDU, presuppone un legame familiare vissuto ed
intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale deve
essere titolare di un diritto di residenza certo in Svizzera ("gefestigtes
Anwesenheitsrecht"), ovvero in caso di cittadinanza svizzera, di un
permesso di domicilio oppure di un permesso di dimora il quale si basa
su un diritto certo ("gefestigter Rechtsanspruch") o, eccezionalmente,
allorquando lo straniero può prevalersi di un'integrazione sociale e
professionale particolarmente intensa (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.13.2
pag. 261, DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF
126 II 335 consid. 2a pagg. 339 e 382 segg., DTF 125 II 633 consid. 2e
pag. 639). Alla protezione deducibile dall'art. 8 CEDU possono appellarsi,
tra gli altri, i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni che
vivono in comunione (cfr. DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF 127 II 60
consid. 1d/aa, DTF 122 II 289 consid. 1c), cosi come il concubino che
forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio può
beneficiare di tale protezione (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1.1; GICRA
1993 n. 24; inoltre art. 2 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 1a lett. e
dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni
procedurali
[OAsi 1], secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner
registrati).
Nel caso in narrativa, nulla giova al ricorrente l'appello al principio
dell'unità della famiglia per dedurne un diritto di permanenza in Svizzera.
Infatti, la sua compagna ed i presunti figli non dispongono, con
l'ammissione provvisoria, di un diritto di residenza certo ("gefestigtes
Anwesenheitsrecht") a rimanere in Svizzera.
La questione del legame di paternità può quindi restare anche aperta,
non essendo del resto, stati comprovati né il rapporto di filiazione dei
medesimi con l'insorgente, né una comunità durevole la quale
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rappresenta un rapporto prossimo, vero e vissuto nonché di dipendenza
con la sua concubina di cui si è limitato a dichiarare di conviverci dal 2005
(cfr. ricorso, pag. 4; replica, scritto del 24 marzo 2011). Nulla vale in
questo contesto nemmeno il richiamo del ricorrente alla massima d'ufficio,
non spettando, se del caso, alla scrivente autorità indagare oltre per
conto del ricorrente sul rapporto di filiazione con i suoi presunti figli e del
rapporto con la sua concubina, nella misura in cui, in virtù dell'obbligo di
collaborare, è onere del ricorrente fornire le prove o rendere verosimile
quanto allega (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2.cc pag. 342, DTF 124 II 361
consid. 2b pag. 365).
Per gli stessi motivi e sulla base delle considerazioni precedenti non si
evincono poi dagli atti nemmeno elementi sui quali il ricorrente potrebbe
prevalersi del principio dell'unità della famiglia ai sensi dell'art. 2 cpv. 1
LStr in relazione all'art. 44 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale
amministrativo federale E5698/2010 del 1° novembre 2010 consid. 4.2.2,
D7710/2008 del 12 luglio 2010 pagg. 6 seg., D4982/2006 del 26 maggio
2010 consid. 4.4; GICRA 2004 n. 12 consid. 7b pag. 77, GICRA 1995
n. 24 consid. 9 pag. 229 e seg.).
Visto quanto precede e nella misura in cui la questione va qui esaminata
e decisa, non sono ravvisabili le condizioni d'applicazione dell'art. 8
CEDU.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico
internazionale.
4.3. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
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durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socioeconomiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti;
GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215).
Ciò posto, quo agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza
in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre
province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al
momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica
non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente
inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed
equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti
dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In
particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e
giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni
con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e
7.5.8).
In casu, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia
curda, di aver vissuto a B._______, nella provincia di Duhok, dalla nascita
fino al suo espatrio in data 20 settembre 1999 (cfr. verbale 1, pag. 1;
verbale d'audizione del 3 luglio 2002 [di seguito: verbale 3], pag. 2).
Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza come
commesso. Dispone altresì di una rete familiare a B._______ (cfr. verbale
1, pag. 2; verbale 2, pag. 2). Egli non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente
in Svizzera per motivi medici.
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Non giova al ricorrente appellarsi alla buona integrazione in Svizzera ed il
tempo ivi trascorso, non costituendo ragione ostativa all'esecuzione
dell'allontanamento. Peraltro, non v'è motivo di ritenere che l'autore del
gravame, allontanato in Iraq, subirà uno sradicamento culturale
importante.
Tutto ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
Ne consegue che da questo punto di vista l'esecuzione
dell'allontanamento è da considerarsi ragionevolmente esigibile.
4.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio (art. 90 lett. c LStr; art. 2 cpv. 1 LStr in relazione
all'art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 segg.).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
5.
Visto quanto precede, l'UFM ha rettamente revocato l'ammissione
provvisoria del ricorrente. Di conseguenza, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
Spetterà, se del caso, al Cantone valutare le condizioni di rilascio di un
permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno
cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo.
6.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il
ricorso va respinto.
7.
Le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono
poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
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Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF,
RS 173.320.2]).
8.
La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 3 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
D4059/2008
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: