Corte IV
D-4061/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher,
cancelliera Chiara Piras.
A._______ e la nipote B._______, Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 giugno 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4061/2008
Fatti:
A.
Il 25 marzo 2008, l'interessata, accompagnata dalla nipote, ha
presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza
e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 2 aprile e del 7
maggio 2008), di avere lasciato la Mongolia per proteggere la vita
della nipote, dopo che il figlio era stato arrestato, in data [...], per la
seconda volta, a causa della sua attività politica. Infatti, già il [...]
quest'ultimo sarebbe stato prelevato con violenza da casa sua e
condotto in prigione, dove sarebbe stato detenuto per quattro
settimane. In quel periodo, l'interessata si sarebbe recata in Cina, al
fine di sottoporsi all'impianto di un "pacemaker". Il giorno antecedente
il suo ritorno, il figlio sarebbe stato rilasciato ed avrebbero potuto
vivere senza problemi fino al secondo arresto. Dopo aver ricevuto
diverse telefonate minatorie e preoccupata per l'incolumità della
nipote, l'interessata, unitamente alla sua abiatica, avrebbe lasciato il
Paese, grazie all'aiuto di un amico del figlio, passando per Mosca e
proseguendo per la Svizzera.
B.
Il 9 giugno 2008 (notifica dell'11 giugno 2008), l'UFM non è entrato nel
merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessata e della sua abiatica dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome
lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 18 giugno 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle
presunte spese processuali.
D.
Il 24 giugno 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
Pagina 2
D-4061/2008
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura della presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 4 luglio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame
sottolineando che il gravame non conteneva fatti o mezzi di prova
nuovi che potrebbero giustificare una modificazione del provvedimento
litigioso.
F.
Il 18 agosto 2008, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica con allegato
un certificato medico del Servizio di Chirurgia ortopedica e
traumatologia dell'apparato locomotore dell'Ospedale C._______ del
[...]
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
Pagina 3
D-4061/2008
4. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri.
Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome inverosimili le
allegazioni in materia d'asilo presentate dalla ricorrente. Quest'ultime
sarebbero vaghe, stereotipate, inattendibili e contraddittorie. In
particolare, l'insorgente non sarebbe stata in grado di spiegare quali
sarebbero i problemi del figlio con le autorità. Oltre a ciò, nella prima
audizione non avrebbe in nessun modo menzionato le telefonate
minatorie subite ed avrebbe dichiarato di non avere mai avuto dei
problemi con le autorità. Infine, dagli atti non risulterebbero indizi che
potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi.
6.
Nel gravame, la ricorrente contesta di avere fornito un racconto
contraddittorio e sottolinea di avere chiarito lei stessa le contraddizioni
nel corso delle audizioni. Inoltre, asserisce di trovarsi in pericolo di vita
e di non essere stata informata dal figlio in dettaglio sui suoi problemi
con le autorità. L'UFM non avrebbe, altresì, tenuto conto della sua
situazione medica, segnatamente cardiaca. Da un lato, le sarebbe
stato impiantato un "pacemaker". Dall'altro lato, sarebbe stata
convocata dall'Ospedale C._______ per un intervento che potrebbe
comportare l'inserimento di una protesi ad un ginocchio. Infine,
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia non sarebbe né
ragionevolmente esigibile, né ammissibile, tenendo conto che in patria
non avrebbero più nessuno, visto che quasi tutti i familiari sarebbero
morti di cancro al fegato.
7.
Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il
gravame non forniva alcun nuovo elemento atto a confutare le
argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. Le allegazioni
presentate dalla ricorrente sarebbero inverosimili, contraddittorie,
illogiche e vaghe. In merito ai disturbi medici addotti, l'autorità inferiore
ha sottolineato che tutte le terapie necessarie possono anche essere
Pagina 4
D-4061/2008
condotte in Mongolia. L'UFM ha pertanto proposto la reiezione del
gravame.
8.
Nella replica, l'insorgente ha osservato che, al contrario di quanto
affermato dall'autorità inferiore, il suo racconto sarebbe privo di
contraddizioni, verosimile, logico e tutt'altro che vago. Secondo
l'allegato certificato medico del 24 luglio 2008 si sarebbe sottoposta
ad un intervento (protesi totale del ginocchio sinistro; v. certificato
medico del [...] del Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore dell'Ospedale C._______ pag. 1). Inoltre,
soffrirebbe di una cardiopatia ischemica in stato dopo due infarti, le
sarebbe stato impiantato un "pacemaker" bicamerale nel [...] e
soffrirebbe di epatite B e C (v. ibidem). Avrebbe pertanto bisogno di
una terapia e dell'accompagnamento medico. Ciò che non le sarebbe
garantito in patria. Per di più, afferma che in futuro dovrà affrontare
delle analisi accurate relative ai suoi problemi cardiaci ed epatici.
Infine, ha ritenuto non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento.
9.
Preliminarmente, questo Tribunale constata che la ricorrente è entrata
in Svizzera ed ha presentato domanda d'asilo accompagnata dalla
nipote di dieci anni. Secondo le allegazioni presentate durante le
audizioni (cfr. verbale d'audizione del 2 aprile 2008 pag. 3) la
ricorrente si sarebbe occupata della bambina sin da quando
quest'ultima era neonata (sei mesi), a causa dell'assenza della madre.
Secondo la costante giurisprudenza della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (CRA) – e ripresa da questo Tribunale – in
circostanze particolari, le quali creano un rapporto di bisogno
d'assistenza e di dipendenza, nella nozione della famiglia possono
essere compresi anche dei familiari distanti (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1994 n. 7 consid. 3d e GICRA 1995 n. 24 consid. 7). Inoltre,
deve essere garantita l'applicazione del principio dell'unità della
famiglia (v. GICRA 1995 n. 24 consid. 7). In considerazione di quanto
precede, vi è luogo di includere l'abiatica della ricorrente nella
presente procedura, senza ulteriori accertamenti o provvedimenti da
parte di questo Tribunale (v. anche decisione del Tribunale
amministrativo federale dell'8 aprile 2008, D-1265/2008).
Pagina 5
D-4061/2008
10.
Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
10.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
10.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18).
11.
11.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
11.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita, per quanto attiene
alla sua situazione personale e quella della nipote, ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia di asilo si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che la ricorrente
ha affermato di non avere mai avuto dei problemi con le autorità o terzi
in Mongolia (cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2008 pag. 7) e di
essere espatriata per proteggere la nipote, la quale sarebbe in
pericolo a causa di telefonate minatorie, ricevute nel mese di [...]. Vale
però osservare che proprio su questo punto la ricorrente si è
Pagina 6
D-4061/2008
contraddetta nel corso delle audizioni. Infatti, mentre nell'audizione del
2 aprile 2008 la stessa aveva sostenuto che le telefonate erano state
effettuate alla scuola della bambina per avere conferma dell'iscrizione
di quest'ultima (pag. 6), nell'ambito dell'audizione del 7 maggio 2008,
ha invece affermato di avere ricevuto lei stessa due o tre chiamate in
data [...] (pag. 6). Inoltre, l'insorgente non è stata in grado di illustrare
l'attività politica del figlio o le difficoltà di quest'ultimo con le autorità,
per le quali sarebbe stato imprigionato ben due volte, scontando una
pena relativamente lunga (cfr. verbale d'audizione del 2 aprile 2008
pag. 6). In tale contesto, non soccorre la ricorrente la generica e vaga
affermazione, secondo la quale il figlio non le avrebbe detto nulla sulla
sua attività politica e le ragioni del suo arresto per non agitarla troppo
(cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2008 pag. 5), ritenuto che,
secondo le affermazioni della medesima, il figlio stesso avrebbe
deciso l'espatrio della madre e della figlia (v. ibidem, pag. 7), mettendo
così la ricorrente in una situazione di indubbio stress. Per di più, le
asserzioni della ricorrente, secondo cui avrebbe vissuto senza
problemi in patria, tra il primo fermo del figlio, avvenuto nel [...], ed il
secondo arresto, avvenuto nel [...], appaiono dimostrare l'assenza di
seri timori d'esposizione di persecuzioni nel suo Paese d'origine.
Infine, l'UFM ha rettamente considerato che non sussistono indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
12.
12.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento delle ricorrenti in Mongolia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre le ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
Pagina 7
D-4061/2008
12.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
12.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La
ricorrente ha vissuto per gli ultimi trent'anni ad D._______ (cfr. verbale
d'audizione del 2 aprile 2008 pag. 1), ha un'eccellente formazione ed
una fondata esperienza professionale come medico (dal 1971 al 2005;
cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2008 pag. 3), e come proprietaria
di una farmacia privata (dal 2005 al 2007; ibidem).
Per quanto riguarda l'intervento al ginocchio sinistro e la fisioterapia
necessaria per recuperare la mobilità ed assicurare il rinvigorimento
del ginocchio stesso – al contrario di quanto esposto nella replica del
18 agosto 2008 dalla ricorrente – in Mongolia, e più in particolare ad
D._______, si trova un centro di riabilitazione (E._______) in grado di
offrire un trattamento fisioterapeutico. Per di più, dagli atti di causa
risulta che l'Ospedale C._______ aveva fissato un appuntamento per
una visita di controllo il [...]. Non avendo presentato alcun certificato
che comprovi il contrario, questo Tribunale parte dal principio che
dall'esito di tale controllo, risulti che nell'ambito del recupero
dall'intervento non siano sorte alcune complicazioni.
Inoltre, per quanto attiene al disturbo cardiaco (cardiopatia ischemica
in stato dopo due infarti, pace maker bicamerale) fatto valere dalla
ricorrente, giova sottolineare che la medesima ha dichiarato (cfr.
verbale d'audizione del 2 aprile 2008 pag. 6 e verbale d'audizione del
7 maggio 2008 pag. 6) di avere assunto in Mongolia diversi medicinali
per curare le stenosi alle coronarie (F._______, due pastiglie al giorno)
ed i problemi cardiaci (G._______, una pastiglia al giorno). Non
soccorre altresì l'insorgente né il fatto che in Mongolia un team di
medici francesi operi soltanto quattro volte all'anno, né la sua
decisione di rinunciare ad iscriversi sulla lista degli operandi per il
mese di [...] (cfr. verbale d'audizione del 2 aprile 2008 pag. 7).
Oltre a ciò, in relazione alle possibilità di cura dell'epatite B e C,
questo Tribunale osserva che in Mongolia sono disponibili
medicamenti appropriati e centri di assistenza medico-sanitaria
Pagina 8
D-4061/2008
adeguati, segnatamente ad D._______ (H._______ di D._______). Per
di più, questo Tribunale rileva che la ricorrente stessa ha dichiarato di
avere assunto a tale scopo dei medicamenti, ottenuti in patria (cfr.
verbale d'audizione del 2 aprile 2008 pag. 6).
Infine, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure
mediche, il TAF segnala che la ricorrente ha la facoltà di richiedere un
adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
Le ricorrenti non sono dunque state in grado di dimostrare di soffrire di
gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
delle insorgenti in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per le ricorrenti di un adeguato reinserimento
sociale nel loro Paese d'origine.
12.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
13.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
15.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
Pagina 9
D-4061/2008
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
16.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 10
D-4061/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico delle ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
Pagina 11