Corte IV
D-4063/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 l u g l i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Gionata Carmine.
A._______, nato il (...) e
B._______, nato il (...),
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore,
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 giugno 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Oggetto
Parti
D-4063/2009
Fatti:
A.
Il 1° dicembre 2008, gli interessati hanno depositato una domanda
d'asilo in Svizzera. Nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 17 dicembre 2008 e del 12 giugno 2009),
hanno dichiarato essere di etnia X._______ (eritrei), di essere nati,
l'uno ad Y._______ rispettivamente l'altra ad Z._______ e di essersi
conosciuti nel marzo 2003 ad Y._______. L'interessato ha dichiarato di
essere stato arrestato il (...), unitamente al padre, con l'accusa di aver
aiutato il fratello ad espatriare per evitargli il servizio militare. Egli
sarebbe poi stato torturato e detenuto fino al (...), data a partire dalla
quale sarebbe stato chiamato alle armi. Dopo un mese di servizio, egli
avrebbe poi tentato la fuga, ma sarebbe stato catturato il giorno
seguente e riportato in prigione, dove sarebbe rimasto fino a (...). In
questa data, l'interessato ha affermato di essere riuscito ad evadere e
di essere espatriato in Sudan, dove sarebbe arrivato il (...). Là si
sarebbe fermato poco più di un mese presso il cugino, residente a
J._______ (Sudan), per poi ripartire, l'(...), in direzione della Libia. Qui
l'interessato avrebbe contattato la compagna e quest'ultima, anch'essa
in fuga per evitare di essere arruolata, lo avrebbe raggiunto il (...). Essi
avrebbero poi continuato il viaggio assieme, partendo il (...) e
giungendo, dopo 2 giorni di navigazione, in Italia, per poi raggiungere
Chiasso, il (...), con l'aiuto di un passatore.
B.
Il 10 dicembre 2008, durante un controllo alla stazione di H._______,
la polizia cantonale ha rinvenuto nella macchina di un passatore il
permesso di soggiorno che la Questura di K._______ aveva rilasciato
alla compagna dell'interessato. Questo documento attesta l'arrivo
dell'interessata al centro per asilanti di Lampedusa, in data (...) (cfr.
documento agli atti A 12/13).
C.
Il 13 marzo 2009, su segnalazione della Gendarmeria territoriale di
Bellinzona, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone
Ticino ha informato l'UFM sul fatto che i dati dattiloscopici
dell'interessato erano già stati rilevati in Italia in data (...) (cfr.
documento agli atti A 13/4).
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D.
Il 20 maggio 2009, le autorità italiane si sono dichiarate disposte a
riaccettare nuovamente i richiedenti sul loro territorio entro il
20 giugno 2009.
E.
Durante la seconda audizione, l'UFM ha concesso agli interessati il
diritto di essere sentiti in merito ai risultati del confronto dattiloscopico
con l'Italia del richiedente, rispettivamente al rinvenimento del
permesso di soggiorno italiano della richiedente, nonché al loro
eventuale allontanamento verso l'Italia (cfr. verbali d'audizione
dell'interessato del 12 giugno 2008 pag. 11 e dell'interessata del
12 giugno 2009 pag. 7).
F.
Il medesimo giorno, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. b (recte:
art. 34 cpv. 2 lett. a) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli
interessati dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento
verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v. Accordo di
riammissione Italo-Svizzero del 20 maggio 2009).
G.
Il 24 giugno 2009, le autorità italiane hanno improrogabilmente fissato
il termine ultimo per la riammissione degli interessati al 20 luglio 2009.
H.
Lo stesso giorno, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione di merito. Hanno altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
I.
Con decisione incidentale del 30 giugno 2009 (notificata il
1° luglio 2009), il TAF ha concesso ai ricorrenti tre giorni per
regolarizzare il proprio ricorso, in quanto quest'ultimo risultava
sprovvisto della firma dell'interessata.
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J.
Il 2 luglio 2009, i ricorrenti hanno inoltrato al TAF il ricorso
regolarizzato.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata
designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Detto Ufficio ha constatato, da un lato, che il
richiedente avrebbe soggiornato in Italia - dove si è presentato come
cittadino sudanese - e, dall'altro lato, che la sua compagna è a
beneficio di un permesso di soggiorno italiano. Peraltro, le autorità
italiane, in data 20 maggio 2009, si sarebbero dichiarate disposte a
riammettere i richiedenti sul loro territorio. Inoltre, i richiedenti non
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avrebbero presentato alcun motivo in grado di confutare la
presunzione del principio di "non-refoulement". I medesimi si
sarebbero limitati ad affermare che non vorrebbero tornare in Italia, in
quanto non conoscerebbero il Paese e perché in detto Stato la gente
dormirebbe per terra nelle stazioni. Per di più, non risulterebbe che in
Svizzera vivano persone con cui essi intrattengono rapporti stretti o
parenti prossimi. L'UFM ha inoltre ritenuto che le dichiarazioni dei
richiedenti in merito alle persecuzioni da parte delle autorità eritree
sono inconsistenti e contraddittorie. Detto Ufficio, avrebbe infatti
rilevato parecchie incongruenze quanto al racconto relativo
all'incarcerazione, la fuga, rispettivamente il periodo di servizio militare
effettuato dal richiedente, così come in merito ai contatti avuti con la
compagna. Per conseguenza, l'UFM ha considerato che i richiedenti
non adempiono manifestamente la qualità di rifugiato, in quanto non
esisterebbero motivi per ritenere che essi possano essere esposti in
Patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5.
Nel gravame, l'insorgente ha ribadito di essere cittadino eritreo,
adducendo che nel suo caso dovrebbe essere applicata in particolare
l'eccezione prevista all'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi, in quanto, essendo
disertore, in caso di rimpatrio verrebbe sottoposto a maltrattamenti e
torture tali da giustificare la sua qualità di rifugiato. Inoltre, l'interessata
sarebbe incinta e seguita da un medico in Svizzera.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi il Consiglio federale designa gli
Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
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7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, ritenuto che, da un lato, è incontestato che
i ricorrenti hanno entrambi soggiornato in Italia, avendo essi stessi
affermato in diverse occasioni di averci passato un certo tempo (cfr.
verbale d'audizione del ricorrente del 17 dicembre 2008 pag. 6 e
verbale d'audizione della compagna del del 17 dicembre 2008 pag. 5)
e, dall'altro lato, entrambi sono stati registrati in suddetto Paese: il
richiedente tramite un rilevamento dattiloscopico (poi rilevatosi
combaciante con quello effettuato in Svizzera), mentre la compagna è
stata registrata al centro di Lampedusa (Italia). In aggiunta, a
quest'ultima è stato rilasciato un permesso di soggiorno italiano. Giova
inoltre rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro
antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per
l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF D-6775/2008
dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Infine, l'Italia - designata
come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 -
ha dato il suo accordo alla riammissione degli insorgenti, in
applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in
situazione irregolare (RS 0.142.114.549), in data 20 maggio 2009.
Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di
riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e
tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente.
Nel caso concreto, la prima domanda di riammissione, in seguito alla
precitata proroga del termine, è valida fino al 20 luglio 2009.
7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con le quali i ricorrenti intrattengano rapporti stretti o
siano loro parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
7.3
7.3.1 Inoltre, gli insorgenti non sono manifestamente riusciti a
comprovare la propria qualità di rifugiati secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF
rileva, in effetti, che in corso di procedura i ricorrenti non hanno
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo
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s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato.
Nel caso di specie, le incongruenze relative al racconto dell'insorgente
sono numerose: innanzitutto, come già rilevato dall'UFM, l'insorgente
si è contraddetto quanto al momento dell'arresto seguito alla prima
evasione, avvenuto la sera stessa dell'evasione (cfr. verbale
d'audizione del ricorrente del 17 dicembre 2008 pag. 5),
rispettivamente il giorno dopo (cfr. verbale d'audizione del ricorrente
del 12 giugno 2009 pag. 9 / R135); secondariamente, per quanto
concerne la seconda evasione, avvenuta nel (...), egli ha inizialmente
dichiarato di essersi mescolato ad altri militari nella clinica e di essere
evaso solo (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del
17 dicembre 2008 pag. 5), mentre nella seconda audizione ha
affermato di non trovarsi all'interno di uno stabilimento, ma seduto
all'esterno, su una veranda e di essere evaso in compagnia di altri due
disertori (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 12 giugno 2009
pagg. 5 e 8 / R68 e R111); chiamato poi a descrivere le modalità del
suo spostamento da L._______ a J._______ (Sudan), egli dapprima
asserisce di essersi spostato in auto, mentre poco dopo afferma aver
preso il bus (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 12 giugno 2009
pag. 5 / R55 e R58); mal si comprende, inoltre, come, nonostante egli
abbia sempre affermato che il fratello fosse espatriato in Sudan e
vivesse a J._______ (cfr. verbali d'audizione dell'interessato del
17 dicembre 2008 pag. 3 e del 12 giugno 2009 pag. 10 / R153),
l'insorgente non lo abbia mai citato quando ha descritto il suo
soggiorno in suddetta città (cfr. verbali d'audizione dell'interessato del
17 dicembre 2008 pag. 6 e del 12 giugno 2009 pag. 4), limitandosi a
menzionare la presenza del cugino; infine, in riferimento ai contatti
avvenuti con la moglie, l'interessato ha reso una dichiarazione
doppiamente contrastante, avendo dapprima affermato che la
compagna, appena arrivata in Sudan, possedeva già il suo numero di
telefono libico e che lui stesso l'aveva chiamata (cfr. verbale
d'audizione del 12 giugno 2009 pag. 10 / R152), mentre, poco dopo,
egli ha affermato di aver contattato unicamente il cugino, per far sì che
quest'ultimo le trasmettesse il suo numero (cfr. verbale d'audizione del
12 giugno 2009 pag. 10 / R153). In riferimento al racconto reso
dall'interessata, questo Tribunale rileva com'anche quest'ultimo non sia
esente da contraddizioni ed incongruenze. A titolo d'esempio, quanto
ai motivi d'asilo invocati, ella ha inizialmente dichiarato di essere
espatriata per motivi economici (cfr. verbale d'audizione
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dell'interessata del 17 dicembre 2008 pag. 5), per poi cambiare
versione ed invocare la volontà di non prestare servizio militare (cfr.
verbale d'audizione dell'interessata del 12 giugno 2009 pag. 3 / R26).
Oltracciò, ella ha affermato di essere arrivata in Italia il (...) (cfr.
verbale d'audizione dell'interessata del 17 dicembre 2008 pag. 5) e di
esservi rimasta solo una notte (cfr. verbale d'audizione dell'interessata
del 12 giugno 2009 pag. 3 / R34), quando, poco prima, ha asserito di
essere arrivata in Svizzera il (...) (cfr. verbale d'audizione
dell'interessata del 12 giugno 2009 pag. 3 / R32). Sempre in relazione
al viaggio d'espatrio, la ricorrente ha dapprima indicato di aver
viaggiato dalla Sicilia a Milano in treno (cfr. verbale d'audizione
dell'interessata del 17 dicembre 2008 pag. 6), contraddicendosi poi nel
corso della seconda audizione, dove ha dichiarato di aver percorso
tutta la tratta sopraccitata in auto (cfr. verbale d'audizione
dell'interessata del 12 giugno 2009 pagg. 3 e 4 / R37 e R43). Risulta
infine contraddittoria l'affermazione di aver interrotto gli studi, in data
(...), con l'intenzione di aiutare la madre nei campi, quando, con
riferimento allo stesso giorno, ella ha dichiarato di essere scappata per
paura di venire arruolata (cfr. verbale d'audizione dell'interessata del
17 dicembre 2008 pag. 5). Per sovrabbondanza, mal si comprendre
come i richiedenti abbiano deciso di lasciare il proprio Paese, sapendo
che (secondo le esperienze descritte nei loro racconti), così facendo
avrebbero messo in pericolo i propri famigliari ancora residenti in
patria. In siffatte circostanze e alla luce delle affermazioni divergenti e
vaghe dei ricorrenti, il loro racconto circa i motivi d'asilo che li hanno
condotti ad espatriare è da considerarsi inverosimile per quanto
riguarda il ricorrente e sostanzialmente inverosimile, rispettivamente
irrilevante, ai sensi dell'art. 3 LAsi, in riferimento alla ricorrente.
7.3.2 In Eritrea, le pene previste per renitenti e disertori sono
sproporzionatamente severe. Sono, pertanto, da considerare come
motivate politicamente („malus assoluto“) e chi può prevalersi di un
timore oggettivamente fondato d’essere esposto ad una siffatta pena
deve essere riconosciuto rifugiato. Inoltre, il timore d’essere sanzionati
per renitenza, o diserzione, è oggettivamente fondato allorquando il
richiedente è entrato in contatto con le autorità militari prima di
lasciare il paese (detto contatto è presunto se la diserzione è
intervenuta durante il servizio attivo, v. sulla problematica
Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3). Nella fattispecie, ritenuta
segnatamente l'inverosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi del racconto
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degli insorgenti, non risulta dagli atti di causa che gli stessi abbiano
effettivamente avuto dei contatti con le autorità eritree in vista di un
reclutamento. Per conseguenza, ai medesimi non può essere
riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, in
applicazione dell'art. 54 LAsi.
7.3.3 Pertanto, nel caso di specie, l'eccezione prevista
dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile.
7.4
Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, i ricorrenti non sono manifestamente
riusciti in tale intento. Nell'incartamento non vi sono infatti indizi
secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove
suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero agli
interessati un'appropriata protezione. Per sovrabbondanza, il TAF
rileva che entrambi i richiedenti hanno dimostrato maggiori timori
riguardo l'eventualità di dover dormire per strada, che non quanto alla
paura di essere rinviati in Eritrea. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi
non trova applicazione nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
Pagina 9
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l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105).
10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile, emergenza sanitaria o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali
conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese,
vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente.
10.3 Inoltre, quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono
giovani e dispongono di una formazione scolastica. Oltracciò, il
richiedente possiede un'esperienza professionale quale fotografo,
mentre la di lui compagna ha un'esperienza come bracciante nei
campi (cfr. verbali d'audizione degli insorgenti del 12 giugno 2009
pag. 2). Essi non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del
ricorrente in Svizzera per motivi medici. Non soccorre infatti i ricorrenti
l'allegazione secondo la quale la compagna si trovi al (...) mese di
gestazione, tenuto conto del fatto che questo stadio della gravidanza
non è nella fattispecie tale da ostare ad un rinvio su suolo italiano.
10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere gli insorgenti
sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del
20 maggio 2009). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
Pagina 10
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d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
13.1 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole,
la domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
13.2 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gionata Carmine
Data di spedizione:
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