Corte IV
D-4065/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Blaise Pagan, Fulvio Haefeli,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Cossovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 giugno 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4065/2009
Fatti:
A.
Il (...), l'interessato, d'etnia ashkali, originario di B._______ (Cossovo)
ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in
sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione [1] e [2]
del 4 giugno 2009) d'essere espatriato il (...) a causa delle
discriminazioni che avrebbero subito lui e i suoi familiari da parte degli
albanesi, in ragione della loro etnia ashkali. Infatti, il (...), l'interessato
sarebbe stato picchiato da degli sconosciuti, così come in precedenza
sarebbe successo a suo cugino nel 2004, nonché a suo fratello due
volte, una nel 2004 e una nel 2008. Nel (...) 2008, l'interessato -
assieme a suo fratello - sarebbe invece riuscito a scampare ad
un'aggressione da parte di quattro sconosciuti mascherati, che
avrebbero invece preso e aggredito i loro cugini. A causa di tali
aggressioni e delle discriminazioni nei loro confronti, l'interessato -
unitamente ai suoi familiari - temerebbe di uscire di casa,
rispettivamente non potrebbe andare dal medico o cercare un lavoro.
Prima di espatriare, l'interessato, nel suo Paese, si sarebbe mantenuto
con l'attività di contadino che avrebbe svolto sui terreni di famiglia
dopo che, nel 2006, avrebbe perso il lavoro come operaio edile,
perché non vi sarebbe stato più lavoro e, da allora, non sarebbe più
riuscito a trovare un altro impiego.
B.
Il 17 giugno 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
il Cossovo siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 24 giugno 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
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D.
Il 29 giugno 2009, con decisione incidentale, il TAF ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere al ricorrente il
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare
una risposta al ricorso.
E.
Il 10 luglio 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 14 luglio 2009, il TAF ha concesso al ricorrente la facoltà di
introdurre l'atto di replica.
G.
Il 30 luglio 2009, l'insorgente ha presentato l'atto di replica.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda
altrimenti (art. 6 LAsi).
2.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83
lett. d LTF).
3.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi.
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4.
4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito il Cossovo nel novero dei Paesi sicuri e,
dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal
richiedente sono vaghe, stereotipate e incongruenti. In particolare,
riguardo al fatto o meno di aver denunciato le aggressioni subite alle
autorità statali del suo Paese d'origine e in merito all'intervento di
quest'ultime, a cui il richiedente - secondo l'UFM - avrebbe dovuto
chiedere protezione prima di espatriare. Inoltre, il Cossovo è uno Stato
sicuro, dove - come lo stesso richiedente avrebbe allegato - sono
presenti organizzazioni per la sicurezza delle minoranze. Detto Ufficio
ha, in seguito, rilevato - in cosiderazione dell'asserzione del
richiedente secondo cui non riuscirebbe a trovare lavoro - che la
discoccupazione non è un motivo rilevante ai sensi della legge
sull'asilo. Non emergerebbero quindi dalle carte processuali degli
indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni, in caso di rientro in
Patria, che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art.
6a cpv. 2 lett. a LAsi. Infine, l'UFM ha considerato che né la situazione
politica del Paese d'origine, né altri motivi relativi alla situazione
personale del ricorrente o dal punto di vista tecnico e pratico si
opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente.
6.
Nel gravame, il ricorrente ha contestato di aver reso dichiarazioni
vaghe, stereotipate e incongruenti. In particolare ha ribadito di non
aver mai personalmente inoltrato delle denunce alla Polizia,
specificando che, quando avrebbe dichiarato di essere stufo di
denunciare inutilmente tali episodi, si sarebbe riferito alla sola
circostanza in cui lui, il fratello e altri membri della famiglia sarebbero
stati aggrediti e i colpevoli condannati (cfr. doc. A7 pag. 9). Egli
sostiene che il fatto di non aver denunciato l'aggressione del (...)
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sarebbe del tutto logico, così come sarebbe plausibile e
corrisponderebbe all'esperienza generale di vita il fatto di essere
fuggito dopo tale avvenimento, senza chiedere protezione in Patria,
ritenuto che l'associazione dei popoli minacciati non farebbe
nient'altro, oltre a proclami in televisione, per aiutare le minoranze (cfr.
doc. A7 pag. 12) e, considerato che, nonostante le denunce sporte in
passato dai membri della sua famiglia e una condanna contro
l'aggressore, le minacce, agressioni fisiche e verbali - che egli avrebbe
vissuto sulla propria pelle - non sarebbero cessate. Una denuncia e la
condanna degli autori delle violenze, non cambierebbero comunque la
situazione per quanto riguarda la sicurezza e la protezione delle
minoranze. Inoltre, il ricorrente ha sottolineato che le difficoltà di
trovare lavoro non si riferiscono al problema della disoccupazione -
come sostiene l'UFM - bensì alle discriminazioni nei confronti degli
ashkali, in quanto minoranza etnica (cfr. doc. A7 pag. 7). A suo dire,
pertanto esisterebbero indizi di persecuzione consistenti che
avrebbero dovuto condurre ad una decisione materiale. Infine, quanto
all'esecuzione del suo allontanamento, l'insorgente ha fatto valere che
sarebbe inammissimile, in quanto in Cossovo, egli rischierebbe di
essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, in applicazione
dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe nemmeno
ragionevolmente esigibile, ritenuto che l'UFM non avrebbe eseguito le
indagini dettate dalla giurisprudenza (v. Decisioni del Tribunale
amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/10) per appurare le
garanzie di un suo adeguato reinserimento in Cossovo, appartenendo
incontestatamente alla minoranza etnica ashkali.
7.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Tuttavia,
l'autorità inferiore ha rilevato, in particolare, che il comportamento
dell'insorgente - che ha preferito espatriare senza sporgere denuncia,
nonostante le autorità del suo Paese avrebbero fatto tutto per
arrestare e condannare i suoi aggressori - non è palusibile e
contraddice il fatto che il Cossovo è uno Stato sicuro. Per quanto
attiene l'allontanamento del medesimo, l'UFM ha ritenuto che le
condizioni previste per il suo reinserimento in Cossovo sarebbero già
state accertate dai verbali d'audizione, tramite le informazioni - sulla
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cui attendibilità non vi sarebbe motivo di dubitare - che il ricorrente ha
fornito spontaneamente.
8.
Nella replica, l'insorgente ha rinviato alle considerazioni e conclusioni
già esposte con l'atto di ricorso, ribadendo tuttavia che il suo
comportamento sarebbe logico e conforme all'esperienza generale di
vita, non avendo denunciato i fatti del (...), vista l'esperienza passata
in cui - nonostante le denunce - lui e i suoi familiari non avrebbero
potuto beneficiare della protezione delle autorità cossovare e
internazionali. Anche, secondo una presa di posizione del 10 ottobre
2008 dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR), le
persone di etnia rom, ashkali e "egiziani" non troverebbero
un'adeguata protezione né da parte delle autorità locali, né dalle forze
internazionali.
9.
9.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
9.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
9.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18).
9.4 Per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247).
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10.
10.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 6 marzo 2009, il Cossovo nel novero dei
Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione
d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
10.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia di asilo si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA).
In particolare, occorre rilevare che le minacce e le aggressioni, e in
generale le discriminazioni, di cui il ricorrente - unitamente alla sua
famiglia - pretende essere oggetto, a partire dal 2004 addirittura, non
sono credibili. Infatti, a titolo d'esempio, si evidenzia che egli ha riferito
in particolare soltanto di due episodi in cui sarebbe stato aggredito
direttamente e di due casi in cui sarebbero stati aggrediti suo fratello e
i suoi cugini, limitandosi per il resto a semplici allegazioni e mere
congetture circa l'esistenza di problemi a causa della sua etnia (cfr.
verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D8-9 pagg. 3-4). D'altronde,
di tali episodi, sia di quelli che egli avrebbe vissuto direttamente o
meno, egli non ha saputo indicare per tutti la data precisa, riferendo
soltanto quella del (...) (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009
D53 pag. 7, D69 pag. 9 e D83 pag. 10). Per di più, non convincono le
allegazioni del ricorrente quanto all'asserito timore di uscire di casa,
addirittura dal 2004, nonché a seguito degli addotti avvenimenti (cfr.
ibidem D10-11 pag. 4), allorquando egli ha affermato di aver svolto
l'attività di operaio edile, tra il 2005 e il 2006 e di aver lavorato come
contadino sia prima che successivamente tale periodo (cfr. verbale
d'audizione [1] del 4 giugno 2009 pag. 2 e [2] D45-46 pag. 7), uscendo
quindi di casa, senza il benché minimo accenno a qualsivoglia
precauzione, se effettivamente si fosse sentito in pericolo. Ad ogni
modo, anche nella denegatasi ipotesi in cui le allegazioni
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dell'insorgente circa l'esistenza di persecuzioni nei suoi confronti e
della sua famiglia fossero veritierie, tali persecuzioni sarebbero
imputabili a terze persone. Secondo la teoria della protezione
(Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo
Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è
determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la
vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese
d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale,
v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4192/2009 del
3 luglio 2009). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione
assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18).
Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e
ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può
proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono
oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in
generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può
essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se
essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da
strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti
(GICRA 2006 n. 18). Nella fattispecie, non soccorre l'insorgente
l'allegazione, secondo la quale, non avrebbe chiesto protezione in
Patria, in quanto - in ragione della sua appartenenza ad una
minoranza etnica - non avrebbe potuto ricevere un'adeguata
protezione da parte delle autorità statali o internazionali, ritenute le
passate esperienza con la Polizia di lui e dei suoi familiari (cfr. ricorso
pag. 4 e atto di replica). Infatti, dagli atti di causa, ed in particolare
dalle dichiarazioni del ricorrente stesso, risulta che la Polizia, su
chiamata del medesimo o rispettivamente dei suoi familiari, sia
intervenuta ad accertare i fatti e raccogliere le informazioni necessarie
per poter individuare i responsabili delle asserite aggressioni (cfr.
verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D8 pag. 3-4 e D88 pag. 10),
così come è emerso che essi si sarebbero rivolti alla Polizia "[..] ogni
volta che avrebbero avuto problemi [...]" (cfr. ibidem D65 pag. 8).
Inoltre, non corrisponde al vero che tali appelli alla Polizia sarebbero
stati inutili - come asserisce il ricorrente – ritenuto che il colpevole
dell'aggressione al fratello sarebbe stato arrestato e condannato (cfr.
ibidem D74-78 pag. 9). In aggiunta, l'insorgente stesso ritiene che tale
sarebbe potuto essere l'esito anche in relazione alla sua asserita
aggressione del (...) (cfr. ibidem D100-101 e 104 pag. 12). Non
denunciando dunque tale episodio, egli ha impedito così di fatto alle
autorità statali di proteggerlo. Per di più, in Cossovo, a sostegno delle
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autorità statali, è stata messa in atto una Missione delle Nazioni Unite
(UNIMIK) che ha dato luogo alla presenza in tale Paese di forze
internazionali di sicurezza, tra cui le Forze per il Cossovo (KFOR) le
quali hanno la volontà e le infrastrutture appropriate per proteggere le
persone appartenenti ad una minoranza etnica verso cui non esiste
alcuna persecuzione sistematica (v. sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-5425/2008 del 13 luglio 2009 consid. 3.3 e i
relativi riferimenti). Di tali forze, il ricorrente ha riconosciuto la
presenza, affermando altresì di essersi rivolto a loro, quando avrebbe
avuto dei problemi, riferendo inoltre del tentativo di quest'ultime di
trovare i colpevoli (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D5 e
D21-26 pag. 5). Non vi è dunque ragione di ritenere che le autorità
statali e internazionali, se opportunamente sollecitate, non
accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
10.3 Di conseguenza, in considerazione di quanto suesposto, non
sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
10.4 Inoltre, non emergono dalle carte processuali neppure elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente
in Cossovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art.
33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
A tal proposito, non soccorre l'insorgente la semplice e generica
allegazione ricorsuale, secondo cui egli rischierebbe di essere esposto
a trattamenti inumani e degradanti in applicazione del succitato art.
3 CEDU (cfr. ricorso pag. 4).
10.5 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che in Cossovo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
Pagina 9
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10.6 Pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente
esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi.
11.
Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
12.
12.1 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
12.2 In relazione agli ostacoli dal profilo dell'esigibilità
dell'allontanamento avuto riguardo della situazione personale
dell'insorgente (83 cpv. 4 LStr; GICRA 2003 n. 24 consid. 5), il TAF
osserva che secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale,
l'esecuzione dell'allontanamento dei Rom, Ashkali e "Egiziani" di
lingua albanese è di regola ragionevolmente esigibile, nella misura in
cui sia stato stabilito sulla base di un accertamento individuale - in
particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ufficio di
collegamento in Cossovo (ora tramite l'Ambasciata di Svizzera a
Pristina) - che le condizioni per un adeguato reinserimento, come la
formazione professionale, lo stato di salute, l'età, i mezzi necessari al
sostentamento e la rete di contatti sociali, siano soddisfatte. In
assenza di un tale accertamento, il carattere ragionevolmente esigibile
o meno dell'allontanamento dei Rom, Ashkali e "Egiziani" non può
essere assicurato con sufficiente certezza, ragion per cui in tal caso la
pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento in prima istanza
dovrebbe essere annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per il
completamento degli atti d'istruzione, a meno che l'interessato abbia
intrattenuto delle relazioni particolari con la maggioranza albanese
(DTAF 2007 n. 10 consid. 5.3 e 5.4 e i relativi riferimenti; v. sentenza
del Tribunale amministrativo federale E-2063/2009 del 24 aprile 2009
consid. 4.2).
12.2.1 Nel caso di specie, l'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente in Cossovo risulta ragionevolmente esigibile, senza alcuna
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riserva. Infatti, l'insorgente ha vissuto sin dalla nascita a C._______
nel distretto di B._______ (cfr. verbale d'audizione [1] del
4 giugno 2009 pagg.1-2), dove - secondo le sue dichiarazioni - ha
potuto ottenere il rilascio del passaporto rispettivamente della carta
d'identità, a seconda delle versioni (cfr. verbale d'audizione [2] del
4 giugno 2009 D5 pag. 3), ciò che presuppone che egli è regolarmente
registrato in tale Paese (cfr. verbale d'audizione [1] del 4 giugno 2009
pagg. 4-5). Il ricorrente è giovane e, sebbene appare aver frequentato
solo due anni di scuola ed essere senza professione, ha un'esperienza
professionale, avendo lavorato come operaio edile e come contadino
(cfr. ibidem pagg. 2-3). Inoltre, egli dispone di un'importante rete
sociale nel suo Paese d'origine, dove ha lasciato sua figlia alla cura
dei suoi genitori - anch'essi della stessa etnia e che dispongono di una
pensione di vecchiaia, di una casa di proprietà in cui il ricorrente ha
vissuto nonché di terreni sui quali egli ha lavorato come contadino
prima del suo espatrio (cfr. ibidem pagg. 2-4). In Patria, risiedono
altresì alcuni dei suoi fratelli e sorelle, nonché zii paterni e materni con
le rispettive famiglie (cfr. ibidem pagg. 2-4). Pertanto, l'insorgente, al
suo rientro, potrà beneficiare dell'aiuto dei suoi familiari per il suo
sostentamento e per riprendere l'attività che svolgeva. Infine, dagli atti
risulta che la figlia del ricorrente è nata all'Ospedale di D._______ (cfr.
ibidem pag. 3) e il di lui fratello è stato visitato dal medico per dolori
all'addome e curato per l'asserita mano rotta, che gli è stata ingessata
e per cui avrebbe dovuto fare fisioterapia (cfr. verbale d'audizione [2]
del 4 giugno 2009 D74 pag. 9 e D94 pag. 11). D'altronde, l'insorgente
ha affermato di essere in buona salute (cfr. ibidem D8 pag. 4) e non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici.
12.2.2 A fronte degli elementi sopraevocati risultanti dagli atti di
causa, è d'uopo constatare che il ricorrente ha descritto in maniera
esaustiva e dettagliata la sua situazione personale e familiare - da
considerarsi altresì attuale, essendo egli espatriato recentemente - di
modo che codesto Tribunale ritiene che, come lo ha fatto l'UFM, le
informazioni a disposizione circa il carattere ragionevolmente esigibile
o meno dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo
siano sufficienti. Di conseguenza, si giustifica nella fattispecie di
rinunciare a misure d'istruzione complementari da effettuare in loco,
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come stabilito in maniera generale dalla giurisprudenza sopraevocata
(cfr. considerando 12.2), per determinare il carattere esigibile, ai sensi
dell'art. 83 cpv. 4 LStr, dell'esecuzione dell'allontanamento di una
persona, proveniente dal Cossovo, appartenente ad una delle tre
minoranze. In siffatte circostanze, ne discende pertanto che il
reinserimento del ricorrente, nel suo Paese d'origine, è da considerarsi
attuabile, senza eccessive difficoltà o riserva alcuna.
12.3 Per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento.
12.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr).
L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
13.
Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino
di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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