B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4067/2019
Sen t en z a d e l 1 4 genn a i o 20 2 0
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
William Waeber, Simon Thurnheer,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Gambia,
patrocinato dalla Signora Giuseppina Santoro,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 2 agosto 2019.
D-4067/2019
Pagina 2
Fatti:
A.
L'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 26 marzo 2019.
B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati
EURODAC l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Italia
l'8 maggio 2016 (cfr. atto […] 9/1).
C.
Il 29 marzo 2019 la SEM ha rilevato i dati personali del richiedente (atto
A14/6) ed il 3 aprile 2019 ha svolto uno colloquio personale con l'interes-
sato, conformemente all'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri
e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'e-
same di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di se-
guito: Regolamento Dublino III) nel corso del quale gli è pure stato con-
cesso il diritto di essere sentito in merito all'eventuale competenza dell'Italia
nella trattazione della sua domanda d'asilo ed in merito al suo stato di sa-
lute (atto A17/2).
D.
Il 4 aprile 2019 la SEM ha presentato una domanda di ripresa in carico del
richiedente alle autorità italiane competenti in applicazione dell'art. 18
par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (atto A20/5). Queste autorità, non
hanno risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto.
E.
Con decisione del 19 aprile 2019, l'autorità inferiore non è entrata nel me-
rito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS
142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia.
F.
Con sentenza del 7 maggio 2019 il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) ha accolto il ricorso dell'interessato del 30 aprile 2019
ed ha annullato la decisione impugnata e trasmesso gli atti di causa alla
SEM per complemento d'istruzione e la pronuncia di una nuova decisione.
D-4067/2019
Pagina 3
G.
ln data 1° luglio 2019, l'autorità inferiore ha richiesto all'Ospedale Regio-
nale di B._______ un rapporto medico esaustivo per avere un quadro com-
pleto delle condizioni mediche del richiedente. Tale rapporto è stato tra-
smesso alla SEM in data 3 luglio 2019.
H.
Il 26 luglio 2019, l'autorità inferiore ha concesso all'interessato il diritto di
essere sentito in merito al summenzionato rapporto medico. Per il tramite
della sua rappresentante legale, egli ha trasmesso le proprie osservazioni
con scritto 31 luglio 2019.
I.
Con decisione del 2 agosto 2019, notificata il 5 agosto 2019 (cfr. atto 62/1),
la SEM non è nuovamente entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento
dell'interessato verso l'Italia.
J.
Con ricorso 12 agosto 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 13 agosto 2019), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale contro la
summenzionata decisione ed ha concluso all'annullamento del provvedi-
mento impugnato, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento
dell'istruttoria e ad una nuova valutazione in merito alla possibile applica-
zione della clausola di sovranità. Altresì ha presentato una domanda di
esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio.
K.
Il 13 agosto 2019, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione
dell'allontanamento.
L.
Con scritto del 22 agosto 2019 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale un
breve aggiornamento sul suo stato di salute, in particolare sul suo ricovero
all'Ospedale Regionale di B._______ del 20 agosto 2019.
M.
Il 4 settembre 2019 il ricorrente ha informato il Tribunale della sua dimis-
sione dall'Ospedale ed ha trasmesso il foglio di trasmissione di informa-
zioni mediche (F2) del 2 settembre 2019 e la lettera ambulatoriale dell'O-
spedale Regionale di B._______ del 3 settembre 2019.
D-4067/2019
Pagina 4
N.
Il Tribunale, con ordinanza dell'8 novembre 2019, ha invitato l'interessato
a trasmettere un certificato medico completo ed attuale.
O.
Come da richiesta, il ricorrente il 18 novembre 2019 ha trasmesso il certi-
ficato medico redatto dal Dr med. C._______ in data 14 novembre 2019.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21
D-4067/2019
Pagina 5
cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi
il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento.
4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi-
duato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo,
la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa
o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in
questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
4.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione
internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello indivi-
duato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una pro-
cedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determi-
nazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è appli-
cabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regola-
mento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova
applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-
terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si-
tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda
di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III;
DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7).
4.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossi-
bile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che
ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente
prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato
membro possa essere designato come competente. Qualora non sia pos-
sibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in
base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda
D-4067/2019
Pagina 6
è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di deter-
minazione diventa lo Stato membro competente.
4.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse-
quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui
domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro
Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza
un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
5.
Nel caso di specie l'interessato ha depositato una domanda d'asilo a
D._______ (Italia) l'8 settembre 2016. Su tali presupposti, il 4 aprile 2019
la SEM ha presentato alle autorità italiane, nei termini fissati all'art. 23 par.
2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art.
18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 20/5). La stessa è rimasta
senza riscontro da parte delle sedi italiane preposte.
Di conseguenza, la competenza dell'Italia, risulta di principio essere data
nella fattispecie.
6.
Il Tribunale rileva in seguito che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria,
della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS
0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo
del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni.
Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in partico-
lare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura
giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed eu-
ropeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]).
Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in pre-
senza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non ri-
spetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5;
D-4067/2019
Pagina 7
cfr. per l'analisi sub. consid. 8). La stessa va inoltre scartata d'ufficio nell'e-
ventualità di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'U-
nione europea o di indizi seri di inosservanza del diritto internazionale (cfr.
DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e
Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; cfr. per l'analisi sub. consid. 7).
7.
È ora innanzitutto d'uopo determinare se vi è luogo di ritenere l'esistenza
di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III.
7.1 La CorteEDU, nei casi di trasferimenti di persone verso l'Italia, ha a più
riprese ribadito che la situazione non risulta comparabile a quella ritenuta
per la Grecia nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio
2011, 30696/09 ed ha finora sempre negato l'esistenza di carenze sistemi-
che in Italia (cfr. sentenze CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 no-
vembre 2014, 29217/12; A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015,
39350/13, par. 36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015,
51428/10; decisione CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del
27 ottobre 2016, 30474/14, par. 33; cfr. altresì sentenza del Tribunale
E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.1).
7.2 Dopo la pronuncia di tali decisioni tuttavia, diversi cambiamenti – fat-
tuali e legislativi – sono intervenuti in Italia.
7.2.1 Dal punto di vista fattuale, a partire dal 2018 si constata una forte
diminuzione degli arrivi di nuovi richiedenti l'asilo. Questa diminuzione ha
caratterizzato pure i primi mesi del 2019, mentre a partire da maggio 2019
si è constatato un nuovo aumento. Il numero di domande d'asilo presentate
in Italia nel 2018 e nel 2019 risultano pure sensibilmente diminuite. Tutta-
via, malgrado l'evoluzione dei flussi migratori e la diminuzione degli arrivi,
il sistema d'asilo italiano permane sotto pressione, in particolare a causa
dei numerosi dossier in attesa (cfr. più in dettaglio E-962/2019 con-
sid. 6.2.1).
7.2.2 Dal punto di vista legislativo invece, si rileva in particolare l'adozione
del decreto legislativo n. 113/2018 su sicurezza e immigrazione, anche
chiamato "decreto Salvini" e della sua legge di applicazione (legge 1 di-
cembre 2018, n. 132 [legge n. 132/2018]). Il "decreto Salvini" e la sua
legge di applicazione hanno introdotto diversi cambiamenti nel sistema d'a-
silo italiano.
D-4067/2019
Pagina 8
7.2.3 In una recente sentenza, il Tribunale ha analizzato dettagliatamente
tali cambiamenti (cfr. E-962/2019 consid. 6.2.1 segg.) ed è giunto alla con-
clusione che il sistema d'asilo italiano presenta un certo numero di ostacoli
suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura
d'asilo ed al sistema di accoglienza. Altresì, malgrado la legislazione ita-
liana preveda degli standard minimi comuni per tutto il territorio italiano,
tanto in materia d'accesso alla procedura d'asilo quanto in merito alle con-
dizioni di accoglienza, si è constatato che in pratica questi standard pos-
sono variare sensibilmente. Il Tribunale ha altresì rilevato che dopo l'ado-
zione del "decreto Salvini" vi è stato un deterioramento delle condizioni di
accoglienza nei centri di alloggio, in particolare per quanto riguarda le per-
sone vulnerabili o necessitanti di un inquadramento psicologico specifico.
Tuttavia, anche se la procedura d'asilo così come il dispositivo d'acco-
glienza e di assistenza sociale presentino alcune carenze, che variano a
seconda delle regioni, con l'entrata in vigore del suddetto decreto non si
potrebbe considerare che esistano in Italia delle carenze strutturali tali di
un'ampiezza tale che vi sarebbe modo di concludere – a priori ed indipen-
dentemente dal caso di specie – che vi siano dei rischi sufficientemente
reali e concreti per i richiedenti di essere sistematicamente esposti a una
situazione di precarietà e di bisogno materiale e psicologico al punto tale
che il trasferimento in tale paese costituirebbe, in generale, un trattamento
contrario all'art. 3 CEDU. Invero, l'accesso a una procedura d'asilo con-
forme al Regolamento Dublino e corretta è in principio garantito in Italia,
malgrado sia in pratica spesso ritardato. Lo stesso vale anche per quanto
riguarda l'accesso a condizioni di vita minime nel corso della procedura
(cfr. nel dettaglio E-962/2019 consid. 6.3). Alla luce delle suesposte consi-
derazioni, il Tribunale è dunque giunto alla conclusione che non possono
essere ritenute delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nel si-
stema di accoglienza in Italia, malgrado le importanti modifiche introdotte
dal "decreto Salvini" (cfr. ibidem).
7.3 Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare
il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giu-
sta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed euro-
peo, rimane presunto da parte dell'Italia (cfr. E-962/2019 consid. 6.4).
7.4 Conseguentemente, l'applicazione degli art. 3 par. 2 del Regolamento
Dublino III è rettamente stata esclusa dall'autorità inferiore.
8.
Proseguendo nell'analisi, è ora necessario determinare se vi siano indizi
D-4067/2019
Pagina 9
seri e sufficienti che permettano di confutare la presunzione di sicurezza
dei richiedenti l'asilo nel caso concreto.
8.1
8.1.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che, malgrado la der-
mato-(polio)-miosite di cui soffre l'interessato, data la fine del trattamento
per la tubercolosi latente, il suo trasferimento in Italia sarebbe ammissibile
al termine dei 6 cicli di terapia con immunoglobuline (3 già effettuati, 3 da
effettuare entro la fine del mese di settembre). Tale Paese disporrebbe in-
fatti di un'infrastruttura medica sufficiente, atta a curare tutti i tipi di malattie,
sia fisiche che psichiche. Inoltre, in virtù dell'art 19 par. 1 direttiva acco-
glienza, questo Paese sarebbe tenuto a prestare le cure mediche ade-
guate. Altresì, nel caso specifico i problemi medici menzionati non risulte-
rebbero più essere di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3
CEDU. Infine, a dire della SEM, neanche l'entrata in vigore del "decreto
Salvini" avrebbe modificato la situazione per quanto riguarda in particolare
l'accesso alle cure mediche per i richiedenti l'asilo. Il decreto menzione-
rebbe infatti esplicitamente che l'accesso ai servizi forniti sul territorio ita-
liano, tra i quali figura l'iscrizione al sistema sanitario nazionale, sarebbe
assicurato nel luogo di domicilio (d.1. 11312018, cap. ll, art. 13 al. 1 lett. b
1). Pertanto, si potrebbe presumere che lo Stato membro competente for-
nisce le cure mediche adeguate e garantisce l'accesso al trattamento me-
dico necessitato.
8.1.2 Con ricorso l'insorgente rileva essenzialmente che non sarebbe dato
sapere quando il trattamento medico verrà concluso e in quali condizioni di
salute egli si troverà in tale momento. La sua situazione di salute risulte-
rebbe attualmente ostativa ad un eventuale trasferimento in Italia, il quale
rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua salute dovuto al proba-
bile abbandono terapeutico. L'Italia lo avrebbe infatti privato delle cure me-
diche adeguate. Vi sarebbe dunque motivo di dubitare circa il fatto che la
terapia potrà essere proseguita in Italia e di ritenere altamente probabile
una situazione di sostanziale abbandono terapeutico. La SEM avrebbe
dunque dovuto chiedere all'Italia almeno delle garanzie su un alloggio ade-
guato per il ricorrente e su una assistenza che tenga conto della sua parti-
colare situazione medica ed avrebbe altresì dovuto ottenere informazioni
specifiche in merito alla possibilità di accedere in Italia alle cure mediche
necessarie.
8.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
D-4067/2019
Pagina 10
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete.
Come stabilito dalla giurisprudenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 e
riferimenti citati), la SEM deve ammettere la responsabilità della Svizzera
per l'esame della domanda di protezione internazionale anche se tale
esame non gli compete qualora il trasferimento del richiedente nel Paese
di destinazione contravvenga a degli obblighi di diritto internazionale. L'am-
missibilità del trasferimento è, in questo senso, una condizione di applica-
zione dell'art. 31° cpv. 1 lett. b LAsi. Al contrario, la SEM può ammettere
questa responsabilità per motivi umanitari conformemente all'art. 29a
cpv. 3 OAsi 1.
8.3 Il Tribunale ha recentemente stabilito (cfr. sopracitata E-962/2019 con-
sid. 7.4.2 segg.) che tenuto conto della situazione attuale del sistema di
accoglienza in Italia e dei cambiamenti intervenuti dopo l'adozione del "de-
creto Salvini" nel caso di trasferimenti di persone affette da malattie (soma-
tiche o psichiche) gravi o croniche – ovvero persone il cui stato di salute
peggiorerebbe seriamente in caso di interruzione, anche breve del loro trat-
tamento – le autorità svizzere devono richiedere delle garanzie scritte indi-
viduali e preliminari da parte delle autorità italiane, in particolare per quanto
concerne l'accesso immediato (al momento dell'arrivo in Italia) ad una
presa in carico medica e ad un alloggio adatti. In assenza di tali garanzie il
trasferimento è da considerarsi illecito (cfr. E-962/2019 consid. 7.4.2 e
7.4.3).
9.
9.1 Nel caso in disamina, al suo arrivo in Svizzera al ricorrente è stata dia-
gnosticata una dermatopolimiosite idiopatica (una malattia autoimmune)
con severo coinvolgimento esofageo ed una conseguente malnutrizione di
grado severo ed una tubercolosi latente trattata da aprile a luglio 2019. Dal
certificato medico del 14 novembre 2019 del Dr med. C._______ risulta
una remissione clinica incompleta della malattia soprattutto a livello esofa-
geo e orofaringeo per persistenza di difficoltà alla deglutizione del cibo. La
difficoltà all'eloquio è ancora persistente per rinolalia aperta, ma risulta pure
essere in miglioramento. Il recupero funzionale della forza ai quattro arti è
pure buono mentre persistono alcune lesioni cutanee recidivanti con pru-
rito. Malgrado le supplementazioni energetiche l'interessato risulta ancora
essere nettamente sottopeso. Per quanto riguarda la cura, il ricorrente è
attualmente in trattamento con corticosteroidi altodosati ed ha terminato 6
cicli di infusioni di immunoglobuline mensili (fino a settembre 2019). Da
D-4067/2019
Pagina 11
allora egli è in terapia di mantenimento con Metotressato 15mg s.c./setti-
mana, e con Prednisone a dose scalare (attualmente 10 mg/die) e Plaque-
nil 200mg/die. Trattamento sintomatico per il prurito con Atarax e per la
scialorrea con cerotti di Scopolamina. Altresì prosegue l'integrazione ali-
mentare con Resource 2.5 compact. II programma terapeutico prevede
una terapia immunosoppressiva di mantenimento a lungo termine, cer-
cando di ridurre progressivamente in un primo tempo i corticosteroidi ed in
seguito il Metotressato fino alla dose minima efficace, verosimilmente per
anni. È altresì previsto il progressivo svezzamento dai supporti energetici
artificiali sotto stretta sorveglianza alimentare (introiti e peso). Infine, la pro-
gnosi di questa malattia senza un trattamento adeguato rimane infausta.
Con le terapie attualmente a disposizione la sopravvivenza dei pazienti a
10 anni e ca. 85%, di cui però ca. 1/3 con deficit muscolari residui rilevanti.
Solo ca. 1 paziente su 5 ha un decorso monofasico della malattia, negli
altri casi l'evoluzione è cronica o con possibili recidive in qualsiasi mo-
mento. Questo presuppone controlli regolari dei pazienti pronti a modificare
le strategie terapeutiche in qualsiasi momento. In conclusione, il Dr med.
C._______ rileva che i pazienti affetti da dermatomiosite, malattia rara che
colpisce ca. 2 casi su 100'000 abitanti, devono essere seguiti in centri di
rifermento da medici e team interdisciplinari con esperienza (cfr. certificato
medico del 14 novembre 2019).
9.2 Alla luce di quanto sopra, il ricorrente risulta dunque essere una per-
sona particolarmente vulnerabile a causa dei gravi problemi di salute da
cui è affetto. Di conseguenza, ritenute le importanti disparità nei centri CAS
delle condizioni di accoglienza e dell'accesso ai trattamenti medici dovute
alle differenze strutturali (cfr. supra consid. 8.3 e riferimenti citati), la SEM,
per poter procedere al trasferimento dell'insorgente – persone particolar-
mente vulnerabile – avrebbe dapprima dovuto ottenere delle garanzie
scritte individuali e concrete da parte delle autorità italiane riguardanti l'ac-
cesso immediato (al momento dell'arrivo in Italia) ad una presa in carico
medica e ad un alloggio adatti (cfr. E-962/2019 consid. 7.4.2 e 7.4.3). Nella
fattispecie, tali garanzie fanno difetto.
9.3 Di conseguenza, nel caso in disamina, risulta giustificato retrocedere
gli atti di causa all'autorità inferiore, affinché la stessa completi l'istruttoria
ed ottenga delle garanzie effettive e concrete che il ricorrente avrà imme-
diatamente accesso ad una presa in carico medica adeguata e che verrà
ospitato in un alloggio adatto alle sue condizioni.
10.
Il ricorso è pertanto accolto, la decisione della SEM del 2 agosto 2019 è
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annullata per accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità
inferiore per completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e l'e-
manazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA).
11.
Altresì, con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il
13 agosto 2019 sono revocate.
12.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente
all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali, risulta priva d'oggetto.
13.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse spese processuali (art. 63
cpv. 1 PA). Inoltre che ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite in-
dennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale
designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
14.
La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4067/2019
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 agosto 2019 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: