Corte IV
D-4071/2006/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Fulvio Haefeli,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...), Tunisia,
B._______, nata il (...), Marocco,
C._______, nata il (...), Tunisia,
D._______, nato il (...), Tunisia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 marzo 2005 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4071/2006
Fatti:
A.
L’interessato, cittadino tunisino originario di E._______, ha presentato
una domanda d'asilo il (...). Successivamente, è stato raggiunto in
Svizzera dalla futura moglie, B._______, cittadina marocchina, la
quale ha depositato a sua volta una domanda d’asilo il (...). Gli
interessati si sono uniti in matrimonio il (...). Dalla loro unione è nata la
figlia C._______, il (...) e il figlio D._______, il (...).
B.
Il richiedente l’asilo ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d’audizione del 23 aprile 2001 e del 7 giugno 2001 nonché
dell’11 maggio 2004), d’essere espatriato nel (...) a causa di
oppressioni politiche ed economiche, non essendogli permesso di
lavorare se non per le autorità, rispettivamente, poiché ricercato dalle
autorità tunisine principalmente per aver espletato l’attività di
passatore tra la Tunisia e la Libia, in particolare per aver aiutato a
partire dal (...), in tre occasioni, membri del movimento F._______ - di
cui egli sarebbe stato solamente simpatizzante e non membro - a
fuggire in Libia. A causa della simpatia per il suddetto movimento e
dell'attività di passatore che avrebbe svolto tra il (...) e il (...),
l'interessato tra il (...) e il (...), sarebbe stato detenuto per un anno e,
dopo la sua scarcerazione, sarebbe stato sottoposto a controllo
amministrativo sino a quando non si sarebbe reso illegale.
L'interessato sarebbe stato arrestato in tutto (...) volte. Nel (...), mentre
si apprestava a varcare il confine tra la Tunisia e la Libia come
passatore, unitamente a (...) clandestini, sarebbe stato ferito alla
gamba. Sarebbe riuscito a raggiungere la Libia, dove sarebbe stato
curato e sarebbe rimasto per (...) mesi. Nel (...), si sarebbe recato a
G._______ (Siria), dove – esercitando l'attività di (...) – sarebbe
rimasto illegalmente sino al (...), senza mai più tornare in Tunisia.
Durante questi anni trascorsi sia in Siria che in Libia, avrebbe
mantenuto i contatti con i membri del movimento F._______, che
l'avrebbero aiutato quando era rimasto ferito, senza tuttavia svolgere
alcuna attività per quest'ultimo. Dalla Siria, l'interessato si sarebbe
recato una volta in H._______ per farsi operare e sarebbe poi
ritornato. Nel (...), rispettivamente (...), avrebbe deciso di lasciare
definitivamente la Siria a causa della situazione economica, in quanto
il lavoro scarseggiava e non aveva una dimora, nonché a causa del
suo stato di salute e per il timore di essere rinviato in Tunisia.
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Intenzionato a raggiungere la I._______, sarebbe stato ingannato dal
passatore e condotto in Svizzera, dove avrebbe appreso di essere
sempre ricercato in Tunisia, a causa della sua attività di passatore. A
sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha depositato, in
occasione della prima audizione, un'attestazione del (...) in originale
rilasciata dal presidente del movimento F._______ nella quale si
confermerebbe la sua attività di oppositore politico e simpatizzante di
detto movimento, nonché due lettere del (...), rispettivamente del (...),
secondo cui le autorità tunisine continuano a cercarlo e i suoi familiari
sono perseguitati e controllati. Infine, ha anche presentato un libro
scritto in arabo che descrive la situazione dei prigionieri in Tunisia.
La moglie, dal canto suo, ha dichiarato (cfr. verbali d’audizione del
27 maggio 2002 e dell’8 agosto 2002 nonché dell’11 maggio 2004) di
essere espatriata al fine di contrarre matrimonio in Svizzera con il suo
futuro marito, conosciuto tre mesi prima al telefono. Su consiglio dello
stesso, ella ha presentato a sua volta una domanda d’asilo.
C.
Con scritto del 12 agosto 2002, sono stati esibiti diversi documenti
medici, in particolare la segnalazione del (...) del caso medico relativo
all'interessato per il tramite del Centro d'accoglienza della Croce rossa
di J._______, la lettera del (...) degli specialisti di (...) dell'K._______
nonché la lettera del (...) di L._______ all'attenzione del medico
curante dell'interessato, il risultato del (...) della scintigrafia ossea e
infine il rapporto del (...) del Pronto soccorso dell'K._______.
D.
Il 24 luglio 2004, i ricorrenti hanno presentato la copia, con la relativa
traduzione in francese, della dichiarazione giurata resa dal fratello
dell'interessata che attesta la perdita del di lei pasaporto all'interno del
territorio nazionale.
E.
Con decisione del 23 marzo 2005 (notificata agli interessati il giorno
seguente; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata
domanda d'asilo, pronunciando nello stesso tempo l'allontanamento
dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
F.
Il 25 aprile 2005, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla
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Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
succitata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento
dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
il rinvio degli atti di causa all'UFM per un nuovo esame e la
concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato
una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
A sostegno del loro ricorso, gli insorgenti hanno presentato un
rapporto medico del (...), relativo a disturbi fisici e psichici di cui
soffrirebbe il ricorrente.
G.
La CRA, con decisione incidentale dell'11 maggio 2005, ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS
172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali. Il giorno successivo, la
CRA ha altresì invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al
ricorso, segnalando che l'UFM non appare aver esaminato un
eventuale adempimento, da parte degli insorgenti, alle condizioni di un
caso di rigore personale grave.
H.
Con osservazioni del 15 giugno 2005, l'autorità inferiore ha
confermato, come sollevato dalla CRA, che la decisione in questione
non poteva crescere in giudicato prima dello scadere del termine
ricorsuale. Ad ogni modo, secondo l'UFM, l'esame di un'eventuale
realizzazione di un caso di rigore personale grave ai sensi degli
abrogati cpv. 3-5 dell'art. 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) può essere effettuato, in sede di preavviso al ricorso
senza che ciò sia gravemente pregiudizievole per il ricorrente (recte:
i ricorrenti). Ciò considerato, l'autorità inferiore ha chiesto alla CRA di
sottomettergli il caso per poter presentare un preavviso in tal senso.
I.
Il 21 luglio 2005, i ricorrenti hanno prodotto un certificato medico –
concernente l’insorgente – emesso il (...) dal M._______ e il rapporto
medico d’uscita della Clinica N._______, presso la quale il medesimo
era degente al momento dell’inoltro del ricorso, datato dell’(...).
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J.
L’11 agosto 2005, gli insorgenti hanno prodotto un nuovo rapporto
medico redatto il (...) dal loro medico curante.
K.
Con scritto del 27 febbraio 2006, il rappresentante degli insorgenti ha
sollecitato l’evasione del gravame ed ha prodotto un certificato medico
del (...), redatto dal M._______ e concernente il ricorrente, nonché il
rapporto medico del (...) unitamente al risultato dell'esame medico
effettuato il (...) relativi al figlio D._______.
L.
Il 17 agosto 2006, gli insorgenti hanno presentato un ulteriore rapporto
medico d’uscita del (...) della Clinica N._______, dove il marito è stato
degente dall'(...) al (...).
M.
Il 23 agosto 2006, la CRA ha concesso un ulteriore termine all'UFM
per poter esaminare la possibile appartenenza degli insorgenti alla
categoria dei casi di rigore personale grave e considerare, nell'ambito
della pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, dello stato di
salute del ricorrente.
N.
Su richiesta dell'UFM, il (...) l'allora O._______ (attualmente
P._______) ha dato il suo preavviso negativo alla concessione
dell'ammissione provvisoria nei confronti dei ricorrenti, conformemente
agli abrogati cpv. 3 a 5 dell'art. 44 LAsi, tenuto conto dello stato attuale
di salute dell'insorgente e della loro totale dipendenza dall'assistenza
pubblica.
O.
Il 12 gennaio 2007, in risposta alla richiesta formulata il
23 agosto 2006 dalla CRA, l'UFM ha ritenuto da un lato che,
nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento, con particolare
riferimento ai numerosi rapporti medici presentati dai ricorrenti
(cfr. medico del [...], dell'[...], del [...], del [...], del [...] e del [...] relativo
al figlio del ricorrente), un'appropriata cura medica per il ricorrente e
suo figlio sarebbe possibile, considerato che il sistema sanitario
tunisino può essere classificato come discreto e a E._______, vi
sarebbero diverse strutture mediche, oltre a numerosi familiari dei
ricorrenti, come pure nelle principali città, dove sarebbero state
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sviluppate le cure mediche, anche psichiatriche, nonché sarebbero
presenti medici specializzati. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha
considerato che – in conformità al summenzionato preavviso negativo
– non sono dati i presupposti per l'ammissione di un caso di rigore
personale grave, secondo gli abrogati cpv. 3 a 5 dell'art. 44 LAsi.
Infatti, i ricorrenti non avrebbero mai esercitato un'attività
professionale in Svizzera (ad eccezione di quattro programmi
occupazionali effettuati dal marito), né intrapreso formazioni specifiche
o compiuto sforzi particolari per acquisire nuove conoscenze,
malgrado i rapporti medici non concludono ad una impossibilità totale
di esercitare qualsiasi attività professionale per il marito e, in tal senso,
nulla risulta dagli atti per la moglie. Gli insorgenti, inoltre, sarebbero
totalmente assistiti, ed avrebbero ricevuto oltre CHF (...). I loro figli
sarebbero ancora in giovane età e non ancora scolarizzati, nonché
dipendenti dai genitori, i quali avrebbero trascorso gran parte della
loro vita nei loro rispettivi Paesi, che presenterebbero grandi
similitudini e dove risiederebbero numerosi loro familiari. Non
risulterebbe pertanto che i ricorrenti siano ben integrati in Svizzera.
Per il resto, l'UFM ha rinviato ai considerandi della decisione
impugnata, ed ha proposto in conclusione la reiezione del gravame.
P.
Il 23 febbraio 2007, i ricorrenti hanno prodotto due nuovi rapporti
medici: il primo del (...), da cui emerge che il marito è stato ricoverato
dal (...) al (...) all'K._______; il secondo del (...) del medico
specializzato in medicina interna. In merito a quest'ultimo, essi hanno
precisato che il ferimento alla gamba del ricorrente sarebbe avvenuto
nel (...), come risulterebbe dai verbali delle dichiarazioni sui motivi
d'asilo, e non nel (...) secondo quanto riportato dal suddetto certificato
medico.
Q.
Il 3 ottobre 2008, gli insorgenti hanno presentato un rapporto medico -
datato del (...) - redatto dal Q._______. Il 21 ottobre 2008, ne hanno
presentato uno nuovo del (...) a completamento di quello precedente.
R.
Con decisione incidentale del 17 settembre 2009, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha concesso ai ricorrenti un termine
scadente il 19 ottobre 2009 per produrre un certificato medico attuale
e circostanziato relativo al loro stato di salute, in particolare a quello
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del padre e del figlio D._______, nonché per indicare quali ostacoli,
segnatamente dal profilo medico, si opporrebbero al loro rinvio nel
Paese d'origine. Entro lo stesso termine, il TAF ha dato ai ricorrenti la
possibilità di introdurre un'eventuale atto di replica alle osservazioni
dell'UFM del 15 giugno 2005 e del 12 gennaio 2007, segnalando loro
l'abrogazione dell'art. 44 cpv. 3 a 5 LAsi e l'entrata in vigore del nuovo
art. 14 cpv. 2 LAsi.
S.
Il 19 ottobre 2009, i ricorrenti hanno inoltrato tempestivamente l'atto di
replica alle osservazioni dell'UFM, allegando il certificato medico del
(...) del Dr. med. R._______ relativo all'insorgente, nonché il rapporto
medico del (...) del Dr. med. S._______, sottoforma dell'apposito
formulario prestampato dell'UFM, inerente allo stato di salute del figlio
D._______.
T.
Il 26 ottobre 2009, con decisione incidentale, il TAF ha invitato
l'autorità inferiore a presentare entro l'11 novembre 2009 le proprie
osservazioni all'atto di replica dei ricorrenti e riguardo ai nuovi rapporti
medici prodotti.
U.
Il 16 novembre 2009, l'UFM ha riesaminato parzialmente la sua
decisione del 23 marzo 2005. Detto Ufficio ha ritenuto inesigibile
l'esecuzione dell'allontanamento, avuto riguardo delle circostanze
attuali del caso ed ha, di conseguenza, concesso l'ammissione
provvisoria in favore dei ricorrenti, annullando i punti 4 e 5 della
decisione del 23 marzo 2005.
V.
Con decisione incidentale del 18 novembre 2009, il TAF ha concesso
ai ricorrenti un termine per pronunciarsi sul mantenimento o meno del
ricorso in materia d'asilo.
W.
Il 30 novembre 2009, i ricorrenti hanno tempestivamente dichiarato di
intendere mantenere il ricorso in materia d'asilo.
X.
Con decisione incidentale del 23 aprile 2010, il TAF ha chiesto ai
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ricorrenti di produrre la necessaria documentazione a comprova
dell'asserito stato di indigenza.
Y.
In data 26 aprile 2010, i ricorrenti hanno tempestivamente prodotto
copia delle decisioni dell'T._______ del (...), l'una relativa alla
copertura del canone di locazione, l'altra destinata alla garanzia delle
spese di sostentamento, con validità fino al (...).
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48, all'art. 50 e all'art. 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
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3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Preliminarmente, il TAF osserva che – essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria con il riesame parziale da parte
dell'UFM della decisione impugnata del 23 marzo 2005, il ricorso in
materia d'esecuzione dell'allontanamento contro la stessa è divenuto
privo d'oggetto. Considerato inoltre che i ricorrenti hanno dichiarato di
mantenere il ricorso in materia d'asilo, la presente procedura verterà
su tale questione, nonché sulla pronuncia dell'allontanamento, dato
che quest'ultima non è divenuta priva d'oggetto.
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato,
inversomili le allegazioni del richiedente su punti essenziali della sua
domanda d'asilo, siccome sostanzialmente contraddittorie. In
particolare, il richiedente si sarebbe contraddetto in merito alla sorte
dei suoi documenti d'identità, agli arresti che avrebbe subito in
relazione alle affermazioni incredibili rese circa l'inizio della sua
collaborazione con i membri di F._______, nonché in merito al
momento a partire dal quale sarebbe stato ricercato. Il richiedente ha
altresì reso versioni contraddittorie circa le circostanze dell'episodio in
cui sarebbe stato ferito ad una gamba, come sarebbe emerso dalle
affermazioni che egli avrebbe rilasciato in occasione di visite mediche
a cui si è sottoposto in Svizzera. In aggiunta, per quanto attiene alla
simpatia del richiedente per il summenzionato movimento, il
richiedente non sarebbe stato in grado di indicare il nome di detto
movimento e si sarebbe contraddetto sui motivi per i quali avrebbe
svolto l'attività di passatore in favore dello stesso e sul fatto di essere
stato remunerato o meno per questo. Dall'altro lato, l'UFM ha ritenuto
inadeguati i mezzi di prova prodotti dal richiedente, i quali non
sarebbero pertanto atti a rendere verosimili i motivi d'asilo fatti valere.
In particolare, il richiedente avrebbe reso dichiarazioni confuse, vaghe
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e inconsistenti sulle circostanze in cui avrebbe ottenuto l'attestazione
del (...), il cui contenuto non coinciderebbe con le allegazioni del
richiedente che avrebbe affermato di non aver mai svolto alcuna
attività politica per tale movimento. Tale attestazione – che sarebbe
stata redatta in termini generali e secondo un modello usato dallo
stesso autore per altre attestazioni – non confermerebbe altro che la
qualità di simpatizzante del richiedente ma non certo quella di membro
attivo dello stesso e, d'altronde, non farebbe alcun riferimento né ai
motivi d'asilo presentati, né ai timori di persecuzione del richiedente in
ragione della sua attività di passatore per il suddetto movimento. Con
riferimento alle stesse conclusioni a cui è giunta la CRA in una
decisione del 19 luglio 2004 (nella causa N [...]) in merito al valore
probante di un'attestazione di simpatizzante del movimento
F._______, quella in questione non sarebbe quindi sufficiente per
fondare un timore oggettivo di future persecuzioni. Inoltre, il libro
depositato dal richiedente e relativo alla situazione dei prigionieri in
Tunisia, così come le due lettere secondo cui il richiedente sarebbe
ricercato e i suoi familiari perseguitati, non sarebbero altresì adeguati,
in quanto nel primo non figurerebbe alcun riferimento al richiedente,
come egli stesso avrebbe dichiarato e, le seconde costituiscono solo
degli scritti provenienti da terzi senza alcun valore probante. L'UFM ha
concluso quindi che i mezzi di prova analizzati sarebbero inadeguati e
le allegazioni presentate non soddisferebbero le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non
sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dall'art. 3 LAsi nella
fattispecie.
6.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti sostanzialmente in sede di
procedura, l'insorgente sostiene, per quanto è qui di rilievo, di non
essere stato confrontato alla maggior parte delle contraddizioni
rilevate dall'UFM e che quindi non si potrebbe fare altro che
argomentare per ipotesi. Quanto alle divergenze circa i suoi documenti
d'identità, esso ritiene che sarebbero dovute ad uno stato di
confusione, per cui egli non ricorderebbe bene le date degli
avvenimenti o gli avvenimenti medesimi, come egli stesso avrebbe
ripetuto durante le audizioni. A suo dire, tale stato potrebbe essere
dovuto al (...) di cui soffrirebbe e per il quale sarebbe stato ricoverato
presso la Clinica N._______, dove verrebbe curato con (...) e (...),
nonché riceverebbe un supporto psicoterapico e sarebbe altresì
sottoposto a test neuropsicologici per la valutazione del suo stato
cognitivo e la presenza o meno di deficit. Le divergenze riscontrate nel
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racconto del ricorrente – tra cui la sorprendente divergenza di (...) anni
tra il (...) e il (...) – sarebbero quindi compatibili con il suo stato di
salute. Tale ipotesi apparirebbe oggettivamente sostenibile e potrebbe
essere supportata dai test medici in corso sulla presenza di deficit
cognitivi e di memoria importanti. Ad ogni modo, il ricorrente sottolinea
che il passaporto gli sarebbe stato confiscato nel (...), allorquando ne
avrebbe richiesto il rinnovo, nonché nel periodo successivo allle
manifestazioni del sindacato, mentre che la sua carta d'identità gli
sarebbe stata confiscata nel (...), quando fuggiva verso la Libia. Il
ricorrente si rifà a quanto invocato sul suo stato di salute, nonché al
tempo trascorso tra la seconda audizione e quella federale per le
contraddizioni circa il fatto di aver subito o meno un processo in
Tunisia. A tal proposito, egli sottolinea la tesi secondo cui si sarebbbe
dimenticato di essere stato processato per un reato comune e avrebbe
affermato di non aver subito nessun processo in relazione alla
simpatia avuta per il movimento F._______. Anche in merito alla
palese contraddizione quanto al momento in cui avrebbe conosciuto i
membri del suddetto movimento, il ricorrente fa valere che la stessa
deve essere relativizzata, essendo alquanto sorprendente che egli si
sia contraddetto nella stessa audizione così grossolanamente. Egli fa
notare che l'arresto a cui fa riferimento sarebbe avvenuto nel (...) e
non nel (...) come è stato indicato erroneamente nella decisione
impugnata. Quanto alle contraddizioni sul luogo di residenza, il
ricorrente sostiene che non avrebbe pronunciato le parole riportate
dall'UFM, spiegando che le affermazioni circa il suo recapito a
E._______ dove avrebbe vissuto in Tunisia e che sarebbe ancora oggi
il medesimo, essendo la casa di proprietà del padre, non sarebbe in
contraddizione con il fatto di essere stato costretto a non farvi più
riferimento per paura di essere arrestato. Non da ultimo, il ricorrente fa
valere, quanto al nome del movimento in questione, di aver fornito il
nome di F._______ già nella prima audizione, senza quindi aver avuto
bisogno di consultare il libro, come invece avrebbe sostenuto l'UFM.
Peraltro, sarebbe anche corretto il nome di "U._______" fornito dal
ricorrente, in quanto sarebbe il nome precedente del suddetto
movimento. Inoltre, circa le contraddizioni in merito al ferimento alla
gamba, il ricorrente sottolinea che le avrebbe già spiegate nel corso
dell'audizione federale e che egli non avrebbe avuto visione dei
certificati medici in questione, i quali forse avrebbero riportato
informazioni inesatte. Infine, l'insorgente sostiene che la dichiarazione
di F._______ rileverebbe una grande importanza, in relazione
all'atteggiamento delle autorità tunisine e non riporterebbe attestazioni
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false, dato che altrimenti V._______ – personaggio assai importante –
ne sarebbe screditato. Il ricorrente ha quindi concluso che apparirebbe
verosimile che egli abbia subito pregiudizi seri per uno dei motivi di cui
all'art. 3 LAsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore
e pertanto al medesimo dovrebbe essere riconosciuta la qualità di
rifigiato e l'asilo.
7.
7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993
n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (GICRA 1995 n. 23).
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8.
8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente
in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni
di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria
consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a mere congetture, non
fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In
particolare, secondo quanto evidenziato e argomentato giustamente
dall'autorità inferiore, il ricorrente si è contraddetto sui punti essenziali
del suo racconto. A tal proposito, si rileva innanzitutto che la censura
ricorsuale secondo cui l'insorgente non sarebbe stato confrontato a
gran parte delle contraddizioni – sebbene in parte veritiera ad
eccezione dei casi di cui al verbale d'audizione dello stesso
dell'11 maggio 2004 pag. 11 e al verbale d'audizione del
7 giugno 2001 pag. 6 e 9 – non ha alcuna rilevanza, ritenuto che il
ricorrente ha riconosciuto gran parte delle contraddizioni come tali in
sede di ricorso (cfr. pagg. 3-6) e sulle altre, rilevate nella decisione
impugnata, ha potuto esprimersi liberamente e apportare le sue
spiegazioni e giustificazioni. Di conseguenza, non può essere
condivisa l'asserzione secondo cui, in mancanza di un asserito
confronto, egli non potrebbe che argomentare per ipotesi le
contraddizioni evidenziate (cfr. ricorso pag. 5), allorquando chi meglio
del ricorrente potrebbe raccontare i fatti che ha addotto di aver
personalmente vissuto. Ciò premesso, in primis per quanto attiene alle
contraddizioni che il ricorrente ha riconosciuto come tali e che ha
tentato di giustificare imputandole al suo stato di salute (cfr. ricorso
pagg. 4- 5), il TAF osserva che egli si è limitato a semplici ipotesi
riguardo ad eventuali deficit cognitivi o di memoria, nonché ad uno
stato confusionale, causato dalla malattia di cui soffrirebbe, il (... ) (cfr.
ricorso pagg. 4- 5). Orbene, tali affermazioni – oltre che costituire delle
semplici allegazioni di parte – si basano su una mera ipotesi che,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è oggettivamente
sostenibile e non è stata suffragata in alcun modo, tantomeno dai test
neuropsicologici invocati dal ricorrente, come da certificato medico del
(...) allegato al ricorso (cfr. ricorso pag. 4). Infatti, sebbene i certificati
medici – in particolare i primi prodotti nel corso della procedura d'asilo
– indicano essenzialmente un disturbo (...) o una sindrome (...) essi
riferiscono soltanto di una sintomatologia ansioso-depressiva con
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disturbi del ritmo sonno-veglia, ansia, immagini intrusive e angosciose
(cfr. certificato medico del [...]; certificato medico del [...]; rapporto
d'uscita dell'[...]), oppure di un funzionamento mentale caotico e
confuso (cfr. rapporto psicologico allegato al sopraccitato rapporto
d'uscita) oppure di crisi di (...) (cfr. rapporto medico del [...]), essi non
attestano in sostanza i deficit cognitivi o di memoria di cui allega il
ricorrente e che avrebbero, a suo dire, potuto avere ripercussioni sulle
sue dichiarazioni. Da un lato, infatti, secondo il rapporto psicologico
sopraccitato risulta che i "disturbi della memoria non hanno potuto
essere quantificati in modo attendibile [...]" e "non sono stati notati
segni significativi di sindrome psico-organica" (cfr. rapporto
psicologico allegato al rapporto d'uscita dell'[...]). Dall'altro lato, il
rapporto medico del (...) si limita a riferire di deficit della memoria però
a corto termine (pag. 1). Ad ogni modo, si sottolinea che, gli evocati
certificati medici inerenti al suo stato psicologico risalgono ben all'(...),
ovvero sono di gran lunga posteriori alle audizioni a cui è stato posto il
ricorrente nel (...) e nel (...). Dal certificato medico depositato in sede
di ricorso, risulta infatti che il ricorrente è in cura soltanto dal (...)
(cfr. certificato medico del [...]). Pertanto, non v'è ragione di credere
che lo stato di salute del ricorrente abbia potuto essere la causa delle
contraddizioni rese dallo stesso e, di conseguenza, non v'è nemmeno
motivo di analizzare nel dettaglio tutti i certificati medici, che datano
del (...) in avanti, in rapporto allo stato di salute del ricorrente con
l'origine delle sue contraddizioni. Inoltre, lo stato di salute
dell'insorgente e i relativi certificati medici presentati, non risultano
essere né rilevanti né tantomeno suscettibili di apportare qualsivoglia
elemento di verosimiglianza ai motivi d'asilo addotti. Infatti, nonostante
inizialmente fosse stata diagnosticata al ricorrente una sindrome (...)
([...]; cfr. certificato medico del [...]; dell'[...] e del [...]), non si può
concludere che tale stato sia dovuto effettivamente ad un'eventuale
incarcerazione subita dal ricorrente (cfr. scritto del ricorrente del
17 agosto 2006) o in generale ai conseguenti pregiudizi che lo stesso
avrebbe subito in Patria, i quali si basano unicamente sulle sue
semplici affermazioni e tanto più che l'evocata sindrome appare
essersi esaurita in un comune grave stato di (...) (cfr. certificato
medico del [...]) o sindrome da (...) ([...]; cfr. rapporto d'uscita del [...]),
occupante oramai una posizione "sullo sfondo" dello stato di salute del
ricorrente (cfr. rapporto medico del [...]), ciò che conferma qualsivoglia
ininfluenza della stessa sulla verosimiglianza dei motivi d'asilo del
ricorrente. In secondo luogo, anche per quanto attiene nello specifico
alle contraddizioni contestate all'insorgente da parte dell'UFM, il
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ricorrente in sede di ricorso non è stato in grado né di fornire una
spiegazione plausibile in merito alle stesse, né di rendere chiara e
lineare la sua versione dei fatti. Infatti, in particolare in merito agli
arresti subiti, egli si è limitato a rinviare a quanto affermato in sede
d'audizione (cfr. ricorso pag. 4), secondo cui il suo primo arresto
sarebbe avvenuto a seguito della sua partecipazione ad una
manifestazione sindacale e il secondo arresto risalirebbe invece al
funerale di sua moglie (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004
Q92-93) che sarebbe stato nel (...) (cfr. ibidem Q10). A tal proposito, in
occasione della sopraevocata audizione, in maniera del tutto illogica e
incomprensibile, egli non ha risposto alle domande postegli in merito
alle circostanze del terzo arresto – di cui avrebbe asserito soltanto alla
domanda Q31 della sua seconda audizione perché se ne sarebbe
dimenticato – ed ha affermato che sarebbe stato detenuto tra il (...) e il
(...), perché simpatizzava e collaborava alla fuga dei membri del
movimento F._______ (cfr. ibidem Q31 a confronto con Q92 e Q97).
Orbene, le evocate dichiarazioni del ricorrente rimangono in netta
contraddizione, nonché risultano illogiche a confronto con il resto delle
sue affermazioni e con l'asserita realtà dei fatti. Segnatamente, oltre
ad essere impossibile credere che il ricorrente si sia dimenticato di
riferire del suo terzo arresto, allorquando quest'ultimo sarebbe proprio
avvenuto in considerazione dell'asserita collaborazione con il suddetto
movimento, si sottolinea che il ricorrente ha addirittura affermato di
essere stato arrestato in totale (...) volte ma per gli stessi motivi,
ovvero in riferimento alle attività del movimento F._______ (cfr. ibidem
Q89), oppure di essere stato arrestato più volte a causa della sua
attività di passatore (cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 6).
Inoltre, basti ancora rilevare che, indipendementemente dalla
questione a sapere se il ricorrente abbia indicato in maniera corretta e
senza contraddizioni il nome del suddetto movimento, egli ha
affermato – circa l'inizio dei rapporti con il suddetto movimento – di
aver conosciuto i membri di F._______, quando si trovava in carcere
proprio tra il (...)-(...) (cfr. verbale dell'11 maggio 2004 Q46 - Q48) e di
averli aiutati a fuggire dalla Tunisia a partire dal (...), ciò che risulta
palesemente e senza equivoci in netta contrapposizione con i fatti
appena esposti circa il suo terzo arresto (cfr. ibidem Q31). Alla luce di
tali incongruenze, le quali non si possono certo relativizzare nei
confronti di chi avrebbe vissuto personalmente gli avvenimenti resi
come pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 5), gli arresti evocati, in
particolare quello tra il (...)-(...) in relazione alla sua collaborazione, in
qualità di passatore, con il suddetto movimento risultano
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assolutamente inverosimili. Ciò stante, non v'è bisogno di evidenziare
gli ulteriori elementi contraddittori del racconto reso dal ricorrente, per
esempio circa i processi subiti (cfr. verbale d'audizione
dell'11 maggio 2004 Q96 a confronto con verbale d'audizione del
7 giugno 2001 pag. 7) oppure circa ulteriori arresti di cui sarebbe stato
oggetto (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q42 a confronto
con verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 7) tanto più che, alla
luce delle chiare domande postegli, come ad esempio in relazione alla
domanda Q96 dell'audizione l'11 maggio 2004, le sue affermazioni
contraddittorie non si lasciano spiegare da interpretazioni diverse,
come invece ha preteso il ricorrente in sede di ricorso (cfr. ricorso
pag. 5). Per quanto attiene agli avvenimenti che sarebbero seguiti alla
soprevocata detenzione, il TAF osserva che l'insorgente ha affermato
di essere stato liberato e di aver dovuto, tra il (...) fino al (...),
rispettivamente fino quando si sarebbe nascosto, sottoporsi
semplicemente ad un controllo amministrativo e di non essere stato
più arrestato (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q89-91 e
del 7 giugno 2001 pag. 7). In siffatte circostanze, non soccorre
l'insorgente la mera allegazione secondo cui egli sarebbe stato
ricercato dalla Polizia a far tempo dal (...), nel (...) e nel (...)
(cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q39), allorquando egli
avrebbe saputo di essere ricercato soltanto secondo quanto gli
sarebbe stato riferito dal marito di sua (...) (cfr. ibidem Q99).
D'altronde, se egli fosse stato effettivamente ricercato dalle autorità,
quest'ultime non l'avrebbero di certo liberato – senza giustificazione
alcuna – dalla detenzione che egli stava scontando e non gli
avrebbero altresì permesso di continuare l'attività di passatore,
limitandosi unicamente a sottoporlo ad un controllo amministrativo.
Non giova l'insorgente nemmeno l'asserzione secondo cui egli
sarebbe stato in fuga ogni giorno (cfr. ibidem Q40), oppure si sarebbe
nascosto, ritenuto che non è stato in grado di indicare quando ciò
sarebbe avvenuto (cfr. ibidem Q91). Inoltre, non lascia spazio ad
equivoci la domanda rispettivamente la risposta data dal ricorrente in
merito al suo ultimo domicilio. Essa si riferisce chiaramente
all'indicazione del periodo in cui egli ha vissuto fisicamente al suo
domicilio. Infatti, se così non fosse stato, egli non avrebbe indicato
l'anno (...), bensì – secondo la tesi del ricorrente (cfr. ricorso pag. 5) –
avrebbe dichiarato che il suo domicilio era ancora attuale al momento
dell'audizione e sino ad oggi, ciò che non è stato il caso. In tali
condizioni, è manifestamente inverosimile che il ricorrente tra il (...) e il
(...) sia stato l'oggetto di persecuzioni da parte delle autorità tunisine
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in ragione della sua collaborazione con il movimento F._______.
Quanto all'avvenimento che sarebbe avvenuto nel (...), in cui il
ricorrente sarebbe rimasto ferito ad una gamba mentre aiutava quattro
membri dell'F._______ a fuggire dalla Tunisia, il TAF osserva che,
indipendentemente dalla questione a sapere se egli si sia contraddetto
sulla data o sul luogo di tale episodio (cfr. ricorso pag. 6), quest'ultimo
risulta ad ogni modo inverosimile, alla luce delle considerazioni già
esposte da codesto Tribunale, circa l'inizio delle relazioni del ricorrente
con tale movimento, secondo le quali è risultato assolutamente
inattendibile che il ricorrente abbia collaborato in qualità di passatore
per il movimento F._______. A ciò aggiungasi inoltre che, come
rettamente evidenziato dall'UFM, il ricorrente si è contraddetto sulle
circostanze in cui avrebbe svolto l'attività di passatore. Egli ha
affermato di svolgere tale attività perché aveva bisogno di soldi e che
"erano quelli del partito" a dargli i soldi (cfr. d'audizione del
23 aprile 2001 e del 7 giugno 2001 pag. 9) per poi contraddirsi e
affermare di non essere stato pagato per la sua attività, in quanto si
limitava ad offrire un aiuto ai membri del suddetto movimento per cui
simpatizzava (cfr. verbale dell'11 maggio 2004 Q45). Non da ultimo,
anche in merito al documento presentato come la dichiarazione del
(...) da parte del Presidente del suddetto movimento, non soccorrono
le considerazioni ricorsuali del ricorrente (cfr. ricorso pag. 6), ritenuto
che egli non ha saputo indicare in maniera precisa dove e come se la
fosse procurata, né quando l'avrebbe ricevuta, affermando in maniera
controversa che la dichiarazione l'avrebbe ricevuta a G._______
(Siria), da dove tuttavia egli era già partito il (...) (cfr. verbale
d'audizione del 23 aprile 2001 pag. 6; dell'11 maggio 2004 Q80; del 7
giugno 2001 pag. 5 e 9). Infine, il TAF rileva che il ricorrente non ha
nemmeno saputo rendere verosimile di essere ricercato dalle autorità
del suo Paese. Infatti, egli si limita a mere congetture e ipotesi circa
l'esistenza di un timore oggettivo di essere ricercato (cfr. verbale
d'audizione del 23 aprile 2001 pag. 6; dell'11 maggio 2004 Q101-105 e
del 7 giugno 2001 pag. 7), nonché di essere accusato per l'asserita
attività di passatore, di cui tuttavia non ne fa nemmeno più riferimento
(cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 9). A tal proposito, le
due lettere presentate quali mezzi di prova da parte del ricorrente non
sono adeguate a comprovare la fondatezza dei timori evocati dal
ricorrente, ritenuto che costituiscono semplicemente delle affermazioni
di terzi, nemmeno conosciuti, le quali pertanto non hanno nessun
valore probante. Ciò vale altresì, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore, anche per il documento presentato come il libro relativo alla
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situazione dei prigionieri in Tunisia, dove non figura né il nome
dell'insorgente né altri riferimenti a lui, come egli stesso ha dichiarato
(cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q2 pag. 2). Visto tutto
quanto sopra, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
9.1 Sebbene gli insorgenti siano stati posti all'ora attuale al beneficio
dell'ammissione provvisoria in Svizzera in considerazione
dell'insegibilità dell'esecuzione del loro allontanamento nel loro Paese
d'origine, essi non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
9.2 Di conseguenza, la pronuncia dell'allontanamento nei confronti dei
ricorrenti di cui alla decisione impugnata del 23 marzo 2005 e alla
decisione di riesame parziale del 16 novembre 2009, va confermata.
10.
10.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel
dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte
soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese
processuali sono ridotte.
10.2 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza
giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito
favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno,
se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità
chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli
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atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e
sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della
procedura (Decisione del Tribunale federale [DTF] 124 V 89 consid. 6a
pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della
probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla
giurisprudenza federale, è decisivo (BENOIT BOVAY, Procédure
administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le
suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese
processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete
del caso, al momento della presentazione della domanda e devono
essere realizzate cumulativamente.
10.3 Nella fattispecie, da un lato, le allegazioni ricorsuali degli
insorgenti al momento dell'inoltro del ricorso, in materia d'esecuzione
d'allontanamento, devono considerarsi presumibilmente provviste
d'esito favorevole, ritenuto che le probabilità di successo erano
superiori a quelle di rigetto. Infatti, già dalla documentazione medica
prodotta dai ricorrenti in sede di ricorso e nel corso dell'istruzione della
presente procedura – senza contare l'ultimo certificato medico del (...)
richiesto dal TAF per attualizzare la situazione medica degli stessi –
risultava che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti ponesse
seri problemi. Dall'altro lato, i ricorrenti hanno dimostrato di non
disporre dei mezzi necessari per il pagamento delle spese
processuali, come risulta dalle decisioni dell'T._______ prodotte dai
ricorrenti in data 26 aprile 2010, su richiesta del TAF, dalle quali si
evince che essi sono totalmente assistiti, in quanto indigenti. In siffatte
circostanze, le condizioni di cui all'art. 65 cpv. 1 PA sono adempiute.
10.4 Pertanto, la domanda di assitenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, va accolta.
Di conseguenza, non si prelevano spese processuali.
11.
11.1 Inoltre, visto l'esito positivo che presumibilmente avrebbe avuto
la procedura di ricorso in materia d'esecuzione dell'allontanamento
allo stato degli atti di causa prima che la medesima procedura fosse
divenuta priva d'oggetto e ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un
mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA e art. 15 del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
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una nota dettagliata, è fissata d'ufficio, conto tenuto del lavoro effettivo
ed utile, svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-
TAF).
11.2 Nel caso concreto, sulla base degli atti di causa, il TAF ritiene
che il lavoro svolto dal rappresentante dei ricorrenti si può calcolare in
nove ore di lavoro. Considerata la soccombenza parziale dei ricorrenti
ne vengono riconosciute solo la metà, ovvero 4 ½ ore di lavoro, le
quali – secondo una tariffa oraria di CHF 100.-, ritenuto che il
mandatario professionale dei ricorrenti non è avvocato (art. 10 cpv. 2
TS-TAF) – corrispondono alla somma di CHF 450.-, a titolo di
indennità per spese ripetibili, a cui va aggiunta l'imposta sul valore
aggiunto (IVA) pari al 7,6%, per un importo complessivo di
CHF 484.20.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 484.20 a titolo di spese ripetibili di
questa sede.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- P._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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