B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4072/2014
S e n t e n z a d e l 2 8 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 luglio 2014 / N (…).
D-4072/2014
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
27 giugno 2014;
i verbali d'audizione del 1° luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del
14 luglio 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
17 luglio 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto
A13/1);
il ricorso del 21 luglio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 22 luglio 2014);
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa del-
la loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timo-
re di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnata-
mente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile
(art. 3 cpv. 2 LAsi);
D-4072/2014
Pagina 3
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione ai quali conside-
randi si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente
sono irrilevanti ai sensi dell'asilo;
che i problemi economici e la disoccupazione (cfr. verbale 1, pagg. 8 e 9
e verbale 2, D29-36, pag. 4 e D66, D68, pag. 6) sono, come palesemente
riconoscibile, irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione
dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi;
che neppure i problemi famigliari riscontrati in Patria, specialmente con la
nuova moglie del padre (cfr. verbale 2, D32, pag. 4 e D57-58, pag. 6), so-
no rilevanti in materia d'asilo; che, tali tensioni non rappresentano delle
persecuzioni sufficientemente intense tali da rendere impossibile la conti-
nuazione del soggiorno in Patria; che, invero, il ricorrente, dopo essersi
allontanato dal padre e da sua moglie, non ha più avuto ulteriori problemi
(cfr. verbale 2, D57 e D59, pag. 6);
che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considera-
zioni della decisione dell'UFM;
che, inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa
rilevanza dei suoi motivi d'asilo;
che, pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifu-
giato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugna-
ta va confermata;
che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in
quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM a-
vrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1);
che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della
LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Marocco è possibile (art. 83
cpv. 3 LStr [RS 142.20] ed art. 44 cpv. 2 LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Marocco, della situa-
zione personale del ricorrente, essendo giovane, in salute ed avendo e-
sperienza professionale come aiuto meccanico, fruttivendolo e facchino,
oltre che una solida rete sociale avendo egli vissuto a C._______ (Ma-
D-4072/2014
Pagina 4
rocco) dalla nascita fino all'espatrio, l'allontanamento è ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che in conclusione, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto; le spese giudi-
ziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del
ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati-
vo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4072/2014
Pagina 5
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: