B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4075/2014
S e n t e n z a d e l 3 0 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 luglio 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
19 giugno 2014;
i verbali d'audizione del 26 giugno 2014 (di seguito: verbale 1) e
dell'8 luglio 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
16 luglio 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto
A14/1);
il ricorso del 21 luglio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 22 luglio 2014);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar-
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gomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino marocchino, nato e cresciuto a C._______ in Marocco
(cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4);
che sarebbe espatriato a seguito di problemi avuti con dei militari dell'e-
sercito marocchino che lo avrebbero fermato, ammanettato e picchiato
svariate volte (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D36-38, pag. 4); che in
particolare sarebbe stato fermato, bastonato e poi rilasciato mentre beve-
va del vino nella Piazza D._______ (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D41-
75, pagg. 4 seg.);
che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le di-
chiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, il
richiedente non avrebbe reso verosimile l'aggressione subita da parte dei
militari a D._______; che altresì sarebbero pure inverosimili, poiché in-
consistenti, incongruenti e generiche, le allegazioni concernenti i vari epi-
sodi di fermo da parte dei militari;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stes-
so verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa
l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che, infatti, avendo egli
fornito dichiarazioni dettagliate e precise circa gli episodi di soprusi da
parte dei militari, non si potrebbe concludere all'inverosimiglianza degli
stessi; che, inoltre l'autorità inferiore, si sarebbe focalizzata troppo sulle
contraddizioni di un singolo episodio senza valutare la verosimiglianza
delle allegazioni nel loro complesso;
che, inoltre l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmen-
te esigibile in ragione della particolarità della sua situazione personale e
della gravità delle situazione generale che regnerebbe nella sua regione
di provenienza;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale l'annullamen-
to della decisione dell'UFM del 16 luglio 2014 ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che, in via subordina-
ta, ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo
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giudizio, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha al-
tresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo
a copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripe-
tibili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifu-
giati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che
sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve prova-
re o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qua-
lità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una pro-
babilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in parti-
colare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri-
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convin-
zione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del
contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni de-
vono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non
generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più ve-
rosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno
con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglian-
za dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusiva-
mente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consen-
tire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo
di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11
consid. 5.1 e riferimenti ivi citati);
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che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in
corso di procedura sono inverosimili, giacché contraddittorie, lacunose,
superficiali e non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai
fatti evocati, ad esprimere affermazioni generiche non fondate su alcun
dettaglio concreto;
che, in primo luogo, le sue allegazioni circa l'asserita aggressione subita
da parte dei militari mentre beveva del vino sulla Piazza D._______, sono
palesemente contraddittorie; che, invero, egli ha inizialmente affermato
che al momento del fermo non erano presenti altre persone ed era dun-
que solo (cfr. verbale 1, pag. 7), per poi dichiarare che si trovava lì con un
suo amico e che i militari li avevano fatti inginocchiare entrambi ed in se-
guito li avevano ammanettati (cfr. verbale 2, D49-50, pag. 5 e D62-63,
D66, pag. 6); che, in secondo luogo, le allegazioni del ricorrente in merito
a tale episodio, nonché quo agli altri episodi di fermo e soprusi subiti dai
militari, sono inconsistenti, come pure lacunose; che, il racconto dell'ag-
gressione subita a D._______ è oltremodo povero di dettagli e insussi-
stente; che, invero, egli non ha saputo fornire delle descrizioni precise dei
militari che lo avrebbero aggredito, limitandosi ad asserire in maniera ste-
reotipata che si trattava di soldati semplici, vestiti con una divisa verde,
un cappello e delle scarpe tipicamente militari e apparivano di costituzio-
ne atletica con la carnagione leggermente olivastra (cfr. verbale 2, D58-
61, pagg. 5 e 6); che neppure il racconto degli altri episodi di fermo si so-
no rivelati più circostanziati (cfr. verbale 2, D79-101, pagg. 7 segg.); che,
dalla sua narrazione non sono emersi elementi che giustifichino una di-
versa valutazione della fattispecie rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione; che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda al-
le considerazioni della decisione dell'UFM;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di ricono-
scimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
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relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione
dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibi-
to, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tor-
tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Marocco non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del-
la popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che egli è giovane, vanta un'ottima esperienza professionale come pe-
scatore (cfr. verbale 1, pag. 4) e ha una solida rete sociale nel Paese d'o-
rigine dato che vi risiedono i suoi genitori, i suoi fratelli, nonché diversi pa-
renti, zii e cugini (cfr. verbale 1, pag. 5);
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e relativi riferimenti);
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazio-
ne all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: