B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4076/2019
Sen t en z a d e l 2 9 agos t o 2 01 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Lorenz Noli,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato (…), alias
B._______, nato (…), alias
C._______, nato (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 7 agosto 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 3 luglio
2019,
il verbale del rilevamento dati personali del 9 luglio 2019 (di seguito:
verbale 1) ed il verbale d'audizione secondo l'art. 29 LAsi del 26 luglio 2019
(cfr. atto […]-28/15, di seguito: verbale),
la bozza di decisione negativa della Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) del 5 agosto 2019,
il parere sulla bozza di decisione del 6 agosto 2019,
la decisione della SEM) del 7 agosto 2019, notificata il medesimo giorno,
(cfr. atto […]-33/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda
d'asilo, pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera
ammettendolo tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione
dello stesso,
il ricorso del 13 agosto 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 14 agosto 2019), con cui il ricorrente ha concluso
all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità
di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine al rinvio
degli atti alla SEM per una nuova decisione; altresì ha presentato una
domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso
dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo con protestate tasse, spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
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che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 7 agosto 2019, e non avendo in
specie censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in
questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento
della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo,
che il richiedente, cittadino iracheno proveniente da Kirkuk, lavorava come
capo reparto in un'azienda (…); che egli ha dichiarato essere espatriato
per i problemi avuti con H., ufficiale (…), il quale lo minacciava per
permettergli di prendere del (…) senza pagarlo; che inoltre, (…) aprile 2018
mentre era alla guida della sua auto, un altro veicolo si sarebbe affiancato
e sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco nella sua direzione; che
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egli sarebbe rimasto ferito e dopo le dimissioni dall'ospedale si sarebbe
trasferito dal fratello poiché H. avrebbe continuato a minacciarlo
telefonicamente; che infine, il richiedente sarebbe pure stato ricercato al
suo domicilio e la sua abitazione sarebbe stata perquisita (cfr. verbale,
D38),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo
senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che
il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera
falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza
o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso
interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che
infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano
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sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in
preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve,
infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni
singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli
elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque
determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino
preponderanti nella fatti-specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi
riferimenti),
che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni
del richiedente inverosimili in quanto non sufficientemente motivate nei
punti essenziali e non compatibili con l'esperienza generale di vita o la
logica dell'agire,
che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che in
particolare, egli ritiene che il fatto che non sia riuscito a fornire il nome
completo di H. o il numero di incontri non potrebbe mettere in discussione
la verosimiglianza delle sue allegazioni; che nel complesso, le sue
dichiarazioni dovrebbero essere ritenute verosimili,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita e come rettamente ritenuto
nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente
in corso di procedura non adempiono alle condizioni di verosimiglianza di
cui all'art. 7 LAsi,
che innanzitutto, le allegazioni del ricorrente risultano contraddittorie; che
segnatamente, in merito al numero di incontri con H. il ricorrente nel corso
del racconto spontaneo ha riferito di non ricordarsi il numero preciso di
incontri, ma sarebbero stati circa 5 (cfr. verbale, D38); che contrariamente,
a domanda precisa avrebbe riferito di averlo incontrato 7 o 8 volte (cfr.
verbale, D56-D57),
che in seguito, pure incongruenti risultano le dichiarazioni in merito alle
coordinate temporali degli incontri con H.; che l'insorgente ha da una parte
collocato l'inizio dei problemi a marzo 2018, due mesi dopo il trasferimento
(cfr. verbale, D38, D39), che dall'altra ha però dichiarato di essere rimasto
soltanto due mesi nell'azienda (cfr. verbale, D38); che in seguito, egli ha
una volta dichiarato aver incontrato per la prima volta H. il giorno del
trasferimento, ovvero il 5 gennaio 2018, mentre in un'altra occasione ha
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chiaramente collocato tale avvenimento dopo il trasferimento (cfr. verbale,
D60, D38),
che in seguito, le allegazioni del ricorrente risultano stereotipate e non
sufficientemente dettagliate; che egli non è stato in grado di riferire di aver
subito qualcosa di concreto né ha saputo riportare alcun insulto se non
quello di ricordarsi di essere sunnita (cfr. verbale, D67-D68); che lo stesso
vale anche per quanto riguarda le minacce telefoniche, le quali non sono
state né concretizzate né quantificate (cfr. verbale D79-D81),
che per quanto concerne l'incidente della circolazione nel quale è rimasto
coinvolto l'insorgente, egli non saprebbe chi avrebbe sparato al suo veicolo
(cfr. verbale, D73-D75) e lo avrebbe scoperto soltanto dopo che H. gli
avrebbe telefonato (cfr. verbale, D78),
che altresì, egli non è stato in grado di riferire quando avrebbe dato le sue
dimissioni dall'azienda (cfr. verbale, D91-D92); che ciò risulta oltretutto
poco credibile,
che alla luce di tutto quanto sopra, la versione dei fatti resa dal ricorrente
non potrebbe essere considerata, nel complesso, in preponderanza
veritiera,
che neppure quanto allegato in sede ricorsuale permette una diversa
valutazione della fattispecie,
che pertanto, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non
ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo,
destituito di fondamento, va respinto e la decisione impugnata confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
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e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: