Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4089/2011
Sen t e n z a d e l 2 6 l u g l i o 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato l'(…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 luglio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato il (…) in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali di audizione del 27 maggio 2011 (cfr. act. A5, di seguito:
verbale 1) e del 30 giugno 2011 (cfr. act. A37, di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 18 luglio 2011, notificata all'interessato il giorno
seguente (cfr. avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso interposto il 20 luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato)
contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi l'oggetto suscettibile di essere impugnato
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non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino di etnia araba nato
a B._______ (Algeria); che ha altresì affermato di avere risieduto da
ultimo nella sua città natale tra l'(…) del 2003 e la sua partenza per la
C._______ insieme al padre, avvenuta nel (…) 2005,
che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine per
sottrarsi al pericolo di essere sequestrato da un gruppo di musulmani
barbuti facenti capo a D._______,
che dopo il soggiorno in C._______ avrebbe fatto rientro in Patria
un'unica volta, per qualche ora soltanto, il (…), prima di proseguire con
tutta la famiglia in direzione della Grecia, passando per la C._______ e la
E._______; che, di seguito e procurandosi dei documenti d'identità
presso dei passatori, avrebbe raggiunto la F._______ in aereo, dove le
autorità lo avrebbero controllato e gli avrebbero intimato di lasciare il
Paese; che, da ultimo, avrebbe varcato illegalmente il confine svizzero in
auto nel (…) 2010,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel
caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il
suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente dichiara che un suo allontanamento non
potrebbe essere preso in considerazione, in quanto, da un lato, egli non
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sarebbe in possesso di documenti che permettano di allontanarlo dalla
Svizzera verso il suo Paese di origine e, dall'altro lato, con riferimento alla
sentenza del 21 gennaio 2011 della Gran Camera della Corte europea
dei diritto dell'uomo nella causa M.S.S. contro Belgio e Grecia (ricorso
n° 30696/09), un rinvio verso la Grecia non sarebbe neanch'esso
possibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la concessione dell'asilo e, altresì, che gli sia accordato il
gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 PA,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda,
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono i
documenti emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, fino ad oggi, il ricorrente non ha presentato alle autorità svizzere
alcun documento suscettibile di identificarlo, ritenuto che quanto versato
agli atti durante la procedura di prima istanza si limita ad una mera
fotocopia di un documento che pretenderebbe essere il suo passaporto,
che, per quanto attiene al possesso di documenti d'identità, ha reso
versioni contraddittorie in merito al suo passaporto; che, ad esempio,
l'affermazione secondo cui le autorità algerine gli avrebbero rilasciato un
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passaporto nel (…) 2009 (cfr. verbale 1 pag. 3) non coincide con la
versione secondo cui, in detto periodo, egli si sarebbe trovato su suolo
tunisino (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, l'allegazione secondo cui
detto documento si troverebbe in E._______, avendolo consegnato al
padre (cfr. ibidem pag. 3) è in contraddizione con quella secondo la
quale, invece, l'avrebbe distrutto lui stesso durante il soggiorno in Grecia
(cfr. verbale 2 pag. 3/D11), rispettivamente mentre era in E._______
prima di varcare il confine (…) (cfr. ibidem pag. 3/D15),
che, peraltro, il ricorrente si trova in Svizzera da più di un anno, durante il
quale, tuttavia, non ha avviato alcun tentativo al fine di procurarsi dei
documenti d'identità; che, difatti, benché disponga tuttora di parenti in
Patria (cfr. verbale 1 pag. 3), è rimasto del tutto inattivo in tal senso,
adducendo in sede di seconda audizione di non avere intrapreso nulla,
giacché non si considererebbe cittadino algerino (cfr. verbale 2
pag. 4/D21),
che l’insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l’invio dei suoi documenti, ciò
che costituisce un’ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti
da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a
dissimularli non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di
nuovi,
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
circa il possesso di documenti d'identità, vi è ragione di concludere che
egli li dissimuli per i bisogni della causa; che il ricorrente deve quindi
sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti
d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi
nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
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della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, difatti, l'insorgente non ha saputo circostanziare in alcun modo gli
allegati problemi avuti in Patria con un gruppo di musulmani, rendendo
dichiarazioni molto vaghe e spoglie di dettagli, le quali inducono a
dubitare seriamente che abbia realmente vissuto quanto raccontato; che,
a guisa di esempio, non è stato in grado di indicare con maggiore
precisione le identità delle persone che avrebbero più volte importunato la
sua famiglia, indicando dapprima che il loro leader sarebbe D._______
(cfr. verbale 1 pag. 5) e, di seguito, negando di conoscerle,
rispettivamente di essersi dimenticato i loro nomi (cfr. verbale 2 pagg. 4, 9
e 10/D31, 101 e 112); che, peraltro, non ha saputo riferire quando gli
allegati problemi avrebbe avuto inizio (cfr. ibidem pag. 4/D2930); che
durante la prima audizione ha riferito che tale persone avrebbero fatto
irruzione al domicilio della famiglia ogni 34 giorni (cfr. verbale 1 pag. 5),
mentre che durante la seconda audizione ha modificato la precedente
versione, asserendo di non ricordarsi della frequenza di dette visite e di
averne personalmente vissute unicamente due (cfr. verbale 2 pag. 9/D94
e 100); che, inoltre, la versione secondo cui detti uomini avrebbero,
oltremodo, tentato di ucciderlo (cfr. ibidem pag. 5/D39), non solo non è
stata circostanziata da elementi consistenti (cfr. ibidem pagg. 56/D44
49), bensì è stata completamente sottaciuta in sede di audizione sui fatti;
che, confrontato con tale discrepanza, il ricorrente si è giustificato con
una non meglio precisata confusione in testa (cfr. ibidem pag. 11/D122);
che, del resto, risulta incredibile che non conosca le ragioni per le quali il
gruppo di musulmani si accanirebbe da anni contro la sua famiglia
(cfr. ibidem pagg. 6 e 8/D5658, 87), ritenuto che a causa di esse egli
avrebbe lasciato il suo Paese, sarebbe vissuto diversi anni in C._______
e, da ultimo, avrebbe chiesto protezione in Svizzera,
che, oltremodo, benché invochi la concessione dell'asilo, nel gravame
l'insorgente non si è in alcun modo espresso sugli elementi di
inverosimiglianza sollevati dall'autorità di prime cure,
che, del resto, non vi è ragione che non possa ottenere dalle autorità
algerine, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione statale
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contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto
più che ha espressamente indicato di non avere mai avuto alcun
problema di sorta con le autorità del suo Paese (cfr. verbale 1 pag. 5),
che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova
applicazione nella fattispecie, rispettivamente le dichiarazioni rese dal
ricorrente sono state rettamente considerate inverosimili dall'UFM,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 pagg. 725733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pagg. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
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sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11];
GiCRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
celibe, ed ha svolto il mestiere di (…) per vari anni (cfr. verbale 1 pag. 2);
che in Patria dispone di diversi parenti, ossia nonni, zie e zii (cfr. ibidem
pag. 3); che, oltremodo, in Patria ritroverà il resto della sua famiglia,
ovvero i genitori, la sorella ed i suoi fratelli (cfr. sentenza del Tribunale D
3931/2011 del 20 luglio 2011); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la
sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
in Svizzera per motivi medici; che, difatti, con riferimento al suo tentato
suicidio a causa dell'allora imminente rinvio verso la Grecia ed al suo
stato di ansia e depressione ad esso connesso, come riscontrato dal
Dr. G._______ nel certificato medico del (…) (cfr. act. A39), egli stesso,
durante l'audizione sui motivi di asilo, ha dichiarato che il suo disagio è
durato unicamente una (…) giorni, dopo i quali ha potuto riprendere la
vita quotidiana (cfr. verbale 2 pag. 10/D118), e che, momentaneamente,
farebbe uso di calmanti per curare i problemi di mal di testa e di insonnia
(cfr. ibidem pag. 7/D6872),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
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art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF
2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta
(art. 65 PA),
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: