Corte IV
D-4094/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Iraq, alias
B._______, Iraq, alias
C._______, Iraq, alias
D._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 giugno 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4094/2008
Fatti:
A.
L'8 luglio 2006, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo
in Svizzera. Il 24 agosto 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda ed
ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria. Tale decisione è
cresciuta in giudicato in data 26 settembre 2006.
B.
L'8 ottobre 2007, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria. In data
13 novembre 2007 anche tale decisione è cresciuta in giudicato.
C.
Il 13 maggio 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza, di non essere rientrato
in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura
d'asilo in Svizzera e di aver soggiornato in Inghilterra nel periodo tra la
prima e la seconda procedura d'asilo. Ha allegato, inoltre, che i motivi
d'asilo sarebbero gli stessi fatti valere nel corso della prima procedura
d'asilo.
D.
Il 12 giugno 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome ammissibile,
esigibile e possibile.
E.
Il 19 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF). Ha chiesto che il provvedimento
impugnato sia annullato e che gli atti di causa siano trasmessi all'UFM
per una decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali.
F.
Il 23 luglio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
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all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
G.
Il 24 luglio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
H.
Il 29 luglio 2008, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al
13 agosto 2008 per introdurre una replica.
I.
Il succitato termine è, nel frattempo, scaduto infruttuoso.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
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4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente ha
allegato che nulla si sarebbe aggiunto ai motivi d'asilo fatti valere in
occasione della prima procedura d'asilo in Svizzera e di aver lasciato
l'Inghilterra dove aveva soggiornato per cinque mesi perché non vi si
sentiva bene. Inoltre, l'insorgente non avrebbe invocato alcun motivo
d'asilo ritenuto valido a determinare la qualità di rifugiato. Peraltro, la
procedura d'asilo avviata l'8 luglio 2006 sarebbe definitivamente
chiusa dal 26 settembre 2006. Infine, l'insorgente non avrebbe fatto
valere nulla che si sia verificato dopo la conclusione della suddetta
procedura. Per conseguenza, l'autorità inferiore ha considerato i fatti
allegati come impropri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti
per la concessione della protezione provvisoria.
4.2 Nel gravame, il ricorrente ribadisce di aver chiesto nuovamente
l'asilo per gli stessi motivi in quanto non sarebbe ritornato in patria
dopo la sua prima domanda d'asilo. Inoltre, l'insorgente asserisce che
l'UFM non avrebbe sufficientemente approfondito la questione relativa
al rinvio verso l'Iraq. Egli non avrebbe più nulla e nessuno a
E._______. Peraltro, avrebbe vissuto a F._______ e non più a
E._______. Oltre a ciò, i suoi genitori sarebbero deceduti e una sorella
si sarebbe suicidata. Gli sarebbe soltanto rimasto un fratello poliziotto
a G._______. Per di più, ha allegato di non poter tornare in patria, in
quanto la situazione attuale per i curdi sarebbe troppo pericolosa e vi
sarebbero continui scontri e morti. Infine, non saprebbe dove
sistemarsi non avendo più nessuno.
4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che l'atto ricorsuale non
conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare
una modificazione del provvedimento litigioso e ha quindi nuovamente
proposto la reiezione del gravame.
5.
5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
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5.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 24 agosto 2006.
5.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni
decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione
all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA).
5.4 Inoltre, l'insorgente ha pure ribadito in sede di ricorso di far valere
gli stessi motivi d'asilo da lui già presentati nella prima procedura
d'asilo e di non essere tornato in patria dopo la conclusione della
medesima (cfr. ricorso pag. 2). Peraltro, il ricorrente non ha neanche
contestato la decisione dell'UFM in questo punto. Per questi motivi non
si giustifica da parte del TAF un diverso apprezzamento della
fattispecie rispetto a quello di cui alla decisione dell'UFM del
24 agosto 2006. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non
sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria.
6.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8.
8.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare
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l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre,
questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai
avuto problemi nel suo Paese con le autorità (cfr. verbale d'audizione
del 18 luglio 2006, pag. 5). Infine, il TAF segnala, per sovrabbondanza,
che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde
del nord dell'Iraq – fra cui Dohuk, regione dove il ricorrente ha vissuto
dalla nascita fino al 2002 – hanno, di principio, la capacità e la volontà
di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle
persecuzioni (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2008/4 consid. 6).
8.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
8.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8).
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8.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di etnia curda, originario di H._______ nella provincia di
Dohuk e di aver vissuto a H._______ dalla nascita fino al 2002, ossia
fino all'età di 20 anni. Si sarebbe poi trasferito con la sua famiglia a
G._______ dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio nel 2005 oppure
il 2 giugno 2006 ([...]). Inoltre, l'insorgente è giovane e celibe. In
particolare, nel corso della prima procedura d'asilo, il ricorrente ha
dichiarato di avere a G._______ la madre, due sorelle ed un fratello e
a H._______ la famiglia del suo zio paterno nonché molti parenti della
sua stirpe dei Rekani ([...]). Ora, nella seconda procedura d'asilo,
l'insorgente ha asserito che sua madre e una sorella sarebbero morte,
la seconda sorella sarebbe espatriata in Israele e che il suo fratello
sarebbe l'unico ad essere rimasto a G._______ ([...]), senza
corroborare tali allegazioni. Inoltre, l'insorgente non si è né espresso
sulla famiglia di suo zio paterno, né sui parenti della sua stirpe a
H._______. Peraltro, non è riuscito neanche ad indicare in che modo
siano deceduti tutti i suoi parenti materni ([...]). Per conseguenza, il
TAF ritiene che il ricorrente abbia ancora dei parenti se non addirittura
dei membri della famiglia nel senso stretto del termine, nonché dei
conoscenti a H._______, disponendo così di una rete sociale a cui
rivolgersi per i primi tempi al suo rientro in patria. Peraltro, l'insorgente
ha la possibilità di beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di
distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in
particolare 7.5.4). Il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq.
8.5 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
8.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
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documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia;
n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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