Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4094/2011
Sen t e n z a d e l 2 6 l u g l i o 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 luglio 2011 / N […].
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Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato il (…) in
Svizzera,
la decisione dell'UFM del 22 ottobre 2007, mediante la quale detto Ufficio
ha respinto la menzionata domanda ed ha pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo,
la sentenza del 13 agosto 2010 del Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) che ha respinto il ricorso inoltrato dall'interessato
contro la suddetta decisione,
la domanda di riesame inoltrata dall'interessato il 13 settembre 2010 della
decisione dell'UFM del 22 ottobre 2007,
la decisione su riesame dell'UFM del 29 settembre 2010, in cui ha
respinto la citata domanda dell'interessato,
la sentenza del 10 novembre 2010, mediante la quale il Tribunale ha
giudicato inammissibile il ricorso inoltrato dall'interessato contro la
decisione su riesame dell'UFM,
la riammissione sul territorio elvetico in data (…) dell'interessato,
nell'ambito di una procedura Dublino, su richiesta delle autorità (…),
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato il (…) in
Svizzera,
i verbali di audizione del 27 giugno 2011 concernenti, l'uno, l'audizione
sommaria (di seguito: verbale 1) e, l'altro, il diritto di essere sentito in
merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge del
26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31; di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 19 luglio 2011, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta; atto C 14),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 20 luglio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
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l'incarto dell'UFM pervenuto al Tribunale il 22 luglio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF;
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF;
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, in sede di audizione, l'interessato ha dichiarato di essere originario di
B._______, nella provincia di Suleymaniya (Iraq) e di avervi vissuto sino
al suo espatrio nel (…) 2007,
che il medesimo ha altresì affermato di non avere fatto ritorno nel suo
Paese di origine dopo il 2007, nonché dopo la conclusione infruttuosa
della prima procedura di asilo, bensì di essersi recato in C._______, dove
avrebbe depositato un'altra domanda di asilo; che le autorità (…)
l'avrebbero trasferito in Svizzera nell'ambito di una procedura Dublino;
che, inoltre, l'interessato ha indicato di invocare gli stessi motivi di asilo
rispetto a quelli fatti valere in occasione del primo procedimento,
rispettivamente che, nel frattempo, non se ne sarebbero aggiunti altri;
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che, segnatamente, egli ha dichiarato di temere per la sua vita, in caso di
rientro in Iraq, a causa dei problemi avuti con i familiari della ragazza che
avrebbe amato, come pure in considerazione dei suoi problemi
psicologici (cfr. verbale 1 pagg. 45 e verbale 2 pag. 1),
che, nella decisione del 19 luglio 2011, l'UFM ha constatato che la prima
procedura di asilo si è definitivamente conclusa e che il richiedente non
ha addotto nessun fatto proprio a motivare la sua qualità di rifugiato o
determinante per la concessione della protezione provvisoria; che, inoltre,
detto Ufficio ha considerato che né la situazione delle provincie nord
irachene, né motivi individuali relativi alla persona del richiedente –
giovane, in buona salute e con una rete sociale su cui contare – o dal
punto di vista tecnico e pratico si opporrebbero all'esecuzione del suo
allontanamento nel suo Paese di origine,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel gravame, l'insorgente contesta la decisone dell'UFM, sostenendo
che detto Ufficio avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di
asilo ed approfondire la questione legata al suo allontanamento in Iraq;
che, inoltre, il ricorrente ritiene che la motivazione della decisione
dell'UFM sarebbe carente ed inadeguata a sostanziare le gravi
conseguenze che essa implicherebbe per il suo futuro e la sua vita; che,
segnatamente, l'autore del gravame fa valere che – per i motivi già
indicati nella prima domanda di asilo – la sua vita sarebbe in pericolo in
caso di rinvio nel suo Paese di origine; che, infatti, se così non fosse, egli
sarebbe già ritornato in Iraq dalla sua famiglia; che, pertanto, il suo
allontanamento sarebbe inesigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese di origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che la prima procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la
crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 22 ottobre 2007, nonché
della decisione su riesame del 29 settembre 2010, a seguito della
reiezione in data 13 agosto 2010, rispettivamente della pronuncia
d'inammissibilità del 10 novembre 2010 dei ricorsi presentati contro le
stesse,
che, tra la crescita in giudicato delle decisioni summenzionate e l'inoltro
della seconda domanda di asilo in Svizzera, il ricorrente non è rientrato in
Iraq; che, del resto, non ha avanzato alcun nuovo motivo di asilo,
che, infatti, il ricorrente ha espressamente affermato che i motivi di asilo a
fondamento della presente domanda di asilo sono i medesimi fatti valere
nel corso del primo procedimento e che nulla di nuovo si è aggiunto ai
medesimi (cfr. verbale 1 pagg. 45 e verbale 2 pag. 1),
che, inoltre, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
che, nel gravame, l'insorgente si è limitato a ribadire che la sua vita in
Patria sarebbe in pericolo, in considerazione dei motivi indicati nella
prima procedura di asilo (cfr. ricorso pag. 2),
che, alla luce di quanto evocato, vi è ragione di concludere all'assenza di
indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità
di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria
ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e
relativi riferimenti),
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata,
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1;
RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq, in particolare nella
provincia di Suleymaniya, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Conv.; RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento),
nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale
ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4
novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10
dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. Tortura; RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è
ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, nel nord dell'Iraq (nelle provincie di Dohuk, Arbil e
Suleymaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare
un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato
della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese;
che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone
nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione
dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per
gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che
la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un
lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia,
parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF
2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8),
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che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane ed ha
un'esperienza lavorativa di molti anni quale (…) (cfr. verbale 1 pag. 2);
che, inoltre, nel suo Paese di origine vivono i suoi genitori, suo fratello e
sua sorella (cfr. ibidem pag. 3); che, oltremodo, egli non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la
sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, infatti, il ricorrente non ha circostanziato in alcun modo i problemi
psicologici che ha accennato in sede di audizione (cfr. ibidem pag. 5);
che, del resto, già nel corso della prima procedura di asilo, come pure
nella procedura di riesame gli asseriti problemi di natura psicologica
invocati dall'insorgente, non erano stati considerati rilevanti (cfr. Sentenza
del Tribunale D7868/2007 del 13 agosto 2010 consid. 7.3 e decisione su
riesame dell'UFM del 29 settembre 2010),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
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dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
Data di spedizione: