Corte IV
D-4105/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Mongolia, alias
B._______Mongolia, alias
C._______ Mongolia,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero,
Via Zurigo 17,
6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 giugno 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4105/2008
Fatti:
A.
Il 19 settembre 2002, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Il 30 settembre 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati
(UFR, attualmente e di seguito, UFM) non è entrato nel merito della
citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Il 2 dicembre 2002, la
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha dichiarato
inammissibile il ricorso inoltrato dall'interessato il 28 ottobre 2002.
B.
Il 31 marzo 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza, di non essere rientrato
in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura
d'asilo in Svizzera e che i motivi della sua seconda domanda d'asilo
sono gli stessi di quelli fatti valere nella precedente procedura [...]. Ha
inoltre allegato di temere che la famiglia della sua ex-fidanzata
potrebbe prendersela anche con la sua compagna e i suoi due figli
[...].
C.
L'11 giugno 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. L'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento siccome ammissibile, esigibile e
possibile.
D.
Il 19 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF). Ha chiesto che il provvedimento
impugnato sia annullato e che gli atti di causa siano trasmessi all'UFM
per una decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
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amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente
avrebbe chiesto nuovamente l'asilo per gli stessi motivi fatti valere
nella prima procedura d'asilo. Egli si sarebbe ripresentato al Centro di
registrazione perché non avrebbe avuto altra scelta, volendo rimanere
con la compagna e i figli. Tuttavia, quest'ultima circostanza, verificatasi
dopo la conclusione del precedente procedimento, non sarebbe
propria a motivare la qualità di rifugiato o determinante per la
concessione della protezione provvisoria. Secondo l'autorità inferiore,
nulla si opporrebbe all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente
verso il suo Paese d'origine, ritenuto altresì ammissibile, esigibile e
possibile.
5.
Nel gravame, il ricorrente afferma in sostanza che un eventuale rinvio
in Mongolia sarebbe inimmaginabile, stante il rischio d'essere ucciso
da parte di membri di una famiglia kazaka, che lo riterrebbero
responsabile della morte di parto della sua ex-fidanzata e di suo figlio.
Inoltre, questa vendetta potrebbe ora estendersi alla sua compagna
nonché ai suoi due figli.
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6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 30 settembre 2002, in seguito alla sentenza
d'inammissibilità del ricorso della CRA del 2 dicembre 2002.
6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni
decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione
all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA).
6.4 Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di
rientro in patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che il
motivo fatto valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame
è, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante, ove solo si
pensi che delle minacce da parte di terzi, nel caso di specie della
vendetta della famiglia della sua ex-fidanzata, in tutta evidenza, non
costituisce di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la
concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi
(che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che
non è notoriamente data nel caso concreto). Per conseguenza, è da
ritenere irrilevante in materia d'asilo anche il timore dell'insorgente,
presentato in sede di ricorso, che la sua compagna nonché i suoi due
figli possano essere sottoposti alla vendetta della succitata famiglia.
Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo,
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non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria.
7.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
9.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
10.
10.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
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10.2 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il
ricorrente è ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale
[...]. Egli non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento
sociale nel suo Paese d'origine.
10.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
11.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia;
n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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