Corte IV
D-4128/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Robert Galliker, Fulvio Haefeli,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Afghanistan, alias
B._______, Afghanistan, alias
C._______, Afghanistan
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 giugno 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4128/2007
Fatti:
A.
Il 15 maggio 2007, l'interessato, afghano di etnia hazara ed originario
di Kabul, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, di essere espatriato nel 2006 dall'Afghanistan per il timore
di essere costretto a combattere insieme ai talebani nella guerra santa
e di diventare un martire. Ciò a causa di un prestito che suo padre
avrebbe chiesto ai talebani per l'interessato, il quale non sarebbe più
stato in grado di restituire a loro. Sarebbe quindi scappato in Iran, dove
avrebbe soggiornato per una settimana. In seguito sarebbe rimasto
per quindici giorni in Turchia e per sette mesi in Grecia, dalla quale
avrebbe infine raggiunto la Svizzera in un TIR.
B.
L'8 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 15 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
D.
Il 22 giugno 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare
una risposta al ricorso.
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E.
Il 25 giugno 2007, l'UFM ha presentato la sua risposta al gravame.
F.
Il 29 giugno 2007, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al
16 luglio 2007 per replicare all'UFM.
G.
Il 16 luglio 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro
lato, ha ritenuto le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
dall'insorgente siccome imprecise, incoerenti e inverosimili. Infatti,
l'insorgente non saprebbe chi avrebbe prestato i soldi a suo padre un
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anno e tre mesi prima o dopo la caduta del regime dei talebani. Inoltre,
i soldi sarebbero stati destinati al matrimonio del ricorrente nonché
all'apertura di un'attività che l'insorgente non sarebbe riuscito a
specificare. Peraltro, i soldi sarebbero serviti per pagare i funerali della
suocera e del fratello del ricorrente, entrambi deceduti dopo la
concessione del prestito. Per di più, a seconda delle versioni
l'insorgente avrebbe allegato che le persone che gli chiedevano la
restituzione dei soldi sarebbero venute a cercarlo cinquanta volte circa
e che solo una di loro sarebbe sempre stata la stessa, mentre le altre
sarebbero cambiate di volta in volta, oppure avrebbe asserito che
sarebbero state sempre le stesse persone che lo cercavano. Infine,
l'insorgente non sarebbe stato capace di descrivere dettagliatamente
nemmeno uno di questi episodi, allegando soltanto che gli avrebbero
chiesto di unirsi a loro nella guerra santa. L'autorità inferiore ha infine
considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento
della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente allega, in sostanza e per quanto e qui di
rilievo, di non essere in grado di chiedere all'organizzazione che gli
avrebbe prestato il denaro per il viaggio, di dire alla sua famiglia di
spedirgli la carta d'identità, in quanto la stessa organizzazione
verrebbe a sapere l'indirizzo del ricorrente nonché quello della sua
famiglia e potrebbe vendicarsi. Inoltre, apparirebbe oggettivamente
realistico, che al medesimo si possa applicare l'eccezione prevista
dall'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi. Infatti, l'UFM non avrebbe chiarito
eventuali impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento alla luce
della situazione a Kabul, anch'essa non affatto tranquilla, visto che
l'azione dei talebani si starebbe estendendo sempre più in direzione
della città. Pertanto, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della
domanda d'asilo del ricorrente in quanto sarebbero necessari ulteriori
chiarimenti per accertare eventuali impedimenti all'esecuzione
dell'allontanamento.
6.
Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso
dell'insorgente non contiene alcun nuovo elemento atto a confutare le
argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. L'UFM ha
pertanto proposto la reiezione del gravame.
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7.
Nella replica, l'insorgente ribadisce la necessità di una decisione di
merito rispetto alla complessità della situazione personale dello
stesso, minacciato dai talebani e della situazione attuale in
Afghanistan.
8.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
8.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2007/7 consid. 6).
8.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
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9.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento
dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, il ricorrente
avrebbe potuto chiedere l'invio della sua carta d'identità alla sua
famiglia a Kabul, senza dover coinvolgere l'organizzazione che gli
avrebbe prestato il denaro per il viaggio. Avendo sempre abitato fino al
suo espatrio dall'Afghanistan con la sua famiglia, il ricorrente avrebbe
potuto anche contattarla per iscritto ([...]). Non v'è, dunque, ragione di
ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi
per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità,
detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un
richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo
riferimento).
10.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In
particolare, questo Tribunale rileva che l'insorgente non ha saputo
indicare la data precisa della concessione del prestito ottenuto dai
talebani, ma nel corso della procedura di prima istanza, a seconda
delle versioni, ha fornito date di un anno e tre mesi prima, oppure
dopo il crollo del regime dei talebani ([...]). Inoltre, il fatto che
l'insorgente non è neanche stato in grado di spiegare per quale
progetto avrebbe usato il prestito dei talebani, allegando soltanto che
gli sarebbe servito per aprire un negozio e che avrebbe deciso in
seguito in merito al tipo di merce che avrebbe venduto, non convince
affatto questo Tribunale anche alla luce dell'ammontare del prestito di
ben USD 15'000.- ([...]). Peraltro, non convince neanche il fatto che il
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padre del ricorrente, nonostante abbia chiesto il credito ai talebani per
l'insorgente, non abbia avuto alcun problema con i talebani e sarebbe
rimasto in patria, mentre all'insorgente sarebbe stato chiesto di aderire
alla loro causa e di fare il martire. Peraltro, il ricorrente stesso ha
asserito in fase di procedura di prima istanza di essere preoccupato
per suo figlio che potrebbe essere preso come ostaggio dai talebani
per costringerlo a tornare in patria. Visto che il ricorrente si poteva
aspettare una reazione del genere, è incomprensibile per quale
ragione egli non sarebbe allora espatriato insieme a suo figlio. Infine,
questo Tribunale rileva che, alla luce dell'insieme delle asserzioni
presentate dal ricorrente, non può essere considerata verosimile la
storia relativa al prestito nonché il timore che ne deriva legato ai
talebani. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dall'insorgente.
11.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio),
non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
12.
12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
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dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico. In
effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun
elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF ha già
avuto modo di precisare che l’esecuzione dell’allontanamento in tale
paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province
che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative oppure
che non sono esposte ad un’instabilità permanente
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 9 consid. 7.8). Trattasi delle
province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan,
Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del
Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30
consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell’ovest del paese. In
particolare, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente
esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che
adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003
n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o
sociale in grado d’assicurare loro un adeguato reinserimento sociale
(alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le
persone giovani, non sposate, oppure le coppie senza figli, a
condizione che non soffrano di alcun grave problema medico
(cfr. GICRA 2006 n. 9 consid. 7.8).
12.3.1 Nel caso di specie, questo Tribunale considera verosimile che il
ricorrente sia un cittadino afghano di etnia hazara e proveniente dalla
località di Kabul, sita nella provincia di Kabul dove ha sempre vissuto
fin dalla nascita. Al momento del suo espatrio viveva insieme ai suoi
genitori, sua sorella, sua moglie e suo figlio in un appartamento preso
in affitto ([...]). Inoltre, il ricorrente è giovane, sposato (ma la moglie
risiede a Kabul) ed ha una certa esperienza professionale come
venditore ambulante. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
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circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
12.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
13.
Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni
e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
14.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
15.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia,
n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM)
- D._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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