B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4128/2017
Sen t en z a d e l 2 1 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Siria,
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 22 giugno 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 23 dicem-
bre 2015,
i verbali d’audizione del 18 gennaio 2016 (di seguito: verbale 1) e del
15 maggio 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 22 giugno 2017, notificata il giorno seguente (cfr. atto A27), con cui tale
autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera, ritenendo però non ragionevolmente
esigibile l’esecuzione dello stesso, con conseguente ammissione provviso-
ria,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 24 luglio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
25 luglio 2017), con cui l’insorgente ha postulato la concessione dell’asilo
in svizzera; in subordine la restituzione degli atti all’autorità di prime cure
per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifu-
giato; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere esen-
tato dal versamento anticipato delle spese di giudizio,
lo scritto del ricorrente del 27 luglio 2017, per mezzo del quale egli ha pro-
dotto un nuovo mezzo di prova,
la decisione incidentale del Tribunale dell’11 settembre 2017, che esentava
il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali, invitando nel contempo l’autorità di prima istanza ad espri-
mersi in merito al gravame,
la risposta della SEM del 26 settembre 2017,
la replica del ricorrente del 26 ottobre 2017,
le ulteriori osservazioni della SEM del 5 dicembre 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 22 giugno 2017, e non avendo in
specie l’interessato censurato la pronuncia dell’allontanamento da parte
dell’autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclu-
sivamente la questione della concessione dell’asilo e del riconoscimento
dello statuto di rifugiato,
che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente si è dichiarato
cittadino siriano di etnia curda con ultimo domicilio a B._______, nel gover-
natorato di al-Hasaka (cfr. verbale 1, pag. 4),
che secondo le sue stesse dichiarazioni nel 2010 sarebbe stato incorporato
nelle forze amate della Repubblica Araba di Siria, per svolgervi il servizio
di leva; che durante l’addestramento avrebbe subito alcuni atti di nonnismo
e delle punizioni; che a seguito dei primi sollevamenti popolari, l’insorgente
sarebbe stato stanziato nella cittadina Al-Zabadani a far data dal 17 luglio
2011, per svolgervi compiti di polizia; che vi sarebbe rimasto dai quindici ai
venti giorni; che in tale frangente, egli sarebbe dapprima stato chiamato a
sorvegliare e a controllare i manifestanti; che con l’intensificarsi delle pro-
teste, egli avrebbe assistito ad atti violenti nei confronti della popolazione;
che il richiedente stesso sarebbe stato astretto ad agire nei confronti dei
civili, sparando sui manifestanti su ordine dei superiori; che in seguito sa-
rebbe stato trasferito, per poi disertare grazie all’aiuto di un commerciante
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di pollame; ch’egli sarebbe quindi espatriato recandosi nel Kurdistan ira-
cheno; che dopo esservi rimasto per circa un anno, il richiedente avrebbe
fatto ritorno a B._______, nel frattempo passata sotto il controllo delle mi-
lizie curde; che nel periodo successivo egli avrebbe riseduto a tratti in Siria
ed a tratti in Iraq, lasciando definitivamente la regione per recarsi in Europa
sul finire del 2015 (cfr. atto A6, pag. 4 e segg.; atto A20, pag. 3 e segg.),
che a sostegno della sua domanda d’asilo, l’interessato ha versato agli atti
una carta d’identificazione militare, una convocazione al servizio di leva ed
alcuni documenti riguardanti la consegna di materiale,
che nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inve-
rosimile l’integralità delle allegazioni dell’interessato; che la SEM ha segna-
tamente qualificato come contraddittorie le sue dichiarazioni concernenti
l’inizio del servizio di leva; che pure le affermazioni del richiedente a pro-
posito della diserzione e del grado dell’ufficiale in comando risulterebbero
gravemente discordanti; che nel corso dell’audizione sulle generalità l’inte-
ressato avrebbe inoltre omesso ogni riferimento alle azioni nei confronti dei
civili nonostante gli fosse stata posta precisa domanda; che a mente
dell’autorità di prime cure il racconto dei fatti occorsi ad Al-Zabadani ed in
particolare dell’episodio che lo avrebbe visto nell’impossibilità di sottrarsi
all’ordine di aprire il fuoco sui civili sarebbe vago, stereotipato e insufficien-
temente circostanziato; che del resto, nella tempistica delle allegazioni del
ricorrente vi sarebbe un’evidente discrepanza, dal momento che la croni-
storia degli eventi narrati, secondo le differenti letture, differirebbe di oltre
un anno; che infine, i mezzi di prova prodotti non possederebbero il neces-
sario valore probatorio, stante la notoria disponibilità all’acquisto,
che nel gravame l’insorgente avversa tali valutazioni; che a suo dire, già in
sede di diritto di essere sentito, egli avrebbe ricondotto le differenze con la
prima audizione a proposito delle circostanze della diserzione e in merito
al grado del suo superiore a delle difficoltà con il primo interprete; che inol-
tre, da quanto da lui dichiarato circa il fatto di aver assistito a violazioni dei
diritti umani, non parrebbe potersi evincere una vera contraddittorietà,
stante il fatto che parte delle risposte rese nel corso dell’audizione sulle
generalità sarebbero riconducibili a domande specifiche riguardanti gruppi
terroristici (che la stessa SEM avrebbe qualificato come non direttamente
legate alla domanda d’asilo); che del resto, quanto all’insufficiente circo-
stanziamento degli avvenimenti di Al-Zabadani, l’opinione dell’autorità di
prima istanza non sarebbe condivisibile; che il ricorrente avrebbe infatti
spiegato le mansioni che gli erano state affidate e la sorte dei sospetti fer-
mati, così come l’evolversi della situazione e i suoi stratagemmi per tentare
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di non essere chiamato a compiere azioni repressive contro i manifestanti;
che nel complesso, le risposte, seppur a tratti succinte, apparrebbero suf-
ficientemente concrete e dettagliate; che quanto ai mezzi di prova prodotti,
conclude il ricorrente, in mancanza di una valutazione di autenticità si ne-
cessiterebbe di attribuirgli l’usuale forza probatoria; che in definitiva, la ve-
rosimiglianza andrebbe considerata data con probabilità preponderante ed
al ricorrente riconosciuto un timore fondato di persecuzioni future,
che nel proprio scritto del 27 luglio 2017, l’insorgente ha prodotto un ulte-
riore mezzo di prova; che secondo l’annessa traduzione si tratterebbe di
una convocazione a lui indirizzata dal giudice militare monocratico e fa-
cente data al 18 dicembre 2011; che il ricorrente sarebbe espatriato una
decina di giorni dopo tale convocazione senza darvi seguito; che la proce-
dura dinanzi alla giustizia militare sarebbe stata avviata a causa della sua
insubordinazione; che nella medesima occasione egli ha quindi rettificato
quanto allegato nel corso della procedura di prima istanza, nel senso che
avrebbe disertato il 28 dicembre 2011 e non il 28 dicembre 2012,
che in sede di risposta, la SEM ha anzitutto riconfermato le proprie valuta-
zioni; che l’autorità di prime cure ha quindi rammentato come le allegazioni
relative alla diserzione sarebbero grossolanamente incongruenti; che la
successiva rettifica a riguardo della data della diserzione non sarebbe stata
accompagnata da alcuna spiegazione; che invero, nonostante l’interessato
fosse già stato confrontato in precedenza con tali incongruenze, non
avrebbe colto l’occasione per modificare la data della diserzione; che del
resto le incongruenze sarebbero sostanziali e pertanto non imputabili ad
eventuali carenze nelle traduzione, traduzione la cui fedefacenza sarebbe
inoltre stata avallata dal ricorrente stesso; che infine, a proposito della con-
vocazione, la SEM ha constatato come le modalità di ottenimento della
stessa e le ragioni della mancata produzione in prima istanza non sareb-
bero chiare, conto tenuto inoltre del fatto che l’insorgente non ne avrebbe
nemmeno fatto menzione nel corso delle audizioni; che ad ogni modo, il
valore probatorio del mezzo di prova sarebbe basso, come per tutti i docu-
menti siriani,
che nella propria replica, il ricorrente adduce aver portato con sé il docu-
mento dalla Siria ma non averlo inizialmente consegnato all’autorità inti-
mata in quanto convinto che le sue allegazioni ed i mezzi di prova già pro-
dotti fossero sufficienti a dimostrare il ben fondato della sua domanda di
protezione,
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che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi;
che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita,
dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi);
che la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l’ado-
zione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che
motivano una domanda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel
loro Paese d’origine; che conseguentemente, siffatti motivi non sono di per
sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una per-
secuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi; che in altri termini, in virtù dei
motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve es-
sere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua reni-
tenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri
pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5
e 5);
che in tal senso, un’eventuale sanzione per renitenza o diserzione non co-
stituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni ec-
cezionali; che ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata,
o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente
dall’entità della pena, quando l’incorporazione nell’esercito comporta
l’esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipa-
zione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo di combat-
tere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con
quella dell’interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di
grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e GICRA 2006
n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfah-
rens, 1990, pag. 116 e SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259),
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che quanto alla situazione in Siria, occorre ammettere che secondo il senso
della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l’incorporazione nell’esercito
non vada di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della con-
cessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6); che invero il regime siriano
considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qua-
lora in passato l’interessato sia già stato identificato come tale; che la ca-
talogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnata-
mente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al
regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell’atto di renitenza; che in
una pari eventualità v’è da ritenere altamente probabile che il rifiuto di ser-
vire venga considerato quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto,
quest’ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a
reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per
mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico, atta a giu-
stificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione
dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che è pertanto necessario che
i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e
coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili
di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di
una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non
possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì
necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in partico-
lare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati
(art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in
maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre-
cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente
l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che
l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affer-
mazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in
preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, in-
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fatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni sin-
gola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli ele-
menti essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque de-
terminare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino prepon-
deranti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi ci-
tata),
che nel caso in esame, le dichiarazioni del ricorrente sul servizio militare
risultano effettivamente contraddittorie già a proposito della data d’inizio
dello stesso, ch’egli ha dapprima collocato nel 2009 (cfr. verbale 1, pag. 4)
ed in seguito nel 2010 (cfr. verbale 2, pag. 5); che tuttavia, da un apprez-
zamento globale del resoconto dell’interessato e conto tenuto dei mezzi di
prova addotti, si potrebbe quantomeno considerare che tale indicazione sia
frutto di un lapsus e che ad un certo punto egli sia effettivamente stato
incorporato nell’esercito siriano; che tuttavia, la questione può in specie
rimanere aperta;
che invero, quandanche l’insorgente sia effettivamente stato chiamato ad
assolvere il servizio di leva, perché siffatta contingenza possa giustificare
il riconoscimento dello statuto di rifugiato occorrerebbe ancora ch’egli
renda verosimile l’esistenza di circostanze supplementari ai sensi dei con-
siderandi che precedono (cfr. supra),
che tuttavia, proprio tali circostanze supplementari non sono in specie ri-
scontrabili,
che invero, dagli atti all’inserto non può essere dedotto che l’interessato
provenga da una famiglia di oppositori al regime o che sia lui stesso stato
identificato come tale dal governo siriano,
che inoltre, i presunti atti di nonnismo e le punizioni, quandanche realmente
svoltisi, sono notoriamente parte della vita militare e non risultano ad ogni
modo di un’intensità tale da configurare una persecuzione ai sensi dell’art.
3 cpv. 1 LAsi,
che per di più, le allegazioni secondo le quali egli avrebbe disertato a causa
del fatto che sarebbe stato chiamato a compiere atti vietati nei confronti
della popolazione civile non adempiono ai succitati criteri di verosimi-
glianza,
che anzitutto, è piuttosto incomprensibile che nel corso dell’audizione sulle
generalità il richiedente abbia omesso ogni riferimento a tale circostanza,
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nonostante la precisa domanda al riguardo da parte della SEM; che seb-
bene la serie di interrogativi a cui egli fa riferimento gli sia effettivamente
stata sottoposta dopo un introduzione riguardante entità jihadiste, ci si po-
teva ad ogni modo attendere che l’interessato facesse menzione dell’eve-
nienza vista l’asserita causalità con la fuga e la grave situazione di conflitto
interiore nel quale egli ha dichiarato di essersi venuto a trovare proprio per
tale motivo,
che inoltre, le dichiarazioni dell’insorgente a proposito delle circostanze
della sua diserzione sono incongruenti, avendo egli in un primo momento
asserito essere evaso dal campo situato a Jdeidat Yabous (cfr. verbale 1,
pag. 4) ed in un secondo tempo essersi reso irreperibile allorquando era di
stanza a Kfeir Yabous, luogo ove sarebbe stato trasferito successivamente
(cfr. verbale 2, D18, D36, D66-78); che inoltre, anche le tempistiche della
narrazione risultano in ampia parte inconciliabili; che invero, il richiedente
ha collocato il suo trasferimento ad Al-Zabadani al 17 luglio 2011 (cfr. ver-
bale 2, D42), asserendo poi essere rimasto in loco per quindici o venti giorni
(cfr. verbale 2, D44 e D45) prima di essere stanziato a Jdeidat Yabous per
un solo giorno (cfr. verbale 2, D66-68) ed in seguito a Kfeir Yabous, ove si
sarebbe trattenuto per ulteriori quindici o venti giorni prima di disertare (cfr.
verbale 2, D75-77); che pertanto la data della presunta diserzione ottenibile
dalla sovrapposizione di tali periodi, dovrebbe corrispondere ad un inter-
vallo compreso tra la metà e la fine dell’agosto 2011; che tuttavia il richie-
dente ha a più riprese ribadito aver disertato il 28 dicembre 2012 (cfr. ver-
bale 1, pag. 4; verbale 2, D12 e D46); che inoltre, in occasione del suo
scritto del 27 luglio 2017, egli ha fornito una terza versione incompatibile,
collocando tale evenienza il 28 dicembre 2011; che del resto anche le alle-
gazioni a proposito del definitivo abbandono della regione risultano con-
traddittorie, avendo il ricorrente in un primo momento addotto essersi re-
cato in Europa allorché era tornato a vivere in Siria (cfr. verbale 1, pag. 4)
mentre successivamente ha lasciato intendere che avrebbe da ultimo vis-
suto nel Kurdistan iracheno (cfr. verbale 2, pag. 5); che su tali presupposti,
nemmeno si può ritenere che la contraddittorietà sia imputabile all’insor-
gere di difficoltà con l’interprete nel corso dell’audizione sulle generalità,
tanto più che l’insorgente risulta aver confermato il tenore delle sue allega-
zioni apponendovi la firma,
che occorre inoltre constatare come i fatti di Al-Zabadani siano notori e am-
piamente documentati (cfr. es. SyriaUntold Cities in Revolution, Zabadani,
, consultato il
16.02.2018); che conseguentemente, pur potendosi iscrivere in un’ottica di
plausibilità, nell’apprezzamento di un tale tipo di elementi va altresì tenuto
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a mente che gli stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non
li abbiano vissuti in prima persona; che è dunque in questo senso che va
interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell’autorità di
prime cure, la quale, anche considerate le già evidenziate incongruenze, si
attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione dell’esperienza
che andasse oltre la descrizione della condotta notoria delle autorità militari
nei confronti della popolazione in tale frangente,
che infine, nemmeno i mezzi di prova prodotti permettono di giungere ad
una diversa valutazione del caso; che in primis, i documenti versati agli atti
nel corso della procedura di prima istanza, quandanche autentici, atteste-
rebbero semmai l’incorporazione del richiedente nell’esercito ma non le cir-
costanze supplementari necessarie a giustificare un diversa valutazione
del caso di specie; che allo stesso modo, quo alla convocazione allegata
con ulteriore scritto in sede ricorsuale, pare del tutto inconcepibile che il
ricorrente non ne abbia mai fatta menzione in precedenza pur avendola
sempre avuta con sé senza versarla agli atti in quanto convinto della ba-
stevolezza di quanto già allegato; che del resto, anche a livello contenuti-
stico e formale il documento stesso fa sorgere forti dubbi quanto alla sua
autenticità, stante la notoria disponibilità all’acquisto, l’assenza di elementi
identificativi di un certo spessore ed il fatto che si tratti di una copia toner
multipla di scarsissima qualità con intestazioni completate a mano,
che pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va con-
fermata; che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art.
106 cpv. 1 LAsi),
che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: