Corte IV
D-4129/2007
vav/mum/egl
{T 0/2}
Sentenza del 16 luglio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Walter Lang
Cancelliera Marisa Murray
A._______, dichiaratosi nato il B._______, Nigeria,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 14 giugno 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 29 maggio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 5
giugno 2007), d'essere stato costretto a far parte del gruppo C._______ nel 2006 e
d'aver preso parte numerose volte al furto di petrolio. Sarebbe espatriato siccome
ricercato dalle autorità nigeriane.
B. Dalle carte processuali emerge che il richiedente ha presentato, per il rilascio di un
visto d'entrata in Svizzera, un passaporto dal quale risulta che è nato il D._______.
C. Il 14 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome
lecita, esigibile e possibile.
D. Il 15 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in
via principale, l'annullamento della decisione impugnata con conseguente entrata
nel merito della domanda d'asilo, e, in via subordinata, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32
cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso
alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel
merito della domanda stessa.
2.1 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimile l'indicazione
dell'interessato circa la sua minore età. L'esame radiologico effettuato ha stabilito
un'età ossea superiore ai 18 anni. Inoltre, l'interessato ha reso versioni imprecise e
discordanti sulla sua biografia e sul percorso scolastico. Da una richiesta per il
rilascio di un visto turistico emerge, altresì, che il richiedente ha presentato un
passaporto da cui risulta che la sua data di nascita è il D._______, anziché il
B._______. L'interessato avendo ormai superato la maggiore età, non v'è motivo
di designare una persona di fiducia che difenda i suoi interesse nella proceduta
3d'asilo ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi. Il ricorrente non ha peraltro addotto motivi
che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio
o d'identità. In particolare, egli non ha intrapreso nulla alfine di procurarsi un
siffatto documento, benché appaia dagli atti che egli ha ottenuto un passaporto in
Nigeria. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto siccome manifestamente
inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato,
segnatamente quelle sul reclutamento nelle fila degli C._______ (non ricorda
neppure il mese in cui ciò sarebbe avvenuto) e sui furti di petrolio (non sa dove li
avrebbe effettuati). Infine, l'autorità inferiore ha considerato che per quanto
emerge dagli atti di causa non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento.
4. Nel ricorso, il ricorrente contesta che l'esame radiologico sia probante con
riferimento alla sua età. Si sarebbero pertanto dovute applicare le norme relative ai
minorenni non accompagnati. Sostiene, inoltre, di non avere un documento
d'identità e dunque di non potere fare nulla per consegnarne uno alle autorità
svizzere. Sulla questione del passaporto rinvia a quanto riferito nell'ambito della
procedura di prima istanza. In siffatte circostanze, la decisione dev'essere
annullata e l'UFM invitato a effettuare una nuova audizione e pronunciare una
decisione nel merito della sua domanda.
5. Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una persona di fiducia
presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed
Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004
n. 30 consid. 5.3.3. pag. 209). Tuttavia, l'insorgente non è stato in grado di
corroborare tale allegazione. Da un lato, dall'esame radiologico effettuato risulta
un'età ossea del ricorrente superiore a 18 anni contro la dichiarata età cronologica
di [...] anni e [...] mesi. Dall'altro lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. Anzi, dalle carte
processuali emerge che egli ha presentato, per l'ottenimento di un visto d'entrata
in Svizzera, un passaporto da cui risulta la data di nascita del D._______. Su
questo punto, le generiche e stereotipate giustificazioni fornite dal ricorrente – che
afferma di non avere né chiesto né visto il passaporto presentato per ottenere il
visto che gli sarebbe stato procurato da un amico – non convincono. Per
sovrabbondanza può ancora essere rilevato che l'insorgente è stato impreciso
sulla sua biografia, sulla frequentazione scolastica e sulla situazione familiare. In
simili circostanze, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al
ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi da parte
dell'UFM a causa dell'inverosimiglianza dell'allegata minore età.
6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per
4accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (lett. c).
6.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni (egli possiede, in
effetti, un passaporto), non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o
d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 29
maggio 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse
effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un siffatto
documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se
un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo
d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a
presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16).
6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia
d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima
consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF
ed all'art. 4 PA). Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha
rettamente considerato come del tutto privi di fondamento gli argomenti addotti dal
ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.
6.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal
ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non risultano elementi da cui
dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della
qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
6.4
6.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora
e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
6.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.4.1). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
5non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
6.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da
questo profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del 2007
non giustificano un diverso apprezzamento.
6.4.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione. Egli non ha
altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che non possano
essere curati in patria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità
inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un
adeguato reinserimento sociale in Nigeria.
6.4.5 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando
della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e
art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al considerando 6.4. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata
decisione confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato ed avviso di ricevimento; allegato bollettino di
versamento)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- a E._______ (in copia)
Il Giudice: La Cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione: