B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4129/2017
Sen t en z a d e l l ’ 11 magg i o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice David R. Wenger,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
Via Dunant 2, 6830 Chiasso,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 22 giugno 2017 / N (… ).
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Visto:
la domanda d’asilo che il richiedente ed i famigliari hanno presentato in
Svizzera il 14 gennaio 2016,
i verbali d’audizione del 28 gennaio 2016 (di seguito: verbale 1) e del
1° giugno 2017 (di seguito: verbale 2),
i mezzi di prova versati agli atti in sede di prima istanza (cfr. atto A35),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 22 giugno 2017, notificata il 26 giugno 2017, con cui tale autorità ha
respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento dei
richiedenti asilo dalla Svizzera, salvo però non ritenere ragionevolmente
esigibile l’esecuzione dello stesso, con conseguente ammissione provviso-
ria degli interessati,
il rientro volontario in Afghanistan di moglie e figlia, avvenuto il 22 agosto
2017 (cfr. atti dossier ritorno),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 24 luglio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
23 maggio 2017), con cui A._______ ha postulato l’annullamento della de-
cisione della SEM ed il riconoscimento dell’asilo; subordinatamente la re-
stituzione degli atti all’autorità inferiore per una nuova valutazione in merito
alla sussistenza della qualità di rifugiato; contestualmente una domanda
volta all’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali, con protesta di spese e ripetibili,
la decisione incidentale del Tribunale del 24 ottobre 2017, che respingeva
suddetta domanda di esenzione invitando il ricorrente a versare un anticipo
a copertura delle presunte spese processuali,
il tempestivo versamento dell’anticipo spese,
le osservazioni della SEM del 14 dicembre 2017,
la presa di posizione del ricorrente facente data al 16 gennaio 2016 ed i
mezzi di prova ad essa annessi,
l’ulteriore scritto della SEM del 6 febbraio 2018, trasmesso per conoscenza
al ricorrente,
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i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA,
che secondo quanto riportato nel gravame e nelle successive prese di po-
sizioni di parte ricorrente, la decisione della SEM 22 giugno 2017 risulta
essere stata impugnata solo da A._______, allorché, per quanto concerne
la moglie B._______ e la figlia C._______, la stessa è da ritenersi cresciuta
in giudicato; che inoltre, essendo stato nella medesima occasione il ricor-
rente posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento e non avendo in specie egli censurato
la pronuncia dell’allontanamento da parte dell’autorità inferiore, oggetto del
litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della con-
cessione dell’asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame e considerare
A._______ quale unico ricorrente avverso i punti da 1 a 3 del dispositivo
della decisione impugnata,
che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di
giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi),
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente si è dichiarato
cittadino afgano originario di D._______, in provincia di Sar-e Pol; che nel
1986 egli si sarebbe recato dapprima in Pakistan e poi in Iran con i genitori
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ed i fratelli; che fatto salvo un breve rientro in Afghanistan nel 2006, egli
avrebbe vissuto in Iran sino al 2015, svolgendovi varie attività; che nella
medesima occasione egli ha allegato richiedere asilo in Svizzera in quanto
sarebbe il paese con la maggior sicurezza e pace nel mondo; che durante
il suo soggiorno in Iran il richiedente avrebbe avuto alcuni problemi con le
autorità; che tuttavia egli non ha allegato alcun timore particolare rispetto
al paese d’origine (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.),
che nell’ambito della successiva audizione sui motivi d’asilo, l’interessato
ha ricondotto il suo espatrio alla guerra russo-afghana svoltasi negli anni
80; che egli ha parimenti presentato alcuni documenti relativi ad una pre-
sunta aggressione da lui subita in occasione di un breve rientro in Afghani-
stan avvenuto nel 2006; che invero, in tale circostanza il richiedente sa-
rebbe tornato nel paese d’origine con l’intenzione di aprire una scuola di
informatica a Kabul; che si sarebbe quindi recato a Sar-e Pol per farsi rila-
sciare un documento d’identità, subendo però un aggressione con armi da
fuoco dopo essersi fermato a pranzare in un locale; aggressione ch’egli ha
ricondotto ad una pregressa faida famigliare con un certo E._______ che
lo avrebbe identificato come il figlio di un nemico; che dopo essersi rifugiato
presso un amico, l’interessato avrebbe anche redatto una querela che però
non avrebbe mai sporto (cfr. verbale 2, pag. 4 e seg.)
che a sostegno della sua domanda, il richiedente asilo ha versato agli atti
la propria Taskara, la querela mai consegnata alle autorità, una foto che lo
ritrarrebbe, alcune raffigurazioni di opere su lapidi da lui create e un sup-
porto informatico contenente dei video, di cui uno datato nel quale viene
ripreso il ritrovamento di alcuni cadaveri,
che nella decisione querelata, la SEM ha ritenuto irrilevanti i motivi d’asilo
addotti dall’interessato; che a mente dell’autorità di prime cure, i fatti oc-
corsi al momento del ritorno di A._______ nel paese d’origine sarebbero
riconducibili alla situazione di violenza generalizzata regnante in Afghani-
stan, posta l’assenza di prove a riguardo del fatto che l’aggressione da lui
subita potesse essere ricondotta a E._______; che inoltre, l’interessato
avrebbe rinunciato a presentare una denuncia; che altresì, quanto avve-
nuto in Iran non sarebbe pertinente ai fini del riconoscimento dello statuto
di rifugiato e della concessione dell’asilo,
che nel ricorso, l’insorgente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti
in corso di procedura, contesta le valutazioni dell’autorità di prime cure;
ch’egli ritiene invero che dalla lettura degli atti di causa si dovrebbe dedurre
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un’esposizione dettagliata e consistente dei motivi d’asilo nonché l’eviden-
ziazione di una serie di fatti che nella loro successione cronologica e cau-
sale renderebbe nettamente prevalente l’impressione che non esistano al-
ternative interpretative valide a quella di una persecuzione mirata conse-
quenziale alla faida famigliare da lui esposta; che parallelamente, sarebbe
invece proprio la ricostruzione dei fatti sintetizzata dall’autorità di prime
cure a risultare lacunosa in quanto omissiva di fatti e dettagli esposti in
modo chiaro di modo che, l’eventuale esistenza di un timore soggettiva-
mente e oggettivamente fondato ai sensi dell’art. 3 LAsi sarebbe da rite-
nersi preponderante; che proprio i passaggi dei verbali relativi a tali aspetti
evidenzierebbero senza ombra di dubbio che le circostanze dell’aggres-
sione sarebbero tali da escludere che si sia trattato di un attacco imputabile
ad una situazione di violenza generalizzata; che il ricorrente sarebbe stato
aggredito per motivi individualizzati e riconducibili alla pregressa faida fa-
migliare; che non si capirebbe per quale altro motivo egli sarebbe stato
preso di mira proprio in tale luogo ed in quel momento da persone che si
trovavano nei pressi dell’ufficio presso il quale egli si era recato per farsi
rilasciare la Taskara, venendo identificato; che il ricorrente avrebbe pari-
menti spiegato l’origine e le risultanze del conflitto famigliare alla base della
sua aggressione fornendo anche copia di una denuncia trasmessa alle na-
zioni unite e riguardante pregressi atti pregiudizievoli ad opera della fazione
riconducibile a E._______; che esisterebbero inoltre dei filmati attestanti il
ritrovamento dei cadaveri di alcuni mujaheddin, caduti in una trappola tesa
dallo stesso E._______; che da ultimo, quanto alla mancata presentazione
della querela, egli avrebbe chiaramente spiegato aver agito di sorta dopo
essere stato informato dal cugino circa il fatto di essere ricercato dalle au-
torità,
che in sede di risposta, la SEM, dopo aver reso attento il Tribunale circa il
rimpatrio volontario della moglie e della figlia del ricorrente, si è sostanzial-
mente riconfermata nelle proprie considerazioni, ribadendo come l’insor-
gente non sarebbe mai stato minacciato da E._______, da cui l’assenza di
relazione di merito con quanto accaduto al richiedente; che per quanto con-
cerne la mancata presentazione della querela, l’autorità intimata ha rilevato
come non vi sarebbero elementi a cui riferirsi rispetto ad un timore in tal
senso,
che nella propria replica il ricorrente ha comunicato anzitutto che figlia e
moglie, pur essendo transitate dall’Afghanistan, si sarebbero ristabilite in
Iran, fornendo anche alcuni mezzi di prova a sostegno di tale allegazione;
che per il resto, il ricorrente, dopo aver nuovamente rammentato il com-
plesso fattuale alla base della sua domanda di protezione, ha rilevato come
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sarebbe proprio la successione cronologica degli eventi a dover far ritenere
che non possano essere considerate alternative interpretative valide ri-
spetto a quella della persecuzione mirata e consequenziale alla faida fami-
gliare,
che per mezzo di ulteriore presa di posizione, la SEM ha precisato e svi-
luppato ulteriormente le già esposte valutazioni, senza tuttavia giungere a
diverso convincimento,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi;
che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita,
dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi);
che la qualità di rifugiato va esaminata relativamente al paese d’origine
del richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour
déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du
protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90); che la
menzione alternativa di cui all’art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza
trova infatti applicazione nei soli casi in cui l’interessato sia apolide; che in
altri termini, l’esame dei motivi d’asilo di un richiedente non può essere
effettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in cui
quest’ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. tra le tante sentenza del Tribu-
nale D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1),
che in ragione di ciò, occorre in primo luogo confermare l’irrilevanza dei
motivi d’asilo addotti dal ricorrenti a proposito di quanto avvenuto in Iran;
irrilevanza peraltro nemmeno contestata in sede ricorsuale,
che per il resto, va rammentato che il fondato timore di esposizione a seri
pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione
un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento
soggettivo; che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei
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motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere
(elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro
prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57
consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli an-
tecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni an-
teriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso,
sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di
future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei
motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più
fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale ti-
more dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano appa-
rire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri
pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi
che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in
un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii),
che inoltre, gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata, non essendo ascrivibili ad
una persecuzione intensa e mirata e motivata da uno dei motivi enunciati
all’art. 3 LAsi, risulta irrilevanti in materia d’asilo (cfr. DTAF 2008/12; GICRA
1998 n°17; GICRA 1993 n° 23),
che nel caso in disamina, le circostanze addotte dal ricorrente non permet-
tono di concludere quanto alla presenza di un fondato di timore, per
quest’ultimo, di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo,
a una persecuzione,
che invero, la lettura proposta dal ricorrente circa l’origine dell’aggressione
da lui subita in occasione del breve rientro in Afghanistan del 2006 non è
supportata da indizi concreti a suo sostegno; che considerata la situazione
di grave instabilità e violenza generalizzata in cui versa il paese d’origine
del ricorrente, non si può infatti escludere che l’aggressione sia da ricon-
durre ad atti di criminalità comune; che del resto, l’insorgente ha espressa-
mente allegato che al momento dei fatti egli era vestito in maniera elegante
rispetto alla prassi del luogo, di modo che, appena giunto nel locale per
pranzare, sarebbe stato identificato come straniero e scansato da alcuni
avventori; che proprio tali risultanze lasciano trasparire una possibile moti-
vazione economica alla base dell’aggressione; che inoltre, a riprova dell’in-
certo nesso causale con le pregresse vicissitudini con E._______, va al-
tresì segnalato come l’insorgente abbia addotto non essere mai stato mi-
nacciato da quest’ultimo né tantomeno averlo mai incontrato (cfr. verbale
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2, D25-32); che per di più, anche le stesse ragioni alla base della faida
risultano ipotetiche e non paiono sorrette da elementi fattuali concreti (cfr.
verbale 2, D 26-28); che il ricorrente ha inoltre addotto aver volontaria-
mente rinunciato a presentare querela per i fatti occorsi (cfr. verbale 2, D40-
41); querela che avrebbe quantomeno potuto contribuire a delucidare l’ori-
gine dell’attacco, altrimenti da lui meramente supposta senza conferme
concrete e le cui giustificazioni per la mancata presentazione appaiano in-
consistenti,
che nemmeno i mezzi di prova versati agli atti giustificano una diversa va-
lutazione; che in particolare, lo scritto che il ricorrente dichiara essere stato
trasmesso alle nazioni unite ed i file multimediali contenuti nel supporto
informatico prodotto, quandanche confermassero la versione del ricorrente
circa la pregressa faida famigliare, non permetterebbero di giungere a di-
verso convincimento quanto all’origine solo ipotetica dell’aggressione da
lui subita,
che nonostante si applichi il principio inquisitorio, non è infatti compito del
Tribunale dipanarsi in valutazioni di ordine ipotetico in merito all’origine de-
gli atti in questione; origine di cui nemmeno il ricorrente pare essere certo,
che in ultima sede, va altresì constatato come il ritorno in Afghanistan dei
famigliari del ricorrente, seppur non direttamente pertinente nell’ambito
dell’evasione del presente gravame, pare poter confermare l’assenza di
rischi concreti in patria,
che infine, il fatto che nell’ambito dell’audizione sulle generalità l’interes-
sato abbia omesso di allegare timori particolari rispetto ad un ritorno nel
paese d’origine suggella ulteriormente la conclusione circa l’assenza di un
timore fondato quanto all’avvento di eventuali persecuzioni,
che su tali presupposti, il Tribunale non può giungere ad una conclusione
diversa da quella dell’autorità di prime cure,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto,
che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate
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sull’anticipo spese versato il 6 novembre 2017 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, in CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e
prelevate sull’anticipo spese versato il 6 novembre 2017.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: