B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4152/2013
S e n t e n z a d e l 2 6 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (...),
e la figlia B._______, nata il (...),
Somalia,
rappresentate dal signor Rosario Mastrosimone,
Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 25 giugno 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata, assieme alla figlia, ha presentato in
Svizzera in data 6 giugno 2013;
il verbale di audizione del 7 giugno 2013 (di seguito: verbale), in
occasione della quale alla richiedente è stato concesso il diritto di essere
sentita circa un'evasione della sua domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2
lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31);
la decisione dell'UFM del 25 giugno 2013 (notificata all'insorgente in data
12 luglio 2013; cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con contestuale
pronuncia dell'allontanamento verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più
tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e indicando che
un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in
applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del
rinvio dell'interessata assieme alla figlia verso l'Italia come lecita, ragio-
nevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispettereb-
be il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e,
dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Sta-
to dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che
inoltre l'Italia applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003
recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli
Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva acco-
glienza);
il ricorso del 19 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 22 luglio 2013) con il quale la ricorrente ha chiesto la
concessione dell'effetto sospensivo e ha concluso all'annullamento della
decisione impugnata; che ha anche presentato, secondo il senso, una
domanda di assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento
delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta spese e
ripetibili;
la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento
in data 22 luglio 2013;
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l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 23 luglio 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei con-
siderandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte e occorre pertanto
entrare nel merito del ricorso;
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32–
35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita a esaminare se l'autorità inferiore
ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr.
DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di
una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato
terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un
accordo internazionale;
che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
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RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento
di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i mec-
canismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regola-
mento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa
a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MA-
THIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Re-
gelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträ-
gen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zu-
rigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la pro-
cedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo
essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il ri-
chiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso
uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Eu-
ropäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86
seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda
d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato
come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale
la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione
con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro competente ha l'obbligo di prendere in carico, nelle
condizioni previste dall'art. 20 Regolamento Dublino II, il richiedente la cui
domanda è in corso di esame e che si trova nel territorio di un altro stato
membro senza esserne stato autorizzato (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c Rego-
lamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un paese terzo si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
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dino di un paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Rego-
lamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cit-
tadino di un paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, la richiedente ha dichiarato di avere depositato
una domanda d'asilo in Italia il (...) 2013 (cfr. verbale, pag. 5), la quale
non avrebbe ancora avuto esito (cfr. verbale, pag. 7);
che il (...) 2013 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una
richiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, volta a
riprendere in carico la richiedente (cfr. atto A 13/5);
che in data (...) 2013 l'Italia ha riconosciuto la sua competenza giusta
l'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II (cfr. atti A 15/1 e A 16/1);
che di conseguenza la competenza dell'Italia è data;
che nell'atto di ricorso l'insorgente ha addotto, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, che le condizioni di accoglienza in Italia sarebbero talmente
inadeguate da imporre una presa a carico da parte della Svizzera
facendo uso della clausola di sovranità; che in Italia non le sarebbero
state garantite le condizioni minime di accoglienza, essendo stata lasciata
per strada senza un alloggio e con il solo supporto della Caritas; che
nonostante la presenza di una bambina di pochi mesi, i loro bisogni
sarebbero stati ignorati dalle autorità italiane; che numerosi rapporti
d'indagine, articoli di giornale e sentenze di tribunali europei
evidenzierebbero l'esistenza di problemi importanti nel sistema di
accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia; che a questo riguardo, nel
ricorso riporta degli estratti del rapporto del Commissario per i diritti
umani del Consiglio d'Europa a seguito della sua visita in Italia del
luglio 2012, del rapporto del luglio 2012 dell’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) intitolato "UNHCR
recommendations on important aspects of refugee protection in Italy", del
rapporto di MARIA BETHKE e DOMINIK BENDER del 28 febbraio 2011
intitolato "Zur Situation von Flüchtlingen in Italien" nonché del documento
dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.) del
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2009 intitolato "Il diritto alla protezione"; che le gravi carenze del sistema
italiano avrebbero già portato diversi tribunali europei, in particolare quelli
tedeschi, a escludere il rinvio verso l'Italia; che quindi l'UFM avrebbe
dovuto innanzitutto richiedere maggiori garanzie alle autorità italiane in
merito all'effettiva presa a carico, garantendo condizioni di vita dignitose,
della ricorrente e della bambina; che infatti, prima di giungere in Svizzera,
in Italia si sarebbero trovate senza alloggio;
che inoltre, la richiedente sarebbe affetta da una tiroidite; che al ricorso
ha allegato uno scritto del (...) 2013 del Dr med. C._______ del Servizio
di radiologia diagnostica dell'Ospedale Regionale di (…), secondo cui l'in-
teressata presenta, all'esame ecografico della tiroide, alcune anomalie;
che con scritto del (...) 2013, il Dr med. D._______ di Chiasso comunica
di avere deciso, in relazione ai risultati ecografici, di discutere il caso con
l'endocrinologa Dr med. E._______ di Chiasso, la quale vedrà la paziente
il (...) 2013;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che gli interessati
non siano esposti, in caso di trasferimento verso l'Italia, a un trattamento
contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se gli interessati
saranno assistiti, dopo il trasferimento, in condizioni soddisfacenti;
che spetta al ricorrente di provare che la sua situazione potrebbe con-
travvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU;
che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da
parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, ad-
ducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo
caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa
garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o lo privereb-
bero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Di-
ritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta
n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sen-
tenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiun-
te C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
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che la ricorrente non ha conseguito stabilire che lo Stato di destinazione
sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, se richiesto,
ai suoi bisogni;
che, se da un lato ella ha contestato le modalità di presa a carico dei ri-
chiedenti l'asilo da parte delle autorità italiane, dall'altro, non ha fornito in-
dizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro si-
tuazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di
esecuzione del loro trasferimento;
che, in particolare, ella non ha stabilito che lo Stato di destinazione viole-
rebbe le norme della direttiva accoglienza;
che incomberà quindi alla ricorrente di far valere la sua situazione specifi-
ca e le sue difficoltà, in rapporto al suo statuto, nonché di prevalersene
dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto ade-
guate;
che esistono certamente dei rapporti che testimoniano le importanti diffi-
coltà con le quali sono confrontati i richiedenti l'asilo in Italia, dal punto di
vista delle strutture di accoglienza, di alloggio e di impiego;
che, del resto, non si può certo ignorare che le autorità italiane siano con-
frontate con un importante afflusso di immigrati con conseguenti difficoltà
relative alla capacità delle strutture di accoglienza;
che, tuttavia, anche se il sistema di accoglienza e assistenza sociale sof-
fre di alcune carenze e i richiedenti l'asilo non possono sempre contare
sulla presa a carico da parte delle autorità o delle organizzazioni caritati-
ve private, il Tribunale non ritiene che in Italia vi siano violazioni sistema-
tiche della direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale
D-5631/2012 del 24 gennaio 2013);
che, comunque, va sottolineato che secondo la giurisprudenza della
CGUE (cfr. sentenza cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 di-
cembre 2011, par. 84 seg.), delle violazioni minori alle norme delle diretti-
ve di accoglienza e procedura non sono sufficienti a impedire il trasferi-
mento di un richiedente l'asilo verso lo Stato membro competente;
che neppure il riferimento alle decisioni di altri tribunali europei è pertinen-
te al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli accer-
tamenti della giurisprudenza di un paese terzo;
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che pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale
lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. senten-
za della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; cfr. anche
DTAF 2011/35);
che inoltre il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi
medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a
meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e
terminale e che in caso di rinvio la sua morte appaia come una prospetti-
va prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta
n. 26565/05] del 27 maggio 2008);
che all'occorrenza tale non è il caso della ricorrente; che infatti è notorio
che lo stato di destinazione dispone d'infrastrutture mediche sufficienti;
che, comunque, nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento l'UFM
avrà premura di tenere in considerazione eventuali trattamenti in corso;
che le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento hanno
sufficientemente tempo per occuparsi del trasferimento (cfr. art. 19 cpv. 3
Regolamento Dublino II) e quindi per organizzarsi in maniera tale da te-
nere debitamente conto della situazione particolare della ricorrente e del-
la figlia; che pertanto non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta
comunichi allo Stato italiano la presenza di una bambina di pochi mesi;
che, di conseguenza, non vi è ragione di temere per le loro condizioni di
salute;
che, visto quanto precede, non si è in presenza di un rischio personale,
serio e concreto che il trasferimento delle ricorrenti verso lo Stato di de-
stinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante
dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che pertanto non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità
dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da
parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda
d'asilo delle ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a
riprenderle in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento
Dublino II;
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che quindi è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della do-
manda d'asilo delle ricorrenti in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
e ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che esse non possiedono un'autorizzazione
di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10
pag. 645);
che in virtù di quanto sopra enunciato anche la conclusione ricorsuale
volte all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda d'asilo e pronuncia
il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene
senza oggetto con la presente sentenza;
che la misura supercautelare concessa in data 22 luglio 2013 cessa di
avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa-
vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
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bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La misura supercautelare pronunciata in data 22 luglio 2013 è revocata.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: