B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4155/2013
S e n t e n z a d e l 5 f e b b r a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 giugno 2013 / N (...).
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino nigeriano di etnia Igbo e di religione cattolica, è
nato a B._______, Imo State (Nigeria) e dal 2006 fino al suo espatrio ha
vissuto a Lagos (Nigeria). Il 24 dicembre 2012 il medesimo è espatriato
ed è giunto in Svizzera beneficiando di un visto Schengen per motivi di
visita famigliare rilasciato dall'Ambasciata Svizzera ad Abuja (Nigeria). Il
5 gennaio 2013 si è recato in treno ad Oslo (Norvegia) dove il
7 gennaio 2013 ha depositato una domanda d'asilo. In seguito alla proce-
dura Dublino, il 23 maggio 2013, è stato rinviato in Svizzera, dove ha de-
positato la domanda d'asilo in oggetto (cfr. verbale d'audizione del
28 maggio 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 5 e 6).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essere espatriato
in quanto in Patria avrebbe avuto dei problemi con il gruppo terrorista Bo-
ko Haram. In particolare, sarebbe stato aggredito tre volte dal gruppo ter-
rorista dopo che il (...) 2012, mentre effettuava il suo lavoro come autista
sulla tratta Lagos-Jos (Nigeria), insospettitosi a causa di un pacco e un
borsone collocati da due clienti nel bagagliaio del suo pulmino,
avrebbe inviato un sms alla polizia chiedendo un controllo del mezzo.
Due ore dopo la polizia avrebbe fermato il furgone nei pressi di
C._______ (Nigeria) e, scoperte delle munizioni, avrebbe arrestato il ri-
chiedente e tutti i passeggeri e sequestrato il pulmino. Circa due settima-
ne dopo il fermo, egli sarebbe stato aggredito da un gruppo di sconosciu-
ti, secondo l'interessato appartenenti al gruppo terrorista Boko Haram,
che lo riteneva responsabile del fermo stesso e del sequestro delle muni-
zioni. Il medesimo, in seguito all'aggressione, avrebbe poi continuato a
lavorare come autista tra Lagos e Jos e a fornire informazioni alla polizia.
Il (...) 2012 egli avrebbe ricevuto un sms di minacce, sempre dal presunto
gruppo terrorista e a (...) o (...) 2012, sarebbe stato aggredito una secon-
da volta a casa di suo padre a Jos, dove sarebbe stato ferito e trasportato
all'ospedale e il padre ucciso. All'ospedale di Jos sarebbe stato nuova-
mente aggredito da sconosciuti appartenenti a Boko Haram e avrebbe in-
fine deciso di tornare al suo villaggio e poi a Lagos in attesa di espatriare
(cfr. verbale 1, pag. 7-9 e verbale d'audizione del 3 giugno 2013 [di segui-
to: verbale 2], pagg. 3 e 4).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto il proprio
passaporto nigeriano con il visto Schengen, la riservazione dei voli per il
viaggio di espatrio da Lagos a Zurigo (Svizzera), l'itinerario del viaggio da
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Zurigo Stazione Centrale ad Oslo, il documento di richiedente d'asilo nor-
vegese, nonché il biglietto del treno da Zurigo Aeroporto a Chiasso (Sviz-
zera).
B.
Con decisione del 25 giugno 2013, l'UFM ha respinto la succitata doman-
da d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla Svizze-
ra dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nige-
ria, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 19 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
22 luglio 2013), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli
ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipa-
to delle presunte spese processuali. Al ricorso ha inoltre allegato come
mezzi di prova una copia di un rapporto di polizia del 17 agosto 2012, che
confermerebbe le tre aggressioni avvenute e una copia di un documento
dell'ospedale universitario di Jos del 15 agosto 2012 che confermerebbe
il ricovero dell'interessato all'ospedale e la successiva aggressione subita
mentre era ricoverato nello stesso, entrambi in lingua inglese.
D.
Il Tribunale con decisione incidentale del 25 luglio 2013 ha informato il ri-
corrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione
della procedura e nel contempo ha respinto la domanda di dispensa dal
pagamento anticipato delle spese processuali, invitando l'insorgente a
versare, entro il 9 agosto 2013, un anticipo di CHF 600.– a copertura del-
le presunte spese processuali, indicando che in caso di inosservanza il ri-
corso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
E.
In data 9 agosto 2013, il ricorrente ha tempestivamente versato al Tribu-
nale il succitato anticipo spese.
F.
Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai mo-
tivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della de-
cisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57
consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011,
n. 2.2.6.5).
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4.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale ha rinunciato allo scambio degli
scritti.
5.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prenden-
do quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6,
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
6.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo in rapporto
con la situazione reale e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto,
in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e
DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi
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dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3
e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere at-
tendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valo-
rizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impres-
sioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005
n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato contrarie alla logica dell'agire, contradditto-
rie, non sufficientemente motivate e pertanto inverosimili, esimendosi
dall'analizzarne la rilevanza.
Innanzitutto, a mente dell'autorità inferiore apparirebbe già di per sé poco
plausibile, poiché contrario alla logica dell'agire, che il richiedente, sospet-
tando di trasportare delle munizioni, abbia informato la polizia con un
semplice sms al 911. Secondo l'UFM se il richiedente avesse veramente
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avuto il sospetto di trasportare delle munizioni non si sarebbe limitato a
scrivere un sms alla polizia, ma avrebbe senz'altro telefonato direttamen-
te all'autorità inquirente. L'autorità inferiore ha inoltre osservato che non è
possibile inviare una richiesta di aiuto al 911 con un sms. L'Ufficio ha al-
tresì considerato come contrario alla logica dell'agire il fatto che nono-
stante l'aggressione subita e l'asserito timore riguardo al gruppo terrori-
sta, il ricorrente abbia continuato ad effettuare lo stesso lavoro sulla me-
desima tratta, abbia continuato ad informare la polizia ed abbia continua-
to ad abitare a Lagos allo stesso domicilio. A detta dell'autorità inferiore,
se l'interessato fosse stato realmente in pericolo di vita si sarebbe reso
immediatamente irreperibile. Per di più, a mente dell'UFM il comporta-
mento dell'interessato presenterebbe sostanziali illogicità, infatti egli sa-
rebbe giunto in Svizzera per chiedere protezione, ma una volta giunto a
Zurigo sarebbe tuttavia ripartito alla volta di Oslo per far visita ad un ami-
co e avrebbe depositato la domanda d'asilo in Norvegia unicamente dopo
essere stato fermato e arrestato dalle autorità norvegesi.
Le dichiarazioni del richiedente sarebbero inoltre risultate contraddittorie
poiché, per esempio, il medesimo avrebbe inizialmente dichiarato di non
sapere assolutamente chi fossero i passeggeri da lui trasportati, per poi in
seguito asserire di aver tenuto un registro completo contenente le loro
generalità. In aggiunta, durante la prima audizione avrebbe dichiarato di
aver preso la decisione di espatriare dopo l'aggressione subita a Jos e la
morte del padre, per contro nella seconda audizione avrebbe affermato di
aver già avuto l'intenzione di espatriare prima di quest'aggressione.
Infine l'autorità inferiore non ha ritenuto sufficientemente fondate le alle-
gazioni del ricorrente. Infatti, egli non avrebbe motivato perché ritenesse
che a perseguitarlo fosse stato proprio il gruppo terrorista Boko Haram e
non un gruppo terrorista qualsiasi.
Pertanto, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condi-
zioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta
l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di ri-
fugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo.
7.2 Nel ricorso l'insorgente sostiene di non aver avvisato la polizia con un
semplice sms al 911, ma avrebbe informato un poliziotto che conosceva.
In sede di audizione non aveva voluto dare il numero del poliziotto in pri-
mo luogo per timore che l'interprete nigeriano presente potesse trascri-
verlo e in secondo luogo non voleva che l'agente di polizia nigeriano ve-
nisse a sapere che si trovava in Svizzera. Il ricorrente sostiene inoltre che
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sulla base della documentazione allegata la qualità di rifugiato debba ri-
tenersi provata e chiede che l'asilo in Svizzera gli sia riconosciuto.
In conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti causa all'autorità inferiore per una nuova decisione
nonché, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha al-
tresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato del-
le presunte spese processuali, con protesta di spese e ripetibili.
8.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
riore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia di
asilo rese dall'insorgente, si esauriscono in contraddittorie ed imprecise
affermazioni, contrarie all'esperienza generale di vita e alla logica dell'agi-
re e non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove su-
scettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione.
Innanzitutto il racconto del ricorrente in merito alle aggressioni subite è ol-
tremodo lacunoso, superficiale e non sufficientemente motivato. Infatti
l'interessato non ha saputo fornire alcun tipo di dettaglio riguardante le
persone che l'avrebbero ripetutamente aggredito. Per quel che concerne
la prima aggressione avvenuta a Lagos fuori dal suo garage, degli autori
del gesto ha saputo unicamente dire che si trattava di un gruppo di ra-
gazzi sconosciuti (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, pag. 9, D91-93). A ri-
guardo dell'attacco subito a Jos mentre si trovava a casa del padre, ha af-
fermato che era stato un uomo solo ad aggredirlo, ma anche qui non è
riuscito a descriverlo né circostanziare con elementi oggettivi l'attacco
(cfr, verbale 2, pag. 10, D103-107). Il richiedente non ha neppure fornito
informazioni più precise su chi avesse messo le munizioni nel suo furgo-
ne, malgrado avesse visto la scena personalmente e malgrado tenesse
un registro con l'identità dei propri passeggeri (cfr. verbale 1, pag. 8; ver-
bale 2, pag. 8, D81-82). Non ha poi spiegato sulla base di quale elemento
avesse sospettato di due suoi passeggeri. Infatti alla domanda del perché
e soprattutto che cosa avesse suscitato l'attenzione sul bagaglio, ha
semplicemente risposto di aver sospettato che c'era un pericolo, ma che
non ne aveva idea (cfr. verbale 2, pag. 8, D74-75). Il ricorrente ha in se-
guito affermato di non sapere che cosa ci fosse nella scatola di cartone,
di averlo saputo soltanto una volta che la polizia aveva aperto la scatola
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(cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 8, D76). In aggiunta, le dichiarazio-
ni concernenti il gruppo terrorista Boko Haram sono stereotipate, vaghe e
infondate (cfr. verbale 1, pag. 9), infatti il ricorrente non ha circostanziato
con alcun elemento oggettivo il perché ritenesse che fosse proprio questo
gruppo terrorista ad averlo ripetutamente aggredito e minacciato di morte.
Invero, i due mezzi di prova addotti in sede ricorsuale, peraltro solo in
forma di fotocopia e quindi di dubbia autenticità e valore probatorio, an-
che se autentici, proverebbero unicamente le avvenute aggressioni da
parte di un gruppo sconosciuto di uomini e non apporterebbero alcun e-
lemento da cui si possa dedurre che gli aggressori fossero in qualche
modo legati al gruppo terrorista Boko Haram. Infine, non ha indicato a chi
costantemente avesse passato le informazioni e non ha allegato alcun
dettaglio riguardante l'autorità inquirente, al contrario ha affermato di non
sapere chi fossero i poliziotti che ricevevano le sue informazioni e di co-
noscere unicamente il numero della polizia (cfr. verbale 2, pag. 11, D123-
124).
In secondo luogo, le dichiarazioni sono, in punti essenziali, incompatibili
con l'esperienza generale della vita o la logica dell'agire. Per quel che ri-
guarda l'informazione del sospetto dei suoi passeggeri passata alla poli-
zia, è d'uopo innanzitutto rilevare che, come rettamente ritenuto dall'auto-
rità inferiore, non è possibile inviare una richiesta d'aiuto con un sms al
911. Il ricorrente ha poi rettificato questa allegazione in sede ricorsuale ed
ha dichiarato di non avere inviato il messaggio al 911, ma di averlo inviato
ad un suo amico poliziotto, spiegando che l'incongruenza era dovuta al
fatto che non voleva che l'interprete nigeriano presente all'audizione po-
tesse trascrivere il numero di telefono dell'agente di polizia e in secondo
luogo con il fatto che non voleva che il poliziotto venisse a sapere che lui
fosse espatriato. Queste spiegazioni sono tutt'altro che convincenti e so-
no perdipiù contraddittorie. La censura riguardo al fatto che non volesse
che l'interprete trascrivesse il numero dell'agente nigeriano va deserta.
L'interessato era infatti a conoscenza del fatto che tutte le persone pre-
senti all'audizione sottostavano all'obbligo del segreto d'ufficio per quanto
riguardava le sue dichiarazioni. Inoltre, se avesse davvero inviato il mes-
saggio ad un suo amico poliziotto, nell'audizione sui motivi d'asilo, alla
domanda del perché non avesse fatto una telefonata invece di inviare un
sms, non avrebbe risposto che non era fattibile perché non sapeva chi ri-
ceveva la telefonata e perché non voleva che si sapesse chi lui fosse (cfr.
verbale 2, pag. 9 D86-88). Invero se aveva il numero dell'agente di poli-
zia, era lo stesso agente che avrebbe ricevuto la telefonata e avrebbe
anche saputo dalla parte di chi proveniva questa telefonata. E alla do-
manda di chi fosse ad occuparsi delle sue pratiche non avrebbe risposto
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che lui era soltanto un informatore della polizia e non sapeva chi fossero
gli agenti (cfr. verbale 2, pag. 11, D123-124). Inoltre se fosse vero che
conoscesse questo poliziotto avrebbe potuto chiedergli aiuto dopo essere
stato aggredito ed avere ricevuto le minacce di morte. È poi piuttosto im-
probabile che, dopo l'invio della richiesta di aiuto, la polizia sia riuscita a
rintracciare il pullmino dell'interessato e a fermarlo nel traffico di una me-
galopoli come Lagos.
In aggiunta, appare inoltre contrario alla logica dell'agire e di conseguen-
za poco plausibile che il ricorrente, dopo le tre aggressioni subite, abbia
continuato a lavorare sulla tratta Lagos-Jos, a fornire informazioni alla po-
lizia e abbia vissuto allo stesso domicilio fino al suo espatrio come se nul-
la fosse. È lecito osservare che, come rettamente ritenuto dall'autorità in-
feriore, se una persona fosse minacciata, aggredita più volte e si sentisse
davvero in pericolo di vita come asserito dal ricorrente, non continuereb-
be a fare la stessa vita senza cambiare le sue abitudini o adottare qual-
che misura di sicurezza, ma cercherebbe di nascondersi e rendersi im-
mediatamente irreperibile. Nemmeno quanto addotto nel ricorso, ovvero
che avrebbe cercato di vivere con prudenza nascondendosi, può indurre
il Tribunale ad una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugna-
ta decisione.
Per quel che concerne il sequestro del pullmino e l'essere arrestato per
due giorni, che il ricorrente ha giustificato come "parità di trattamento" con
i suoi passeggeri, è poco credibile che la polizia lo abbia arrestato così a
lungo e gli abbia sequestrato il furgone e il registro (cfr. verbale 2, pag. 6,
D48-49), unicamente per trattarlo come gli altri passeggeri.
Infine le allegazioni del ricorrente sono contraddittorie, poiché, per
esempio, l'interessato ha inizialmente dichiarato di non sapere chi fossero
le persone da lui trasportate, per poi affermare di avere sempre tenuto un
registro con l'identità di tutti i passeggeri che trasportava (cfr. verbale 1,
pagg. 8 e 9; verbale 2, pagg. 5 e 6, D40-45).
Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore non collimano nemmeno le
dichiarazioni dell'interessato circa l'intenzione di espatriare e la richiesta
del visto. Egli ha infatti dapprima affermato di avere chiesto il visto per
espatriare nel (...) del 2012 dopo l'aggressione di Jos (cfr. verbale 1,
pagg. 7 e 9) per poi contraddirsi nella seconda audizione ed affermare di
aver già avuto l'intenzione di espatriare in (...) 2012 prima della morte del
padre (cfr. verbale 2, pag. 2, D5).
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Si può poi aggiungere che l'interessato ha dichiarato di essere giunto in
Svizzera per chiedere protezione. Tuttavia una volta arrivato a Zurigo è
rimasto in Svizzera solo qualche giorno, ripartendo in seguito in treno
verso Oslo per visitare un amico, ed è soltanto dopo essere stato fermato
e controllato dalle autorità norvegesi che ha chiesto asilo (cfr. verbale 1,
pagg. 5 e 6; verbale 2, pag. 4, D22-23).
Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
della decisione dell'UFM.
In conclusione, alla luce delle evocate dichiarazioni non sufficientemente
motivate e circostanziate, incompatibili con l'esperienza generale della vi-
ta o della logica dell'agire e contraddittorie, vi è ragione di concludere che
le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglian-
za poste dall'art. 7 LAsi.
In virtù di quanto sopra esposto, ne consegue che il ricorso, in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente, nella fattispecie, non adempie le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedu-
rali [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1
LStr).
D-4155/2013
Pagina 12
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in
Übersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basi-
lea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante
in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al mo-
mento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
10.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particola-
re l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei tratta-
menti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10;
GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribuna-
le ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re-
spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del
diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 del-
la Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv.,
RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente po-
trebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato
("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sen-
tenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU]
Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti
un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemen-
te gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione
personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopracci-
tate.
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Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 LAsi, l'esecuzione
non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o
di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo
in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o
emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF
2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1).
Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Nigeria, da un lato, e della sua situazione
personale, dall'altro.
Nella fattispecie, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione
attuale prevalente in Nigeria sia in sé costitutiva di un impedimento alla
reintegrazione del ricorrente. Infatti è notorio che questo Paese, malgrado
si verifichino occasionalmente degli scontri violenti, non conosce una
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situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
Quanto alla situazione personale del ricorrente, si rileva che egli è
giovane, è istruito ed ha esperienza professionale come autista (cfr.
verbale 1, pag. 4). Inoltre egli in Patria può contare sulla presenza di una
solida rete sociale, in quanto vi risiedono sua moglie, i suoi due figli, tre zii
e diversi cugini (cfr. verbale1, pag. 5). Quanto all'infezione al gomito di cui
soffre e per cui sta efficacemente seguendo un trattamento farmacologico
con degli antibiotici (cfr. verbale 2, pag. 13, D134-141), non è ostativa
all'esecuzione dell'allontanamento in quanto dagli atti si evince che il
ricorrente è in possesso dei medicamenti necessari al proseguio della
terapia in Patria (cfr. verbale 2, pag. 13, D141). A Lagos ci sono inoltre
ospedali e centri medici a cui eventualmente rivolgersi, come peraltro
aveva già fatto prima di espatriare, per qualsiasi problema relativo al
disturbo di salute lamentato.
Visto quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto come
adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole in
riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese di origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
10.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti dagli atti si
evince che il ricorrente dispone del suo passaporto nigeriano rilasciato il
12 marzo 2012 e valido fino all'11 marzo 2017.
Questo Tribunale ritiene pertanto possibile l'esecuzione dell'allontana-
mento, potendosi peraltro pretendere dal ricorrente, usando della
necessaria diligenza, di adoperarsi per adempiere eventuali formalità
indispensabili al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
10.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione,
il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il dirit-
to federale né abusato del suo potere di apprezzamento e non ha accer-
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tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con
l'anticipo tempestivamente versato in data 9 agosto 2013.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo versato in data 9 agosto 2013.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: