Corte IV
D-4162/2010/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 g i u g n o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione di Fulvio Haefeli, giudice;
cancelliere Carlo Monti;
A._______,
alias B._______,
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisio-
ne dell'UFM del 28 maggio 2010 / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4162/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data (...) in Sviz-
zera;
la segnalazione di casi medici del 1° aprile 2010 pervenuto all'Ufficio
federale della migrazione (UFM, autorità inferiore);
i verbali d'audizione del 12 e del 22 aprile 2010;
la decisione dell'UFM del 28 maggio 2010, notificata alla richiedente il
3 giugno 2010 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 8 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 9 giugno 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 10 giugno 2010;
gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che
seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
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della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimata
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che la decisione impugnata è stata redatta in una lingua che è tra una
di quelle ufficiali del cantone di residenza della richiedente, ancorché
non quella parlata nel luogo di residenza;
che non di meno, da quanto si evince dalle allegazioni ricorsuali ella
concretamente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si
fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata;
che quindi in casu, per eccezione, non si giustifica un rinvio all'autorità
inferiore per l'emanazione di una decisione nella lingua ufficiale del
luogo di residenza della richiedente;
che inoltre, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art.
6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante
la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di
svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha di-
chiarato di essere originaria della Mongolia con ultimo domicilio a
C._______ (cfr. verbale d'audizione del 12 aprile 2010, pag. 1), e di es-
sere espatriata nel (…) per il timore di venire uccisa da un colonnello
di polizia; che, infatti, la sera del (...) la ricorrente avrebbe conosciuto
in una caffetteria un uomo che si sarebbe offerto di accompagnarla a
casa, ma, giunti nei pressi della sua abitazione, egli non si sarebbe
fermato, bensì l'avrebbe condotta in periferia e l'avrebbe violentata
(cfr. ibidem, pag. 5); che, il giorno seguente, mentre la ricorrente sa-
rebbe stata in procinto di denunciare il proprio stupratore, questo sa-
rebbe entrato nella stanza ove ella stava protocollando la propria de-
nuncia ed ella avrebbe così scoperto che si sarebbe trattato del colon-
nello di polizia, il quale, vedendola, le avrebbe intimato di tacere, mi-
nacciandola di morte (cfr. ibidem); che ella sarebbe dunque fuggita e,
impaurita, non avrebbe dato seguito alla propria denuncia (cfr. verbale
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d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 5); che il (...) la ricorrente sarebbe
stata obbligata a salire su di un'automobile da due uomini che l'avreb-
bero condotta ad un cimitero e picchiata violentemente, ordinandole di
non fare nulla contro la polizia, altrimenti l'avrebbero uccisa (cfr. ibi -
dem, pagg. 6 e 7); che nel (...) ella sarebbe dunque espatriata, recan-
dosi dapprima a D._______, ove due uomini l'avrebbero stuprata due
volte, abbandonandola poi nell'appartamento in cui sarebbe accaduto
il fatto, fino a quando una terza persona l'avrebbe fatta salire sulla pro-
pria automobile, portandola in Svizzera (cfr. ibidem, pagg. 13 e 14);
che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha inserito la Mongolia nel-
l'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ritenuto che le allegazioni in mate-
ria d'asilo presentate dalla richiedente sarebbero contraddittorie, illogi-
che ed inattendibili, di modo che non emergerebbero dalle carte pro -
cessuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in
caso di rientro in patria; che, infatti, la ricorrente si sarebbe dimostrata
incoerente nel proprio racconto in merito al colonnello di polizia, alle -
gando in un primo tempo che questi avrebbe dovuto ucciderla per non
dover finire in prigione, aggiungendo che egli doveva sicuramente te-
merla poiché ella avrebbe avuto il potere di farlo incarcerare a vita, af-
fermando poi che ella sarebbe stata spaventata ed impotente davanti a
lui, non avendo alcun potere per difendersi in Mongolia; che l'UFM ha
ritenuto illogico che, se davvero la ricorrente avesse temuto per la pro-
pria vita, essa avrebbe atteso dieci mesi dopo lo stupro e sette mesi
dopo l'aggressione per espatriare, conto tenuto che tale colonnello sa-
rebbe stato in grado di rintracciarla, conoscendo il di lei indirizzo;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito i propri motivi d'asilo, allegan-
do un estratto del rapporto dell'organizzazione svizzera di aiuto ai rifu -
giati del febbraio 2007 che attesterebbe che in Mongolia l'88% dei pro-
cessi per stupro verrebbero rigettati, lasciando gli aggressori impuniti
(cfr. ricorso, pag. 3), e sostenendo dunque che non si possa supporre
che lo Stato offra la protezione necessaria; che ella ritiene che le pro-
prie dichiarazioni non sarebbero state stereotipate, ma che, dopo aver
vissuto eventi del genere, è da ritenersi un normale meccanismo di di -
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fesa distanziarsi da ciò che lei avrebbe sofferto; che, nel caso di un
suo rimpatrio, la sua vita sarebbe in pericolo e dunque un rinvio sareb-
be non ragionevolmente esigibile;
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla -
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda
d'asilo; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, con-
giuntamente alla domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di -
spensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe -
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale in-
serisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese;
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per
quanto attiene alla sua situazione personale;
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del-
l’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzio -
ne dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);
che, peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che
implichino l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3, pag. 247);
che, visto l'inserimento della Mongolia a partire dal 28 giugno 2000 da
parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzio-
ni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese;
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione;
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che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi -
ve in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di par te non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenen-
do conto di un grado di verosimiglianza ridotto;
che, in particolare, la ricorrente ha allegato che il colonnello di polizia
che l'avrebbe stuprata avrebbe avuto un grande potere e che per tale
motivo ella avrebbe avuto paura di denunciare lo stupro e le percosse
subite nell' (...) (cfr. verbale d'audizione del 12 aprile 2010, pag. 6);
che, durante la seconda audizione, l'insorgente ha ribadito di aver ca-
pito che "non potevo fare nulla contro quell'uomo, lui aveva il potere"
(cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 5) e che, de-
nunciandolo, la polizia avrebbe potuto metterla in una cella e spararle
(cfr. ibidem, pag. 7), per poi però dichiarare che "quell'uomo, per pro-
teggersi, deve ammazzarmi, perché la prigione è molto dura da noi. Se
lui finisce in prigione, non gli rimane la possibilità, allora mi deve am-
mazzare" (cfr. ibidem, pag. 9); che queste dichiarazioni già di per sé
appaiono illogiche ed in contrasto fra loro; che, peraltro, la ricorrente
ha dichiarato di essere stata picchiata violentemente da due scono-
sciuti nella sera del (...), i quali, secondo lei, avrebbero agito su ordine
di tale colonnello, ma che, da allora, ella non avrebbe più avuto proble -
mi né l'avrebbe più rivisto (cfr. ibidem, pag. 6), espatriando tuttavia
solo il (…) (cfr. ibidem, pag. 13); che ella dunque non è riuscita a cor-
roborare alcun nesso temporale tra i fatti vissuti ed il proprio espatrio
nel (…), considerando altresì che detti fatti risalirebbero al (...) ed (...),
ovvero ad un intervallo rispettivamente di dieci e sette mesi; che ciò ri -
sulterebbe contrario alla comune esperienza di vita ed alquanto impro-
babile, poiché se ella avesse davvero temuto per la propria vita non
avrebbe atteso un così lungo periodo per fuggire, conto tenuto che
detto colonnello avrebbe conosciuto il suo indirizzo, avendola accom-
pagnata fino a casa;
che, a tal proposito, è d'uopo osservare che non è determinante unica-
mente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dal le
persecuzioni allegate, è invece decisivo se al momento dell'espatrio
anche sotto un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che
le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno
di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid.
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8.b, c pag. 20 segg., e GICRA 1998 n. 4 consid. 5.d pag. 27); che un li-
mite temporale prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da
ritenersi interrotto non si può determinare a priori, da ponderare vi
sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbia-
no impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17. pag. 157
segg.); che, nondimeno, nella letteratura e nella prassi sull'asilo si fa ri -
ferimento ad un lasso temporale tra i 6 ed i 12 mesi, dopo i quali il
nesso causale di regola viene a mancare (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale [DTAF] 2009/51, consid. 4.2.5, WERENFELS,
a.a.O., pag. 295; KÄLIN, a.a.O., pag. 128; ACHERMANN/HAUSAMMANN, a.a.O.,
pag. 107; MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren,
3a. ed., Berna 1999, pag. 76);
che l'interessata non ha neppure saputo controbattere a quanto conte-
nuto nella decisione predetta, se non limitandosi a confermare le pro-
prie allegazioni e comunque senza fornire alcuna spiegazione attendi-
bile; che, in conclusione, le allegazioni della ricorrente non sono state
rese verosimili;
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi;
che, per quanto concerne gli allegati stupri avvenuti in Russia, si rileva
che ciò non risulta pertinente in materia d'asilo, in quanto non rientra
nella fattispecie di cui all'art. 3 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongo-
lia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confe-
derazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
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Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile
o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nel-
la totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a -
silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale
della ricorrente; che, vista la giovane età, la formazione scolastica e
l'esperienza di sette anni come tecnico alimentare nel campo della
macelleria e l'esperienza come sarta (cfr. verbale d'audizione del
22 aprile 2010, pag. 3), nonché la presenza della propria figlia e della
sorella in Mongolia, si può partire dal presupposto che l'insorgente di -
sponga in patria di una rete sociale;
che l'insorgente non ha tanto meno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici; che, infatti, la segnalazione di casi medici del 1° apri-
le 2010 è stata ritenuta una bagatella (cfr. agli atti A5/1);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8
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cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure pos-
sibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata;
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...), (per corriere
interno; in copia)
- E._______ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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