Corte IV
D-4165/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 o t t o b r e 2 0 0 7
Giudice Vito Valenti (presidente del collegio),
Fulvio Haefeli e Gérald Bovier,
cancelliera Ilaria Tassini Jung.
A._______, Armenia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
la decisione del 15 giugno 2007 in materia di non entrata
nel merito, allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4165/2007
Fatti:
A.
L'interessato ha depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera il
18 ottobre 2001 fornendo le seguenti generalità: B._______, nato il
[...], Armenia. Il 7 gennaio 2003, l'UFM (allora Ufficio federale dei
rifugiati, UFR) non è entrato nel merito della citata domanda e ha
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Armenia. Il 4 giugno 2003, la
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha stralciato
dai ruoli, siccome divenuto privo d'oggetto, il ricorso interposto contro
la citata decisione dell'UFM. Il 22 agosto 2003, l'interessato è stato
allontanato verso il suo Paese d'origine, munito di un lasciapassare
emesso dalle autorità armene a nome di A._______, nato il [...],
Armenia.
B.
Il 16 ottobre 2006, l'interessato ha depositato una seconda demanda
d'asilo con le seguenti generalità: A._______, nato il [...], Armenia. Il
28 novembre 2006, l'UFM non è entrato nel merito della domanda
d'asilo in esame ed ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo verso l'Armenia siccome lecita, esigibile e possibile. Il
ricorso interposto contro la menzionata decisione dinanzi alla CRA è
stato respinto con sentenza del 12 dicembre 2006. Il [...], l'interessato
è stato allontanato verso il suo Paese d'origine.
C.
L'8 maggio 2007, l'interessato ha presentato una terza domanda d asi-
lo in Svizzera e declinato le medesime generalità indicate nella
seconda. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 24 maggio e del 6 giugno 2007), d'essere
nuovamente espatriato per il timore d'essere ingiustamente
incarcerato dalle autorità statali per aver indotto al suicidio C._______
(come già dichiarato durante la seconda procedura d'asilo). Il [...],
avrebbe voluto partecipare al processo a suo carico, ma ciò non
sarebbe stato possibile perché sarebbe stato rimandato in patria dalla
Svizzera lo stesso giorno e avrebbe raggiunto il suo Paese d'origine
solo la sera. La polizia avrebbe poi saputo del suo rientro e avrebbe
informato lo zio delle ricerche nei suoi confronti.
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Avrebbe, però, rinunciato a presentarsi in polizia per il timore d'essere
maltrattato e costretto a firmare una confessione. Avrebbe temuto
anche la vendetta dei familiari di C._______ che avrebbero chiesto allo
zio, che sarebbe stato maltrattato e successivamente sarebbe morto
d'infarto, di consegnarlo loro. Avrebbe quindi deciso di lasciare
nuovamente l'Armenia, ciò che avrebbe fatto il [...] 2007. L'interessato
ha esibito un libretto militare nonché una copia di una licenza di
condurre russa.
D.
Il 15 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della terza domanda
d'asilo presentata dall'interessato (art. 32 cpv. 2 lett. e della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]). L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l allontanamento dell interessato dalla Svizzera
nonché l esecuzione dell allontanamento verso l'Armenia siccome
lecita, esigibile e possibile.
E.
Il 18 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha
chiesto, in via principale, l annullamento della decisione impugnata e
la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
F.
Il 3 luglio 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di
probabilità d'esito favorevole e ha pertanto respinto la domanda
d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un
anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali,
con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato
versamento di detto anticipo.
G.
Il 6 luglio 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
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Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
Nel caso di specie, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto
attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel
merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia
stata pronunciata a ragione o a torto. La cognizione del TAF è per
contro completa in materia d'allontanamento e d'esecuzione
dell'allontanamento (v. già Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34
consid. 2.1 pag. 240 e seg.).
3.
Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie
le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che le
precedenti procedure d'asilo si sono definitivamente concluse. D'altro
lato, ha osservato che l'interessato non ha addotto nuovi motivi
suscettibili di giustificare un'entrata nel merito della sua terza
domanda d'asilo, ma ha semplicemente ribadito quanto già allegato
nelle precedenti domande, ossia d'essere ricercato perché sospettato
d'avere indotto C._______ al suicidio, motivo per cui rischierebbe
diversi anni di prigione. Tuttavia, non è stato neppure in grado
d'indicare la data esatta del suicidio di C._______ di cui egli sarebbe
stato ritenuto colpevole, dimenticanza inconcepibile trattandosi
dell'evento all'origine degli indicati problemi con le autorità statali.
Inoltre, se fosse effettivamente stato ricercato dalle autorità da sette
anni e avesse temuto per la sua sorte, l'interessato non avrebbe
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certamente fatto ritorno al domicilio dello zio, ma avrebbe cercato
un'altro rifugio, e non avrebbe lasciato il suo Paese d'origine
dall'aeroporto, luogo particolarmente controllato.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha segnalato che nella domanda d'asilo in
esame ha fatto valere in parte le stesse ragioni già addotte nelle prime
due suicidio di C._______ nell'[...] del 2000 di cui sarebbe stato
ritenuto responsabile ed in parte dei motivi nuovi. Quest'ultimi sono
da ravvisare nelle attuali ricerche delle autorità e dei familiari di
C._______ nei suoi confronti. Sostiene che dopo sette anni di tanta
ansia, ininterrottamente in fuga, non riuscirebbe sempre a essere
preciso sulle date degli avvenimenti. Peraltro, il rappresentante
dell'istituzione di soccorso presente all'audizione principale è
dell'avviso che nel caso concreto sussistono degli indizi di
persecuzione che giustificano una decisione di merito.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la
domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel
Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non
emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria.
7.
7.1 Preliminarmente, il TAF osserva che le precedenti procedure
d'asilo si sono definitivamente concluse con decisioni cresciute in
giudicato.
7.2 Questo Tribunale considera, altresì, che le allegazioni del
ricorrente in merito agli eventi verificatisi dopo la conclusione della
seconda procedura d'asilo, e che l'avrebbero indotto ad espatriare
nuovamente, non sono propri a giustificare un'entrata nel merito della
sua terza domanda d'asilo, come rettamente rilevato nell'impugnata
decisione. In particolare, le stesse, in sostanza per le ragioni indicate
nel provvedimento litigioso cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3
LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA), s'esauriscono in mere
affermazioni di parte, imprecise e non corroborate da alcun elemento
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della benché minima consistenza. Basti ancora rilevare che
l'insorgente ha dichiarato in procedura di prima istanza che, al suo
ritorno in Armenia il [...], si sarebbe stabilito presso suo zio e vi
sarebbe rimasto sino al [...] (cfr. verbali d'audizione del 24 maggio
2007 pag. 6 e del 6 giugno 2007 pag. 7), per poi addurre, nel ricorso,
che non vi sarebbe rimasto per il timore che la polizia lo ritrovasse e
che si sarebbe nascosto presso un'amico (cfr. ricorso pag. 2). Inoltre,
non soccorrono il ricorrente né i documenti esibiti in procedura di
prima istanza, poiché nulla dimostrano in relazione ai timori
manifestati, né la generica osservazione del rappresentante
dell'istituzione di soccorso nell'attestato del 6 giugno 2007, non
essendo altresì sufficiente, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, che il
richiedente l'asilo si limiti semplicemente a presentare delle nuove
allegazioni per giustificare un'entrata nel merito della sua nuova
domanda d'asilo, ma occorrendo che le stesse non siano totalmente
inconsistenti. Infine, sia rilevato per sovrabbondanza, il ricorrente
neppure ha preteso che le evocate ricerche nei suoi confronti, siano
esse delle autorità o dei familiari del C._______ che si sarebbe
suicidato, sarebbero originate da considerazioni rilevanti dal profilo
dell'art. 3 LAsi.
8.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
Per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, non v'è
ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement).
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11.
La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS
142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement.
Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono
essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso
della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni.
11.1 Nel caso concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa, nella
sostanza nuovamente per i motivi indicati al considerando 7 del
presente giudizio, consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in
caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento
contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli
non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi
e concordanti, oppure presunzioni non contraddette, riguardo ad un
pericolo d'esposizione personale in Armenia ad atti o fatti che si
ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai
sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la
situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa
sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU
(GICRA 1995 n. 12 consid. 10 pag. 110 e segg.).
11.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nel giudizio impugnato,
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è lecita.
12.
Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti
in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo
allontanamento (art. 14a cpv. 4 LDDS).
12.1 Va rilevato che, come noto, in Armenia non sussiste attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
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coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale.
12.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane, conosce,
oltre alla sua madrelingua, pure il russo e un poco il tedesco, ed ha
dell'esperienza professionale (cfr. verbali d'audizione del 24 maggio
2007 pag. 2 e del 6 giugno 2007 pag. 3). Peraltro, in sede di ricorso
egli neppure ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla
pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla
questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le
condizioni per formulare una prognosi favorevole con riferimento
all'effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del
ricorrente nel suo Paese d'origine. Peraltro, e per sovrabbondanza,
può ancora esser osservato che l'insorgente stesso ha dichiarato che
in Armenia vivono tuttora dei parenti.
12.3 Da quanto esposto, consegue che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Armenia deve ritenersi ragionevolmente
esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto
di questione.
13.
Infine, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio. Considerato, altresì, che
nessun ostacolo d'ordine tecnico si oppone al rientro in Armenia,
l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile
(art. 14a cpv. 2 LDDS).
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
15.
Visto l esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 6 luglio 2007, è
computato con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N_______)
- D._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Ilaria Tassini Jung
Data di spedizione:
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