B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4167/2019
Sen t en z a d e l 2 7 a g os t o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Gabriela Freihofer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Siria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM dell’8 agosto 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera il 12 giugno
2019,
i verbali d’audizione del 16 luglio 2019 (atto 22) e del 29 luglio 2019 (atto
27),
la bozza di decisione negativa sull’asilo del 6 agosto 2019 ed il parere al
riguardo della rappresentante legale, consegnato alla SEM il 7 agosto
2019,
la decisione della SEM dell’8 agosto 2019, notificata alla richiedente il
medesimo giorno (cfr. conferma di ricezione), per il cui tramite la SEM ha
respinto la domanda d’asilo dell’interessata pronunciando nel contempo il
suo allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterla provvisoriamente per
causa d’inesigibilità,
il ricorso del 16 agosto 2019 (cfr. tracciamento degli invii), mediante il quale
l’interessata ha postulato l’annullamento della decisione della avversata, il
riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo; in
subordine la ritrasmissione degli atti all’autorità inferiore per l’emanazione
di una nuova decisione; contestualmente e con protesta di spese e
ripetibili, di essere esentata dal pagamento delle spese processuali e del
relativo anticipo,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 20 agosto 2019 alla
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
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che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente
posta al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento con la medesima decisione qui
avversata e non avendo essa censurato la pronuncia dell’allontanamento,
oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il
riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo,
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
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che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che la richiedente, cittadina siriana originaria di Nawā (governato di Daraa),
ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese d’origine nell’agosto del 2015
per recarsi in Libano, ove avrebbe risieduto sino all’agosto del 2018, per
poi fare temporaneamente ritorno in Siria ed espatriare definitamente (cfr.
atto 22, pag. 2 e seg. e atto 27, pag. 2 e seg.); che ella ha precisato che
un cugino portante il suo medesimo cognome sarebbe stato a capo del
battaglione dell’Esercito Siriano Libero che tempo prima avrebbe
conquistato la regione a discapito delle forze governative; che l’interessata
ha più volte esternato i suoi timori di subire delle ripercussioni ad opera del
regime siriano a causa di tale legame di parentela e della sua provenienza
da una zona che sino alla riconquista da parte dei lealisti era sotto il
controllo degli insorti (cfr. segnatamente atto 22, pag. 6 e atto 27, pag. 8),
che nel ricorso, la richiedente asilo ribadisce i suoi timori di subire atti
persecutori a causa della parentela con il cugino B._______,
che l’autorità inferiore pare aver ben recepito l’importanza della questione,
avendola ampiamente menzionata nel riassunto dei motivi d’asilo di cui alla
pag. 3 della decisione avversata e nello stesso paragrafo introduttivo alla
sua sussunzione (cfr. pag. 4, pt. II.1: “[l]ei dichiara di temere persecuzioni
[…] da parte delle autorità siriane […] a causa del legame di parentela con
suo cugino […]),
che tuttavia, proprio nella contestuale motivazione, la SEM si è limitata a
valutare i motivi addotti dall’insorgente sotto l’aspetto della verosimiglianza,
e ciò prendendo in esame unicamente il suo vissuto personale,
che l’autorità di prima istanza non ha invece espresso alcun dubbio a
proposito dell’esistenza e del ruolo del presunto cugino nelle fazioni ribelli,
che ciò sarebbe stato giustificato unicamente se nel prosieguo della propria
motivazione l’autorità avesse escluso l’esistenza di un fondato timore di
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esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi con riferimento a tale
circostanza, cosa non riscontrabile in casu,
che infatti, la questione risultava potenzialmente rilevante ai fini della
concessione dell’asilo e ciò a prescindere dalla verosimiglianza delle
allegazioni dell’interessata sugli aspetti analizzati nella decisione
avversata, dal momento che il solo fatto di avere legami di parentela con
oppositori al regime siriano può, in determinate circostanze, originare
pregiudizi rilevanti per l’asilo in caso di rientro in patria (cfr. sentenza del
Tribunale E-4908/2016 del 26 marzo 2019 consid. 6.1 e riferimenti citati),
che ciò a maggior ragione dal momento che il nominativo del cugino fornito
dall’insorgente è effettivamente riportato in diversi media (cfr.
segnatamente: The National, Rebels in southern Syria on the brink of
turning on each other, 12.05.2014 consultato all’indirizzo web
il 21 agosto 2018: “[…] FSA commander, C._______
[…]) e che ai famigliari dell’insorgente precedentemente giunti in Svizzera
è stato concesso asilo senza che il legame di parentela con tale persona
sia stato messo in discussione (cfr. segnatamente incarti N […]),
che su tali presupposti, avendo la SEM omesso di esprimersi su parte dei
motivi d’asilo addotti dall’interessata, v’è da riscontrare una violazione del
suo diritto di essere sentito,
che difatti, tale garanzia procedurale, già deducibile dall’art. 29 cpv. 2 Cost.
e concretizzata agli art. 26 e seg. PA, impone all’autorità giudicante di
prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa
nell’ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. art. 32 PA,
DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3, WALDMANN/BICKEL,
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 30 n. 3),
che un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni,
premessa essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti,
che in riferimento a ciò, si necessita che l’autorità menzioni, quantomeno
brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo
che, la persona toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua
portata ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184
consid. 2.2.1, 136 I 229, Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n°4
consid. 5),
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che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323
consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5),
che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM dell’8 agosto 2019
è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 cpv. 1 PA) affinché
la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare
una nuova decisione,
che l’autorità di prima istanza è invitata a valutare la verosimiglianza e la
rilevanza in materia d’asilo del legame di parentela dell’insorgente con
C._______, del ruolo di quest’ultimo nelle fila degli insorti e del potenziale
rischio per la ricorrente di subire rappresaglie per tale motivo (cfr. sulla
nozione sentenza in italiano del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019
consid. 10 e la già citata E-4908/2016 consid. 6),
che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA) e l’istanza di assistenza giudiziaria è da considerarsi risulta
priva d’oggetto,
che alla ricorrente, non rappresentata in questa sede, non vengono
attribuite indennità ripetibili,
che la pronuncia è definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell’8 agosto 2019 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e
la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono accordate spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: