B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4169/2016
Sen t en z a d e l 1 4 l u g l i o 2 0 1 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Emilia Antonioni Luftensteiner;
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), sua moglie
B._______, nata il (…), ed i loro figli
C._______, nata il (…),
D._______, nata il (…),
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento (termine di ricorso accor-
ciato),
decisione della SEM del 24 giugno 2016 / N (…)
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Visto:
la domanda d’asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 1 lu-
glio 2015, rigettata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) con decisione del 21 dicembre 2015,
la seconda domanda d’asilo presentata dagli interessati il 2 marzo 2016
(domanda multipla),
i rapporti medici datati del 4 settembre 2015, 17 novembre 2015 e 16 feb-
braio 2016, nei quali veniva indicato che A._______ soffrirebbe di un’insuf-
ficienza renale cronica, di ipertonia arteriosa secondaria e di cisti epatiche
multiple,
la decisione del 24 giugno 2016, notificata agli interessati il 28 giugno 2016,
con la quale la SEM ha rigettato la domanda d’asilo ed ha pronunciato l’al-
lontanamento nonché l’esecuzione dell’ allontanamento dei richiedenti
dalla Svizzera,
il ricorso del 5 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 6 luglio 2016), nel quale gli interessati hanno chiesto l'accoglimento
del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla
questione dell’esecuzione dell’allontanamento e la concessione dell’am-
missione provvisoria ed hanno altresì depositato una domanda d'assi-
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese
processuali e del relativo anticipo e protestando tasse spese e ripetibili,
la copia dell’incarto della SEM trasmessa al Tribunale amministrativo fede-
rale (di seguito: il Tribunale) in data 7 luglio 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente ai sensi dell’art.108 cpv. 2 della Legge
sull’asilo (LAsi; RS 142.31) contro una decisione in materia d'asilo della
SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissi-
bile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA,
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che vi è dunque motivo di entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che il ricorso del 5 luglio 2016 verte unicamente sulla questione relativa
all'esecuzione dell'allontanamento; che di conseguenza la decisione impu-
gnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia
dell'allontanamento; che il Tribunale si limiterà all'esame della questione
contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art.
44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art.
83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr),
che secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli
ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova con-
sacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in
ÜBERSAX/RUDIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea
2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.),
che nella decisione impugnata la SEM è dell'avviso che nulla osti all'allon-
tanamento dei richiedenti,
che in particolare, quanto alla situazione medica del signor A._______,
l'autorità inferiore osserva che egli sarebbe affetto da una malattia renale
policistica autosomale con insufficienza renale di stadio III e da ipertonia
arteriosa secondaria,
che si tratterebbe di una patologia inguaribile e cronica la quale necessite-
rebbe, allo stadio attuale, di sottoporsi a regolari controlli e trattamenti,
che a medio lungo termine il decorso della malattia potrebbe richiedere
regolari dialisi ed un’adeguata terapia farmacologica,
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che tuttavia, sempre secondo la SEM, l’Albania disporrebbe delle adeguate
infrastrutture sanitarie atte al trattamento delle sopracitate problematiche e
che se necessario, l’interessato potrebbe richiedere un aiuto medico al ri-
torno sotto forma di farmaci presso il consultorio cantonale (art. 93 LAsi),
che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito
di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica,
che in Albania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile
o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popo-
lazione nazionale,
che questa disposizione si applica inoltre a quelle persone che, pur non
ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di rifugiato, in quanto non
personalmente perseguitate, in caso di ritorno si troverebbero in una situa-
zione concreta di pericolo, in particolare non potendo più ricevere le cure
mediche necessarie (cfr. Sentenza del Tribunale D-2543/2013 del 30 aprile
2014, consid. 7.2),
che pertanto, l'allontanamento non sarà più reputato ragionevolmente esi-
gibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr se, a causa di motivi prettamente me-
dici, le cure, reputate essenziali, non sarebbero ottenibili nel paese d’ori-
gine (cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5b),
che a tal proposito sono da considerarsi come essenziali solo le cure di
medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza
conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2
consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 e seg. e pag. 87),
che lo straniero non può però prevalersi della suddetta disposizione ten-
dente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un
diritto incondizionato di soggiorno in Svizzera ed un diritto di accesso ge-
nerale in questo paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre su-
scettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice
motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel paese d'origine o
di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche,
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che per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, non è
quindi sufficiente che un trattamento medico prescritto sulla base delle
norme svizzere non possa essere seguito nel paese d'origine o di prove-
nienza (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-3407/2006 dell'8 luglio
2008),
che tuttavia se, a causa dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato,
lo stato di salute dell'interessato dovesse degradarsi molto rapidamente al
punto di condurre in maniera certa alla concreta messa in pericolo della
sua vita o ad una minaccia seria, durevole e notevole della sua integrità
fisica, l’allontanamento non sarà più reputato esigibile (cfr. sentenza del
Tribunale E-7090/2009 del 19 agosto 2010, pag. 10, GICRA 2003 n. 24
pag. 158),
che con riguardo al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dai
ricorrenti, l’Albania dispone di infrastrutture sanitarie in grado di prodigare
le cure del caso e che, più nel dettaglio:
- in Albania è presente un sistema sanitario prevalentemente statale lad-
dove le cure vengono dispensate in parte a titolo gratuito per mezzo di
un sistema di finanziamento basato su un misto di tassazione e assicu-
razione contro le malattie (cfr. CSG Regione Toscana;
/site/politiche-sanitarie/albania/, consultato il 7 luglio
2016); tra i vari ospedali statali, la Clinica universitaria Madre Teresa di
Tirana risulta in particolare disporre di un reparto atto a trattare patologie
nefrologiche (cfr.
cietiesofnephrologisylist.html, consultato il 7 luglio 2016)
- sono inoltre presenti delle strutture sanitarie private, di livello più alto
rispetto a quelle pubbliche; tra queste figura in particolare l’Hygeia Ge-
neral and Maternity Hospital di Tirana, con uno speciale reparto dialisi
(v.
trez2Task=centrez2Details¢rez2Id=44727&catid=0&Itemid=0, con-
sultato il 7 luglio 2016)
- nelle principali città il reperimento di medicinali è in genere soddisfa-
cente (cfr. portale del Ministero degli Affari Esteri italiano;
, consultato il 7
luglio 2016),
che inoltre, nel caso che ci occupa, la stato di salute della persona interes-
sata non lascia presuppore il rischio di un rapido degrado che porterebbe
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ad una messa in pericolo della sua vita o ad una minaccia seria, durevole
e notevole della sua integrità fisica,
che le argomentazioni circa le problematiche mediche del ricorrente non
sono mai state sollevate dai ricorrenti nell’ambito della precedente richiesta
d’asilo rigettata dalla SEM in data 21 dicembre 2015 e cresciuta in giudi-
cato (v. incarto SEM N 643 953, atti relativi alla prima domanda d’asilo,
A4/12 e A14/13),
che in definitiva l’allontanamento è ragionevolmente esigibile sotto il profilo
medico,
che gli altri argomenti sollevati dai ricorrenti, quali la difficile situazione eco-
nomica in Albania, non sono rilevanti in materia di esecuzione dell’allonta-
namento,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata va respinta,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: