B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4172/2013
S e n t e n z a d e l 7 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Gambia,
ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 luglio 2013 / N (...).
D-4172/2013
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
6 maggio 2013;
il verbale di audizione del 23 maggio 2013 (di seguito: verbale 1);
il verbale di audizione del 10 luglio 2013 (di seguito: verbale 2) e il rispet-
tivo allegato della rappresentante dell'opera assistenziale (di seguito: al-
legato ROA);
la decisione dell'UFM del 22 luglio 2013, notificata all'interessato il giorno
stesso (cfr. atto A 21/1); con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito
della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della legge sull’asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento
nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo del richiedente dalla
Svizzera;
il ricorso del 22 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di en-
trata: 23 luglio 2013);
copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) via fax in data 23 luglio 2013;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale il 26 luglio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
D-4172/2013
Pagina 3
che di conseguenza la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di avere lasciato il
suo Paese per motivi economici; che egli sarebbe il primogenito di sua
madre, affetta da cecità, il padre sarebbe deceduto ed egli dovrebbe
quindi aiutare la madre (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, pag. 3);
che nella decisione del 22 luglio 2013 l'UFM ha ritenuto che il richiedente
non sarebbe stato in grado di rendere verosimile di essere minorenne;
che inoltre ha osservato che lo stesso non avrebbe inoltrato una doman-
da d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di
ottenere dalla Svizzera una protezione da persecuzioni;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha contestato le valutazione dell'UFM sulla
denegata minore età e ha di conseguenza chiesto che vengano adottate
tutte le misure previste dalla legge per richiedenti l'asilo minorenni;
che egli, pur riconoscendo di non avere dei motivi d'asilo in senso stretto,
allega che in patria si ritroverebbe senza un impiego, senza una rete
sociale sulla quale potersi appoggiare e senza prospettive future; che
infatti la povertà, se estrema, esporrebbe chi ne è vittima a rischi gravi
per la vita che meriterebbero di essere valutati materialmente;
che in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per il
completamento dell'istruttoria nonché per una nuova decisione nel merito
e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha
D-4172/2013
Pagina 4
anche presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato
delle spese di giustizia, con protesta spese e ripetibili;
che, di principio, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]), per il
richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile
designare subito dopo l'attribuzione al cantone un curatore o un tutore,
l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la
durata della procedura d'asilo o di allontanamento, ma al massimo fino
alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento
della maggiore età;
che ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minore
età; che pertanto è legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudiziale,
prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui motivi d'asilo e
della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un
richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo all'età indicata
(Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni su-
scettibili di rendere plausibile la sua minore età;
che come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, l'interessato non è
stato in grado di comprovare la minore età con documenti d'identità,
considerato che non ne ha consegnati; che egli non si è in alcun modo
adoperato per fare in modo di provare la sua età; che in particolare,
durante la prima audizione ha dichiarato che avrebbe potuto farsi inviare
il certificato di nascita dalla madre (cfr. verbale 1, pag. 7); che tuttavia,
durante la seconda audizione ha spiegato che ella non sarebbe in grado
di inviarglielo in quanto cieca; che nemmeno il fratello potrebbe
inviarglielo in quanto sarebbe un ragazzino (cfr. verbale 2, pag. 2); che il
Tribunale ritiene che si tratti di dichiarazioni stereotipate visto peraltro
che, secondo quanto dichiarato in occasione della prima audizione, il
fratello avrebbe già 15 anni (cfr. verbale 1, pag. 5) e che quindi il
richiedente non abbia voluto adoperarsi al fine di provare la sua età per i
bisogni della causa;
che il Tribunale si associa a quanto riferito dall'UFM nella sua decisione,
alla quale si rinvia, circa le incoerenze cronologiche nel racconto del ri-
chiedente in merito al suo percorso di vita;
D-4172/2013
Pagina 5
che, per sovrabbondanza e per quanto l'onere della prova spetti in casu
al ricorrente, dal rapporto dell'esame radiologico del (...) 2013 (cfr. atto
A 6/1), il quale adempie alle condizioni formali stabilite dalla giurispruden-
za (cfr. GICRA 2004 n. 31 consid. 7.3), risulta un'età ossea superiore ai
19 anni;
che nemmeno la rappresentante dell'opera assistenziale (ROA), presente
all'audizione sui motivi d'asilo (cfr. art. 30 cpv. 4 LAsi), ha formulato obie-
zioni in merito alla valutazione dell'UFM (cfr. allegato ROA);
che, in considerazione di quanto più sopra esposto, l'insorgente non è
stato in grado di rendere verosimile e provare l'asserita minore età;
che, pertanto, sulla base dell'incarto e dei risultati dell'audizione somma-
ria del 23 maggio 2013, l'UFM ha giustamente considerato il ricorrente
come maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia che lo ac-
compagnasse nella procedura d'asilo;
che quindi, la conclusione ricorsuale tendente all'adozione delle misure
previste dalla legge per richiedenti l'asilo minorenni è respinta;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di domande d'asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che ai sensi dell'art. 18 LAsi è considerata come domanda d'asilo ogni di-
chiarazione con cui una persona manifesta di volere ottenere dalla Sviz-
zera una protezione contro le persecuzioni; che secondo la giurispruden-
za del Tribunale, la nozione di persecuzione ai sensi dell'art. 18 LAsi va
compresa in senso lato; che tale nozione di persecuzione in senso lato
non include soltanto i seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, ma ugual-
mente quegli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui
all'art. 44 cpv. 2 LAsi che presuppongono l'agire dell'uomo; che di conse-
guenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione
personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecu-
zione, non soddisfano tali condizioni (cfr. GICRA 2003 n. 18, consid. 5,
confermata in DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così
D-4172/2013
Pagina 6
come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude
tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio
Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da
una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita
precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti),
dalla disorganizzazione, dalla mancanza di infrastrutture o problemi
analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere
confrontata;
che nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto perso-
nalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in
un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri
pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a
un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi);
che infatti, la motivazione addotta dall'interessato è legata esclusivamen-
te a ragioni di tipo economico, ovvero alla volontà di potere aiutare finan-
ziariamente sua madre in patria (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2,
pag. 3); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano,
in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAsi;
che nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento su-
scettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Gambia possa essere confrontato al rischio reale e imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inu-
mani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che per di più la situazione in Gambia non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popo-
lazione nell’integralità del territorio nazionale;
che da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
D-4172/2013
Pagina 7
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 Oasi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del princi-
pio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente ricono-
sciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto in-
ternazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b
lett. e con relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità d'asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta
loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e
alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare
sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del
5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del
3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferi-
menti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti;
D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche
DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e
p. 143);
che l'interessato è giovane, scolarizzato e dispone in patria di una solida
rete sociale, in quanto vi risiedono la madre, il fratello, la sorellastra non-
D-4172/2013
Pagina 8
ché lo zio con la sua famiglia; che in caso di necessità, vi è da ritenere
che il richiedente potrà contare su un aiuto materiale dello zio, il quale ha
provveduto al suo mantenimento fino al momento dell'espatrio (cfr. verba-
le 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pag. 3); che inoltre il ricorrente non ha pre-
teso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giusti-
ficare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla tematica DTAF 2009/2,
consid. 9.3.2), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga
la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pae-
se di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsua-
li tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF,
RS 173.110]);
D-4172/2013
Pagina 9
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: