B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4172/2015
Sen t en z a d e l 9 n o vemb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), con la moglie
B._______, nata il (…), e la figlia
C._______, nata il (…),
Siria,
tutti patrocinati dall’avv. Ergin Cimen,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 9 giugno 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a B._______, cittadina siriana nata e cresciuta a Kfar Buhum, nel gover-
natorato di Hama, è espatriata in Libano nel dicembre del 2013. Munita di
un visto Schengen per visita familiare, rilasciato dalla rappresentanza sviz-
zera a Beirut per la durata di 90 giorni, è entrata legalmente in territorio
elvetico presentandovi una domanda d’asilo il 30 dicembre 2013.
Sentita sui motivi d’asilo la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per la situazione d’insicurezza
causata dalla guerra in essere e in ragione di alcune minacce ricevute rien-
trando da scuola, dovute al fatto ch’ella non avrebbe portato il velo. Oltrac-
ciò avrebbe temuto di essere perseguitata in quanto cristiana, dal momento
che, a suo dire, tutti i cristiani sarebbero minacciati in Siria (cfr. atto A7,
pag. 7 e atto A15, pag. 7 e segg.).
A.b Il marito, A._______, cittadino siriano di religione cristiana e confes-
sione siro-ortodossa a sua volta originario di Kfar Buhum, è nato ad Abha,
in Arabia Saudita a causa dell’attività professionale del padre, ristabilen-
dosi definitivamente nel luogo d’origine durante l’infanzia. Egli ha raggiunto
la moglie espatriando tramite il Libano ed entrando a sua volta legalmente
in Svizzera per mezzo di un visto Schengen per visita famigliare, presen-
tandovi domanda d’asilo il 5 agosto 2014.
Ascoltato separatamente ha indicato di essere espatriato per la situazione
d’insicurezza generale in essere nel paese d’origine. Egli avrebbe inoltre
rischiato di essere rapito da un gruppo armato a fini estorsivi e avrebbe
altresì subito un attacco da parte di un gruppo armato allorché lavorava
come impiegato presso una fabbrica di cemento gestita dal governo si-
riano, laddove sarebbe parimenti stato minacciato più volte in ragione della
sua appartenenza alla comunità cristiana (cfr. atto A21, pag. 7 e atto A27,
pagg. 8 e segg.).
A.c A sostegno della loro domanda d’asilo gli interessati hanno prodotto:
– i loro passaporti siriani;
– la carta d’identità siriana di B._______;
– il libretto militare di A._______;
– il certificato di matrimonio;
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– la convocazione al servizio militare, prodotta in separata sede l’8 giu-
gno 2015;
B.
Con decisione unica del 9 giugno 2015, notificata ai richiedenti in data 10
giugno 2015 (cfr. atto A37), la Segreteria di Stato della migrazione (di se-
guito: SEM) ha respinto le succitate domande d’asilo, mentre ha ritenuto
attualmente non ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontana-
mento degli interessati verso la Siria concedendo loro l’ammissione prov-
visoria.
C.
In data 3 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
6 luglio 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l’accoglimento del gravame e la concessione dell’asilo. Altresì
hanno presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo
anticipo con protestate spese e ripetibili.
D.
Con decisione incidentale del 28 luglio 2015 il Tribunale ha accolto l’istanza
di concessione dell’assistenza giudiziaria a condizione che l’indigenza ve-
nisse dimostrata con un’attestazione. In data 5 agosto 2015 (cfr. timbro del
plico raccomandato; data d’entrata: 6 agosto 2015), i ricorrenti hanno for-
nito al Tribunale la decisione di accoglimento della prestazione assisten-
ziale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento del Cantone Ticino.
E.
Con risposta del 16 settembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d’entrata: 17 settembre 2015), la SEM ha proposto la reiezione del
gravame rimandando alla decisione impugnata e cogliendo l’occasione per
presentare alcune osservazioni circa le argomentazioni dei ricorrenti.
F.
In data 27 ottobre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
29 ottobre 2015), il patrocinatore degli insorgenti, nel frattempo legittima-
tosi mediante procura con missiva recante data dell’8 ottobre 2015, si è
espresso in replica chiedendo l’accoglimento del ricorso.
G.
Con duplica del 17 novembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato;
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Pagina 4
data d’entrata: 18 novembre 2015), tramessa ai ricorrenti per conoscenza,
la SEM ha nuovamente proposto la reiezione del gravame.
H.
In data 11 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
12 aprile 2016), i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale un estratto pro-
veniente dal sito web “La reppublica online”, il quale a loro dire attesterebbe
l’esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
I.
Il 20 maggio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 23
maggio 2016), la SEM ha preso posizione in merito al summenzionato ar-
ticolo di giornale.
J.
Il 4 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 5 luglio
2016) i ricorrenti hanno portato nuovamente l’attenzione del Tribunale sulla
convocazione al servizio militare datata 20 gennaio 2015 e già agli atti,
trasmettendone una nuova traduzione ad opera del CTA Lugano.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
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Pagina 5
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 9 giugno 2015, e non avendo cen-
surato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede
risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro
domanda d’asilo.
4.
4.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inve-
rosimili e irrilevanti giusta l’art. 7 e 3 LAsi i motivi a fondamento della do-
manda d’asilo degli interessati.
4.1.1 In particolare, la SEM ha rilevato che A._______ non avrebbe reso
verosimile di essere stato vittima di un tentato sequestro e di minacce da
parte di gruppi radicali. Egli sarebbe infatti espatriato per recarsi in Libano,
salvo poi fare ritorno in Siria. Ora, un tale comportamento mal si spose-
rebbe con quello di una persona avente motivi di temere per la propria in-
columità nel paese d’origine. Gli avvenimenti difetterebbero inoltre dello
stretto nesso causale tra persecuzioni ed espatrio prescritto dalla LAsi.
4.1.2 Quo alla pertinenza dei motivi d’asilo addotti da Melania Alssad, la
SEM ha rilevato che il fatto di essere stata oggetto di uno spiacevole com-
mento allorché si trovava in strada non conterrebbe elementi atti a giustifi-
care la qualità di rifugiato.
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Pagina 6
4.1.3 Inoltre, pure le dichiarazioni rese circa la situazione d’insicurezza
causata dal conflitto in essere nel paese non costituirebbero una persecu-
zione determinante per il fatto che non sarebbero dettate da una volontà di
perseguitare una persona in particolare per uno dei motivi dettati dall’art. 3
LAsi.
4.1.4 La SEM ha negato infine la sussistenza di una persecuzione collet-
tiva dei cristiani. Ella ha dapprima sottolineato come le esigenze per rico-
noscere l’esistenza di un tale stato di fatto siano molto elevate. Per il resto,
l’autorità di prime cure riporta che in Siria, stato laico, la percentuale di
cristiani sull’insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per
cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone
controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni
di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sareb-
bero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe
da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i
cristiani residenti nelle zone controllate dall’opposizione avrebbero possi-
bilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo
e l’opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cri-
stiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra,
riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della
regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate
dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente
evidenze quanto all’esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino
delle autorità siriane per aver sostenuto l’opposizione. Ella ha rilevato come
tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non reli-
gioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per ricono-
scere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità
della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comu-
nità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Isla-
mico" laddove giungerebbero evidenze circa l’esistenza di conversioni for-
zate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di
particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di prati-
care in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti
i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della
Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche
importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero
dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sa-
rebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecu-
zioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di
attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sa-
rebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi.
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Pagina 7
Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e
quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all’altra.
Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le con-
dizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popola-
zione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte.
4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
gli insorgenti contestano l’inverosimiglianza e l’irrilevanza ritenuta dalla
SEM circa i loro motivi d’asilo.
4.2.1 Innanzitutto, il comportamento di A._______ non sarebbe illogico, es-
sendo quest’ultimo rientrato nel paese natale a fronte dell’insufficienza di
mezzi finanziari che gli avrebbero permesso di lasciare definitivamente la
Siria ed in ragione del fatto che non si trattava di una decisione da prendere
a cuor leggero. Secondariamente, non difetterebbe alcun nesso causale,
dal momento che il ricorrente sarebbe espatriato non appena le persecu-
zioni avrebbero raggiunto un livello insopportabile.
4.2.2 In seconda analisi, il gravame riporta come l’episodio del commento
indirizzato a B._______ vada circoscritto nel contesto generale nel quale
esso si sarebbe verificato, ossia la persecuzione sistematica della mino-
ranza cristiana e come tale vada quindi ritenuto pertinente ai sensi dell’art.
3 LAsi.
4.2.3 Infine, i ricorrenti sono dell’avviso che in Siria vi sarebbero le condi-
zioni per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani. Citando varie
fonti circa la situazione dei cristiani e il peggioramento della stessa dopo il
loro espatrio, gli insorgenti ritengono quindi che i presupposti per ricono-
scere loro la qualità di rifugiato sulla base del fondato timore di subire delle
persecuzioni future sarebbero dati.
4.3 Nel suo atto responsivo la SEM sostiene che il commento ricevuto dalla
ricorrente andrebbe considerato quale evento singolo e ribadisce l’insussi-
stenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
4.4 In sede di replica gli insorgenti sottolineano l’inattualità delle fonti alle
quali la SEM avrebbe fatto capo e rilevano che le condizioni di sicurezza
sarebbero a tal punto deteriorate da non permettere un’adeguata tutela
della minoranza cristiana. Nel corso del 2015 i fondamentalisti islamici
avrebbero attaccato i villaggi cristiani nella regione di al-Hasaka,
dissacrando chiese e rapendo più di 300 persone. Sempre secondo
l’allegato processuale, vi sarebbe da credere che le violenze in tale regione
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Pagina 8
non cesseranno nel breve periodo e che in ragione di tali recenti sviluppi
l’accertamento della pulizia etnica in atto costituirebbe un fatto
giuridicamente rilevante di cui l’autorità di prime cure avrebbe dovuto tener
conto, riconoscendo lo statuto di rifugiato agli insorgenti.
4.5 A proposito di tali ultime argomentazioni, la SEM si limita a rinviare a
quanto già addotto in precedenza. Per mezzo di susseguente missiva
indirizzata al Tribunale, i ricorrenti trasmettono un estratto proveniente
dalla stampa estera che confermerebbe la loro tesi circa un peggioramento
repentino della situazione della minoranza cristiana in Siria. Anche
riguardo a tale ultima eventualità, la SEM si limita a rinviare agli atti
antecedenti.
4.6 Con ulteriore comunicazione, i ricorrenti chiedono inoltre che il
Tribunale prenda posizione circa la convocazione al servizio militare
ricevuta in data 20 gennaio 2015, e ciò nel contesto delle argomentazioni
presentate in sede di ricorso e di replica. A tal fine essi producono agli atti
una traduzione dell’ordine di marcia già agli atti.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo,
deve essere tenuto conto degli antecendenti dell’interessato,
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Pagina 9
segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con
giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
5.3 Il nesso di causalità temporale tra i motivi addotti e la fuga decade, in
regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è
trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In tal senso, la qualità di
rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene
dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati
i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di
natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d’origine
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi citati).
6.
A mente del Tribunale, appare opportuno procedere in primo luogo analiz-
zando i motivi d’asilo individuali invocati dai ricorrenti.
6.1
6.1.1 Innanzitutto i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati a causa
della situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e delle conse-
guenze indirette da essa derivanti (vedi atti A7, D7.01; A15, D66; A21,
D7.01; A27, D75). Ora, come correttamente ritenuto dall’autorità di prime
cure, i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze
indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti in ambito di asilo, in
quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi
previsti all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 con-
sid. 4c, bb).
6.2 A siffatte circostanze possono inoltre essere ricondotti anche altri av-
venimenti di cui i ricorrenti si sono avvalsi. Ciò è segnatamente il caso per
quanto concerne il tentativo di rapimento con presumibili fini estorsivi di cui
avrebbe fatto l’oggetto A._______ nell’ottobre del 2012 (cfr. atto A21, D7.02
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Pagina 10
e atto A27, D77), posto che, secondo le fonti disponibili, tali atti non risul-
tano riconducibili a motivi menzionati all’art. 3 LAsi ma piuttosto a ragioni
di ordine economico (cfr. Open Doors, World Watch Contry Profile 2015,
Syria, ,
consultato il 10.08.2016). Lo stesso va inoltre ritenuto anche a riguardo
della circostanza secondo la quale la fabbrica presso la quale A._______
lavorava come impiegato, gestita dallo stato siriano, sarebbe stata presa
di mira da un gruppo armato rivale nel febbraio del 2013 ed a proposito
dell’attacco subito dall’istituto dove studiava B._______ (cfr. atto A15, pag.
7).
6.3 Quo a quanto accaduto in seguito presso il luogo di impiego di
A._______ e che lo avrebbe portato a lasciare il lavoro nell’agosto del
2013, appare opportuno considerare che le minacce subite, per quanto ve-
rosimili, non lascino presupporre l’esistenza, per l’interessato, di motivi og-
gettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposto, in tutta ve-
rosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Invero, le inti-
midazioni proferite dal collega di lavoro sono da ricondurre ad una sola
persona, che peraltro non avrebbe dato alcun segnale quanto alla capacità
di messa in opera delle stesse (cfr. atto A27, pag. 13). L’individuo in que-
stione sarebbe inoltre stato licenziato proprio a causa della segnalazione
del ricorrente. Il secondo episodio, ovvero la minaccia inviata tramite un
servizio di messaggistica istantanea, non raggiunge invece un’intensità da
risultare contrario ai disposti citati. Infine, il terzo accadimento riportato, os-
sia la presenza di persone con il volto dissimulato che avrebbero scritto
frasi inneggianti all’organizzazione “Stato Islamico”, oltre ad essere a sua
volta insufficientemente intenso, non risulta nemmeno mirato nei confronti
dell’interessato. Del resto, il fatto stesso che il ricorrente sia rientrato in
patria allorché si trovava già in Libano, confermerebbe la tesi ch’egli non
avesse un timore fondato di subire delle persecuzioni nel suo paese natale
a causa di tali avvenimenti (cfr. atto A27, D61). Ad abundantiam relativa-
mente alle circostanze sopra descritte (cfr. supra 6.2-6.4) appare anche
porsi un problema di nesso causale, essendo gli eventi narrati collocabili
nel corso del 2012 o al più nel 2013 ed avendo il ricorrente atteso sino al
luglio del 2014 per espatriare.
6.4 Circa le minacce subite da Melanda Assad il discorso non cambia. Il
fatto ch’ella sia stata fermata da delle persone armate e con il volto dissi-
mulato, le quali le avrebbero intimato di indossare il velo islamico, taccian-
dola di infedele, per quanto inquietante, non risulta a sua volta raggiungere
un’intensità tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato.
Invero, si tratta di un singolo episodio verificatosi peraltro in una diversa
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Pagina 11
fase della guerra civile che non vi è luogo di credere possa sfociare in una
persecuzione ai danni della ricorrente in un futuro prossimo.
6.5
6.5.1 In merito alla chiamata alle armi di A._______, occorre rammentare
che ai sensi dell’art. art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che
sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte
per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giuri-
sprudenza ha confermato che con l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi
sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d’asilo
con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d’origine rimane valida
(cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un’eventuale sanzione
per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo
che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la san-
zione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui
all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, in-
dipendentemente dall’entità della pena, quando l’incorporazione nell’eser-
cito comporta l’esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata,
la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo
di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coin-
cida con quella dell’interessato e che gli causi, per questo motivo, una si-
tuazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e
GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259).
6.5.2 Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai
sensi della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l’incorporazione
nell’esercito siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e per-
tanto rilevante ai fine della concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid.
6). Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della
qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate
della Repubblica Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determi-
nare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come so-
stegno agli oppositori qualora in passato l’interessato sia già stato identifi-
cato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale opposi-
tore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appar-
tenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima
dell’atto di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente
probabile che la renitenza venga considerata quale atto di ostilità nei con-
fronti del regime, atto, quest’ultimo, che non sarebbe più sanzionato con
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Pagina 12
una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servi-
zio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente
carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3).
6.5.3 Nel caso che ci occupa non vi sono evidenze quanto al fatto che l’in-
sorgente o la sua famiglia abbiano avuto un pregresso contatto con le au-
torità o che membri di quest’ultima siano stati schedati come oppositori.
Dalle dichiarazioni degli interessati risulta peraltro che quest’ultimi non ab-
biano mai avuto problemi con le autorità del paese (cfr. atto A7, pag 7 e
atto A21, pag. 8). Per questi motivi, non vi sono evidenze quanto al fatto
che l’insorgente, in caso di rimpatrio, rischierebbe una sanzione caratteriz-
zante un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2
LAsi.
6.5.4 In questo senso ed alla luce della fonti citate, il fatto di essere stato
oggetto di ricerche da parte delle autorità militari a causa della renitenza,
quandanche verosimile, non è da ritenersi sufficiente per convalidare l’esi-
stenza di una persecuzione determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non vi è
pertanto necessità di procedere ad un esame dettagliato del mezzo di
prova addotto al riguardo(cfr. al riguardo tra le tante la sentenza del Tribu-
nale E-5026/2017 del 23 ottobre 2017, consid. 6.1).
6.6 In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non giustificano
la concessione dell’asilo ai ricorrenti.
7.
7.1 Nel prosieguo della loro impugnativa, i ricorrenti contestano parimenti
l’insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal pro-
posito occorre osservare che ai sensi della giurisprudenza una persona
può effettivamente allegare a titolo eccezionale a fondamento della sua
domanda d’asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personal-
mente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel
suo Paese d’origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo
di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti
ai sensi dell’asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
7.2 È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale ri-
conosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni
molto restrittive tant’è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo
vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato.
Per essere rilevante ai fini dell’asilo, la persecuzione in ragione della sola
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Pagina 13
appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le con-
dizioni previste all’art. 3 LAsi circa l’intensità dei pregiudizi o il timore fon-
dato quanto alla loro realizzazione. In primo luogo la persona interessata
deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di per-
sone. Dipoi v’è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata
verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti
sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual
misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere
caratterizzati da una considerevole intensità. Quest’ultima è data allor-
quando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita,
lede l’integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di consi-
derevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono
avere l’obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determi-
nato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla gran-
dezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprez-
zare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi
pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole
dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii;
2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le
misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e
siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte
di tale comunità potranno far valere con successo l’esistenza di un fondato
timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1995 n. 1 con-
sid. 6a).
7.3 In specie, l’appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana
non è posta in discussione.
7.4 Quo all’esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la
frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto op-
portuno adottare un approccio regionale (cfr. in particolare le sentenze del
Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-1495/2015 del 21 marzo
2016, pubblicate come sentenze di riferimento).
7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la
precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le disarticolate fonti
disponibili, sin dall’inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e
le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con
l’intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste
obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o
D-4172/2015
Pagina 14
l’opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani
siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di
quest’ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza
D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Susseguentemente allo scoppio
della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare
dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri
si sarebbero invece spostati all’interno del territorio siriano verso città o
regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015
consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti
ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e
alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza
generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal
timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto
minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal
momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere
la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza
dell’organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri
gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi
anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da
questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor
peggiore a causa dell’ubicazione delle zone da loro abitate, le quali
avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr.
ibidem).
7.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni
e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma
piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata
dalla guerra civile. Nell’integralità del territorio siriano sarebbero relativa-
mente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusiva-
mente dall’appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da
un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani
sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni
musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall’altro
lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una si-
tuazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risul-
tanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
7.7 In casu i ricorrenti provengono da Kafr Buhum (detto anche Kfarbou),
una piccola città a maggioranza cristiana situata nel governatorato di Hama
e facente parte del distretto di Hama Centro e del sottodistretto (Nahiya;
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Pagina 15
ية اح ز ن حماة مرك) omonimo. Vista la volatilità della situazione siriana, il Tribu-
nale ritiene ora giudizioso analizzare proprio quest’ultima entità ammnistra-
tiva nella quale si può stimare una popolazione di circa 400’000 persone
(cfr. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Hama
Governorate Reference Map, 01.2016, /files/resources/ocharosy_hama_governorate_refrence_map_j-
an_2016.pdf >, consultato il 14.12.2016 e set/syrian-arab-republic-other-0-0-0-0-0-0-0 >, consultato il 27.10.2017). Al
momento la città di Hama ed i territori limitrofi, in cui si situa anche Kafr
Buhum, risultano essere fermamente sotto il controllo delle truppe filogo-
vernative e dei loro alleati, seppur alcune ridotte porzioni di territorio
nell’estremo sud della Nahiya sul confine con il governatorato di Homs
siano tuttora controllate da alcuni gruppi di ribelli armati (si veda segnata-
mente: Liveuamap, Syria, 27.10.2017, , con-
sultato il 27.10.2017). La città di ar-Rastan e le zone limitrofe, sono infatti,
sin dal principio, state interessate dalla presenza di attori opposti al regime
(cfr. RYAN O’FARREL, Syrian Opposition factions in the Syrian Civil War,
27.10.2017, ions-in-the-syrian-civil-war5d8412c9d7e6#.kcx1e8kqq >, consultato il
12.08.2016) i quali occupano tuttora un’enclave estendentesi dalla stessa
città di ar-Rastan sino alla periferia di Homs e sconfinante a tratti anche
nella Nahiya di Hama (in particolare all’altezza di Taqsis e di Ghor Elasi).
Va tuttavia ammesso che secondo le fonti disponibili, sin dall’inizio del
2016 la “sacca” in questione sarebbe assediata dalle truppe governative
(cfr. BBC, Syria conflict: Air strike on Rastan ‘kills family, 18.05.2016,
, consultato il
27.10.2017). Al suo interno si troverebbero ancora diversi gruppi armati,
più o meno moderati, che coopererebbero nell’ambito della cosiddetta
“Northern Homs Countryside Operation Room”; il fronte risulterebbe ad
ogni modo piuttosto stabile e tranquillo (cfr. RYAN O’FARREL, Syrian Oppo-
sition factions in the Syrian Civil War, 10.08.2016, /@badly_xeroxed/syrian-opposition-factions-in-the-syrian-civilw
ar5d8412c9d7e6#.kcx1e8kqq >, consultato il 27.10.2017). Sempre nella
zona di ar-Rastan sarebbe inoltre anche stata segnalata la sporadica pre-
senza di Jihadisti dello Stato Islamico. Quest’ultimi non avrebbero tuttavia
avuto alcun controllo concreto su tali territori (cfr. Carnegie Endowment for
International Peace, What Is Russia Bombing in Syria?, 02.10.2015,
, consultato il
27.10.2017), cosa ancor meno probabile al momento attuale, vista la pres-
soché completa disfatta del gruppo Jihadista facente seguito all’offensiva
lealista dell’autunno 2017 (cfr. ISW, Syria Situation Report: October 10-24
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Pagina 16
2017, , consultato il
27.10.2017).
7.8 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel
paese d’origine dell’insorgente e degli elementi che si presentano al mo-
mento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione
della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF
2010/44 consid. 3.6), occorre partire dal presupposto che Kafr Buhum e la
quasi integralità della Nahiya di Hama siano saldamente controllati dal re-
gime siriano e che non vi sia al momento alcun rischio di sconfinamento di
gruppi fondamentalisti nella regione presa in esame. Come già enucleato
in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo
che garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio
delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti
siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi
ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andreb-
bero ricondotti piuttosto alle attività politiche che all’appartenenza ad un
gruppo religioso (cfr. PETRA BECKER, Zwischen Autokratie und Dschihadi-
smus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wi-
ssenschaft und Politik, 05.2014, tents/products/aktuell/2014A39_bkp.pdf >, pag. 4, consultato il
09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le
forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro
appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferi-
menti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per
riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del
regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in
campo alcun controllo sul luogo di provenienza dei ricorrenti, non occorre,
nel caso che ci riguarda, esaminare l’esistenza di eventuali persecuzioni
collettive ad opera di quest’ultime.
7.9 Senza pregiudizio per quanto precede, occorre quantomeno rilevare
che secondo i media, vi sarebbero evidenze quanto ad alcuni atti di vio-
lenza e rapimenti perpetrati sul territorio della stessa Kafr Buhum nelle
prime fasi del conflitto (Corriere della Sera, Siria, sacerdote ucciso negli
scontri, 26.01.2012, 4864>, consultato il 16.08.2016; Al-hadath News, Bande attaccano Kafr
Buhum e rapiscono alcune ragazze cristiane, 24.10.2012,
, consultato l’8.12.2016).
Va inoltre considerato che la provincia di Hama è stata interessata dal con-
flitto sin dalle prime battute, allorquando quest’ultimo rivestiva ancora la
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Pagina 17
forma di un sollevamento popolare. Tristemente noti sono gli episodi avve-
nuti nella seconda metà del 2011, quando le forze di sicurezza siriane, per
riprendere il controllo della città dopo le insurrezioni popolari e la forma-
zione di zone controllate da oppositori, sarebbero intervenute con unità co-
razzate, causando la morte di un elevato numero di civili
(cfr. hama-activist >, consultato il 17.08.2016). Ciò detto, non si può dunque
negare che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attual-
mente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza così
come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza
e di sicurezza. Tuttavia, occorre prendere atto del fatto che queste ultime
vicissitudini, per quanto spiacevoli, vadano classificate quali conseguenze
del conflitto in essere non riconducibili a una persecuzione intensa e mirata
ai sensi dei disposti menzionati. Queste ultime vicissitudini possono sem-
mai essere prese in conto nell’ambito della valutazione dell’esigibilità
dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gen-
naio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come
del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata
considerata data dall’autorità di prime cure.
7.10 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si
può dunque concludere che nella città di Kafr Buhum – e più in generale
nella Nahiya di Hama – vi sia da una persecuzione collettiva dei cristiani.
7.11 Conseguentemente, si può escludere che i ricorrente abbiano a te-
mere, in caso di (ipotetico) rimpatrio, un trattamento contrario all’art. 3 LAsi.
7.12 Per scrupolo d’esaustività, occorre pure rilevare come le motivazioni
addotte in sede di replica dai ricorrenti non posso indurre ad una diversa
valutazione del caso, dal momento che fanno riferimento ad un’altra re-
gione delle Siria, e meglio al Governatorato Al-Hasaka, di cui non è oggetto
l’esame – come detto regionalizzato – effettuato nell’ambito della presente
fattispecie.
8.
Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto
di rifugiato e della conseguente concessione dell’asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata. La SEM con la decisione
impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’ap-
prezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
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Pagina 18
9.
Visto l’esito della procedura le spese processuali sono poste a carico dei
ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante,
avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 28 luglio 2015, accolto
l’istanza di assistenza giudiziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA a condizione che
fosse dimostrata con un’attestazione d’indigenza e l’inoltro di quest’ultima
il 5 agosto 2015, non sono riscosse le spese processuali.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: