Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4174/2011
Sen t e n z a d e l 2 9 l u g l i o 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Sierra Leone,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito ed allontanamento);
decisione dell'UFM del 20 luglio 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) 2011 in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il (…) 2011 e mediante
il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che,
in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra
nel merito della sua domanda di asilo (cfr. atto A3),
i verbali di audizione del 20 giugno 2011 (di seguito: verbale 1) e del
20 luglio 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 20 luglio 2011, notificata oralmente
al richiedente il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di
ricevuta; atto A 9/1),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 25 luglio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il giorno successivo,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il
26 luglio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
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estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino della Sierra Leone, originario del villaggio di
B._______, nel distretto di C._______ (Sierra Leone),
che, nel (…) 1992, nel corso della guerra tra il Governo e i ribelli,
l'interessato sarebbe stato catturato dal suo villaggio e portato in un
campo dei dissidenti, mentre che i suoi genitori sarebbero stati uccisi;
che, dopo (…) anni di prigionia, durante i quali sarebbe stato obbligato a
numerosi spostamenti ed a trasportare le armi dei ribelli, grazie alla
proclamazione del cessate il fuoco, nel 1996, l'interessato sarebbe stato
liberato e consegnato alla Croce Rossa, nonché condotto a D._______
(Sierra Leone), nella base militare "(…)", dove avrebbe potuto
ricongiungersi con suo (…), il quale vi lavorava come (…); che
quest'ultimo – assieme ad altri militari – sarebbe stato arrestato ed infine
assassinato in data (…) 1998 dal Governo, in quanto considerato
implicato nel tentativo di colpo di stato del 1997; che, dopo l'assassinio
del (…) e l'attacco alla città di D._______ il (…) 1999 da parte dei ribelli,
ai quali si sarebbero alleati i familiari dei militari giustiziati, l'interessato
sarebbe stato costretto a fuggire dalla caserma; che, infatti, egli non
sarebbe stato ben visto dai militari del Governo e dalle famiglie dei militari
residenti nella base militare, i quali sospettavano che egli potesse
diventare un ribelle; che, temendo di essere arrestato, l'interessato
avrebbe lasciato definitivamente la Sierra Leone,
che, da D._______, via mare, il medesimo si sarebbe recato a
E._______, in Liberia, dove gli sarebbe stato riconosciuto lo statuto di
profugo ed avrebbe risieduto fino al (…) quando, con una nave messa a
disposizione dalle Nazioni Unite, si sarebbe recato a F._______ (Nigeria);
che, dopo (…) mesi, sarebbe andato in autobus nella Repubblica del
Niger e successivamente avrebbe raggiunto G._______ (Libia), dove
avrebbe vissuto fino al (…) 2011; che, da questa città, egli avrebbe
proseguito il viaggio via mare, sbarcando a H._______ (Italia) il (…) 2011;
che, dopo essere stato trasferito dalle autorità italiane a I._______ (Italia),
il (…) 2011, l'interessato avrebbe preso un treno per L._______ (Italia) e
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poi un altro fino a giungere a M._______ (Svizzera), senza documenti
d'identità e senza subire alcun controllo,
che, nella decisione del 20 luglio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato,
che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di
asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido; che, dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel gravame, l'insorgente contesta innanzitutto la motivazione della
decisione dell'UFM, nel misura in cui sarebbero stati omessi fatti e mezzi
di prova decisivi; che, da un lato, la motivazione sarebbe carente dal
punto di vista della realtà nota della Sierra Leone e, dall'altro lato, in
quanto non farebbe alcun riferimento al documento – allegato in originale
al ricorso – presentato come l'attestato di rifugiato rilasciatogli dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), che egli
avrebbe inizialmente consegnato agli agenti Securitas del Centro di
Registrazione e di Procedura di M._______ (di seguito: Centro) e che
l'UFM gli avrebbe restituito nel corso dell'audizione breve, senza quindi
avere la possibilità di sapere e pronunciarsi sulle motivazioni per cui tale
documento non avrebbe avuto alcun valore; che, in secondo luogo, il
ricorrente fa valere che vi sarebbero dei motivi scusabili giustificanti la
mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità
inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo;
che, infatti, egli ribadisce di aver posseduto solo il passaporto, di averlo
consegnato ad un potenziale datore di lavoro nel (…) e di non averlo
potuto recuperare, a causa della guerra e non essendo più ritornato in
Sierra Leone dopo il (…); che, peraltro, circa il suo viaggio di espatrio,
l'autore del gravame ritiene che la fondatezza della sua allegazione
riguardo la libertà di circolazione in Africa occidentale sarebbe facilmente
verificabile dal Tribunale, mentre che sostiene che la contraddizione
rilevata dall'UFM inerente la nave N._______, con la quale avrebbe
effettuato il viaggio fino a E._______, sarebbe inesistente; che, difatti,
non gli sarebbe stato chiesto di specificare i dettagli sull'N._______ ed
avrebbe dato per certo che l'UFM sapesse che N._______ era
un'organizzazione molto nota ed attiva negli anni '90; che, inoltre, il
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ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda di asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti
in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo
allontanamento; che, segnatamente, richiamati i motivi di asilo che
avrebbe esposto in maniera chiara e dettagliata in sede di audizioni,
nonché il documento prodotto, il ricorrente asserisce di aver reso un
racconto vero, come pure verosimile, sottolineando che le argomentazioni
contrarie dell'UFM sarebbero arbitrarie e soggettive, ovvero non
suffragate da elementi reali, mentre che le incongruenze o lacune rilevate
dall'autorità inferiore sarebbero da attribuire al tempo trascorso dagli
accadimenti; che, infine, il ricorrente invoca che il suo allontanamento in
Sierra Leone non dovrebbe essere riconosciuto come ragionevolmente
esigibile, a causa della situazione di insicurezza del Paese, nonché
ritenuto che la sua vita sarebbe in grave pericolo, poiché rischierebbe di
essere arrestato ingiustamente, come pure di essere oggetto della
vendetta di quegli uomini che avrebbero perseguitato lui e la sua famiglia;
che, del resto, visti gli anni trascorsi, egli non avrebbe più alcun familiare
stretto e non saprebbe come potrebbe ricostruirsi una vita serena,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo, nonché, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che ha, altresì, presentato una
domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, preliminarmente, la censura del ricorrente (cfr. ricorso pag. 3),
secondo il senso, di una violazione del diritto di essere sentito, nella
forma di una carente motivazione della decisione impugnata, in quanto
l'autorità inferiore avrebbe omesso di tenere conto del documento
presentato come l'originale dell'attestato di rifugiato rilasciatogli
dall'ACNUR, nonché di enunciare le motivazioni per cui siffatto
documento non avrebbe alcun valore, è manifestamente pretestuosa e
deve essere respinta; che, difatti, non trovano alcun fondamento
oggettivo le allegazioni dell'insorgente secondo cui egli avrebbe
consegnato agli agenti Securitas del Centro il documento in questione e
lo stesso gli sarebbe stato restituito dall'UFM in sede di audizione breve;
che, da un lato, dagli atti del dossier, non risulta esservi alcun verbale di
consegna di un qualsiasi documento da parte degli agenti Securitas; che,
dall'altro lato, il verbale dell'audizione breve non menziona in alcun modo
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né l'asserito deposito del documento in oggetto, né tantomeno la
riconsegna del medesimo all'interessato (cfr. verbale 1 pag. 7),
che, del resto, in virtù del principio della valutazione anticipata delle prove
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 1995 n. 23 consid. 5a5b), non
s'impone uno scambio di scritti in relazione al documento in originale in
oggetto – prodotto in sede di ricorso dinnanzi al Tribunale – laddove esso
è manifestamente inidoneo ai fini della causa o a cambiare l'esito della
presente procedura di asilo, ritenuto che lo stesso presenta chiari segni di
contraffazione; che, infatti, esso costituisce una semplice fotocopia,
facilmente confezionabile, compilata con un codice, la data e il cognome
del ricorrente, nonché con apposta – in una collocazione manifestamente
indefinita – una foto del medesimo; che, peraltro, la scritta all'interno del
timbro non corrisponde alla definizione di SLRWCCO riportata in cima al
foglio; che, infine, la firma del documento è illeggibile,
che, alla luce di tali elementi, vi è ragione di concludere all'inadeguatezza
del documento prodotto ad ogni qualsivoglia fine nella presente
procedura di asilo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono i
documenti emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
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che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun
documento che adempia i citati criteri,
che, infatti, il documento presentato come l'attestato di rifugiato in
originale rilasciato dall'ACNUR al ricorrente, oltre a presentare chiari
segni di falsificazione come esposto poc'anzi, non costituisce ad ogni
modo un documento d'identità valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi,
che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei
documenti d'identità da parte del ricorrente, risulta manifestamente
contraria alla logica dell'agire l'allegazione secondo cui egli avrebbe
consegnato il suo passaporto al suo datore di lavoro, rispettivamente ad
una ditta cinese – di cui non saprebbe nemmeno il nome – senza
preoccuparsi di riottenerlo al più presto, tanto più che tale documento
sarebbe stato l'unico in suo possesso (cfr. ricorso pag. 2, verbale 1 pagg.
45, verbale 2 D35D38); che, dunque, tali asserzioni, non costituiscono
nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi della legge; che, in aggiunta, non vi è alcun indizio
che l'insorgente abbia effettuato seri e concreti sforzi per procurarsi dei
documenti d'identità, ritenuto peraltro che avrebbe potuto rivolgersi ai suoi
parenti in patria (cfr. verbale 1 pag. 4),
che, d'altronde, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha
effettivamente reso allegazioni illogiche e stereotipate; che, a titolo di
esempio, se da un lato, egli ha affermato di aver potuto muoversi
liberamente nell'Africa Occidentale, dall'altro lato, ha dichiarato di aver
corrotto i poliziotti per attraversare il confine tra la Repubblica del Niger e
la Libia (cfr. verbale 2 D3234); che, indipendentemente dall'esistenza o
meno della libertà di movimento in Africa, così come asserita e pretesa
dall'insorgente (cfr. ricorso pag. 3), le evocate allegazioni sono in
contrapposizione tra loro; che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le
puntualizzazioni rese riguardo alle argomentazioni dell'UFM in merito alla
nave con cui avrebbe viaggiato; che, difatti, egli si è ad ogni qual modo
contraddetto riguardo all'appartenenza di tale mezzo di trasporto,
affermando di aver viaggiato da e fino a E._______ con una nave
dell'N._______, messa a disposizione dai Paesi dell'Africa Occidentale
(cfr. verbale 2 D2830), oppure dalle Nazioni Unite (cfr. ricorso pag. 2 e
verbale 1 pag. 7); che, in aggiunta, non può essere ammesso che il
ricorrente non sia stato in grado di indicare la somma che avrebbe pagato
per il viaggio dalla Nigeria a H._______ (cfr. verbale 1 pag. 8); che, infine,
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non è plausibile che, una volta sbarcato in detta città, egli sia stato
trasferito in aereo a I._______ dalle autorità italiane, senza che
quest'ultime registrassero le sue generalità (cfr. ibidem),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi
nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del ricorrente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5),
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta
l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
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che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il racconto del ricorrente si distingue per il suo
carattere estremamente vago, poco circostanziato e contraddittorio; che,
a titolo d'esempio, l'insorgente ha inizialmente dichiarato di essersi
trasferito nel (…) a D._______ nella caserma militare di "(…)" e di esservi
rimasto fino al (…) (cfr. verbale 1 pag. 2), mentre che, in seguito, ha
affermato di essere stato condotto in detta caserma nel (…), dopo essere
stato prigioniero in un campo dei ribelli tra il (…) e il (…) (cfr. verbale 1
pag. 6 e verbale 2 D41D42, nonché D46); che tale discrepanza non
trova alcuna giustificazione in considerazione del tempo trascorso, a
differenza di quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), ritenuto che
essa verte su degli avvenimenti di primordiale e significativa importanza;
che, ciò stante, non sono manifestamente plausibili le circostanze in cui il
ricorrente avrebbe lasciato il suo villaggio di origine; che, inoltre,
l'insorgente non è stato in grado di circostanziare i motivi che l'avrebbero
costretto a fuggire definitivamente dalla Sierra Leone, in particolare da
D._______; che, da un lato, egli non ha saputo spiegare in alcun modo in
che cosa si sarebbero concretizzate le asserite persecuzioni di cui lui
medesimo e i familiari dei militari, che vivevano nella caserma, sarebbero
stati oggetto da parte del Governo centrale (cfr. verbale 2 D41, D62,
D69); che, dall'altro lato, il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione in
merito ad eventuali persecuzioni da parte degli stessi familiari dei militari
residenti nella caserma (cfr. verbale 1 pagg. 67); che, segnatamente, egli
ha affermato senza alcun fondamento di non essere ben visto da tali
individui e di temere, per questo, di "fare una brutta fine", ovvero di
essere ucciso (cfr. ibidem); che, peraltro, egli ha dichiarato
espressamente che non gli sarebbe successo nulla (cfr. verbale 1 pag.
6); che, in tali condizioni, anche le motivazioni rese a sostegno della sua
fuga da D._______ sono totalmente inconsistenti; che, del resto, il
ricorrente non ha apportato alcun chiarimento circa i numerosi elementi
stereotipati e privi di dettagli nonché contraddittori, rettamente rilevati
dall'UFM, limitandosi semplicemente ad affermare in sede di ricorso di
aver spiegato con chiarezza e in modo dettagliato i suoi motivi di asilo
(cfr. ricorso pag. 3); che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, vi è
ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi di asilo
addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi
inconsistenti del racconto reso,
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che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi le dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 pag. 725733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sierra Leone possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che,
del resto, il ricorrente si è limitato ad invocare in maniera del tutto
generale e stereotipata che la sua vita in caso di rientro in Sierra Leone
sarebbe esposta a grave pericolo (cfr. ricorso pagg. 34),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11];
GiCRA 2001 n. 21),
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Sierra Leone non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, ovvero
secondo cui la situazione in detto Paese non potrebbe essere affatto
definita sicura (cfr. ricorso pag. 3),
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe
senza alcuna persona a carico e in buona salute; che, infatti, non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza
che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici; che, in aggiunta, sebbene non
abbia avuto una formazione scolastica, l'insorgente vanta diversi anni di
esperienza professionale quale (…) e (…); che, grazie a tale attività
lavorativa, il medesimo ha potuto costruire una casa nel suo villaggio,
dove sua (…) risiedeva (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D49); che,
inoltre, alla luce dell'inverosimiglianza dei suoi motivi di asilo, vi è ragione
di ritenere che – contrariamente a quanto pretende far credere (cfr.
ricorso pag. 4) – egli disponga in patria di un'importante rete sociale, oltre
agli zii paterni e materni, come pure ai suoi cugini, di cui ha fatto
menzione espressamente (cfr. verbale 1 pag. 4),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
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