B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4174/2015
Sen t en z a d e l 2 0 genn a i o 20 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn, Gérald Bovier,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione,
(SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM)
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 5 giugno 2015 / N (…).
D-4174/2015
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino afghano di etnia tagica e religione sunnita, è nato a
Kabul e cresciuto a B._______, nel distretto di C._______ nella provincia
di Logar, fino all'età di otto anni per poi trasferirsi con i genitori in un campo
profughi in Pakistan, risiedendoci cinque anni. Trascorsi due anni dopo il
rientro a B._______, il richiedente si sarebbe recato a Kabul dove avrebbe
vissuto ulteriori cinque anni. Egli ha presentato domanda d'asilo in data
4 maggio 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno per
mezzo di un treno proveniente dall'Italia. Egli sarebbe partito dall'Afghani-
stan e transitato per Pakistan, Iran, Turchia, Grecia e Italia per poi giungere
in territorio elvetico (cfr. verbale d'audizione del 13 maggio 2013 [di se-
guito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di avere lasciato l'Afghanistan in quanto la sua fami-
glia sarebbe stata minacciata dai Talebani a causa del rapporto di lavoro
tra il richiedente e un'impresa statunitense, la quale fornirebbe il cibo ai
soldati per conto della NATO (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.; verbale d'audi-
zione del 22 ottobre 2014 [di seguito: verbale 2], pag. 3 e verbale d'audi-
zione del 17 dicembre 2014 [di seguito: verbale 3], pagg. 2 seg. e verbale
d'audizione del 7 maggio 2015 [di seguito: verbale 4], pag. 2).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti
documenti:
– la carta d'identità afghana ("Tazkira") rilasciata il 27 ottobre 2009;
– una tessera d'impiegato dell'impresa D._______ valida fino al
30 maggio 2012;
– due diplomi dell'impresa D._______ del 22 febbraio 2011, rispettiva-
mente del 28 giugno 2011.
B.
Con decisione del 5 giugno 2015, notificata all'interessato in data
8 giugno 2015 (cfr. atto A25/1), la Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata
domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dello
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stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile
e possibile.
C.
In data 3 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
6 luglio 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impu-
gnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo.
Subordinatamente ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una nuova decisione oppure la concessione dell'ammissione provviso-
ria. Altresì ha presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'as-
sistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse, spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 luglio 2015, ha informato l'in-
sorgente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura e accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che
fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un even-
tuale cambiamento della situazione finanziaria del ricorrente. Pertanto ha
invitato l'insorgente a produrre un'attestazione d'indigenza oppure a ver-
sare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese proces-
suali, entro il 27 luglio 2015, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso
in caso d'inosservanza. Il 22 luglio 2015 il ricorrente ha tempestivamente
inoltrato l'attestazione d'indigenza.
E.
Con ordinanza del 27 luglio 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM un
esemplare del ricorso come pure copie dello scritto del 22 luglio 2015 e del
certificato medico del 14 luglio 2015 ed ha invitato l'autorità inferiore a pre-
sentare una risposta al ricorso entro l'11 agosto 2015.
F.
In data 7 agosto 2015 la SEM ha inoltrato la risposta al ricorso nella quale
ha proposto di respingere il gravame. Il Tribunale, con ordinanza del
31 agosto 2015, ha trasmesso la risposta al ricorso della SEM all'insor-
gente e l'ha invitato ad inoltrare una replica entro un termine fissato al
15 settembre 2015.
G.
Con replica del 14 settembre 2015, trasmessa alla SEM con possibilità di
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esprimersi in duplica, l'insorgente ha presentato le osservazioni in merito
alla risposta al ricorso.
H.
In data 25 settembre 2015 la SEM ha inoltrato la duplica, trasmessa al ri-
corrente per conoscenza, nella quale ha nuovamente proposto la reiezione
del gravame.
I.
L'insorgente, con scritto del 21 dicembre 2015, ha inoltrato al Tribunale l'at-
testazione d'indigenza attuale.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
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deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
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circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
4.
4.1 Nella querelata decisione la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato inverosimili giusta l'art. 7 LAsi. In particolare,
le dichiarazioni del richiedente circa l'asserita aggressione subita ed il
sequestro del di lui padre sarebbero ingiustificatamente tardive poiché il
richiedente avrebbe omesso di accennare a tali fatti durante l'audizione
sulle generalità senza fornire una convincente motivazione atta a
giustificare tale tardività. Dipoi, l'interessato avrebbe fornito dichiarazioni
superficiali e stereotipate circa le minacce subite dai famigliari a causa del
suo rapporto di lavoro con un'impresa statunitense: nonostante la sua
assenza al momento delle minacce, il richiedente non avrebbe saputo
indicare il numero esatto dei Talebani autori delle minacce contro i suoi
famigliari; le modalità di tali minacce; la frequenza delle stesse e collocare
tali episodi nel tempo. La SEM ha messo inoltre in evidenza come sarebbe
incompatibile con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, essere
tornato alla dimora dei suoi genitori, pur sapendo delle minacce subite a
causa sua. Nemmeno i mezzi di prova prodotti sarebbero atti a provare la
verosimiglianza delle sue allegazioni poiché tali documenti
confermerebbero unicamente il suo rapporto di lavoro con l'impresa
D._______, fatto ritenuto pacificamente verosimile. Nell'insieme quindi,
essendo le dichiarazioni dell'interessato inverosimili, la SEM non ne ha
analizzato la loro rilevanza e pertanto non gli ha riconosciuto la qualità di
rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo.
Avendo respinto la domanda d'asilo, la SEM ha pronunciato l'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero in-
dizi tali da dedurre un rischio di esposizione dell'interessato nel suo Paese
d'origine a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Oltre ad essere am-
missibile, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente
esigibile conformemente alla DTAF 2011/7. A Kabul egli avrebbe effettuato
parte della sua scolarizzazione e lavorato come impiegato e poi come in-
dipendente. Avendo il ricorrente dapprima indicato di avere vissuto a Kabul
con lo zio paterno, per poi invece indicare di avere vissuto da solo in un
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appartamento in affitto e non essendo stato in grado di giustificare tale in-
congruenza, la SEM ha concluso che il ricorrente avrebbe una rete socio-
famigliare a Kabul. La buona salute, l'esperienza lavorativa e la buona for-
mazione sarebbero quindi condizioni favorevoli per la sua reintegrazione
nella società afghana a Kabul. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sa-
rebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.
4.2 Con ricorso, l'insorgente ha preliminarmente contestato la decisione
della SEM circa l'inverosimiglianza constatata dei suoi motivi d'asilo e se-
gnatamente circa le allegazioni ritenute tardive, ovvero circa il sequestro
del padre e l'aggressione subita a Kabul. Tali allegazioni non potrebbero
essere considerate tardive: visto il carattere sommario dell'audizione sulle
generalità il ricorrente ne avrebbe sottostimato l'importanza, sapendo che
un'audizione approfondita sui motivi d'asilo avrebbe in seguito avuto luogo.
Contrariamente a quanto indicato dalla SEM, il ricorrente non avrebbe di-
mostrato scarso interesse circa le minacce subite dalla sua famiglia. Vi-
vendo a Kabul, avrebbe avuto contatto con il padre solo telefonicamente,
il quale, per timore di essere ascoltato, non avrebbe fornito molti dettagli
circa le minacce. Dipoi, non avrebbe potuto fornire il numero esatto dei
Talebani che avrebbero minacciato la sua famiglia giacché lo stesso
avrebbe potuto cambiare secondo le visite, a volte sarebbero stati sei e
altre volte sette. D'altra parte avere utilizzato il taxi per recarsi nuovamente
alla dimora dei suoi genitori sarebbe comprensibile: tratterebbesi di un taxi
collettivo, il quale permetterebbe un certo anonimato che gli avrebbe per-
messo di passare inosservato. Visto quanto precede le sue allegazioni sa-
rebbero dunque verosimili.
Quo all'esecuzione dell'allontanamento e segnatamente all'esigibilità dello
stesso, egli ha negato di avere affermato di aver vissuto presso uno zio a
Kabul; egli avrebbe invece vissuto nei dintorni della casa dello zio in una
camera in affitto. Ciononostante tra lo zio risiedente a Kabul e la sua fami-
glia non vi sarebbe un buon rapporto a causa di una disputa ereditaria. Lo
zio inoltre non avrebbe i mezzi finanziari necessari per poterlo mantenere.
Egli a Kabul non potrebbe contare su una rete famigliare. Oltracciò la DTAF
2011/7 sarebbe ormai desueta: la situazione a Kabul sarebbe considere-
volmente peggiorata secondo varie fonti tra cui due rapporti dell'Organiz-
zazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR) del 22 luglio 2014 e
del 3 settembre 2012 e richiamando altresì l'attentato effettuato al parla-
mento afghano a Kabul il 22 giugno 2015. Infine avendo problemi di me-
moria e mal di testa – secondo il certificato medico del 14 settembre 2015
si tratterebbe di una sindrome da disadattamento con reazione mista an-
sioso-depressiva – rischiando di essere catturato dai Talebani e vista la
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situazione nella città di Kabul, l'esecuzione dell'allontanamento non sa-
rebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile.
4.3 Nel suo atto responsivo la SEM ha osservato che i problemi di salute
riportati nel ricorso non sono stati menzionati durante le diverse audizioni,
motivo per il quale i disturbi sarebbero verosimilmente sopraggiunti solo
dopo la decisione impugnata. Se da un lato la SEM è a conoscenza della
difficoltà di accettazione di una decisione d'asilo con esito negativo, dall'al-
tro lato ha sottolineato che lo psichiatra che avrebbe in cura l'insorgente lo
potrà preparare in vista del suo rientro in Afghanistan. Infine, in Afghanistan
esisterebbero diversi centri pubblici e privati che offrirebbero delle cure per
diverse patologie psichiatriche, in particolare a Kabul. Di conseguenza i
disturbi del ricorrente non rappresenterebbero un ostacolo al suo rinvio in
Afghanistan. Pertanto ha rinviato ai propri considerandi confermandoli pie-
namente.
4.4 Con replica, l'insorgente ha contestato l'analisi della SEM circa i suoi
problemi di salute, indicando che gli stessi non sarebbero sopraggiunti
dopo la notifica della decisione d'asilo, bensì risalirebbero a tempi addietro.
Inoltre egli ha reiterato le precarietà della sicurezza in Afghanistan e se-
gnatamente a Kabul. In tale situazione d'insicurezza, oltre ad essere espo-
sto personalmente a pericolo per la sua vita, sarebbe impossibile ottenere
le cure mediche di cui avrebbe bisogno.
4.5 Nelle osservazioni in duplica la SEM ha sottolineato come la situazione
di sicurezza a Kabul sarebbe valutata regolarmente. Al momento attuale,
tenuto conto degli sviluppi recenti, il rinvio dell'insorgente non sarebbe pe-
ricoloso al punto da doverlo considerare inesigibile. Per il resto ha rinviato
ai considerandi della sua decisione confermandoli pienamente.
5.
5.1 A mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità in-
feriore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i
motivi d'asilo si esauriscono in affermazioni tardive, contraddittorie, stereo-
tipate e quindi inverosimili.
Innanzitutto il ricorrente non ha saputo fornire dichiarazioni collimanti circa
l'interruzione del rapporto di lavoro con l'impresa statunitense a causa delle
minacce subite dalla sua famiglia: secondo le diverse dichiarazioni egli
avrebbe lasciato il lavoro a fine 2011 oppure inizio 2012 oppure ancora fine
2012 (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 5 e verbale 4, pag. 9). Oltre a
contraddirsi sulla data precisa della fine del rapporto di lavoro, lo stesso
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non ha saputo fornire dichiarazioni esenti da discrepanze circa il momento
in cui sarebbero incominciate le minacce e la durata nel tempo delle stesse.
Se da un lato egli ha indicato che le minacce sarebbero incominciate, se-
condo le diverse dichiarazioni, dopo nove, dieci o undici mesi oppure un
anno dopo l'inizio del rapporto di lavoro cominciato il nono mese del 2010
(cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 5 e verbale 3, pag. 2), dall'altro lato,
egli ha indicato che la prima volta che il padre lo avrebbe avvisato della
prima minaccia subita sarebbe stato a metà 2011 (cfr. verbale 4, pag. 6).
Orbene il ricorrente ha tuttavia in seguito addotto che le minacce dei Tale-
bani sono state proferite sull'arco di uno, due o tre mesi (cfr. verbale 4,
pag. 6) e l'ultima minaccia subita dai genitori l'ha collocata a fine 2012
(cfr. verbale 4, pag. 6). Non dirada i dubbi circa la verosimiglianza nem-
meno la sua affermazione di non essere tornato a casa dai suoi genitori tra
metà 2011 – periodo in cui i genitori avrebbero subito le prime minacce – e
il suo espatrio (cfr. verbale 4, pag. 7) poiché nella stessa audizione come
in quelle precedenti egli ha affermato il contrario (cfr. verbale 2, pag. 3; ver-
bale 3, pagg. 3 seg. e verbale 4, pag. 8).
Non maggiormente verosimile risulta l'asserita aggressione subita durante
la chiusura del suo negozio a Kabul. Chiestogli di descrivere in dettaglio
l'avvenimento il ricorrente non è riuscito a fornire elementi convincenti, ca-
dendo poi in contraddizione, indicando dapprima che il passeggero a bordo
del motore a due ruote lo avrebbe attaccato con il coltello, per poi indicare
di non sapere se fosse stato il conducente del veicolo ad averlo attaccato
con l'arma da taglio (cfr. verbale 2, pagg. 3 seg. e verbale 3, pag. 4). Es-
sendo questo l'evento che ha spinto il ricorrente all'espatrio (cfr. verbale 3,
pag. 5), la pochezza di elementi nel suo racconto non lo soccorre. Aggiun-
gasi che nonostante gli autori dell'asserita aggressione non abbiano profe-
rito parola, il ricorrente sarebbe stato sicuro che gli aggressori fossero Ta-
lebani (cfr. verbale 2, pag. 4 e verbale 3, pag. 5).
Oltre ad avere accennato all'aggressione solo in audizione federale sui mo-
tivi d'asilo, il ricorrente si è altresì espresso unicamente durante tale audi-
zione circa il sequestro del padre. L'attitudine della narrazione inserita a
posteriori desta notevole perplessità da un punto di vista dell'esame della
verosimiglianza, considerato peraltro, che egli riconduce all'aggressione
subita il motivo scatenante l'espatrio (cfr. verbale 3, pag. 5). Come corret-
tamente rilevato dall'autorità inferiore l'insorgente non è stato in grado di
giustificare la tardività delle sue allegazioni (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.).
Nemmeno la stereotipata giustificazione ricorsuale soccorre l'insorgente.
L'essersi dipoi contraddetto, indicando dapprima che i Talebani si sareb-
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bero presentati l'ultima volta a casa dei genitori tre giorni dopo il suo espa-
trio oppure tre giorni prima non fa che confermare l'inverosimiglianza tutta
dell'asserito sequestro (cfr. verbale 3, pag. 3 e verbale 4, pag. 6).
Infine si rilevi che nonostante il ricorrente sia in contatto con i propri genitori
non si è informato se siano stati ulteriormente minacciati (cfr. verbale 4,
pag. 11), ciò mina la verosimiglianza della sussistenza del suo timore di
subire delle persecuzioni.
5.2 Per il resto va osservato che nemmeno il profilo del ricorrente, che
avrebbe lavorato per l'impresa statunitense D._______, la quale forniva
cibo alle truppe, sarebbe suscettibile di destare l'interesse degli attori non
statali testé citati tenuto conto altresì dell'inverosimiglianza precedente-
mente constatata. Peraltro egli ha terminato la relazione lavorativa prima
dell'espatrio e lavorato in proprio in un negozio di vestiti per bambini
(cfr. verbale 2, pag. 7). Pertanto per il ricorrente non vi sono elementi per
riconoscere un pericolo di persecuzione nemmeno sulla base del rapporto
di lavoro avuto con l'impresa statunitense.
5.3 Visto quanto precede, le dichiarazioni dell'interessato, per quanto
verosimili, sono irrilevanti. Ne consegue che, sul punto di questione
dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
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condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
7.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere
costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua inte-
grità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzio-
nati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a re-
carsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta
l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto
a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27
consid. 8.2).
Come correttamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il prin-
cipio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata
riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricor-
rente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingi-
mento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto
tale aspetto pacifico.
In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una ri-
schio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel
suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o
dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato
dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esi-
stenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti
contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi
contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurispru-
denza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti
dell'uomo in Afghanistan, segnatamente a Kabul, non conduce attualmente
D-4174/2015
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a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan e segnatamente
a Kabul è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico
nonché della LAsi.
7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
Si tratta, dunque, di esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragio-
nevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attual-
mente in Afghanistan da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro.
7.2.1 Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza
e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto
Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è
continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i
centri urbani e la città Kabul (cfr. DTAF 2011/7). Dal profilo umanitario, la
situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la
situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita
tanto da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia
esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1).
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La situazione umanitaria nella città Kabul è meno grave rispetto alle altre
parti del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento verso la città Kabul non
è generalmente inesigibile, bensì può essere riconosciuta esigibile in
presenza di circostanze favorevoli (in particolare una solida rete di rapporti
sociali, la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un
alloggio, buone condizioni di salute), anche nell'ambito di un'alternativa di
soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2).
Come rilevato dal ricorrente a livello ricorsuale, richiamando due rapporti
dell'OSAR, la situazione di sicurezza in Afghanistan è peggiorata negli ul-
timi anni per quanto concerne l'aumento di attentati, di azioni militari e della
criminalità, tuttavia ciò varia a seconda della provincia (cfr. sentenza del
TAF E-2563/2015 dell'8 luglio 2015 consid. 6.3.5 e NILS WÖRMER, Zeit-
wende am Hindukusch? Afghanistan vor der Dekade der Transformation,
Konrad Adenauer Stiftung [KAS] Auslandinformationen, 1/2015, pagg. 76
seg.). La capitale Kabul è caratterizzata dall'importante presenza di sedi
del governo e di Rappresentanze internazionali. Tali sedi, principalmente
situate nel centro di Kabul, hanno conosciuto un aumento della violenza
soprattutto dal ritiro delle truppe della NATO e dall'aumento delle attività
dei Talebani: gli obiettivi degli attentati sono, secondo varie fonti, i funzio-
nari afghani, il personale militare straniero o diplomatico, i collaboratori di
Organizzazioni Internazionali, le forze di sicurezza afghane, le Organizza-
zioni non governative occidentali e i giornalisti (cfr. MCNALLY/BUCALA, Af-
ghanistan Report II, The Taliban resurgent: Threats to afghanistan's secu-
rity, Institute of War [ISW], marzo 2015, pagg 17-20 e CORINNE TROXLER
GULZAR, Afghanistan: Update, Die aktuelle Sicherheitslage, OSAR,
13 settembre 2015, pagg. 7 e 10 seg.). La conseguenza degli attentati
delle forze antigovernative colpiscono quindi indiscriminatamente pure i ci-
vili e talvolta li utilizzano come mezzo d'intimidazione e ritorsione (cfr. MI-
CHAEL KOCH, Fortschrittbericht Afghanistan 2014, Zwischenbilanz des Af-
ghanistan-Engagements, Presse- und Informationsdienst der Bundesre-
gierung, novembre 2014, pagg. 19 seg.). In tale clima, è osservato inoltre
che molte donne e molti bambini sono esposti a subire violenze domestiche
e violenze sessuali (cfr. TROXLER GULZAR, op. cit., pagg. 14-17). Tuttavia la
situazione di sicurezza a Kabul è "prevalentemente controllabile" (überwie-
gend kontrollierbar) dalle forze di sicurezza afghane (ANSF) nonostante
l'immutata volatilità causata da isolati attentati. Mentre nelle regioni rurali
orientali e meridionali dell'Afghanistan la situazione di sicurezza è "preva-
lentemente non controllabile" (überwiegend nicht kontrollierbar) e in alcuni
distretti la situazione di sicurezza è "incontrollabile" (nicht kontrollierbar)
(cfr. sentenza del TAF E-2563/2015 dell'8 luglio 2015 consid. 6.3.5; KOCH,
op. cit., pag. 20 e TROXLER GULZAR, op. cit., pagg. 3-5).
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7.2.2 Nella presente fattispecie, il Tribunale rileva che il ricorrente è gio-
vane ed ha vissuto cinque anni a Kabul prima dell'espatrio (cfr. verbale 1,
pag. 4; verbale 2, pag. 2 e verbale 4, pag. 10). Nonostante la presenza
della famiglia di suo zio, che avrebbe frequentato di rado a causa di pro-
blemi famigliari, egli ha vissuto da solo in un appartamento in affitto
(cfr. verbale 2, pagg. 10 seg. e verbale 4, pagg. 10 seg.). Titolare di un di-
ploma di maturità e avendo lavorato a Kabul per un'impresa nordamericana
ed in seguito aperto un negozio di vestiti per bambini (cfr. verbale 2,
pag. 4), il Tribunale può partire dal principio che lo stesso abbia una buona
rete sociale nel Paese d'origine, nonostante i genitori vivano a B._______
e le incongruenze rilevate dalla SEM circa la relazione con lo zio paterno
residente a Kabul. Viste inoltre le svariate attività intraprese autonoma-
mente si può altresì partire dal presupposto che riuscirà a reinserirsi nel
contesto lavorativo di Kabul.
A livello ricorsuale l'insorgente ha lamentato di soffrire di una sindrome da
disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva. Invitata ad espri-
mersi la SEM ha sottolineato come tali problemi siano sopraggiunti unica-
mente dopo la notifica della decisione negativa e che lo psichiatra potrà
preparare il ricorrente al rientro in patria. Qualora il ricorrente avesse biso-
gno di seguire una cura, in Afghanistan e segnatamente a Kabul vi sareb-
bero cliniche e ospedali specializzati ai quali potrà rivolgersi. Oltre a tro-
varsi d'accordo con quanto indicato dall'autorità inferiore, il Tribunale sot-
tolinea che a tuttora non è stato inoltrato alcun ulteriore certificato e parte
dal principio, come indicato nel sopraccitato certificato, che il ricorrente ab-
bia ricevuto il sostegno psicologico e farmacologico al fine di poter atte-
nuare maggiormente la sindrome sopranominata. Anche ammettendo che
il ricorrente abbia tuttavia tale problema psichico, egli potrà con l'aiuto del
medico curante preparare il suo rientro nel Paese d'origine, giacché tale
problema di salute non è sufficientemente grave da rendere il suo rinvio in
Afghanistan non ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3).
Di conseguenza, nonostante il problema psichico diagnosticato con certifi-
cato del 14 luglio 2015, il Tribunale parte dal principio che il ricorrente può
fare affidamento su una buona rete sociale anche per la ricerca di un ap-
partamento nel quale potrà cominciare il processo di reinserimento sociale
contando tra l'altro sulla sua esperienza lavorativa già maturata in patria
prima dell'espatrio che gli permetterà di rientrare nel contesto lavorativo di
Kabul. Altresì, nonostante la sua inabilità lavorativa evocata nel certificato
del 14 luglio 2015 (cfr. certificato, pag. 2), il ricorrente ha potuto accumu-
lare esperienza lavorativa su suolo elvetico, avendo egli nel frattempo
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svolto un'attività lavorativa (cfr. tabella di calcolo del 16 dicembre 2015 inol-
trata con scritto del 21 dicembre 2015). Giova qui ricordare al ricorrente
che ha altresì la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere con-
siderata ragionevolmente esigibile.
7.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insor-
gente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di con-
seguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va
confermata.
8.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura le spese processuali sono poste a carico del
ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante,
avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 10 luglio 2015, accolto
l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA a condizione che
fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e l'inoltro di quest'ultima
il 22 luglio 2015 e il 21 dicembre 2015, non sono riscosse le spese proces-
suali.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
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nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: