Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4175/2011
Sen t e n z a d e l 1 7 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio),
Contessina Theis e Bendicht Tellenbach;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Serbia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 luglio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
i verbali di audizione dell'interessato del 26 maggio 2011 (di seguito:
verbale 1) e del 22 giugno 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 15 luglio 2011, notificata all'interessato il 18
luglio 2011 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 25 luglio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'originale dell'incarto UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 27 luglio 2011,
la decisione incidentale del Tribunale dell'8 agosto 2011, con la quale ha
autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della
procedura,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
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che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che l'interessato, cittadino serbo, di etnia rom, originario di B._______
(Serbia) con ultimo domicilio a C._______ (Serbia), ha dichiarato di
essere espatriato dal suo Paese di origine nell'(…) 2011, a causa della
condizione di miseria in cui versava, nonché delle discriminazioni e
maltrattamenti di cui sarebbe stato oggetto, in ragione della sua
appartenenza all'etnia rom; che, in particolare, egli sarebbe stato
respinto, trattato male e insultato dalle autorità comunali di D._______
(Serbia), segnatamente dall'Ufficio dell'aiuto sociale e dalla Polizia, ogni
qual volta si sarebbe presentato a chiedere gli aiuti sociali e un lavoro;
che le stesse lo avrebbero indirizzato all'associazione dei rom per
chiedere aiuto; che, tuttavia, l'associazione dei rom di E._______
(Serbia), a cui l'interessato si sarebbe rivolto, non avrebbe potuto fare
nulla per lui, in mancanza di fondi; che, inoltre, il richiedente temerebbe in
patria i creditori di suo figlio, i quali – per la mancata restituzione di un
prestito – avrebbero a suo dire distrutto la casa dell'interessato, dove egli
viveva con il figlio, come pure avrebbero minacciato quest'ultimo di morte;
che, di conseguenza, anche il figlio dell'interessato sarebbe stato
costretto ad espatriare ed avrebbe depositato una domanda di asilo in
Svizzera (N […]),
che, nella decisione del 15 luglio 2011, l'UFM ha constatato, da un lato,
che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi sicuri
e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia di asilo presentate dal
richiedente non sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo; che, di conseguenza,
non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione
dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
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l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, il ricorrente fa valere che l'autorità di prime cure
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, adducendo
che la decisione resa si basa su una constatazione insufficiente dei fatti
rilevanti; che, infatti, esisterebbero forti indizi di persecuzioni nel suo
caso, ritenuta la pesante situazione del popolo di etnia rom; che,
segnatamente, come riporterebbero tutti gli studi, i rapporti e le ricerche
condotte su questo popolo, i rom sarebbero oggetto di vere e proprie
discriminazioni con violazioni importanti di diritti umani, in particolare
riguardo alla limitazione all'accesso ai servizi dello Stato, quali
l'educazione, la salute e la giustizia, sebbene tali diritti possano esistere
formalmente sulla carta; che, pertanto, a dire del ricorrente, le forti
discriminazioni subite avrebbero rilevanza in procedura di asilo e non
sarebbero più psicologicamente sopportabili; che, inoltre, in
considerazione del clima discriminatorio, il ricorrente sostiene che, in
caso di rinvio nel suo Paese di origine, egli sarebbe esposto a pericoli
concreti; che, di conseguenza, il suo allontanamento non sarebbe
ragionevolmente esigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per nuove indagini e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di
asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione,
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei
Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di
persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo di
invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione
personale,
che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende
non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
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all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili
all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5 consid. 4c/aa,
GICRA 2003 n. 20 consid. 3c, GICRA 2003 n. 19 consid. 3c, GICRA 2003
n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
6 marzo 2009, la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto
Paese,
che, nella fattispecie, dagli atti del dossier emergono fatti propri ad
ammettere l'esistenza di suddetti indizi di persecuzioni in senso lato,
contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM,
che, in particolare, alla luce del grado di verosimiglianza ridotto sancito
dalla suesposta giurisprudenza, costituiscono degli indizi di persecuzioni
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, i fatti resi dal ricorrente circa i
comportamenti di cui sarebbe stato vittima da parte degli impiegati
comunali in relazione all'ottenimento dell'assistenza sociale, nonché da
parte dei creditori di suo figlio, i quali avrebbero distrutto la sua casa ed
avrebbero minacciato di morte suo figlio, costringendo quest'ultimo altresì
ad espatriare (cfr. verbale 1 e 2),
che, peraltro, vista la correlazione dei motivi di asilo fatti valere
dall'insorgente con la situazione alla base altresì dell'espatrio del figlio, il
quale è giunto anch'esso in Svizzera, dove ha depositato una domanda di
asilo (N […]) qualche mese prima, le allegazioni del ricorrente avrebbero
dovuto essere esaminate dall'UFM in relazione a quelle del figlio, in
quanto si baserebbero su un unico stato di fatti,
che, inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esame della
pertinenza di persecuzioni da parte di terzi, come nel caso di specie –
ossia che sono determinanti in materia di asilo, a condizione che il
ricorrente non possa ottenere la protezione adeguata da parte delle
autorità del suo Stato di origine (cfr. GICRA 2006 n. 18 consid. 10.3.2) –
non può essere effettuato nell'ambito di una decisione di non entrata nel
merito, poiché tratta la pertinenza dei motivi di asilo e non la loro
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verosimiglianza (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 5.1, GICRA 2004 n. 5
consid. e , GICRA 2003 n. 20 consid. 3 e 5b, GICRA 2003
n. 19 consid. 3 e 4),
che, di conseguenza, la decisione dell'UFM di non entrata nel merito della
domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi deve essere annullata e il
ricorso dell'insorgente è accolto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 PA),
che, infine, considerato che l'insorgente non è rappresentato in questa
sede e che non risulta abbia altrimenti dovuto sopportare dei disborsi
relativamente elevati in relazione alla procedura di ricorso, non si
giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64
cpv. 1 PA nonché art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
Data di spedizione: