B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4180/2017
Sen t en z a d e l 1 4 no vemb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Mia Fuchs,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Yemen,
patrocinato dal lic. iur. Nangbayadé Aharh,
agendo in favore di sua moglie
B._______, nata il (…),
Yemen,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Ricongiungimento familiare (asilo);
decisione della SEM del 27 giugno 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 6
novembre 2016,
i verbali d’audizione del 21 novembre 2016 (di seguito: verbale 1) e del 10
aprile 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 18 giugno 2017 con la quale tale autorità ha riconosciuto la qualità di
rifugiato e concesso l’asilo all’interessato,
la domanda d’autorizzazione d’entrata in Svizzera a scopo di
ricongiungimento familiare inoltrata dal rifugiato il 21 giugno 2017 a favore
della moglie B._______,
la decisione della SEM del 27 giugno 2017, notificata il giorno seguente
(cfr. risultanze processuali), tramite la quale l’autorità inferiore non ha
autorizzato l’entrata di B._______ in Svizzera ed ha respinto la domanda
di ricongiungimento familiare,
il ricorso del 25 luglio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato, recte: 26
luglio 2017; data d’entrata: 27 luglio 2017) per mezzo del quale il rifugiato,
ha postulato, in nome e per conto della moglie, l’annullamento della
decisione impugnata e il rilascio di un’autorizzazione d’entrata in Svizzera;
contestualmente ha presentato un’istanza volta alla concessione
dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) possono essere invocati la violazione del diritto federale e
l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che in sede d’audizione sulle generalità, il ricorrente ha dichiarato di aver
lasciato il proprio paese d’origine per recarsi in Kuwait nel dicembre del
2013 (cfr. verbale 1, pag. 4),
che prima dell’espatrio avrebbe vissuto nella capitale yemenita Sanaa con
il nipote (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 12),
che per quanto riguarda la relazione con la moglie, egli ha dichiarato
essersi fidanzato nell’aprile del 2016, ovvero allorquando si trovava già in
Kuwait, chiedendo la mano di B._______ al fratello di quest’ultima che si
trovava con lui in Kuwait (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 11),
che successivamente l’interessato avrebbe chiesto il ricongiungimento
famigliare alle autorità kuwaitiane; che tale richiesta sarebbe però stata
respinta (cfr. verbale 2, pag. 11),
che il successivo matrimonio sarebbe stato celebrato a Aden, nello Yemen,
senza che il ricorrente fosse presente; che a questo fine egli avrebbe
rilasciato procura ad un amico (cfr. verbale 1, pag. 3),
che la moglie vivrebbe tuttora a Aden presso i suoi famigliari (cfr. verbale
2, pag. 7),
che nella querelata decisione, la SEM ha respinto la domanda di
ricongiungimento famigliare ed ha rifiutato l’entrata in Svizzera a
B._______ sulla base del fatto che il rifugiato non avrebbe mai vissuto in
comunione famigliare con la moglie in precedenza,
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che nel proprio gravame, l’insorgente constata anzitutto che la SEM non
avrebbe messo in dubbio la natura del suo legame con la moglie; che
inoltre, l’art. 51 cpv. 4 LAsi lascerebbe trasparire la chiara volontà del
legislatore quanto alla protezione delle unioni sopravvissute al processo di
fuga; che nel caso di specie la mancata convivenza sarebbe da imputare
a diversi fattori, segnatamente la differente confessione e le conseguenti
difficoltà ad accettare la loro unione da parte dei famigliari; che alla luce di
ciò i due avrebbero dovuto vivere di nascosto la loro relazione in Yemen
per il timore di venire uccisi sino alla fuga di A._______ verso il Kuwait; che
malgrado tale separazione il loro amore non sarebbe mai scemato; che di
fronte a tale determinazione il padre di B._______ avrebbe finito per
accondiscendere al loro fidanzamento;
che in diritto l’insorgente contesta l’insufficiente valutazione ed
investigazione effettuata dall’autorità di prima istanza e l’applicazione
parziale dell’art. 51 cpv. 4 LAsi; che a suo dire, qualora l’autorità di prima
istanza avesse approfondito la questione per mezzo di un’ulteriore
audizione del ricorrente, sarebbe emerso che la sua unione con la
congiunta sarebbe nata quand’ancora egli si trovava in patria
sopravvivendo quindi alla fuga; che inoltre gran parte della giurisprudenza
citata dalla SEM farebbe riferimento ai casi laddove le nuove comunità
famigliari si creino una volta giunti in Svizzera ad avvenuto riconoscimento
della qualità di rifugiato ed alle fattispecie riguardanti famiglie che non
hanno resistito alla fuga; che invero, la ratio legis del disposto intenderebbe
proteggere non solo le unioni nate prima della fuga ma anche la volontà
delle stesse a rimanere tali malgrado esse siano state separate; che si
tratterebbe inoltre, non solo di ricostruirle come erano anteriormente, ma
anche rafforzate dalla voglia di crescere e perdurare in una nuova realtà;
che per quanto concerne gli interessati, mai un unione sarebbe stata così
potente da resistere alla guerra di religione, alla doppia fuga ed al tempo;
che pertanto la decisione della SEM sarebbe meritevole di annullamento;
che la SEM avrebbe inoltre ignorato l’art. 8 CEDU e l’art. 23 del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto
ONU II),
che la tesi dell’insorgente non può essere seguita,
che in virtù dell’art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge o il partner registrato di un
rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono
l’asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari,
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che giusta l’art. 51 cpv. 4 LAsi, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono stati
separati in seguito alla fuga e si trovano all’estero, occorre autorizzarne, su
domanda, l’entrata in Svizzera,
che quindi, la concessione dell’autorizzazione d’entrata in Svizzera
presuppone che al famigliare che vive in Svizzera sia stata riconosciuta la
qualità di rifugiato e che lo stesso sia stato separato, a causa della fuga,
dal membro della famiglia ancora all’estero con il quale intende
ricongiungersi in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale D-3175/2016 del 17
agosto 2017 consid. 4.4.2 e DTAF 2012/32 consid. 5.1 e relativi
riferimenti),
che questa condizione di separazione a seguito della fuga implica che in
precedenza il rifugiato abbia vissuto in comunione familiare con la persona
aspirante al ricongiungimento familiare,
che infatti, il ricongiungimento familiare ai sensi della LAsi è destinato
unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei familiari preesistenti e
non alla creazione di nuove comunità familiari,
che inoltre, la comunione familiare preesistente deve aver risposto ad una
necessità economica e non soltanto ad una semplice comodità (cfr.
ibidem),
che infine, la Svizzera deve apparire come l’unico paese in cui il nucleo
familiare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso sia,
cumulativamente, indispensabile e ricercato,
che nella fattispecie, dagli atti relativi alla domanda di asilo del ricorrente
emerge che egli non viveva in comunione domestica con la moglie
B._______ prima di trasferirsi in Kuwait (cfr. verbale 1, pagg. 3 e segg.;
verbale 2, pagg. 7 e segg.),
che egli ha inoltre allegato essersi inizialmente recato in Kuwait a seguito
di una migliorie offerta di lavoro e non per sottrarsi ad una persecuzione
(cfr. verbale 2, pag. 5),
che su tali presupposti, è pacifico che A._______ non sia stato separato a
causa della fuga dal proprio nucleo familiare preesistente ai sensi della
giurisprudenza citata,
che quindi, malgrado i legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver creato
con la moglie, gli argomenti invocati non sono sufficienti ad ottenere un
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ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 51 cpv. 4 LAsi, posto il mancato
soddisfacimento della "conditio sine qua non" succitata (cfr. tra le tante
sentenza del Tribunale D-2075/2014 del 13 giugno 2014),
che infine, il generico richiamo ricorsuale agli artt. 8 CEDU e 23 del Patto
ONU II non permette di giungere a una diversa valutazione,
che a margine, va infatti osservato che l’interessato può, se si ritiene
legittimato a farlo, presentare una domanda presso la competente autorità
cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci
sull’esistenza di un diritto della moglie a raggiungerlo in Svizzera sulla base
dell’art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale
D-2075/2014 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2002 n. 6 consid. 5); che
codesto Tribunale si astiene in ogni caso formalmente dal pronunciarsi
anticipatamente sull’esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr.
GICRA 2006 n. 8 e 2002 n. 6),
che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha
rifiutato l’autorizzazione d’entrata ed ha respinto senza ulteriori
accertamenti la domanda di ricongiungimento familiare in disamina,
che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto,
che infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d’esito favorevole,
la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
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che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere :
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli