B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4154/2012; D-4183/2012
S e n t e n z a d e l 1 7 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Iran,
B._______, nata il (…), ed i figli
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
E._______, nato il (…),
Grecia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisioni dell'UFM del 31 luglio 2012 / N […].
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Fatti:
A.
A.a L'interessato, cittadino iraniano di etnia persiana e l'interessata, citta-
dina greca, si sono coniugati a F._______ in Grecia. Dall'unione sono nati
tre figli, anch'essi partecipanti alla pendente procedura. Hanno presentato
domanda d'asilo in Svizzera in data 15 febbraio 2012 (cfr. verbale d'audi-
zione del 23 febbraio 2012 di A._______ [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3
e 5 e verbale d'audizione di B._______ del 23 febbraio 2012 [di seguito:
verbale 2], pagg. 1, 3 e 5).
A.b Sentito sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato di essere espatriato
dall'Iran a causa della mancanza di libertà. Egli avrebbe poi lasciato la
Grecia per motivi economici, nonostante sarebbe stato in possesso di un
permesso di soggiorno ottenuto a seguito del matrimonio (cfr. verbale 1,
pagg. 8 seg.; verbale d'audizione del 17 luglio 2012 [di seguito:
verbale 3], pagg. 6 seg.).
Sentita separatamente sui motivi d'asilo, ella ha fatto valere gli stessi mo-
tivi allegati dal marito circa la partenza dalla Grecia, ovvero i motivi eco-
nomici (cfr. verbale 2, pag. 7 e verbale d'audizione del 18 aprile 2012 [di
seguito: verbale 4], pag. 2).
B.
Con decisioni separate del 31 luglio 2012, notificate agli interessati in da-
ta 3 agosto 2012, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) non
è entrato nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti in applicazione
dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) per la moglie ed i figli, mentre per il marito in applicazione
dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente il loro allon-
tanamento verso la Grecia, rispettivamente l'esecuzione di tale misura
siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 9 agosto 2012 (cfr. timbro dei plichi raccomandati; data d'entrata
al Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale]:
10 agosto 2012), i richiedenti sono insorti con atti separati contro dette
decisioni con ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento delle
decisioni impugnate e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo, nonché la
concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno, altresì, presentato una
domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo a copertura delle pre-
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sunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. In limine hanno
chiesto la congiunzione delle procedure.
D.
L'incarto originale dell'UFM è pervenuto al Tribunale il 13 agosto 2012.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle
stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di esse.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito dei ricorsi.
2.
I ricorsi in atti separati inoltrati dai ricorrenti e le due decisioni avversate
concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili
termini di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la
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pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale e,
tra l'altro, conformemente alle conclusioni ricorsuali degli insorgenti
(cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pagg. 115 seg.,
n. 3.17).
3.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione relati-
va alla moglie ed ai figli è stata redatta in italiano e quella relativa al mari-
to è stata resa in francese, mentre i ricorsi sono stati inoltrati in lingua ita-
liana. Pertanto la presente sentenza viene redatta in italiano.
4.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti.
5.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
6.
6.1 Nella querelata decisione concernente la moglie ed i figli, l'UFM ha
constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Grecia nel
novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia d'asi-
lo presentate dai ricorrenti sarebbero irrilevanti non costituendo delle per-
secuzioni giusta l'art. 3 LAsi. Pertanto non emergerebbero dalle carte
processuali degli indizi d'esposizione dei ricorrenti a persecuzioni in caso
di rientro in patria.
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Circa il marito, cittadino di un Paese terzo che avrebbe vissuto cinque
anni in Grecia e sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno greco
(Residence card of a family member of a union citizen), le eccezioni pre-
viste all'art. 34 cpv. 3 LAsi non sarebbero nella fattispecie adempiute. In-
fatti, in Svizzera non vivrebbero persone con le quali il richiedente intrat-
terrebbe rapporti stretti o parenti prossimi, in quanto i membri della sua
famiglia avrebbero lo stesso giorno ricevuto la decisione negativa con-
cernente la procedura d'asilo. Inoltre, l'interessato non adempirebbe ma-
nifestamente la qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi essendo gli arresti
subiti in Iran avvenuti a causa delle violazioni alla legge perpetuate dallo
stesso e avendo in Grecia ottenuto il passaporto presso l'Ambasciata ira-
niana senza difficoltà. Da ultimo, non vi sarebbero indizi che in Grecia
non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5
cpv. 1 LAsi.
Di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito delle citate domande ai
sensi rispettivamente dell'art. 34 cpv. 1 LAsi e dell'art. 34 cpv. 2 lett. a
LAsi ed ha pure pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera
e l'esecuzione dell'allontanamento in quanto d'un lato non vi sarebbero
indizi per ritenere che i ricorrenti rischierebbero in Grecia di essere espo-
sti a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e dall'altro ha considerato che il ri-
corrente può recarsi in un Paese terzo sicuro che rispetterebbe il principio
di non respingimento. Inoltre, nonostante le difficoltà presenti attualmente
in Grecia, l'allontanamento degli interessanti sarebbe esigibile potendosi
attendere dai richiedenti giovani e in salute un certo sforzo a sormontare
le difficoltà iniziali nel trovare un alloggio e un impiego che assicuri loro un
minimo vitale.
6.2 Con ricorso i ricorrenti hanno indicato che vi sarebbero indizi di per-
secuzione che certamente esulerebbero da persecuzioni di tipo politico o
religioso, ciononostante sarebbero relativi alle condizioni di vita insoppor-
tabili che metterebbero a repentaglio la loro sopravvivenza. Inoltre vi sa-
rebbero dubbi che la Grecia non rispetti effettivamente il divieto di respin-
gimento. Pertanto l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della loro do-
manda d'asilo. Infine, hanno allegato che in caso di ritorno, non gli sareb-
be garantita la sicurezza, per il che dovrebbe esser loro concessa l'am-
missione provvisoria.
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Pagina 6
7.
7.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito d'una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione.
Allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei paesi
sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in
detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzio-
ne per quanto attiene alla sua situazione personale.
La nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi corri-
sponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudi-
zi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire uma-
no (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ri-
corso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5 consid. 4c.aa, GICRA 2003
n. 20 consid. 3c, GICRA 2003 n. 19 consid. 3c, GICRA 2003 n. 18). Inol-
tre per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'en-
trata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza
ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35).
7.2 Ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito
della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo si-
curo secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato pre-
cedentemente. Tale articolo non si applica se in Svizzera vivono persone
con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti, oppu-
re il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo
l'art. 3 LAsi, oppure vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una pro-
tezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (art. 34
cpv. 3 LAsi).
8.
8.1 Circa la decisione relativa alla moglie ed ai figli, il Tribunale ritiene che
l'UFM rettamente non è entrato nel merito della loro domanda d'asilo giu-
sta l'art. 34 cpv. 1 LAsi.
Dopo decisione del Consiglio federale, la Grecia è stata inserita nel nove-
ro dei paesi esenti da persecuzioni (safe country) dal 1° agosto 2003,
pertanto sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni
in detto Paese.
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Gli insorgenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di
persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa nulla si lascia
dedurre in tal senso. I ricorrenti non hanno presentato argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione; ovvero le allegazioni decisive in materia d'asilo
sono irrilevanti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento liti-
gioso, cui può essere rimandato. Per giunta, non emergono dalle carte
processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento dei ricorrenti in Grecia possa violare l'art. 83 cpv. 3 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre gli
insorgenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della CEDU, o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83
cpv. 4 LStr, in Grecia non vige attualmente una situazione di guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nella totalità del territorio nazionale.
Pertanto, circa la moglie ed i figli, non risultano manifestamente esservi
indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. Di conseguenza,
l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo
l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione im-
pugnata va confermata.
8.2 Quo la decisione relativa al marito, l'UFM ha rettamente applicato
l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non essendo date, tra le altre cose, nessuna
delle condizioni alternative previste all'art. 34 cpv. 3 LAsi.
Innanzitutto va rilevato che per designare uno Stato terzo sicuro, il
Consiglio federale dispone di un certo margine discrezionale delimitato
tuttavia dal rispetto del principio di non respingimento. Tale principio
presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU e della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30). Pertanto solo gli stati che in base alla loro stabilità
politica garantiscono il rispetto degli strumenti giuridici summenzionati e
del principio di uno Stato di diritto, possono essere considerati Stati terzi
sicuri (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2002 relativo
alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale
sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti [FF 2002 6118 seg.]). La
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Grecia rientra dal 14 dicembre 2007 nella lista stabilita dal Consiglio
federale nel novero dei Paesi terzi sicuri.
Peraltro il ricorrente, con ultimo domicilio in Grecia e sposato con una cit-
tadina greca, è in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al
27 luglio 2013 e la Grecia ha acconsentito alla riammissione dello stesso
in data 6 giugno 2012 (cfr. act. A 31/1).
Per quanto concerne le eccezioni previste al cpv. 3 dell'art. 34, esse non
sono nella fattispecie adempiute. Il ricorrente non intrattiene rapporti stret-
ti con persone che vivono in Svizzera e i suoi parenti prossimi sono
anch'essi destinatari di una decisione di rinvio in Grecia, pertanto l'ecce-
zione prevista alla lett. a non è data. Altresì, l'insorgente non adempie
manifestamente la qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi in quanto i pro-
blemi avuti al suo Paese d'origine non erano legati alla sua razza, religio-
ne, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le
sue opinioni politiche, bensì ad una sua difficoltà a conformarsi agli usi e
costumi locali come anche al sistema legale ivi vigente (cfr. verbale 3,
pagg. 7 seg.). Inoltre, è fuggito dalla Grecia per motivi sostanzialmente
economici (cfr. verbale 3, pag. 6), per il che la condizione prevista alla
lett. b non è adempiuta. Infine, non vi sono indizi che in Grecia non vi sia
una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
(lett. c). Infatti allorché le autorità svizzere rinviano un richiedente l'asilo in
uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, v'è la pre-
sunzione che quest'ultimo non sarà esposto alla violazione del principio di
non respingimento e che i principi relativi all'allontanamento ai sensi
dell'art. 44 LAsi verranno presi in considerazione. Di regola è compito del
ricorrente inficiare tale presunzione. Nella fattispecie, egli non ha fornito
alcuna prova atta a dimostrare che le autorità greche non rispettino gli
obblighi internazionali ai quali la stessa si è legata. Infatti, essendo egli
sposato con una cittadina greca e avendo ottenuto il permesso di sog-
giorno, il Tribunale ha ragione di credere che nel caso di specie la Grecia
rispetti il principio del divieto di respingimento.
Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della doman-
da d'asilo del marito giusta l'art. 34 cpv. 2 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, non merita tutela e la decisione impugnata va conferma-
ta.
9.
Qualora l'UFM rifiuta di entrare nel merito di una domanda d'asilo, lo
stesso pronuncia l'allontanamento. In casu, i ricorrenti non adempiono le
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condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronun-
ciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi
nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
10.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
10.1 Come già enunciato in parte più sopra, non emergono dalle carte
processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento degli insorgenti in Grecia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costi-
tuzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), l'art. 33 Conv., l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Conv. tortura.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi).
10.2 La situazione in Grecia, nonostante le attuali difficoltà, non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale. Altresì, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione
personale degli insorgenti. Infatti, sono giovani ed in buona salute. Il
ricorrente ha una un'esperienza professionale come levigatore e posatore
di parquet, lavoro tra l'altro svolto a più riprese in Grecia. Nonostante la
difficile situazione che attraversa attualmente questo Paese ci si può
attendere dai ricorrenti di riuscire a sormontare tali difficoltà con l'aiuto dei
membri della buona rete sociale di cui ivi godono. Circa i figli minorenni si
osserva che vista la breve durata del loro soggiorno svizzero dal profilo
dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2),
non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità dell'allontanamento,
ritenuto, inoltre, che sono totalmente dipendenti dai loro genitori. In
aggiunta, gli insorgenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la
necessità d'una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. GICRA
2003 n. 24). L'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Grecia è
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dunque ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi).
10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi). Essendo tutti in possesso di passaporti greci e l'in-
sorgente in possesso di documenti necessari (cfr. DTAF 2008/34 con-
sid. 12) ed avendo la Grecia accettato di riammetterlo sul proprio territo-
rio, l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragio-
nevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'al-
lontanamento e relativa esecuzione, i gravami vanno disattesi e le quere-
late decisioni dell'autorità inferiore confermate.
11.
L’UFM con le decisioni impugnate non ha pertanto violato il diritto federa-
le né abusato del suo potere d’apprezzamento. Non ha altresì accertato
in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre le
decisioni non sono inadeguate (art. 106 LAsi), per il che i ricorsi vanno
respinti.
12.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzio-
ne dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali è divenuta senza oggetto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 800.– che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
I procedimenti D-4154/2012 e D-4183/2012 sono congiunti.
2.
I ricorsi sono respinti.
3.
Le spese processuali, di CHF 800.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: