B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4192/2019
Sen t en z a d e l 3 0 a g os t o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Grégory Sauder, Jeannine Scherrer-Bänziger,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 7 agosto 2019 / N (…).
D-4192/2019
Pagina 2
Fatti:
A.
L’interessato, asserito cittadino dello Sri Lanka, di etnia tamil, con ultimo
domicilio a B._______ (cfr. verbale di rilevamento dei dati personali del
(…) giugno 2019, atto n. 1042575-11/6 [di seguito: verbale 1], p.to 1.08
segg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4), ha presentato una domanda d’asilo
in Svizzera il (…) maggio 2019 (cfr. atto n. 1042575-1/2).
B.
Il (…) giugno 2019, il richiedente ha sostenuto un colloquio ai sensi
dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell’Unione [GU] L 180/31 del 29.06.2013; Regolamento Dublino III), con
contestuale diritto di essere sentito in merito al viaggio intrapreso dallo Sri
Lanka in Europa ed alle sue relazioni famigliari nella stessa, come pure in
merito al suo stato di salute (cfr. atto n. 1042575-15/2).
C.
Sentito in merito ai suoi motivi d’asilo durante le audizioni tenutesi rispetti-
vamente il (…) luglio 2019 (cfr. atto n. 1042575-19/22; di seguito: verbale
2) ed il (…) luglio 2019 (cfr. atto n. 1042575-22/22; di seguito: verbale 3),
l’interessato ha segnatamente affermato che nel mese di febbraio 2017 il
padre avrebbe ricevuto delle telefonate da persone sconosciute, che gli
avrebbero richiesto del denaro. Il genitore non avrebbe però preso seria-
mente le stesse, sino a quando non gli avrebbero riferito di sapere ove il
richiedente frequentasse la scuola. Avrebbero pertanto denunciato il fatto
presso la stazione di polizia principale a B._______. Dopo alcune ricerche
da parte di un poliziotto presente al momento della denuncia, non avreb-
bero più saputo nulla in merito a quest’ultima. Successivamente, il
(…) marzo 2017, mentre l’interessato ed il padre stavano pulendo il loro
terreno, avrebbero rinvenuto nello stesso un sacchetto contenente delle
bombe. Qualcuno avrebbe avvisato il C.I.D. (Criminal Investigation Depar-
tement) che sarebbe sopraggiunto sul posto, li avrebbe condotti in casa,
fatto una foto della loro famiglia, nonché richiesto il versamento di (…),
minacciando altrimenti il padre che i suoi figli avrebbero avuto delle proble-
matiche nella frequentazione della scuola. Due giorni dopo il padre avrebbe
consegnato il corrispettivo di (…), provento della vendita di alcuni gioielli di
famiglia. Il (…) marzo 2017, il padre avrebbe nuovamente ricevuto una
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chiamata con la richiesta di ulteriori soldi. Alla sua risposta negativa, lo
avrebbero minacciato di conseguenze negative. Il giorno seguente, l’inte-
ressato sarebbe stato fermato in strada da tre persone, trascinato e ben-
dato, riportando nella colluttazione una ferita al braccio (…). Successiva-
mente egli sarebbe svenuto ed al suo risveglio tali persone gli avrebbero
puntato un coltello al collo, obbligandolo a telefonare al padre, ed a
quest’ultimo chiedendogli il versamento di denaro. Dopo che il padre
avrebbe risposto affermativamente alla loro richiesta, l’interessato sarebbe
stato liberato. Questo evento non sarebbe stato denunciato alla polizia, in
quanto il padre temeva delle conseguenze per il fatto di essere un ex mem-
bro delle LTTE (“Liberation Tigers of Tamil Eelam”). Il genitore si sarebbe
però informato in merito a come comportarsi presso un conoscente poli-
ziotto. Poiché il giorno seguente il padre avrebbe nuovamente ricevuto una
telefonata dai rapitori del figlio, reiterando la loro richiesta di denaro nonché
chiedendogli la ragione per la quale egli si sarebbe rivolto alla polizia, il
genitore si sarebbe convinto che tali persone sarebbero state collegate con
le forze di polizia. A seguito degli eventi pregressi, il padre avrebbe sosti-
tuito la carta SIM del suo telefono nonché avrebbero chiuso per (…) il (…).
Il (…) aprile 2017 quattro o cinque persone sarebbero penetrate al loro do-
micilio. Uno dei malviventi avrebbe spinto e picchiato con una torcia la ma-
dre dell’interessato. Al che sarebbe sopraggiunto il padre che avrebbe fe-
rito con un coltello, in possesso dei delinquenti, l’aggressore della moglie.
Questi ultimi, si sarebbero spaventati e sarebbero fuggiti. Il padre si sa-
rebbe presentato il giorno stesso in polizia per raccontare la vicenda. Nel
frattempo sarebbero però sopraggiunti al domicilio del richiedente,
dall’ospedale ove era stata ricoverata la persona ferita, quattro o cinque
poliziotti armati di bastoni, che avrebbero arrestato e condotto presso il po-
sto di polizia di B._______ l’interessato, dove si trovavano già suo padre e
sua madre. Dopo averli condotti in tribunale, lui ed il padre sarebbero stati
incarcerati rispettivamente per (…) giorni e per (…) giorni. Il richiedente
sarebbe stato rilasciato dopo questi (…) giorni, con la garanzia di tenere
un buon comportamento nonché di presentarsi in polizia a sottoscrivere dei
documenti. Il (…) maggio 2017 avrebbero ricevuto uno scritto da parte
della polizia, ove intimavano all’interessato ed al padre di presentarsi il (…)
al “(…)” a C._______. Poiché temevano delle conseguenze negative da
tale invito, il (…) maggio 2017 si sarebbero rivolti presso la “(…)” per spie-
gare la loro situazione, chiedendo un intervento del medesimo nel caso in
cui fosse loro successo qualcosa. Nella data prefissata, si sarebbero pre-
sentati al posto succitato, ove degli agenti del C.I.D. li avrebbero dapprima
bendati, ed in seguito separati ed interrogati personalmente. L’interessato
ha dichiarato che a lui avrebbero richiesto informazioni in merito alle rela-
zioni ed ai contatti del padre, rivelandogli che il padre era un ex membro
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delle LTTE, ciò di cui il richiedente non sarebbe stato in precedenza a co-
noscenza, confermatogli nei giorni successivi da parte della madre. Dopo
(…) giorni di reclusione nel posto summenzionato, sarebbero stati rilasciati,
con l’esigenza però di tenersi sempre a loro disposizione nel caso fossero
stati chiamati. Poiché a scuola avrebbe avuto delle problematiche con i
compagni e con gli insegnanti, in particolare a causa delle ricerche che
avrebbero fatto degli agenti di polizia nei suoi confronti, egli avrebbe
smesso di frequentare la scuola, iscrivendosi invece a dei corsi privati. Nel
febbraio 2019, mentre egli era in bicicletta, due persone in moto gli si sa-
rebbero avvicinate e una delle predette lo avrebbe colpito alla testa con il
casco. Inoltre, a seguito del ferimento da parte del padre nell’aprile 2017,
egli si sarebbe dovuto presentare in Tribunale a delle scadenze regolari.
Ad un’udienza dell’(…) 2018 egli non si sarebbe però presentato, e per
questo il Tribunale avrebbe emesso nei suoi confronti un mandato di arre-
sto, perché egli venisse condotto il (…) ad un’udienza. Infine, dopo l’atten-
tato successo a C._______ a (…), dei militari si sarebbero presentati al loro
(…) per un controllo, ed il padre avrebbe nuovamente ricevuto una telefo-
nata da persone sconosciute, che lo avrebbero minacciato di uccidere il
richiedente con le bombe che avevano rinvenuto presso il loro domicilio. A
seguito di tutti questi eventi e dopo la ricerca da parte di militari presso il
suo domicilio, temendo per la sua incolumità, l’interessato sarebbe espa-
triato illegalmente dal suo Paese d’origine il (…) maggio 2019, partendo
dall’ (…) di C._______ in direzione dell’Europa ed entrando in Svizzera il
(…) maggio 2019 (cfr. verbale 2, D15 segg., pag. 3 seg.; D56 segg., pag. 6
seg.; verbale 3, D4 segg., pag. 2 segg.).
Dopo il suo espatrio, il richiedente avrebbe appreso dalla madre, rimasta
con il padre presso il loro domicilio in Sri Lanka, che degli agenti del C.I.D.
sarebbero nuovamente passati a controllare il loro domicilio ed il (…) (cfr.
verbale 3, D167 seg., pag.19 e D171, pag. 19). Nel caso di un suo ritorno
nel Paese d’origine, egli teme di essere condotto al “(…)”, che lo torture-
rebbero e che non potrebbe circolare liberamente, nonché che ne scaturi-
rebbero delle problematiche per la sua famiglia d’origine (cfr. verbale 3,
D158 seg., pag. 18; D170, pag. 19; D172, pag. 20).
A supporto della sua domanda d’asilo, l’interessato ha consegnato la se-
guente documentazione: il certificato di nascita originale (di seguito:
doc. 1), una fotocopia dell’ordine d’arresto della (…) di
B._______ (di seguito: doc. 2), un messaggio della (…) di B._______, in
lingua cingalese, datato (…) (di seguito: doc. 3), la scansione di una rice-
vuta di segnalazione della “(…)” dello Sri Lanka datata (…) (di seguito:
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doc. 4), la scansione di uno scritto rilasciato dal partito D._______ che at-
testa l’appartenenza del padre del richiedente alle LTTE dal (…) sino al
(…), datato (…) (di seguito: doc. 5).
D.
D.a Il 2 agosto 2019 la SEM ha notificato il suo progetto di decisione al
rappresentante legale del richiedente (cfr. atto n. 1042575-25/11).
D.b A seguito della proroga richiesta per la consegna di un parere da parte
del rappresentante legale (cfr. atto n. 1042575-24/1) – concessa dalla SEM
con scritto del 2 agosto 2019 (cfr. atto n. 1042575-27/1) – il ricorrente ha
presentato lo stesso in data 6 agosto 2019 (cfr. atto n. 1042575-29/19). Al
parere è stato allegato un rapporto dell’(…) del (…), intitolato: “(…)” (cfr.
atto n. 1042575-29/19).
E.
Con decisione del 7 agosto 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto
n. 1042575-31/1), la Segreteria di Stato della migrazione, non ha ricono-
sciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda
d’asilo. L’autorità inferiore ha altresì pronunciato l’allontanamento dell’inte-
ressato dalla Svizzera ed ordinato l’esecuzione dello stesso provvedi-
mento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
F.
Sempre alla data sopraccitata, il rappresentante legale dell’interessato, ha
rinunciato al mandato di rappresentanza nei suoi confronti (cfr. atto
n. 1042575-32/1).
G.
Il 19 agosto 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), l’interessato è in-
sorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) contro la summenzionata decisione della SEM. Nel gravame il ricor-
rente ha postulato, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifu-
giato e la concessione dell’asilo; a titolo subordinato ha chiesto la restitu-
zione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova valutazione; ed
infine, a titolo eventuale, che gli sia concessa l’ammissione provvisoria in
Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Contestual-
mente, ha presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso
dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti-
cipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
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H.
In data 23 agosto 2019 il Tribunale ha ricevuto l’incarto N (…) dalla SEM,
contenente in particolare i documenti prodotti dall’insorgente e citati supra
al p.to C (cfr. doc. 1 – doc. 5).
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei
considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costitui-
sce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Altresì il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe-
riore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto, l’insorgente è legittimato ad
aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
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consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre,
tiene conto della situazione del Paese d’origine dell’insorgente e degli ele-
menti che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in
considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito
della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).
4.
4.1 Nella prima parte della decisione querelata, l’autorità di prime cure ha
considerato inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, le dichiarazioni dell’insor-
gente circa i suoi motivi d’asilo. In primo luogo, in relazione alle minacce
telefoniche ricevute a partire dal mese di febbraio 2017, l’interessato
avrebbe spiegato in modo vago e confuso le motivazioni alla base di tali
telefonate, come pure in merito all’identità delle persone che avrebbero
chiamato. In secondo luogo, anche le sue asserzioni relative l’episodio del
ritrovamento delle bombe nel loro giardino, non sarebbero maggiormente
sostanziate, malgrado i numerosi quesiti posti in merito durante le audi-
zioni, né circa l’identità di chi avrebbe sotterrato gli stessi esplosivi nel loro
terreno, come neppure di chi fossero ed il ruolo svolto dalle quattro persone
che avrebbero assistito al loro ritrovamento, in merito al movente che
avrebbe avuto una di queste ultime per chiamare il C.I.D., nonché infine
quale fosse l’accusa mossa dal precitato all’insorgente e per quale motivo
gli agenti del C.I.D. avrebbero chiesto loro del denaro. Inoltre, vi sarebbero
molti elementi discordanti circa la sua descrizione della dinamica
dell’evento, interni allo stesso verbale d’audizione del (…) luglio 2019, che
renderebbero ancor meno plausibile l’evento del ritrovamento degli esplo-
sivi. Ad identica conclusione si giungerebbe per l’aggressione, il ferimento
ed il successivo sequestro a fini estorsivi, avvenuto il (…) marzo 2017, a
causa delle differenti versioni fornite durante la prima audizione federale
dal ricorrente. Proseguendo nell’analisi, a mente della SEM, risulterebbe
poco plausibile che l’interessato, malgrado sia stato riconosciuto dal tribu-
nale competente come non implicato nei fatti accaduti il (…) aprile 2017, si
sia dovuto presentare per delle udienze ed a scadenze regolari nei due
anni successivi. Risulterebbe pertanto pure inverosimile che sia stato
emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti nel (…) del (…) a causa
della sua mancata presentazione in tribunale nel mese di (…) 2018. Dipoi,
anche le sue dichiarazioni in merito allo svolgimento delle udienze nel tri-
bunale, risulterebbero ripetitive, non sufficientemente dettagliate e stereo-
tipate. Vi sarebbero inoltre delle incongruenze circa l’identità delle persone
che avrebbero fatto irruzione al loro domicilio ed al loro movente, come
pure non sarebbe comprensibile come mai l’interessato non conosca per
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lo meno i nominativi della persona ferita dal padre, e che il genitore si rifiuti
ancora attualmente di pagare la somma richiesta alla persona ferita per
chiudere la vertenza, dato che pure tale fatto avrebbe influito sulla deci-
sione del ricorrente di espatriare. Anche le asserzioni attinenti quanto sa-
rebbe accaduto il (…) presso gli uffici del C.I.D. non sarebbero credibili, in
quanto il richiedente non sarebbe stato in grado di spiegare in modo intel-
ligibile né il motivo per il quale sarebbero stati convocati a presentarsi al
“(…)” né quale fosse l’accusa mossa nei loro confronti. Per quanto con-
cerne le sue dichiarazioni relative all’interruzione della scuola, le stesse
sarebbero in più punti contraddittorie ed indistinte, ciò che ne minerebbe la
loro veridicità. Medesima vaghezza delle allegazioni la si riscontrerebbe
nell’evento accaduto nel febbraio 2019, ove l’insorgente non sarebbe in
particolare riuscito a spiegare né l’identità delle persone che lo avrebbero
aggredito né il loro movente. Proseguendo ancora nell’analisi, a mente
della SEM, le ricerche effettuate dai militari nel loro (…) seguite all’attentato
di C._______, non sarebbero collegate al vissuto personale del ricorrente,
ma attinenti ad un evento che avrebbe interessato tutto il suo Paese d’ori-
gine. Inattendibili sarebbero infine le asserzioni del richiedente circa il le-
game esistente tra le vicende esposte e la presunta appartenenza del pa-
dre alle LTTE, per le numerose contraddizioni e la mancanza di dettagli
nelle stesse.
In una seconda parte della decisione impugnata, l’autorità di prime cure ha
esaminato i documenti presentati dall’insorgente a supporto delle sue alle-
gazioni. Gli stessi sarebbero dapprima inadeguati per dimostrare un’even-
tuale persecuzione nei suoi confronti, in quanto non essendo documenti
originali, sarebbero facilmente confezionabili e manipolabili. Inoltre, per
quanto concerne in particolare la fotocopia del mandato d’arresto emesso
nei confronti del richiedente (cfr. sub doc. 2), la stessa dimostrerebbe uni-
camente che egli non si è presentato in tribunale come pure la scansione
dello scritto della (…) (cfr. sub doc. 4) che il ricorrente si sarebbe rivolto a
loro, senza però fornire ulteriori elementi circa la veridicità dei motivi invo-
cati. Infine, per quanto attiene i documenti prodotti sub doc. 3 e doc. 5, in
quest’ultimo caso anche se lo stesso risultasse autentico, i medesimi sa-
rebbero stati prodotti ai fini della causa e non apporterebbero in alcun modo
delle delucidazioni maggiori a sostegno delle sue affermazioni.
In una terza parte della sua decisione, la SEM ha infine preso puntual-
mente posizione in merito al parere espresso dal rappresentante legale
dell’insorgente circa la bozza della decisione, sostenendo in sunto che le
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argomentazioni ivi presentate, non portino ad alcuna modifica delle conclu-
sioni presenti nella decisione avversata e relative all’inverosimiglianza de-
gli asserti dell’interessato.
4.2 Il ricorrente rileva dapprima nel suo gravame che lui, a differenza di
quanto sostenuto nella decisione impugnata, avrebbe fornito delle dichia-
razioni dettagliate e non divergenti circa i suoi motivi d’asilo. Sulla presunta
inverosimiglianza delle precitate secondo la SEM, egli osserva che, vista
la natura stessa degli eventi successigli, non poteva che formulare delle
ipotesi sia relative agli autori dei diversi episodi, che il loro movente o se
avessero dei collegamenti con l’appartenenza del padre alle LTTE. Si do-
vrebbe inoltre considerare nell’esame globale della plausibilità dei suoi as-
serti, che egli ha presentato a sostegno delle sue affermazioni diversi
mezzi di prova, nonché che al momento dei fatti invocati, egli sarebbe stato
minorenne ed avrebbe un’esperienza di vita ridotta rispetto ad una persona
adulta. Circa i mezzi di prova presentati, egli ritiene illegittimo che gli stessi
siano stati scartati senza un esame nel merito, in quanto le sue allegazioni
sono state ritenute inverosimili, ed afferma che tenterà di fornire gli originali
di alcuni di loro, per provare la veridicità dei suoi asserti. Alla luce di tali
elementi, egli ritiene che la decisione della SEM si fondi su un accerta-
mento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti per la sua domanda d’asilo.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso com-
prende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).
5.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile
(art. 3 cpv. 2 LAsi).
6.
6.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
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Pagina 10
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti
allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coe-
renti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di mol-
teplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una
logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non pos-
sono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì neces-
sario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia
degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando
egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7
cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in
maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in
precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo
siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in
preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti,
ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola
allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi
essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare,
da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella
fattispecie (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurispru-
denza ivi citata).
6.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA,
art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documenta-
zione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridi-
che ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr.
DTAF 2012/21 consid. 5). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti
quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e
dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto
conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr.
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DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043,
pag. 369 segg.).
6.3 La SEM ha ritenuto le dichiarazioni dell’insorgente come complessiva-
mente inverosimili. Tuttavia il Tribunale, per i motivi dappresso, non può
confermare in toto tale conclusione dell’autorità inferiore.
6.3.1 Circa le telefonate anonime che il padre del ricorrente avrebbe rice-
vuto nel mese di febbraio del 2017, per quanto, come denotato rettamente
nella decisione impugnata, l’insorgente non sia riuscito a spiegare in modo
chiaro chi fossero le persone che chiamavano ed il loro movente
(cfr. verbale 2, D62 seg., pag. 10), tali elementi non risultano
sufficientemente determinanti per considerare le asserzioni fornite in
merito dall’interessato come poco credibili. Invero, a differenza di quanto
sostenuto dalla SEM nella sua decisione, il ricorrente ha descritto in modo
lineare, fornendo anche diversi dettagli plausibili, le circostanze di tali tele-
fonate. In particolare, ha riportato gli avvicendamenti della denuncia che
avrebbero seguito i colloqui telefonici a fini estorsivi in maniera coerente
(cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D58 segg., pag. 9 seg.), come pure congruenti
risultano le sue allegazioni in merito al sunto delle telefonate ricevute, ov-
vero alle informazioni che gli autori avrebbero posseduto in merito alla sua
famiglia (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D58, pag. 9 seg.; D60, pag. 10), non-
ché la reazione iniziale del padre, che non avrebbe preso seriamente le
telefonate (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D60, pag. 10). Pertanto la plausibi-
lità delle stesse risulta data.
6.3.2 Non si può invece giungere a medesima conclusione quo l’episodio
narrato dall’insorgente relativo al ritrovamento delle bombe nel giardino
della loro casa, in quanto le dichiarazioni dell’interessato in merito risultano
essere in punti determinanti dissonanti e confuse. Invero, egli ha dapprima
sostenuto che le persone che avrebbero assistito al rinvenimento degli
esplosivi nel loro giardino fossero quattro, ovvero un signore musulmano e
tre persone che lavoravano sul loro terreno, nonché che tali persone avreb-
bero informato la polizia (cfr. verbale 2, D57, pag. 7), poi invece, senza
alcuna risposta convincente (cfr. verbale 2, D97 segg., pag. 13; D108 seg.,
pag. 14), ha modificato più volte sia il numero di persone presenti
all’evento, che il ruolo che avrebbero giocato, asserendo rispettivamente
che si trattasse di tre giovani ragazzi e di un signore musulmano, e che
avrebbero avuto il sospetto che fosse quest’ultimo che avesse informato la
polizia (cfr. verbale 2, D64, pag. 10), o di cinque persone tra le quali il si-
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gnore musulmano (cfr. verbale 2, D67; D81, pag. 12), e che le quattro per-
sone avrebbero riferito al padre di chiamare la polizia (cfr. verbale 2, D81,
pag. 12), o ancora che fossero tre persone oltre alla persona di religione
islamica (cfr. verbale 2, D100, pag. 14), e che sarebbero stati loro (ovvero
lui ed il padre) a chiamare la polizia (cfr. verbale 2, D100, pag. 14), per poi
capovolgere nuovamente tali asserti, sostenendo che fosse soltanto loro
intenzione di chiamare la polizia, ma che gli agenti del C.I.D. si sarebbero
presentati prima presso il loro domicilio (cfr. verbale 2, D101, pag. 14), e
che avessero avuto il dubbio che fosse stato il signore musulmano ad
avvertirli (cfr. verbale 2, D102 segg., pag. 14). Anche in relazione alla
dinamica del ritrovamento degli esplosivi vi sono diverse incongruenze. Se
dapprima le succitate persone si sarebbero trovate all’interno del (…) al
momento del rinvenimento delle bombe e si sarebbero avvicinate soltanto
in seguito (cfr. verbale 2, D69, pag. 11), in un secondo momento il ricor-
rente ha invece sostenuto che mentre le quattro persone erano giunte sul
loro terreno per chiedere se stessero pulendo lo stesso, lui ed il padre
avrebbero rinvenuto gli esplosivi (cfr. verbale 2, D81, pag. 12), ovvero im-
plicitamente che le stesse persone fossero presenti al momento della sco-
perta dei medesimi (cfr. anche in merito, verbale 2, D103, pag. 14), per poi
nuovamente modificare tale versione, sostenendo d’un canto che tali per-
sone stessero fumando sul sentiero al di fuori della recinzione e che loro
non avrebbero visto ciò che stavano facendo (cfr. verbale 2, D91 e D93
seg., pag. 13) e d’altro canto che sarebbe stato lui stesso a rinvenire il
sacchetto contenente gli esplosivi e quando avrebbe chiesto spiegazioni in
merito al padre, anche tali persone avrebbero visto il contenuto della
medesima busta (cfr. verbale 2, D95, pag. 13). Le circostanze menzionate
dall’insorgente, relative il rinvenimento degli esplosivi, risultano
talmente incoerenti, da rendere l’intero episodio, come pure di convesso la
venuta e le minacce a fini estorsivi da parte del C.I.D., inverosimili.
6.3.3 Proseguendo nell’analisi, non risulta condivisibile la conclusione d’in-
verosimiglianza alla quale è giunta l’autorità inferiore attinente l’aggres-
sione ed il sequestro dell’insorgente successo il (…) marzo 2017. Invero,
la dinamica presentata dallo stesso, seppure con qualche piccola incoe-
renza (il fatto che egli si stesse recando o stesse rientrando dalla lezione
extra-scolastica, cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D125, pag. 16; come pure il
fatto che abbia nominato soltanto in un secondo momento il “(…)” (cfr. ver-
bale 2, D125 segg., pag. 16), risulta nel complesso lineare e dettagliata,
ciò che rende credibile l’intera vicenda e quanto successo in seguito. In
particolare ha riportato che nella colluttazione con i malviventi si sarebbe
ferito e sarebbe svenuto; al suo risveglio si sarebbe trovato con un coltello
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puntato al collo, e che tali persone avrebbero telefonato al padre per chie-
dergli un riscatto in denaro in cambio della sua liberazione (cfr. verbale 2,
D57, pag. 7; D125, pag. 16). Nella sua narrazione l’interessato ha inoltre
segnatamente addotto spontaneamente dei dialoghi diretti ed indiretti in-
tercorsi tra lui ed i suoi rapitori, come pure tra questi ultimi/lui ed il padre
(cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D125, pag. 16; D129, pag. 16), come pure for-
nito diversi dettagli sempre congruenti circa il luogo ove sarebbe stato cu-
rato, la sua degenza in ospedale, come pure al seguito che avrebbe avuto
la vicenda, con il padre che non avrebbe voluto denunciare i fatti diretta-
mente alla polizia, chiedendo invece delle informazioni in merito ad un co-
noscente poliziotto (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D135 segg., pag. 17).
6.3.4 Anche rispetto all’episodio successo il (…) aprile 2017, il Tribunale
giunge ad un esito differente rispetto alle motivazioni presenti nella
decisione avversata. Vi è in primo luogo da constatare che nella decisione
impugnata, manca totalmente da parte dell’autorità inferiore, un confronto
individuale tra gli argomenti a favore e contrari alla verosimiglianza degli
asserti dell’interessato, e si è unicamente dato spazio agli elementi avversi,
perdendo quindi di vista che i requisiti per la verosimiglianza consentono
anche alcune obiezioni e dubbi, laddove, in una visione complessiva, le
circostanze essenziali presentate fanno giungere alla conclusione di credi-
bilità delle dichiarazioni addotte, come risulta essere il caso di specie. In-
vero, gli elementi fattuali a sostegno della verosimiglianza degli asserti
dell’insorgente, risultano innumerevoli nelle audizioni federali rese dal ri-
corrente. Egli ha in particolare descritto, in maniera dettagliata, persuasiva,
e priva di contraddizioni importanti la dinamica dell’aggressione, quanto
sarebbe occorso in seguito presso il posto di polizia, i giorni trascorsi in
carcere come pure il seguito della vertenza in tribunale (cfr. verbale 2, D57,
pag. 8; D141 segg., pag. 17 seg.; verbale 3, D19 segg., pag. 3 seg.). Se-
gnatamente egli ha riportato spontaneamente diversi dialoghi diretti inter-
corsi tra lui e gli agenti di polizia, come pure tra questi ultimi ed il padre (cfr.
verbale 2, D57, pag. 8; verbale 3, D23 e D26, pag. 4), descrivendo anche
in modo circostanziato il luogo dove sarebbe stato incarcerato per (…)
giorni (cfr. verbale 3, D24 seg., pag. 4; D36 segg., pag. 5). L’interessato ha
inoltre espresso il suo sentimento di vergogna provato al momento dell’ar-
resto (cfr. verbale 2, D57, pag. 8; verbale 3, D19, pag. 4), come pure de-
scritto le condizioni nelle quali lui ed il padre sarebbero stati detenuti (cfr.
verbale 3, D36, pag. 5: “[…]”; D37, pag. 5: “[…]. […]”). A differenza di
quanto constatato dall’autorità inferiore, l’insorgente ha vieppiù raccontato
in modo plausibile quanto avveniva in tribunale, rilasciando delle dichiara-
zioni sufficientemente dettagliate e concrete circa quanto succedeva du-
rante le udienze (cfr. verbale 3, D43 segg., pag. 6 seg.), il motivo per il
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quale veniva convocato anche lui (cfr. verbale 3, D55, pag. 7), come pure
perché il padre a tutt’oggi si rifiuterebbe di risarcire la persona che avrebbe
ferito (cfr. verbale 3, D75 segg., pag. 9 seg.).Tali indizi reali, così come la
mancanza di contraddizioni circa gli elementi essenziali delle sue dichiara-
zioni, conducono alla conclusione di verosimiglianza delle medesime. Vi è
infine da denotare che le circostanze addotte dall’insorgente si sposano
perfettamente con il contesto politico attuale presente in Sri Lanka. Invero
il comportamento adottato e descritto dal ricorrente relativo al comporta-
mento delle forze di polizia e di giustizia del suo Paese d’origine, in parti-
colare il fatto che egli si sia dovuto presentare in tribunale anche senza
delle chiare imputazioni a suo carico, risultano essere plausibili rispetto alle
informazioni a disposizione del Tribunale (cfr. Freedom House, Freedom in
the World 2019 – Sri Lanka, 4 febbraio 2019,
,
consultato il 26.08.2019; US Departement of State, Country Report on
Human Rights Practices 2017 – Sri Lanka, 20 aprile 2018,
, consultato il
26.08.2019; Amnesty International, Amnesty International Report
2017/2018 – The State of the World’s Human Rights: Sri Lanka,
22 febbraio 2018, pacific/sri-lanka/report-sri-lanka/ >, consultato il 26.08.2019).
6.4 Conto tenuto di tutto quanto precede, da un punto di vista globale, la
verosimiglianza degli avvenimenti attinenti le telefonate anonime ricevute,
come pure i fatti accaduti il (…) marzo 2017 ed il (…) aprile 2017, con il
procedimento tutt’ora pendente perlomeno a carico del padre dell’insor-
gente, non possono essere messi in dubbio senza ulteriori approfondi-
menti, in ragione delle sole presunte incongruenze ed inconsistenze nelle
dichiarazioni dell’insorgente denotate dall’autorità inferiore.
6.5 Di conseguenza, le dichiarazioni del ricorrente a proposito
dell’aggressione, del rapimento e successiva richiesta di riscatto in denaro
avvenuti nel marzo 2017 come pure il suo arresto, detenzione e susse-
guente procedura penale a suo carico per i fatti accaduti nell’aprile 2017,
ossequiano alle condizioni prescritte dall’art. 7 LAsi, ed il Tribunale parte
quindi dall’assunto che tali eventi siano realmente accaduti. A proposito di
quanto allegato circa l’emissione di un mandato d’arresto nei suoi confronti
nel (…) del (…), come pure quanto sarebbe accaduto presso il (…) di
C._______ nel (…) del (…) e l’aggressione subita nel febbraio del 2019,
l’autorità di prime cure resta libera di metterne nuovamente in discussione
la verosimiglianza, posta una previa ed esaustiva analisi delle dichiarazioni
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dell’interessato sotto il profilo della sostanza, della plausibilità e della coe-
renza e nel solo caso in cui non dovesse ritenere gli avvenimenti precedenti
sufficienti a giustificare una modifica del provvedimento avversato dal pro-
filo della rilevanza. Malgrado sia appurata la verosimiglianza degli elementi
succitati relativi i motivi d’asilo del ricorrente, permangono difatti delle la-
cune ed incertezze riguardo la determinazione di alcuni fatti giuridicamente
rilevanti, che risultano preliminarmente indispensabili da chiarire per poter
valutare se fosse dato o meno il fondato timore al momento della fuga del
ricorrente dal suo Paese d’origine, come pure se lo stesso sia tutt’ora at-
tuale. In particolare andrà verificato – ad esempio tramite una domanda
d’ambasciata – dall’autorità inferiore se lo stesso, viste segnatamente le
asserzioni del richiedente in merito al supposto e possibile legame tra i fatti
avvenuti e la presunta appartenenza di suo padre alle LTTE dal (…) al (…),
nonché il procedimento penale a cui egli ha perlomeno verosimilmente par-
tecipato, sia stato inserito in una “Stop List” o una “Watch List”, utilizzata
dalle autorità srilankesi all’aeroporto di Colombo, nelle quali sono reperto-
riate le persone che hanno segnatamente un ordine d’arresto, i sospettati
di avere una relazione con le LTTE o di attività criminali. Se invero il Tribu-
nale ha considerato nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 del
15 luglio 2016, d’un canto che non esista un rischio serio e generalizzato
di arresto e di tortura per le persone di etnia tamil rinviate in Sri Lanka
dall’Europa, rispettivamente dalla Svizzera (cfr. ibidem, consid. 8.3), d’altro
canto, nella medesima sentenza, il Tribunale ha definito dei fattori di rischio
detti forti, quali: l’iscrizione nella “Stop List” o nella “Watch List” (cfr. ibidem,
consid. 8.4.3 e 8.5.2); l’esistenza di legami presunti o effettivi con le LTTE,
attuali o passati, purché la persona sia sospettata, dal punto di vista delle
autorità srilankesi di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. ibi-
dem, consid. 8.4.1 e 8.5.3); un impegno politico particolare contro il regime
durante l’esilio, con lo scopo di voler rianimare in movimento separatista
tamil (cfr. ibidem, consid. 8.4.2 e 8.5.4), che sono in generale sufficienti,
presi a sé stanti, per fondare un timore di
persecuzione futura determinante in materia d’asilo (cfr. ibidem,
consid. 8.5.5). Inoltre, il Tribunale ha pure definito dei fattori di rischio detti
deboli, ovvero che da soli e presi separatamente, non risultano sufficienti
per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia
d’asilo, ovvero: il ritorno in Sri Lanka senza documenti d’identità validi
(cfr. ibidem, consid. 8.4.4); il rinvio forzato od il rimpatrio con l’intermedia-
zione dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM,
cfr. ibidem, consid. 8.4.4); la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo
(cfr. ibidem, consid. 8.4.5). Tuttavia questi ultimi, combinati con dei fattori
di rischio forti, sono atti ad aumentare il rischio che possono incorrere i
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richiedenti di essere interrogati e controllati al loro ritorno in Sri Lanka. Inol-
tre, secondo le fattispecie, i fattori di rischio deboli possono essere pure
combinati tra di loro e pertanto risultare determinanti per fondare un timore
di persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo (cfr. ibidem, consid. 8.5.5).
7.
Giunti a tale conclusione, il Tribunale ritiene giudizioso – sia per i comple-
menti istruttori che risulteranno necessari, sia per motivi di economia pro-
cessuale – retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento
dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione rispettosa dei
considerandi della presente sentenza (cfr. consid. 6). È inoltre opportuno,
onde evitare di privare il ricorrente di un’istanza di ricorso e conto tenuto
della necessità di esperire ulteriori atti istruttori, che sia l’autorità di prima
istanza ad incaricarsene. Non può in effetti, in specie ed in questa sede –
anche tenuto conto dei termini procedurali imposti dalla nLAsi ex art. 109
cpv. 1 LAsi per la procedura celere – essere compito del Tribunale di ac-
certare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricor-
rente un’eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze ci-
tate; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed.
2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.). Non risulta frat-
tanto necessario, neppure dirimere le ulteriori censure sollevate nel gra-
vame dall’insorgente.
8.
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM
del 7 agosto 2019 è annullata, per violazione dell’obbligo di accertare in
modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
lett. b LAsi), derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio
(cfr. supra consid. 6.2). Gli atti di causa sono trasmessi all’autorità intimata
(art. 61 cpv. 1 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29
cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei conside-
randi della presente sentenza, a seguito di ulteriori misure d’istruzione che
risulteranno necessarie.
9.
Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen-
zione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, è da
considerarsi priva di oggetto.
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Pagina 17
10.
Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non sono attribuite indennità
ripetibili (art. 64 PA).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 7 agosto 2019 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e
la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono accordate indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: