Corte IV
D-4193/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 g i u g n o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 giugno 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4193/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 17 maggio 2010 (di seguito: verbale 1) e
dell'8 giugno 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM dell'8 giugno 2010, notificata
oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 9 giugno 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto in copia dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale
amministrativo federale (TAF) in data 10 giugno 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere originario di B._______, nello
Stato di C._______ (Nigeria) e di aver vissuto, nel villaggio di
D._______, in provincia di E._______ nel medesimo Stato
dell'C._______, dall'infanzia sino alla metà del (...), quando si sarebbe
trasferito a F._______ (Nigeria),
che, all'inizio del mese di (...), l'interessato sarebbe ritornato a casa
sua al suo villaggio di D._______; che, durante una notte di fine (...),
degli sconosciuti avrebbero fatto irruzione al suo domicilio e avrebbero
ucciso suo padre con il macete, mentre che l'interessato sarebbe
riuscito a scappare, nonostante gli aggressori avessero cercato di
fermarlo; che, dopo aver girovagato per un po' di tempo, temendo di
essere anch'esso ucciso dagli assassini di suo padre, l'interessato
sarebbe espatriato verso la metà, rispettivamente la fine di (...),
che, dal suo villaggio, avrebbe girovagato sino ad arrivare in un luogo
sconosciuto, da dove sarebbe salito su un'auto e avrebbe raggiunto un
altro posto, dove avrebbe incontrato delle persone di etnia igbo, che
avrebbe seguito imbarcandosi su una nave; che, dopo lo sbarco,
avrebbe proseguito a lungo a piedi e avrebbe preso un treno
proveniente dall'Italia fino ad arrivare in Svizzera, senza documenti e
senza subire controlli,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha
consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun
documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
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che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano
la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui,
l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere
annullata; che, innanzitutto, egli ribadisce di non poter fare nulla per
consegnare qualsiasi documento d'identità, in quanto non avrebbe mai
posseduto né il passaporto né la carta d'identità; che, come a suo dire
risaputo, egli fa valere che in Nigeria vi sarebbero dei problemi per
ottenere dei documenti d'identità; che, infatti, egli si sarebbe iscritto
per ottenere la carta d'identità ma non l'avrebbe mai ricevuta,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permet-
tono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della
sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono docu-
menti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri
scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato
di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni
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del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7
consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità da parte del ricorrente, non soccorrrono l'insorgente le vaghe
e stereotipate allegazioni ricorsuali, secondo le quali non gli sarebbe
stato possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non
ne avrebbe mai posseduti, essendo l'ottenimento dei documenti un
problema in Nigeria (cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni, infatti, non
costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi della legge; che, peraltro, non vi è alcun indizio che
egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere
esito favorevole per l'invio dei suoi documenti (cfr. verbale 1 pag. 4),
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un
documento d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende
alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari,
che, inoltre, quanto al suo viaggio d'espatrio, il ricorrente non è stato in
grado di indicare come avrebbe varcato la frontiera nigeriana; che egli
non ha saputo nemmeno dire da quale luogo sia partito e da dove
abbia preso la nave per giungere in Europa; che il ricorrente non ha,
peraltro, saputo indicare il giorno del suo espatrio nonché la durata del
viaggio in nave; che, infine, non è plausibile che, una volta sbarcato, il
ricorrente abbia continuato il suo viaggio a piedi, senza sapere dove si
trovasse; che, d'altronde, da un lato, egli ha affermato che, da quel
Paese, ha proseguito in treno e, dall'altro, ha dichiarato di essere
entrato in Svizzera con un treno proveniente dall'Italia (cfr. verbale 1
pagg. 7-8),
che, pertanto, alla luce di tali elementi, l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte, dalla Nigeria alla Svizzera, senza
documenti e senza subire controlli,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
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concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente ha fatto valere sostanzialmente delle persecuzioni da
parte di terzi, da cui temerebbe di essere ucciso come sarebbe stato il
caso di suo padre,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il ricorrente ha reso dichiarazioni inconsistenti,
incoerenti nonché vaghe su punti essenziali del suo racconto, che
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conducono manifestamente all'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo;
che, innanzitutto, il ricorrente non è stato in grado di indicare con
precisione la data esatta in cui suo padre sarebbe stato ucciso, ciò che
corrisponderebbe al momento in cui egli avrebbe dovuto scappare
dalla sua abitazione; che egli si è limitato ad affermare che si trattava
di fine (...) (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R12-13); che, in secondo
luogo, il ricorrente non ha saputo né abbozzare l'identità di quelli che
sarebbero gli assassini di suo padre, nonché i suoi asseriti
perseguitori, né indicare quanti fossero (cfr. verbale 1 pag. 5 e
verbale 2 R14, R18 e R22); che, tra l'altro, in merito al loro numero, il
ricorrente si è contraddetto, dicendo di non sapere quante fossero
poiché era buio (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R24, R32-33), mentre
prima aveva affermato che avevano acceso una lampada mentre suo
padre mangiava (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R25); che, oltre a ciò,
l'insorgente non ha saputo spiegare il motivo alla base dell'uccisione
del padre, rispettivamente l'interesse che nutrirebbero i suoi
aggressori nei suoi confronti (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R15-17);
che, a tal proposito, il ricorrente si è limitato a mere supposizioni non
corroborate da alcun elemento; che, inoltre, il ricorrente non ha fornito
alcun dettaglio circa le circostanze in cui i malfattori avrebbero fatto
irruzione in casa sua, rispettivamente in cui egli sarebbe riuscito a
scappare, ciò che lascia manifestamente desumere che il ricorrente
non ha realmente vissunto i fatti addotti; che, segnatamente, il
medesimo ha dichiarato di non saper spiegare come quelle persone
sarebbero entrate in casa (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R20-21) ed
ha affermato semplicemente di essere fuggito dalla porta (cfr. verbale
1 pag. 5 e verbale 2 R26-28); che, peraltro, la sua fuga – così
semplicistica – risulta assolutamente incoerente di fronte alla gravità
dell'asserito evento, ovvero della sferrata uccisione del padre a colpi di
macete,
che, d'altronde, l'insorgente in sede di ricorso non ha contestato o
apportato alcun chiarimento alle sue allegazioni in materia d'asilo,
nonché agli elementi rettamente rilevati dall'UFM a fondamento della
decisione impugnata (cfr. ricorso pag. 2),
che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di
concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal
medesimo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi
inconsistenti del racconto reso,
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che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente
medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né
l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da
parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il
principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e
in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la
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questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento
nei confronti dell'autore del gravame,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n.21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione in Nigeria non appare notoriamente
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha una formazione scolastica e professionale, nonché un'esperienza
lavorativa come (...) e come (...) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 R49);
che, inoltre – in considerazione dell'inverosimiglianza del suo racconto,
nonché del fatto che ha vissuto la sua vita in Nigeria – v'è ragione di
desumere che egli disponga di un'importante rete familiare e sociale in
patria, contrariamente a quanto pretenderebbe (cfr. verbale 1 pag. 3 e
verbale 2 R47-48), segnatamente nel suo villaggio o a F._______,
dove vi ha risieduto per (...) anni (cfr. ibidem pag. 2),
che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente tramite il Centro di registrazione e di procedura di
G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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