B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4207/2014
Sen t en z a d e l 2 g i ugno 20 16
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Ucraina,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 luglio 2014 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, di cittadinanza ed etnia ucraina, è nato e cresciuto a
Slowjansk (ucraino) rispettivamente Slawjansk (russo), nella regione
(Oblast’) di Donec’k (Doneck), dove ha vissuto fino al suo espatrio avve-
nuto il 9 maggio 2014. In data 15 maggio 2014 è entrato in Svizzera ed il
giorno seguente, il 16 maggio 2014, ha depositato la domanda d'asilo in
oggetto.
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato poiché mentre faceva il servizio
militare sarebbe arrivato un gruppo – il "settore destra" (in ucraino: pravii
sektor) – che avrebbe dato l'ordine di uccidere tutte le persone che dimo-
stravano e protestavano in piazza. Avrebbe anche dovuto dimostrare le uc-
cisioni tramite dei mezzi di prova e per ogni persona uccisa avrebbero ri-
cevuto USD 500.– (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 2 giu-
gno 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 10; verbale d'audizione sui motivi d'a-
silo del 4 luglio 2014 [di seguito: verbale 2], D87-D88, pagg. 8-9). Egli
avrebbe tentato di evitare di uccidere i civili e il 9 maggio 2014, quando
avrebbero ricevuto l'ordine di uccidere la popolazione civile, e la sparatoria
sarebbe iniziata egli sarebbe fuggito (cfr. ibidem).
B.
Con decisione del 14 luglio 2014, notificata all'interessato il medesimo
giorno (cfr. atto A15/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segre-
teria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'a-
silo, pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 25 luglio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
28 luglio 2014), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione
dell'UFM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) ed ha chiesto in via principale l'annullamento della deci-
sione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces-
sione dell'asilo. In via subordinata ha chiesto la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione oppure la concessione
dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontana-
mento. Ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza
giudiziaria.
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D.
Il certificato medico del (…) 2015, trasmesso al Tribunale tramite la SEM,
della Dr. med. B._______ ha informato l'Ufficio della migrazione del can-
tone C._______ che a fine settembre 2014 al richiedente era stata diagno-
sticata l'epatite C stadio (…) con (…).
E.
Con ordinanza del 13 maggio 2015 il Tribunale ha invitato la SEM a pre-
sentare le sue osservazioni in merito al ricorso nonché al certificato medico
del (…) 2015 entro un termine fissato al 28 maggio 2015.
F.
Il rapporto medico del (…) 2015 ("Kurzbericht") con allegato il rapporto
epatologico del (…) 2015 della clinica D._______ di C.________ è stato
trasmesso dalla SEM al Tribunale.
G.
Con ordinanza del (…) 2015 il Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore
i due rapporti medici datati (…) 2015 e (…) 2015 invitando l'autorità infe-
riore a presentare le osservazioni in merito entro il medesimo termine fis-
sato al 28 maggio 2015.
H.
Le osservazioni della SEM del 28 maggio 2015, inviate al ricorrente con
ordinanza del 10 giugno 2015 con facoltà di esprimersi in replica e ritornate
al Tribunale con l'avviso "non ritirato", tramite le quali l'autorità inferiore ha
confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame.
I.
Con lettera del 23 giugno 2015 il Tribunale ha nuovamente inviato al ricor-
rente le osservazioni della SEM del 28 maggio 2015 e fissato un nuovo
termine per esprimersi in replica, considerato che l'indirizzo a cui era stata
inviata l'ordinanza del 10 giugno 2015 non corrispondeva pienamente
all'indirizzo fornito dal cantone C._______ al Tribunale. Le stesse sono di
nuovo ritornate al Tribunale con il medesimo avviso "non ritirato".
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra
tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art, 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
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Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
2ª frase LAsi). Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pre-
giudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di pre-
stare servizio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi), è fatto salvo
il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(art. 3 cpv. 3 LAsi in fine).
3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
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4.
4.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto inverosimili i motivi d'asilo
dell'interessato.
In primo luogo, il racconto sarebbe infatti contraddistinto da più divergenze.
In particolare sarebbero palesemente contraddittorie le allegazioni concer-
nenti lo svolgimento dell'assassinio del padre poiché durante la prima au-
dizione avrebbe asserito che delle donne avrebbero visto come improvvi-
samente il padre era caduto a terra in seguito al colpo di un'arma da fuoco.
Le stesse si sarebbero poi recate presso la sua divisione per avvertirlo del
fatto e al suo ritorno a casa gli avrebbero raccontato l'accaduto. Sennon-
ché, nell'audizione susseguente egli avrebbe dichiarato che soltanto una
donna gli avrebbe comunicato l'evento e nessuno sarebbe stato diretta-
mene testimone dell’accaduto, bensì un gruppo di militari che girava per
strada si sarebbe fermato per recuperare la salma e in siffatta circostanza
sarebbe stato chiesto a tali militari di avvisarla. Confrontato in merito a tali
divergenze, egli avrebbe affermato che nessuno avrebbe assistito all'omi-
cidio, ma il corpo del padre sarebbe stato trovato a terra e delle signore
avrebbero semplicemente fermato il camioncino militare che passava per
strada al fine di avvisarla dell'accaduto. Oltremodo, nell'audizione sulle ge-
neralità avrebbe dichiarato che uno dei capi del reggimento avrebbe giu-
stificato la mancata comunicazione del decesso del padre poiché avrebbe
temuto un suo suicidio, mentre nel corso della seconda audizione avrebbe
affermato che due membri del “settore destra” gli avrebbero esposto siffatta
giustificazione. Avrebbe anche dapprima affermato che i militari del reggi-
mento e del “settore destra” gli avrebbero detto che la morte del padre era
un avvertimento nei suoi confronti, per poi allegare che sarebbero stati gli
stessi due esponenti del “settore destra” ad intimidirlo. Per di più sarebbero
incongruenti le asserzioni in merito all'ultimatum per fornire le prove dell'uc-
cisione di civili. Infatti, egli avrebbe in un primo tempo indicato che gli era
stata impartita la data del 9 maggio 2014 quale termine per produrre delle
prove, in un secondo tempo avrebbe invece precisato che non gli sarebbe
stato impartito alcun ultimatum.
In secondo luogo, le sue allegazioni non sarebbero sufficientemente moti-
vate. Invero, la descrizione in merito all'accaduto dell'8 maggio 2014 si sa-
rebbe contraddistinta per la marcata inconsistenza delle sue affermazioni.
Nel racconto libero avrebbe spontaneamente narrato la cronologia dei fatti
avvenuta dall'8 maggio 2014 al 9 maggio 2014, in particolare avrebbe in-
dicato di essere venuto a conoscenza della morte del padre una volta tor-
nato a casa, tuttavia allorché esortato a spiegare la giornata egli avrebbe
liquidato la richiesta limitandosi unicamente a dettagliare le attività militari
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svolte quel giorno. In merito al suo vissuto personale avrebbe raccontato
in maniera molto lacunosa ed evasiva di aver prestato servizio fino alle
19.00 dopodiché di essere tornato a casa aggiungendo che avrebbe do-
vuto presentarsi alla sua unità militare alle sei del mattino. Nonostante i
vari inviti ad esprimersi, egli non avrebbe mai evocato spontaneamente la
morte del padre o di altri elementi scatenanti la decisone di fuggire dal
Paese. Oltremodo, sempre soltanto dopo numerose sollecitazioni avrebbe
addotto di essersi dapprima recato all'obitorio, di aver girovagato per strada
e di aver in seguito recuperato i suoi averi prima di tornare all'unità. Unica-
mente quando invitato esplicitamente a menzionare se fosse successo
qualcosa di rilevante nel corso della notte si sarebbe poi espresso in merito
all'avvertimento ricevuto. Ciò confermerebbe che qualora avesse effettiva-
mente vissuto i fatti personali addotti, li avrebbe sicuramente esposti in
modo ben più preciso, minuzioso e soprattutto convincente. Inoltre, la sua
incapacità di esporre il suo vissuto personale sarebbe radicalmente ed in-
spiegabilmente in contrasto con la sua abilità nel circostanziare fluida-
mente le sue attività in ambito militare.
Nell'insieme quindi, essendo le dichiarazioni dell'interessato inverosimili,
l'UFM non ne ha analizzato la loro rilevanza e pertanto non gli ha ricono-
sciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo.
Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero in-
dizi tali da dedurre un rischio di esposizione dell'interessato nel suo Paese
d'origine a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Oltre ad essere am-
missibile, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente
esigibile, invero egli godrebbe di buona salute, disporrebbe di una buona
istruzione e di una solida esperienza professionale come militare profes-
sionista e vista l'inattendibilità delle sue dichiarazioni, nulla permetterebbe
di escludere che in Patria non abbia una densa rete famigliare su cui con-
tare. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul
piano tecnico che pratico.
4.2 Con ricorso l'insorgente ha preliminarmente contestato la decisione
dell'UFM circa l'inverosimiglianza constatata dei suoi motivi d'asilo, segna-
tamente in merito alle contraddizioni. Circa l'incongruenza rilevata in merito
alla comunicazione della morte del padre egli non ricorderebbe di essersi
contraddetto, né che gli fosse stato accordato il diritto di esprimersi al ri-
guardo. Non si sarebbe neppure contraddetto quando avrebbe menzionato
che l'uccisione del padre sarebbe stata un avvertimento nei suoi confronti,
egli avrebbe inizialmente parlato del “settore destra” e del reggimento,
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Pagina 8
mentre nel corso della seconda audizione avrebbe genericamente indicato
che era stato avvertito. In merito alle altre incongruenze avrebbe già fornito
sufficienti chiarimenti in sede d'audizione. Per quanto attiene alla lacunosa
descrizione degli avvenimenti occorsi tra l'8 e il 9 maggio 2014, egli rileva
che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo avrebbe semplicemente riba-
dito e precisato quanto già dichiarato in precedenza, dando per scontato
che fosse inutile ripetere tutto quanto detto nel corso della prima audizione
e all'inizio della stessa. La ripetizione delle stesse domande l'avrebbe inol-
tre messo in difficoltà. Circa la mancata menzione del decesso del padre
egli osserva che essa sarebbe già stata menzionata in precedenza. Non
sarebbe neppure condivisibile l'opinione dell'UFM in merito alla differenza
di esposizione tra le sue attività militari e il suo vissuto personale. Egli in-
fatti, era un militare e conduceva una vita da militare, pertanto non vi sa-
rebbe nessuna distinzione tra vissuto militare e vissuto personale, soprat-
tutto in una situazione di crisi.
Per quanto attiene all'allontanamento, l'insorgente ha rilevato che l'esecu-
zione dello stesso verso l'Ucraina sarebbe illecita e non ragionevolmente
esigibile. Invero, l'UFM non avrebbe effettuato nessuna valutazione reali-
stica e individualizzata, limitandosi all'assunto che la situazione politica vi-
gente in Ucraina sarebbe sicura. Al contrario, in Ucraina sarebbe oggi in
corso una vera e propria guerra civile. L'analisi dell'autorità inferiore sa-
rebbe pertanto stereotipata e superficiale e la decisione sarebbe merite-
vole di annullamento su questo punto.
4.3 Con osservazioni del 28 maggio 2015 la SEM ha considerato che i mo-
tivi scatenanti la fuga del richiedente sarebbero già stati debitamente ana-
lizzati e ritenuti inverosimili nella decisione impugnata. L’attività militare del
richiedente sarebbe verosimile, ma essa si sarebbe conclusa in tempi e
modalità diverse, pertanto l'autorità inferiore escluderebbe la diserzione
dell'interessato. Per quanto attiene ai certificati medici stabiliti in Svizzera
dai quali si evince che il richiedente è affetto da epatite cronica C, di (…) e
dovrebbe seguire una terapia di 6 mesi non costituirebbe un impedimento
al rimpatrio del richiedente giacché con la debita organizzazione egli po-
trebbe senz'altro proseguire il trattamento medico appropriato pure in
Ucraina, dove sussistono le adeguate strutture sanitare atte a trattare la
sua patologia. Oltremodo, l'interessato potrebbe richiedere un aiuto al ri-
torno per motivi sanitari ai sensi dell'art. 93 LAsi. A sostegno di tale posi-
zione, vi sarebbe poi il comportamento adottato dal richiedente dall'arrivo
in Svizzera, il quale si sarebbe reso reo di reiterati furti, ciò che costitui-
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rebbe un ulteriore elemento per escluderlo dalla concessione di un'ammis-
sione provvisoria per motivi medici. La SEM propone dunque la reiezione
del gravame.
5.
Questo Tribunale osserva che, le dichiarazioni decisive in materia d’asilo
rese dall’insorgente in corso di procedura in parte non adempiono i criteri
di verosimiglianza giusta l’art. 7 LAsi ed in parte, per quanto verosimili, non
risultano rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
5.1 Innanzitutto, le allegazioni dell’insorgente inerenti agli avvenimenti
dell’8 e 9 maggio 2014 ed alle circostanze dell’espatrio risultano inverosi-
mili poiché sostanzialmente contraddittorie, vaghe ed illogiche.
5.1.1 Il ricorrente si contraddice più volte in merito alla richiesta di uccidere
dei civili e di fornirne le prove ai suoi superiori. Nel corso dell’audizione
sulle generalità ha invero dichiarato che gli avevano assegnato, come ter-
mine per presentare le prove che dimostravano l’uccisione di un civile il
9 maggio 2014, giorno della vittoria della seconda guerra mondiale (cfr.
verbale 1, pag. 10). Al contrario, nel corso dell’audizione federale non ha
invece fatto menzione di alcun termine per presentare la documentazione
per dimostrare di aver ucciso qualcuno ed ha allegato di non aver mai rice-
vuto un termine come tale (cfr. verbale 2, D182-D183, pag.17 e D201,
pag. 19). Tali allegazioni non adempiono dunque i criteri previsti dall’art. 7
LAsi.
Inoltre, benché non si contesti che il “settore destra” (pravii sektor) fosse
attivo nella regione di Slowjansk nella primavera del 2014 (cfr. British Broa-
dcasting Corporation [BBC], Profile: Ukraine’s ultra-nationalist Right Sec-
tor, 28.04.2014, ,
consultato il 18.05.2016; The Guardian, Slavyansk shootout threatens to
bury Ukraine peace deal, 21.04.2014, world/2014/apr/20/ukraine-agreement-falters-shoot-out-slavayansk >,
consultato il 18.05.2016), le dichiarazioni dell’insorgente circa lo stesso
sono oltremodo divergenti. In merito alla proporzione esistente tra i militari
regolari ed il “settore destra” (pravii sektor) egli ha infatti dapprima riferito
una proporzione di cinquanta e cinquanta (cfr. verbale 1, pag. 10), per poi
indicare un rapporto di settanta a trenta (cfr. verbale 2, D103-D104,
pag. 10) ed infine indicare la proporzione di dieci persone dell’esercito re-
golare e cinque persone del “settore destra” (cfr. verbale 2, D109, pag. 11).
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Pagina 10
Dipoi, come rettamente ritenuto dall’autorità inferiore nella decisione impu-
gnata, risultano palesemente divergenti le dichiarazioni dell’insorgente in
merito alla morte del padre. In un primo tempo ha dichiarato di aver ap-
preso al rientro a casa alle sette di sera dell’8 maggio 2014 dell’uccisione
del padre (cfr. verbale 1, pag. 11). Le donne che hanno assistito al decesso
del padre, gli hanno riferito come questo sia improvvisamente caduto da-
vanti all’entrata di casa colpito da una pallottola (cfr. ibidem). Ha poi ag-
giunto che le donne si sono recate alla sua divisione al fine di avvertirlo,
tuttavia i suoi commilitoni non gli hanno detto nulla per timore che potesse
suicidarsi in quanto aveva con sé l’arma (cfr. ibidem). In un secondo tempo
ha per contro dichiarato che è stata E._______, la vicina, ad avvertirlo della
morte del padre (cfr. verbale 2, D126-D127, pag. 12 seg.). Secondo quanto
riferito da E._______, il padre è stato trovato morto con un colpo alla testa
vicino all’entrata di casa e nessuno aveva assistito all’accaduto (cfr. ver-
bale 2, D132-D138, pag. 13). Inoltre le vicine di casa non si sono recate
alla sua divisione per portargli la notizia, bensì è arrivato un camioncino
con dei soldati che hanno raccolto il corpo (cfr. verbale 2, D139, D143,
pag. 13 seg). E._______ e le altre vicine di casa hanno informato i militari
che si trattava del di lui padre ed i militari hanno risposto che portavano il
corpo all’obitorio e poi gliel’avrebbero comunicato (cfr. ibidem). Tuttavia i
commilitoni non avevano voluto comunicarglielo poiché egli era in pos-
sesso di un’arma e temevano il suo suicidio (cfr. verbale 2, D154, pag. 15).
Confrontato alle sopraccitate incongruenze nel corso dell’audizione sui mo-
tivi d’asilo si è limitato a confermare la seconda versione, ossia che nes-
suno aveva assistito al decesso del padre e che forse non era stato tradotto
giusto (cfr. verbale 2, D199, pag. 19). Questa giustificazione non soccorre
tuttavia l’insorgente e come tale va respinta giacché al termine dell’audi-
zione sulle generalità il contenuto del verbale è stato ritradotto al richie-
dente, il quale ne ha confermato l’esattezza e correttezza apponendo la
sua firma su ogni pagina dello stesso. In sede ricorsuale non ha neppure
fornito elementi di rilevo che possano permettere al Tribunale di modificare
il suo apprezzamento, difatti si è semplicemente limitato ad asserire di non
ricordare di essersi contraddetto, né che l’UFM gli avesse dato il diritto di
esprimersi in merito alle divergenze (cfr. ricorso, pag. 2).
Infine, risultano contrarie alla realtà ed alle informazioni a disposizione del
Tribunale le dichiarazioni circa gli avvenimenti del 9 maggio 2014, giorno
dei festeggiamenti della vittoria della seconda guerra mondiale. L’insor-
gente ha in effetti allegato di essere stato trasportato con la sua unità nelle
zone della città dove avrebbero avuto luogo i festeggiamenti e di aver rice-
vuto l’ordine di sparare e di uccidere la popolazione civile. Dopo che i suoi
commilitoni hanno iniziato a sparare senza motivo alla popolazione civile e
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che due uomini sono morti egli ha deciso di disertare (cfr. verbale 2, D162-
D170, pag. 15 seg.). Il Tribunale rileva tuttavia che da fonti russe e
dell’OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) nella città di
Slowjansk in questa data, si è effettivamente svolta la festa della comme-
morazione della vittoria della seconda guerra mondiale nella quale vi è
stata una sparatoria ed un bambino che stava giocando è stato ferito gra-
vemente, tuttavia non vi è conoscenza di altre vittime (cfr. Ria Novosti, Un
dodicenne è stato ferito gravemente nel centro di Slowjansk da una mitra-
gliatrice, 9.05.2014 ,
consultato il 23.05.2016; Argomenti e Fatti, Che cosa è successo a
Mariupol e a Slowjansk il giorno della vittoria?, 09.05.2014,
pole_i_slavyanske_v_den_pobedy >, consultato il 23.05.2016; OSCE Spe-
cial Monitoring Mission to Ukraine [SMM], Latest from the Special Monito-
ring Mission in Ukraine – based on information received until 18:00 hrs, 14
May [Kyiv time], 15.05.2015, 118608 >, consultato il 23.05.2016). Nella città di Mariupol sarebbe anche
avvenuta una sparatoria nella quale sarebbero morti tre civili e ventitré sa-
rebbero stati feriti. Presumibilmente le forze di sicurezza ucraine avrebbero
aperto il fuoco sui civili che stavano dimostrando pacificamente (cfr. Argo-
menti e Fatti, Che cosa è successo a Mariupol e a Slowjansk il giorno della
vittoria?, 09.05.2014, chto_proishodit_v_mariupole_i_slavyanske_v_den_pobedy >, consultato
il 23.05.2016).
5.1.2 Le dichiarazioni dell’insorgente in merito all’espatrio risultano poi
prive di fondamento. In particolare, appare poco credibile che sia riuscito
ad organizzare il viaggio d’espatrio in un solo giorno, così come appare
inverosimile che sia riuscito ad organizzare l’espatrio, compiere più di
1'300 km fino alla frontiera con la Polonia, tra cui alcuni di questi chilometri
effettuati a piedi, il tutto in meno di ventiquattro ore (cfr. verbale 1, pag. 8;
verbale 2, D22-D23, pag. 3, D48, pag. 5). Per di più ha indicato in maniera
molto vaga come ha organizzato l’espatrio, adducendo di non averlo orga-
nizzato direttamente bensì di essersi affidato all’unione dei veterani afghani
che gli aveva già proposto diverse volte di disertare ed egli fino alla morte
del padre aveva rifiutato (cfr. verbale 2, D54-D62, pag. 6). Dalle dichiara-
zioni dell’insorgente appare dunque poco chiaro il ruolo esatto svolto
dell’unione dei veterani afghani. Il Tribunale ha fondati dubbi di ritenere che
la partenza dell’insorgente sia stata più pianificata e meno spontanea di
quanto indicato. Appare poi poco verosimile che egli sia riuscito a procu-
rarsi USD 1'600.– per pagare il passatore. Pur ammettendo che egli abbia
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tenuto i suoi risparmi in casa come dichiarato, ancora non spiega come sia
riuscito a cambiarli in una valuta straniera in così poco tempo.
5.1.3 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che l’interessato ha verosimil-
mente lasciato il suo Paese d’origine per altri motivi ed in altre circostanze
da quelli addotti.
5.2 In secondo luogo, malgrado si reputi che l’interessato abbia verosimil-
mente lasciato il suo Paese d’origine in altre circostanze da quelle addotte,
il Tribunale non dubita del fatto che l’insorgente sia effettivamente stato un
militare professionista ed un’eventuale diserzione dell’interessato – benché
riserbi ancora qualche dubbio al riguardo – non può essere senz’altro
esclusa e va pertanto analizzata nella fattispecie.
5.2.1 La giurisprudenza ha confermato che con l’adozione dell’art. 3 cpv. 3
LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una do-
manda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d’origine
rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). Il fatto di sottrarsi ad
un obbligo di servire o di disertare non costituiscono dei motivi di per sé
sufficienti per fondare la qualità di rifugiato a meno che ne risulti una per-
secuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, alla persona inte-
ressata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in se-
guito alla sua renitenza o diserzione – per motivi di razza, religione, nazio-
nalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche – deve temere un trattamento che comporta seri pregiudizi ai
sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare con-
sid. 5.9).
Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente
fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è
presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se
la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. ibidem).
Inoltre, per poter ritenere che le sanzioni in cui incorrerebbe il ricorrente
per essersi rifiutato di servire, rispettivamente per aver disertato, siano così
sproporzionate da essere qualificate come atti di persecuzione – e dunque
assumere un carattere discriminatorio (“malus relativo”) o sproporzionato
(“malus assoluto”) (cfr. circa le due nozioni GICRA 2006 n. 3 consid. 4.2
pag. 32 e relativi riferimenti) – presuppone che si verifichi che tali atti vanno
oltre quanto necessario allo Stato interessato per esercitare il suo legittimo
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diritto di mantenere una forza armata (cfr. sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea [CGUE] del 26 febbraio 2015 C-472/13, Andre Law-
rence Sheperd contro Bundesrepublik Deutschland, punto 31 e 50).
5.2.2 L’insorgente allega in sede ricorsuale che se viene quantomeno rico-
nosciuto come militare professionista come ammesso dall’UFM si do-
vrebbe dedurne che sarebbe verosimile che egli, allontanandosi
dall’Ucraina per non dover essere costretto a compiere atti inumani e cri-
mini di guerra, si sarebbe sottratto ai suoi obblighi militari.
Nella fattispecie, egli ha dichiarato di aver eseguito il servizio militare ob-
bligatorio per un anno e mezzo dal 2007, dopodiché è rimasto volontaria-
mente sotto contratto a partire dal 2009 (cfr. verbale 2, D43-D45, pag. 5).
In Ucraina, la pena prevista per diserzione può essere compresa tra i due
e i dieci anni di detenzione a seconda delle circostanze (cfr. art. 408 del
codice penale ucraino), la pena massima può essere aumentata a dodici
anni di detenzione nel caso in cui è stato dichiarato lo stato di guerra. Se-
condo un articolo della Defense News di agosto 2015, circa 50'000 soldati
su 250'000 sono soldati di professione e non risulta che essi, in caso di
diserzione rischiano di subire una pena più alta (cfr. Defense News, Official:
Ukraine Must Boost Professional Troop Numbers, 05.08.2015,
ukraine-must-boost-professional-troop-numbers/31184933/ >, consultato il
23.05.2016).
Tuttavia, in pratica, secondo le dichiarazioni di un rappresentante della giu-
stizia militare, nel 2014 circa diecimila persone sono state registrate per
aver lasciato la loro unità militare senza autorizzazione, contro quattro-
cento persone è stata pronunciata una pena pecuniaria rispettivamente
una pena sospesa con la condizionale e tre persone sono state condan-
nate a sette anni di prigione. Non è noto se sono state aperte procedure
contro tutti i presunti disertori (cfr. Vesti, Lo Stato Maggiore ha stimato il
numero di disertori dall’inizio dell’Anti-Terror-Operation, 20.06.2015,
stvo-dezertirov-s-nachala-ato >, consultato il 23.05.2016). Il presidente
ucraino Petro Poroschenko ha espresso comprensione per i disertori della
prima chiamata alle armi del 2014 poiché erano stati mal preparati al con-
flitto armato ed un terzo dei soldati avrebbe già disertato dopo le prime
sparatorie (cfr. Vesti, Quasi un terzo delle persone reclutate nella prima
chiamata alle armi hanno disertato, 22.03.2015, D-4207/2014
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bass/93300-pochti-tret-mobilizovannyh-pervoj-volny-stali-dezertirami >,
consultato il 23.05.2016).
Nella fattispecie dunque, in assenza di ulteriori elementi agli atti, non vi è
modo di considerare che un’eventuale pena per diserzione possa essere
considerata sproporzionata – ossia che vada oltre quanto necessario allo
Stato interessato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere una
forza armata – o che egli rischi di subire delle pene discriminatorie in ra-
gione della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi-
nato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Non vi sono invero indizi
per ritenere che egli sarà considerato come un oppositore politico e l’even-
tuale etnia russa dell’insorgente indicata nel suo passaporto – quand’an-
che egli si è dichiarato di etnia ucraina (cfr. verbale 1, pag. 4) – non costi-
tuisce ovviamente un elemento sufficiente.
A titolo abbondanziale, va da ultimo osservato che il ricorrente prima di
potersi prevalere della diserzione come motivo d’asilo per non dover com-
piere degli atti inumani, avrebbe dovuto ricorrere alla procedura per otte-
nere lo status di obiettore di coscienza. Nella fattispecie l’interessato non
ha richiesto od iniziato una simile procedura per ottenere lo status di obiet-
tore di coscienza, per cui non avendolo fatto, esclude ogni protezione a
meno che egli non dimostri di non aver potuto disporre, nella situazione
concreta, di nessuna procedura siffatta (cfr. sentenza della CGUE del
26 febbraio 2015C-472/13, Andre Lawrence Sheperd contro Bundesrepu-
blik Deutschland, punto 44 e seg.).
Di conseguenza, quand’anche verosimile, la diserzione non risulta comun-
que rilevante nella fattispecie.
5.3 In conclusione, in virtù di quanto sopra, il Tribunale rileva che i motivi
d’asilo dell’insorgente sono in parte inverosimili ed in parte – per quanto
verosimili – irrilevanti, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della
qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l’UFM (ora SEM)
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
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cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
condizioni, l’UFM (ora SEM) dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi
ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
7.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere
costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua inte-
grità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzio-
nati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a re-
carsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta
l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto
a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27
consid. 8.2).
Come correttamente indicato dall’UFM nella decisione impugnata, il princi-
pio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata
riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione dell’UFM relativa alla domanda d'asilo del ricor-
rente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingi-
mento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l’Ucraina è sotto tale
aspetto pacifico.
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In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una ri-
schio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel
suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o
dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato
dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esi-
stenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti
contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi
contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferi-
menti). Altresì, la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell’uomo in
Ucraina non conduce attualmente a dover considerare l’esecuzione dell’al-
lontanamento su tutto il territorio come inammissibile. Pertanto, l’esecu-
zione dell’allontanamento in Ucraina è ammissibile ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
Si tratta, dunque, di esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragio-
nevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attual-
mente in Ucraina da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro.
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Pagina 17
7.2.1 Il Tribunale parte dal principio che l'esecuzione dell'allontanamento
verso l’Ucraina non sia generalmente inesigibile. Invero, nonostante gli
scontri prevalenti all’est del Paese dove i pregiudizi si ripercuotono tuttavia
unicamente localmente nelle regioni di Luhansk e di Donec’k, nel resto del
Paese attualmente non vige una situazione di guerra, guerra civile o vio-
lenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale (cfr. tra le altre, sentenza del TAF E-3917/2015 del
10 luglio 2015 consid. 8.3.1).
7.2.2 L’interessato proviene sì da una regione dell’Ucraina teatro di scontri,
tuttavia – in quanto detentore di un passaporto ucraino (cfr. verbale 1,
pag. 7) – ha la possibilità di stabilirsi in un’altra regione del Paese control-
lata dalle autorità ucraine (“innerstaatliche Aufenthaltsalternative”, cfr.
DTAF 2011/51 consid. 8.5.2; 2010/41 consid. 8.3.3.6; sentenza del TAF
E-4149/2015 del 2 marzo 2016 consid. 6.3.1).
Di conseguenza, si può ragionevolmente pretendere che il ricorrente faccia
uso dell’alternativa di soggiorno interno esistente, senza ritrovarsi in una
situazione che minacci la sua esistenza. Nonostante la difficile situazione
economica causata dalla persistenza del conflitto, la quale ha indotto un
grande esodo della popolazione ed ha reso più difficile l’accesso al lavoro
e all’alloggio, il ricorrente dispone comunque di una buona formazione sco-
lastica di undici anni, parla ucraino (sua lingua madre) nonché molto bene
russo ed ha pure buone conoscenze dell’inglese (cfr. verbale 1, pag. 5).
Sebbene l’insorgente disponga di esperienza professionale unicamente
come militare (cfr. ibidem), egli è però giovane, celibe e senza figli o per-
sone a carico e gli dovrebbe essere possibile reintegrarsi professional-
mente ed ottenere un reddito per sopperire ai propri bisogni in un’altra re-
gione dell’Ucraina in un periodo di tempo relativamente rapido.
Va poi rilevato che il ricorrente, una volta che si sarà registrato presso le
autorità competenti in quanto sfollato (“internally displaced person”: IDP),
potrà esercitare i propri diritti e le proprie libertà, in particolare avere ac-
cesso ai servizi medici, all’educazione, all’assistenza sociale, alla pensione
e all’aiuto umanitario (cfr. Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC] /
Protection Cluster Ukraine, Update in IDP Registration, 08.2015,
ukraine_pc_registration_update_august_en_0.pdf >, consultato il
18.11.2015; UK: Home Office, Country Information and Guidance –
Ukraine: Crimea, Donetsk & Luhansk, gennaio 2016, pag. 35 seg..; UN
High Commissioner for Refugees [UNHCR], Ukraine. UNHCR Operational
Update [28 December 2015 – 19 January 2016], 19 gennaio 2016, pag. 2).
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Di conseguenza, il Tribunale ritiene che con il ritorno in Ucraina il ricorrente
non si ritroverà in una situazione in cui la sua esistenza sarà minacciata.
7.2.3 Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi pro-
blemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Stando ai certificati
medici del (…) 2015 e del (…) 2015 si evince che il ricorrente è affetto da
epatite C cronica, di (…), la quale necessita di una terapia di sei mesi ed
un successivo controllo tre mesi dopo il termine della terapia. Essendo or-
mai trascorso più di un anno dall’inoltro di tali certificati, non avendo l’insor-
gente trasmesso ulteriori aggiornamenti della sua situazione medica, il Tri-
bunale parte dunque dal presupposto che egli abbia completato il tratta-
mento per l’epatite C.
Sia come sia, quand’anche il trattamento non sia stato effettuato, rispetti-
vamente terminato, ed il ricorrente sia tuttora affetto da epatite C, tale pro-
blema non costituisce comunque un ostacolo all’esecuzione dell’allontana-
mento. Infatti, in Ucraina dalla primavera del 2015 è iniziato un progetto
pilota volto ad ampliare l’accesso al trattamento con nuovi farmaci moderni
che prevede il trattamento di 1'500 pazienti e per il quale è prevista
un’espansione per il 2016 e 2017. Per di più, soldati ed altre persone ap-
partenenti ad organi di sicurezza potranno in futuro farsi curare gratuita-
mente e con medicamenti moderni. La maggior parte delle persone tutta-
via, al momento non ha ancora accesso a medicamenti gratuiti (cfr. Inter-
national HIV/AIDS Alliance in Ukraine, Hepatitis C: War in the East of
Ukraine is a Driver of the Epidemic! 28.07.2015, /ru/news/pdf/01-12_2015/07/dayc_en.pdf >, consultato il
23.05.2016). Lo Stato mette inoltre a disposizione circa USD 8 mio. per il
trattamento dell’epatite, tali fondi permetteranno a circa 16'000 persone
l’accesso ad una terapia (cfr. Global Health Institute, Strategies to Increase
Access to Hepatitis C Treatment: A Question of Price or Public Health?
Study based on the situation in the Eastern European selected countries
Russia, Ukraine and Georgia, 02.2015, uments/10179/3408669/Strategies+to+Increase+Access+to+Hepatitis+C+
Treatment/2024ff58-b41a-41d1-9a96-7c19343ffe6c >, consultato il
23.05.2016). Non è ancora chiaro sulla base di quali criteri le persone
hanno accesso ai trattamenti per l’epatite finanziati dal governo. Le per-
sone vulnerabili dovrebbero tuttavia essere favorite (cfr. International
HIV/AIDS Alliance in Ukraine, Alliance Ukraine secures Hepatitis C treat-
ment for people living with HIV, 11.09.2013, /about/news/250-alliance-ukraine-secures-hep-ctreatment-for-
people-living-with-hiv >, consultato il 23.05.2016). Inoltre, il ministero della
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salute ucraino è attualmente in trattativa con un grossa casa farmaceutica
per la messa a disposizione di un nuovo medicamento a dei prezzi abbor-
dabili ad un grande numero di persone (cfr. International HIV/AIDS Alliance
in Ukraine, The Cutting Edge Drug to Treat Patients with Hepatitis C is Fi-
nally in Ukraine, 27.05.2015, pdf/01-12_2015/05/Sofosbuvir%20in%20Ukraine_en.pdf >, consultato il
23.05.2016).
In conclusione, in casu non emerge la necessità di una permanenza in
Svizzera dell'insorgente per motivi medici in quanto egli avrà, se del caso,
la possibilità di accedere ad un trattamento per l’epatite C. Altresì, giova
ricordare al ricorrente che ha la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno
per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
7.2.4 Di conseguenza, In considerazione di tutto quanto precede, l'esecu-
zione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83
cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
7.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi). L’insorgente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8
cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art.
106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade-
guata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
9.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese proces-
suali è divenuta senza oggetto.
10.
10.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali al momento dell’inoltro del ri-
corso sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese proces-
suali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
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10.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: